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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 21.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 779/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8402/2023, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gino Funaiolì, n. 54-56 Parte_1
e rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Muratori;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Failla e Marcello Controparte_1
ZI ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Diaz n. 6.; APPELLATA
NONCHE'
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Guilizzoni e Controparte_2
MA AG ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Venezia n. 5; APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di: ”1) Accertare e dichiarare, ove occorra, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ininterrotto tra le parti dal 13.08.2013 al 18 .12.2020, con ogni conseguenza di legge;
2) Condannare in ogni caso le parti convenute, in solido e/o per quanto di ragione, anche ai sensi dell'art. 29, comma 2°, del D. Lgs. n. 276/2003, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 90.259,28 come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione;
Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”.
Si costituiva in giudizio la appaltatrice e Controparte_2 subcommittente, la quale deduceva l'inammissibilità della domanda del ricorrente per decadenza dei termini, contestava la natura subordinata del contratto di lavoro, in quanto la società era solamente appaltatrice ed estranea al rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e la Pt_1 [...]
ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi. CP_3
Si costituiva, altresì, la società tramite memoria Controparte_1 di costituzione con domanda riconvenzionale di manleva, deducendo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente non aveva prestato alcuna attività lavorativa con la medesima società. Nessuno compariva per la . CP_3
Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alla refusione nei confronti delle parti resistenti delle spese di lite che liquidava nei confronti di ciascuna delle due parti in misura pari a euro 9.016,00, oltre rimborso forfettario sulle spese generali, iva e cpa come per Con legge. Nulla disponeva sulle spese nei confronti della CP_3
Con l'atto d'appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Roma in ordine all'entità delle spese di lite, giacché liquidate in “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il Giudice di prime cure condannato il lavoratore alla refusione delle spese di lite quantificate in maniera sproposita.”, sostenendo che “Appare evidente che l'ammontare di tale condanna sia del tutto spropositato anche alla luce della circostanza per cui, il Giudice di prime cure si limitava a rilevare come non fosse stato identificato in maniera chiara e precisa il datore di lavoro tra le tre società nell'ambito del ricorso introduttivo. Non entrava dunque nemmeno nel merito della questione proposta … Nella fattispecie che oggi ci occupa, il Giudice di prime cure si è discostato in maniera significativa dai parametri medi previsti dalla Tabella 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022). Effettuando il calcolo sulla base di detta Tabella risulta il seguente calcolo: Competenza: Causa di lavoro Valore della causa: da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 Fase di studio della controversia, calcolata ai valori medi euro 1.822,00 Fase introduttiva, calcolata ai valori medi euro 777,00 La fase istruttoria non veniva espletata, avendo il Giudice di prime cure ritenuto la causa matura per la decisione dopo la prima udienza. Fase decisionale, calcolata ai valori medi euro 1.617,00 Per un totale di euro 4.216,00 A ciò si aggiunga l'aumento del 20% (aumento medio tra il 10% ed il 30%) per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale di euro 843,20 Il totale risulta essere euro 5.059,20 oltre iva ed accessori di legge … Nel caso di specie, il Sig. Parte_1 non può essere ritenuto responsabile del rigetto della domanda, dal momento che le ragioni del rigetto stesso sono da ricondurre ad aspetti tecnici che esulano dal rapporto sostanziale di lavoro, in merito al quale non si è entrati in corso di causa, tanto che il Giudice di prime cure si è limitato a verificare un contraddizione nelle richieste e non è entrato nel merito della causa, mentre il lavoratore si era limitato, dal canto suo, a dimostrare il rapporto di lavoro sulla base della documentazione fornitagli dal datore di lavoro. A ciò si aggiunga il fatto che in sede di costituzione in primo grado, il Sig. ha depositato dichiarazione ex Parte_1 articolo 76 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, con la quale ha dimostrato di rientrare nei casi di esenzione dal versamento del contributo unificato, in quanto il reddito complessivo familiare non risultava essere superiore al limite imponibile ai fini Irpef”. SI sono costituite e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame. Non si è costituita la G.M. Controparte_3
All'udienza odierna le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione con cui hanno dichiarato “definitivamente conclusa la controversia fra le stesse insorta”. Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 21.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 779/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8402/2023, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Gino Funaiolì, n. 54-56 Parte_1
e rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Muratori;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Failla e Marcello Controparte_1
ZI ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Diaz n. 6.; APPELLATA
NONCHE'
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Guilizzoni e Controparte_2
MA AG ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Venezia n. 5; APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva di: ”1) Accertare e dichiarare, ove occorra, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ininterrotto tra le parti dal 13.08.2013 al 18 .12.2020, con ogni conseguenza di legge;
2) Condannare in ogni caso le parti convenute, in solido e/o per quanto di ragione, anche ai sensi dell'art. 29, comma 2°, del D. Lgs. n. 276/2003, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 90.259,28 come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione;
Con riserva di ogni diritto, azione e ragione.”.
Si costituiva in giudizio la appaltatrice e Controparte_2 subcommittente, la quale deduceva l'inammissibilità della domanda del ricorrente per decadenza dei termini, contestava la natura subordinata del contratto di lavoro, in quanto la società era solamente appaltatrice ed estranea al rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e la Pt_1 [...]
ed eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi. CP_3
Si costituiva, altresì, la società tramite memoria Controparte_1 di costituzione con domanda riconvenzionale di manleva, deducendo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente non aveva prestato alcuna attività lavorativa con la medesima società. Nessuno compariva per la . CP_3
Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alla refusione nei confronti delle parti resistenti delle spese di lite che liquidava nei confronti di ciascuna delle due parti in misura pari a euro 9.016,00, oltre rimborso forfettario sulle spese generali, iva e cpa come per Con legge. Nulla disponeva sulle spese nei confronti della CP_3
Con l'atto d'appello censura la decisione del Parte_1
Tribunale di Roma in ordine all'entità delle spese di lite, giacché liquidate in “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il Giudice di prime cure condannato il lavoratore alla refusione delle spese di lite quantificate in maniera sproposita.”, sostenendo che “Appare evidente che l'ammontare di tale condanna sia del tutto spropositato anche alla luce della circostanza per cui, il Giudice di prime cure si limitava a rilevare come non fosse stato identificato in maniera chiara e precisa il datore di lavoro tra le tre società nell'ambito del ricorso introduttivo. Non entrava dunque nemmeno nel merito della questione proposta … Nella fattispecie che oggi ci occupa, il Giudice di prime cure si è discostato in maniera significativa dai parametri medi previsti dalla Tabella 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022). Effettuando il calcolo sulla base di detta Tabella risulta il seguente calcolo: Competenza: Causa di lavoro Valore della causa: da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 Fase di studio della controversia, calcolata ai valori medi euro 1.822,00 Fase introduttiva, calcolata ai valori medi euro 777,00 La fase istruttoria non veniva espletata, avendo il Giudice di prime cure ritenuto la causa matura per la decisione dopo la prima udienza. Fase decisionale, calcolata ai valori medi euro 1.617,00 Per un totale di euro 4.216,00 A ciò si aggiunga l'aumento del 20% (aumento medio tra il 10% ed il 30%) per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale di euro 843,20 Il totale risulta essere euro 5.059,20 oltre iva ed accessori di legge … Nel caso di specie, il Sig. Parte_1 non può essere ritenuto responsabile del rigetto della domanda, dal momento che le ragioni del rigetto stesso sono da ricondurre ad aspetti tecnici che esulano dal rapporto sostanziale di lavoro, in merito al quale non si è entrati in corso di causa, tanto che il Giudice di prime cure si è limitato a verificare un contraddizione nelle richieste e non è entrato nel merito della causa, mentre il lavoratore si era limitato, dal canto suo, a dimostrare il rapporto di lavoro sulla base della documentazione fornitagli dal datore di lavoro. A ciò si aggiunga il fatto che in sede di costituzione in primo grado, il Sig. ha depositato dichiarazione ex Parte_1 articolo 76 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, con la quale ha dimostrato di rientrare nei casi di esenzione dal versamento del contributo unificato, in quanto il reddito complessivo familiare non risultava essere superiore al limite imponibile ai fini Irpef”. SI sono costituite e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame. Non si è costituita la G.M. Controparte_3
All'udienza odierna le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione con cui hanno dichiarato “definitivamente conclusa la controversia fra le stesse insorta”. Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste