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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2240/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Menfi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004617201000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004617201000 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1410/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado la Cartella di pagamento n. 291 2024 0004617201000, notificatale a mezzo pec in data 03.04.2024 (importo
€ 3.399,88), per IMU del Comune di Menfi anni 2015 e 2016 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa – per mancata notifica dell'atto prodromico – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla notifica dell'Avviso di accertamento, ha ribadito la legittimità dei propri provvedimenti, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni).
Il Comune di Menfi non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
1.- Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e firmato digitalmente.
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato, scansionato, timbrato e firmato a mano (cfr. ricorso in atti).
La giurisprudenza territoriale ha ritenuto che “ … è' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec …” (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 946 del 2022).
I Giudici del gravame hanno richiamato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (di tenore analogo: sentenza n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 - Commissione tributaria regionale Emilia Romagna).
Più recentemente (per quanto qui di interesse) la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (Ordinanza n.
4815/2025) che il processo tributario telematico è ormai l'unica modalità valida per il deposito e la notifica degli atti.
2.- In disparte quanto precede la cartella in contestazione indica gli estremi della notifica dell'Avviso di accertamento (cfr. cartella in atti).
La Corte di Cassazione (ordinanza 32904 del 224) ha ritenuto che ai fini della validità della cartella non è necessario indicare gli estremi o la data di notifica dell'Avviso di accertamento essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini della individuazione di quell'atto in modo che il contribuente possa controllare la legittimità della procedura (conforme: Cassazione n. 1111 del 2018 e n. 25343 del 2018).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento impugnata n.
291 2024 0004617201000, notificata a mezzo pec in data 03.04.2024, dopo la consegna dei seguenti ruoli: ruolo ordinario n. 2024/371, in relazione all'IMU per l'anno 2015; ruolo ordinario n. 2024/373, in relazione all'IMU per l'anno 2016 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
-Nulla per le spese con riguardo al Comune di Menfi non costituito.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite con l'Agenzia delle entrate riscossione deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità della controversia e nella molteplicità di questioni esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate con l'Agenzia delle entrate riscossione.
Nulla per le spese con riguardo al Comune di Menfi.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2240/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Menfi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004617201000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004617201000 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1410/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado la Cartella di pagamento n. 291 2024 0004617201000, notificatale a mezzo pec in data 03.04.2024 (importo
€ 3.399,88), per IMU del Comune di Menfi anni 2015 e 2016 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa – per mancata notifica dell'atto prodromico – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla notifica dell'Avviso di accertamento, ha ribadito la legittimità dei propri provvedimenti, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni).
Il Comune di Menfi non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è inammissibile.
1.- Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e firmato digitalmente.
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato, scansionato, timbrato e firmato a mano (cfr. ricorso in atti).
La giurisprudenza territoriale ha ritenuto che “ … è' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec …” (Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 946 del 2022).
I Giudici del gravame hanno richiamato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (di tenore analogo: sentenza n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 - Commissione tributaria regionale Emilia Romagna).
Più recentemente (per quanto qui di interesse) la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (Ordinanza n.
4815/2025) che il processo tributario telematico è ormai l'unica modalità valida per il deposito e la notifica degli atti.
2.- In disparte quanto precede la cartella in contestazione indica gli estremi della notifica dell'Avviso di accertamento (cfr. cartella in atti).
La Corte di Cassazione (ordinanza 32904 del 224) ha ritenuto che ai fini della validità della cartella non è necessario indicare gli estremi o la data di notifica dell'Avviso di accertamento essendo sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini della individuazione di quell'atto in modo che il contribuente possa controllare la legittimità della procedura (conforme: Cassazione n. 1111 del 2018 e n. 25343 del 2018).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha provveduto alla notifica della cartella di pagamento impugnata n.
291 2024 0004617201000, notificata a mezzo pec in data 03.04.2024, dopo la consegna dei seguenti ruoli: ruolo ordinario n. 2024/371, in relazione all'IMU per l'anno 2015; ruolo ordinario n. 2024/373, in relazione all'IMU per l'anno 2016 (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
-Nulla per le spese con riguardo al Comune di Menfi non costituito.
-In ordine alla regolamentazione delle spese di lite con l'Agenzia delle entrate riscossione deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità della controversia e nella molteplicità di questioni esaminate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate con l'Agenzia delle entrate riscossione.
Nulla per le spese con riguardo al Comune di Menfi.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NN