Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6674 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6674 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024, prendente tra ata ad Osimo l'1.10.1976 (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Arianna Catena;
ricorrente e
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Francesca Risito;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi reciprocamente ad evitare apprezzamenti denigratori l'uno nei confronti dell'altro all'interno del ceto amicale, lavorativo e famigliare.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni forma di contributo al mantenimento.
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esclusiva sino a quando non sarà posta in vendita e ove continuerà a mantenere la propria residenza anagrafica. Il sig. , dichiara di aver lasciato definitivamente la casa famigliare gia Controparte_1
con decorrenza ottobre 2024 pur avendo mantenuto ivi la residenza anagrafica che procederà a cancellare appena avrà reperito idoneo alloggio con regolare contratto di locazione.
4) I coniugi , seppur l'immobile risulti intestato alla sola è gravato da mutuo ipotecario Parte_1
fondiario contratto in data 29.01.2024 e registrato in data 30.01.2024 – erogato dalla banca per complessive euro 250,000,00 mila con Controparte_2 Parte_2
tasso fisso del 4,50% euro ove il sig. è istituto fideiussore- garante per l'importo di euro CP_1
375,000,00 cosi come previsto dall'art 5/bis del contratto di mutuo sotto la voce Fideiussione.
I coniugi altresi hanno contratto un finanziamento con la società Agos per un importo di euro
65.000,00 destinato all'acquisto del mobilio per arredo della casa famigliare. Il sig. risulta CP_1
garante per il concesso finanziamento.
I coniugi si obbligano a vendere l'unita immobiliare avvalendosi anche dell'agente immobiliare al fine di estinguere il mutuo ipotecario fondiario integralmente e altresi il finanziamento contratto con la
Agos per conto capitale di euro 65.000,00.
I coniugi dichiarano di aver richiesto la sospensione del pagamento del mutuo ipotecario per mesi 6 con scadenza maggio 2025 prorogabile sino a 18 mesi.
A tal proposito i coniugi si sono determinati di procedere alla vendita al prezzo di euro 325,000,00 che potrà essere ridotto ad euro 318,000,00 nel caso non si dovesse trovare l'acquirente entro i termini di cui alla sospensione massima del mutuo ipotecario e garantito.
A tal proposito i coniugi dichiarano espressamente:
• Il sig. dal mese successivo la sottoscrizione del presente accordo contribuirà al pagamento CP_1 nella misura del 50% del finanziamento acceso per l'acquisto del mobilio e ciò sino a quando la casa non verrà venduta o comunque il finanziamento estinto, senza richiesta di ripetizione delle somme versate.
• Il sig. si obbliga altresì a corrispondere l'importo del 50% del mutuo ipotecario fondiario CP_1
repertorio n. 50.053 raccolta n. 25.304 di originari euro 250.000,00 ( duecentocinquantamila/00) gravante sull'immobile nel caso non si dovesse procedere alla vendita entro il termine della richiesta e concessa moratoria anche con il prolungamento sino ai 18 mesi.
• I coniugi a tal proposito dichiarano espressamente che quanto il SI. verserà a titolo di CP_1
contributo al pagamento del mutuo ipotecario sempre nella misura del 50% verrà restituito dalla pagina 2 di 6 al momento della vendita della casa. A tal fine la si obbliga a comunicare al Parte_1 Parte_1 tramite avvocato o racc. a.r. il giorno dell'atto notarile e in quella sede, previo conteggio dei CP_1 ratei quota parte del mutuo versati dal quest'ultimo vi parteciperà e contestualmente verrà CP_1
rilasciato assegno circolare degli importi versati e quindi da intendersi somma ripetibile.
• i coniugi dichiarano espressamente che ad eccezione dell'importo sopra indicato, il restante ricavato dalla vendita della casa sita in Filottrano alla Via Paolucci rimarrà interamente nella mani della
Parte_1
• la SI.ra pertanto con la vendita della casa si obbliga in via principale ad estinguere il Parte_1
mutuo ipotecario compreso il pagamento di una eventuale penale se prevista per estinzione anticipata dello stesso e comunque a liberare il dalla garanzia concessa, a restituire al CP_1 CP_1
l'importo del 50% di mutuo versato con decorrenza dalla ripresa del pagamento delle rate successivamente il termine della moratoria massima richiesta e concessa dalla banca, ad estinguere il finanziamento contratto per l'acquisto del mobilio, esibendo quietanza e liberatoria e al pagamento della provvigione della agenzia immobilire.
Si precisa che collegata al mutuo esiste una polizza vita stipulata nell'interesse del solo contraente che coincide con l'intestatario del mutuo, e dunque, con la SI.ra Parte_1
5) Il SI. senza alcun obbligo giuridico si impegna a versare alla SI.ra CP_1 Parte_1
successivamente la vendita della casa coniugale e estinzione del mutuo e finanziamento e ogni pendenza connessa e collegata alla stessa, compresa la provvigione dell'agenzia immobiliare da parte esclusiva della la somma di euro 1.200,00 ( milleduecento euro ) che sarà destinata per il Parte_1
pagamento della cauzione di un eventuale affitto o per il pagamento delle spese notarili nel caso decidesse di acquistare una nuova casa e comunque per ogni necessita che si dovesse presentare. Tale somma potrà essere versata o in un'unica soluzione o per il tramite di 6 versamenti mensili di euro
200,00 ciascuna sempre a mezzo bonifico bancario. Le modalità saranno decise tra i coniugi in relazione alle necessità della e anche alle disponibilità al momento del sig. Parte_1 CP_1
6) i coniugi dichiarano di avere un conto corrente cointestato n. 1000/00002723 ove vengono addebitate le rate del finanziamento AGOS. A tal proposito viene espressamente pattuito che il conto corrente rimarrà cointestato sino alla vendita della casa ma sin d'ora viene espressamente pattuito che nessuno dei correntisti potrà operarvi per prelievi o altre spese personali ma solo per il pagamento delle rate di finanziamento. Per tutte le altre spese personali o di gestione della casa coniugale oggi abitata solo dalla e alla stessa intestata in via esclusiva i coniugi dovranno provvedere ad Parte_1
aprire ovvero utilizzare, se già accesi, separati conti correnti ove far confluire i loro stipendi e altre entrate/uscite. A tal proposito si dichiara che il ha già aperto altro conto corrente autonomo. CP_1
pagina 3 di 6 I coniugi quindi dichiarano espressamente che il conto cointestato dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per il pagamento del finanziamento senza alcun'altra transazione di nessun genere. Va da sé, quindi, che eventuali saldi negativi attribuibili a uno dei coniugi per mancato versamento della propria parte di spesa salvo quanto convenuto, ovvero per spese diverse da quelle attinenti al mutuo della casa e/o al finanziamento dei mobili, obbligheranno quello dei due che l'ha cagionato a ripristinare un saldo attivo o comunque utile a non esporre l'altro intestatario ovvero entrambi, a posizioni debitorie.
I coniugi convengono espressamente che al momento della vendita ed estinzione dei mutui e finanziamenti, il conto corrente cointestato dovrà essere chiuso e le spese per la chiusura se dovute saranno suddivise al 50%.
7) il sig. rinuncia a vedersi restituita la somma di euro 1.000,00 incassata dalla SI.ra CP_1
il mese di dicembre 2024 a causa di un errore da parte del titolare della società per cui Parte_1
lavora il che ha bonificato nel conto cointestato una fattura e ciò per mero spirito di CP_1
liberalità senza ammissione alcuna di responsabilità o dovere giuridico verso il coniuge ne tanto men a titolo di concorso al mantenimento.
8) I coniugi riguardo la proprietà ed uso delle due autovetture convengono e disciplinano quanto segue AUTOVETTURE: i coniugi dichiarano espressamente di avere in uso rispettivamente due distinte autovetture precisamente quella targata GN629AP, in uso alla SI.ra e quella Parte_1
targata GR429AS in uso al sig. ma entrambe intestate al sig. I coniugi dichiarano CP_1 CP_1 che l'acquisto è stato effettuato quanto ad acconto versato per euro 11.000,00 in via esclusiva dalla
SI.ra mentre le rate di finanziamento per totali mensili di euro 815,00 e, precisamente, Parte_1 una di euro 406,00 e l'altra per euro 409,00 mensili, onorate dal sig. anche se usufruito del CP_1 conto cointestato sino a ottobre 2024 e poi addebitate sul conto personale sino all'attualità. A tal proposito i coniugi hanno concordato di dirimere la vertenza come segue:
• la SI.ra rinuncia a richiedere la restituzione delle somme di euro 11.000,00 versate Parte_1
quale acconto per le due autovetture e il sig. rinuncia a richiedere alla SI.ra le CP_1 Parte_1
somme versate per il pagamento delle rate di finanziamento delle medesime.
• l'autovettura intestata al SI. e in uso al medesimo continuerà ad essere dallo stesso CP_1 trattenuta ed utilizzata in quanto strumentale per l'esercizio della sua attività e continuerà in via esclusiva al pagamento delle rate di finanziamento;
• l'autovettura targata GN629AP sempre intestata al SI. ma in uso alla SI.ra CP_1 Parte_1
verrà restituita alla concessionaria entro il mese di giugno 2025. Contestualmente la SI.ra Parte_1 acquisterà un'altra autovettura concordando l'importo con il SI. e comunque di importo CP_1
pagina 4 di 6 modesto e congruo alla importante esposizione debitoria che ha colpito entrambi i coniugi;
a tal fine il sig. si obbliga al pagamento delle rate della nuova autovettura in via esclusiva versando un CP_1
importo mensile di euro 200/300,00 e ciò sino al mese di gennaio 2026 compreso, somma che verrà versata o direttamente alla finanziaria o sul conto corrente intestato alla SI.ra . Ad ogni Parte_1
buon conto i coniugi dichiarano espressamente che tale accordo non è da intendersi in alcun modo quale forma di concorso al mantenimento, in quanto oggetto di espressa rinuncia reciproca. Col la scadenza di gennaio 2026 il sig. non sarà obbligato ad alcun altro pagamento e/o aiuto CP_1
economico relativo alla autovettura acquistata dalla SI.ra la quale dovrà essere alla Parte_1
stessa intestata e il passaggio di proprietà dovrà essere a suo esclusivo carico, cosi come il bollo e assicurazione;
9) con la sottoscrizione del presente accordo e con l'esatto e puntale adempimento delle obbligazioni di cui su esposte condizioni, i coniugi dichiarano espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e di aver tacitato ogni questione economica e morale nascente, derivante, connessa e comunque negozialmente collegata al rapporto matrimoniale anche a titolo di regali e doni.
10) I coniugi dichiarano espressamente di concedere reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio e altresì di concedere sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi all'espatrio
11) Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale Parte_1
per ottenere la separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio civile a Controparte_1
Numana il 29.05.2015.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Con comparsa depositata in data 24.01.2025, il sig. si è costituito in giudizio, rappresentando CP_1
che, nel corso del procedimento, i coniugi avevano raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni di separazione, tanto che, con successiva nota depositata in data 27.01.2025, i procuratori di entrambe le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, richiedendo altresì che l'udienza venisse sostituita dal deposito delle note scritte.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e merita accoglimento.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
pagina 5 di 6 La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori condizioni concordate dalle parti, il Tribunale ritiene di poter omologare gli accordi raggiunti, i quali non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico, considerata peraltro l'assenza di figli.
Spese di lite compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a Numana il 29.05.2015, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4 parte 2 serie C dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti e sopra trascritti;
ordina all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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