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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1029 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 08/07/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1029/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Gregorio Papalia, per parte ricorrente e l'avv. Marilena Parte_1
Abramo per delega dell'avv. Dario Adornato per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. In particolare l'avv. Papalia impugna e contesta gli scritti difensivi delle parti resistenti, in particolare dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione emerge l'avvenuta prescrizione del debito oggetto di giudizio.
L'avv. Abramo in particolare insiste sull'eccezione di incompetenza territoriale e sulla richiesta di estromissione dal giudizio della . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1029/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi
Pag. 1 di 5 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palmi, Via Vittorio Veneto, 16, presso lo studio dell'avv. Gregorio
Papalia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_2
-resistente-
E
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (P. IVA: ), in persona del legale P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari, 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Talladira, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_5
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio n. 181515 raccolta n. Persona_3
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare illegittimi gli atti impugnati per le motivazioni di cui in ricorso;
di annullare il debito contributivo previdenziale sotteso alle cartelle esattoriali impugnate perché prescritte, per tutti i motivi indicati in ricorso nei punti di diritto;
di dichiarare non dovute le CP_ somme iscritte a ruolo pari ad €. 7.246,11 a titolo di contributi previdenziali a debito presso l' sede di Reggio Calabria;
di ordinare la cancellazione dei ruoli depositati;
di condannare le parti resistenti alle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di dichiarare la parziale incompetenza territoriale CP_1
del tribunale adito, poiché è competente il Tribunale di Reggio Calabria per i motivi esposti nella memoria di costituzione;
sempre preliminarmente, di estromettere la dal giudizio;
di CP_2
Pag. 2 di 5 dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto o comunque dichiarare cessata la materia del contendere;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via principale ed in rito, di dichiarare Controparte_6
l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata, di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;
in via gradata e nel merito, di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione, di disporre la non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle spese di giudizio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229006075863000, notificata in data 09.09.2024, con specifico riferimento agli avvisi di addebito:
n. 39420120001049804000, ruolo anno 2011, dell'importo di € 4.772,70, notificato in data
15.05.2012;
n. 3942012000429712000, ruolo anno 2012, dell'importo di € 2.473,41, notificato in data
28.01.2013.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, maturata dalla data di notifica di quest'ultimi.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la parziale CP_1
incompetenza territoriale di questo tribunale, la carenza di legittimazione passiva della , CP_2
l'incontestabilità del credtito, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di far valere l'estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione, che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Pag. 3 di 5 Innanzitutto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , in quanto i crediti CP_2
fatti valere con gli avvisi di addebito opposti non rientrano nella cartolarizzazione per come prevista e disciplinata dalla legge n. 448/98 e sue integrazioni e modificazioni.
Va dichiarata anche la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione poiché con la modifica, introdotta dalla legge n. 203/2014, dell'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, dal 12 gennaio 2025 il ricorso va notificato all'ente creditore.
Va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale poiché i contributi richiesti con gli avvisi di addebito sopra indicati si riferiscono a IVS e non a contributi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, comunque depositato la documentazione in suo possesso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha contestato anche la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, sostenendo che la stessa è stata notificata il 24 gennaio 2023.
Tale contestazione è provata dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 69524590104-7, indicata anche nell'intimazione di pagamento n. 094 2022 90060758 63/000, opposta nel presente giudizio, depositato in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che attesta la consegna dell'atto direttamente al destinatario nella data del 24 gennaio 2023.
Pag. 4 di 5 L'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile, paragonato, dalla giurisprudenza, all'atto di precetto rinnovato, perde efficacia trascorso un anno dalla sua notificazione per come disposto dall'art. 50 del DPR n. 602/1973 e, pertanto, non consente al creditore di agire esecutivamente.
Il ricorso risulta depositato il 26 marzo 2025, ossia ben oltre l'anno di efficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
Ciò comporta la carenza di interesse a proporre opposizione, non essendo l'intimazione di pagamento opposta idonea ad instaurare la riscossione coattiva del credito, e l'assenza dei presupposti che legittimano l'opposizione ex art. 615 cpc, ossia l'atto di precetto/ intimazione di pagamento.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando l'importo degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, le attuali tariffe ministeriali,
l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente,
ed a favore della parte resistente, Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso per mancanza dei presupposti processuali;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente, Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Palmi, 08/07/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 08/07/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, viene chiamata la causa iscritta al n. 1029/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Gregorio Papalia, per parte ricorrente e l'avv. Marilena Parte_1
Abramo per delega dell'avv. Dario Adornato per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. In particolare l'avv. Papalia impugna e contesta gli scritti difensivi delle parti resistenti, in particolare dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione emerge l'avvenuta prescrizione del debito oggetto di giudizio.
L'avv. Abramo in particolare insiste sull'eccezione di incompetenza territoriale e sulla richiesta di estromissione dal giudizio della . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1029/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi
Pag. 1 di 5 promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palmi, Via Vittorio Veneto, 16, presso lo studio dell'avv. Gregorio
Papalia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1
avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_2
-resistente-
E
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (P. IVA: ), in persona del legale P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari, 11, presso lo studio dell'avv. Antonio Talladira, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_5
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio n. 181515 raccolta n. Persona_3
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di dichiarare illegittimi gli atti impugnati per le motivazioni di cui in ricorso;
di annullare il debito contributivo previdenziale sotteso alle cartelle esattoriali impugnate perché prescritte, per tutti i motivi indicati in ricorso nei punti di diritto;
di dichiarare non dovute le CP_ somme iscritte a ruolo pari ad €. 7.246,11 a titolo di contributi previdenziali a debito presso l' sede di Reggio Calabria;
di ordinare la cancellazione dei ruoli depositati;
di condannare le parti resistenti alle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di dichiarare la parziale incompetenza territoriale CP_1
del tribunale adito, poiché è competente il Tribunale di Reggio Calabria per i motivi esposti nella memoria di costituzione;
sempre preliminarmente, di estromettere la dal giudizio;
di CP_2
Pag. 2 di 5 dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto o comunque dichiarare cessata la materia del contendere;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via principale ed in rito, di dichiarare Controparte_6
l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata, di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;
in via gradata e nel merito, di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad Agenzia delle Entrate Riscossione, di disporre la non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle spese di giudizio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229006075863000, notificata in data 09.09.2024, con specifico riferimento agli avvisi di addebito:
n. 39420120001049804000, ruolo anno 2011, dell'importo di € 4.772,70, notificato in data
15.05.2012;
n. 3942012000429712000, ruolo anno 2012, dell'importo di € 2.473,41, notificato in data
28.01.2013.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, maturata dalla data di notifica di quest'ultimi.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la parziale CP_1
incompetenza territoriale di questo tribunale, la carenza di legittimazione passiva della , CP_2
l'incontestabilità del credtito, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di far valere l'estinzione dell'obbligo di pagamento per intervenuta prescrizione, che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Pag. 3 di 5 Innanzitutto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , in quanto i crediti CP_2
fatti valere con gli avvisi di addebito opposti non rientrano nella cartolarizzazione per come prevista e disciplinata dalla legge n. 448/98 e sue integrazioni e modificazioni.
Va dichiarata anche la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione poiché con la modifica, introdotta dalla legge n. 203/2014, dell'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, dal 12 gennaio 2025 il ricorso va notificato all'ente creditore.
Va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale poiché i contributi richiesti con gli avvisi di addebito sopra indicati si riferiscono a IVS e non a contributi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_1
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, comunque depositato la documentazione in suo possesso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha contestato anche la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, sostenendo che la stessa è stata notificata il 24 gennaio 2023.
Tale contestazione è provata dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 69524590104-7, indicata anche nell'intimazione di pagamento n. 094 2022 90060758 63/000, opposta nel presente giudizio, depositato in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che attesta la consegna dell'atto direttamente al destinatario nella data del 24 gennaio 2023.
Pag. 4 di 5 L'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile, paragonato, dalla giurisprudenza, all'atto di precetto rinnovato, perde efficacia trascorso un anno dalla sua notificazione per come disposto dall'art. 50 del DPR n. 602/1973 e, pertanto, non consente al creditore di agire esecutivamente.
Il ricorso risulta depositato il 26 marzo 2025, ossia ben oltre l'anno di efficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
Ciò comporta la carenza di interesse a proporre opposizione, non essendo l'intimazione di pagamento opposta idonea ad instaurare la riscossione coattiva del credito, e l'assenza dei presupposti che legittimano l'opposizione ex art. 615 cpc, ossia l'atto di precetto/ intimazione di pagamento.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando l'importo degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, le attuali tariffe ministeriali,
l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente,
ed a favore della parte resistente, Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso per mancanza dei presupposti processuali;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente, Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Palmi, 08/07/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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