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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott. MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2823/2024 promossa da:
IMPRUDENTE EMANUELE, ( , nato a [...] il [...] e ivi C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Isidoro Isidori e dall'Avv.
Anna Maria Ranalli, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di
, (C.F. ) nata ad [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
a L'Aquila, Via Guido Gozzano n.7 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Paganica n. 13 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio come alle condizioni di cui alle note scritte di conferma della memoria di accordo depositate per l'udienza del 26.03.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con a L'Aquila, in data 02.09.2006 e che da tale unione CP_1 matrimoniale nascevano , nata a [...] il [...] (minorenne) e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...] (minorenne), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Per_2
effetti civili del matrimonio, esponendo che i coniugi erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge.
2. Il ricorrente riferiva che: a) la separazione personale dei coniugi veniva omologata in data
31.03.2022, dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento avente R.G. n. 2828/2021 e, da allora,
l'unione morale e spirituale tra i due non si è più ricostituita;
b) il ricorrente chiedeva, altresì, che la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenisse alle condizioni sancite nel ricorso.
3. In data 17.01.2025, si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
4. All'udienza del 17.02.2025 le parti comparivano personalmente e chiedevano congiuntamente un rinvio per poter valutare una soluzione conciliativa.
5. Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
26.3.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo;
pertanto, i rispettivi procuratori chiedevano che la causa fosse decisa nelle forme della separazione consensuale. Preso atto dell'intervenuto accordo, il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
6. La domanda va accolta, tenuto conto che le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente le reciproche relazioni.
7. Le spese di lite, in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
2 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e a L'Aquila, in data Parte_1 CP_1
02.09.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (atto di matrimonio
N. 55 P. 2 S. B Voi. 1 Uff. 1 anno 2006), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. confermare l'assegnazione della casa familiare sita in L'Aquila, Via Guido Gozzano n. 7
(censita al NCEU del Comune dell'Aquila al foglio 62, numero 2042. sub 4 ZC2, cat A/2, classe 2, cons. 7 sup catastale 138 mq rendita Euro 542,28) a la quale vi CP_1
continuerà a vivere con i figli minori, quale genitore collocatario in via prevalente:
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente: ciò mentre le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli (istruzione, educazione, salute) dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto - in particolar modo per quanto riguarda 1'istruzione - delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
3. dare atto che le parti convengono che il padre possa tenere con sé i figli e Per_1 Per_2
in due pomeriggi infrasettimanali, nonché a line settimana alternati;
ciò compatibilmente con gli impegni di studio e sportivi e comunque educativi degli stessi e con quelli legati alla attuale attività politica del sig. che sovente lo portano fuori sede anche nelle Parte_1
giornate festive. A tal fine anche in considerazione della vicinanza delle CP_1
rispettive abitazioni, si impegna ad agevolare il più possibile gli incontri padre-figli,
consapevole della difficoltà di calendarizzare gli stessi in maniera rigorosa a causa di imprevedibili, improrogabili e non delegabili impegni istituzionali di
[...]
Parte_1
Dare atto che le parti convengono acché le festività natalizie e pasquali siano regolate secondo il criterio dell'alternanza ed organizzate in maniera tale che il 24 dicembre sia trascorso dalla
3 prole con un genitore e il Natale con l'altro e così anche la fine dell'anno e il capodanno, la vigilia dell'Epifania e la Epifania del Signore, Pasqua e Pasquetta.
Dare atto altresì che i figli durante le vacanze estive possano trascorrere con il padre un periodo di 10 giorni anche non consecutivi.
4. Dare atto che tra le parti si è convenuto che in considerazione del Parte_1
reddito attualmente percepito, corrisponderà a a titolo di assegno di CP_1 mantenimento ordinario per i figli e l'importo mensile di Euro 1.300.00 (€ Per_1 Per_2
650,00 per ciascun figlio), rivalutabili Istat.
Dare altresì atto che tra le parti viene concordato che - laddove alla data di cessazione della carica di Vice Presidente e assessore della Regione Abruzzo dovesse Parte_1
rientrare nelle funzioni di dipendente del Ministero de11'Intemo - in considerazione della conseguente significativa diminuzione della propria redditività stipendiale, lo stesso contribuirà al mantenimento dei figli e mediante versamento alla madre Per_1 Per_2 dell'importo mensile di Euro 500,00 (euro 250 per figlio), con l'incremento Istat maturato a decorrere dal 31.03.2023 (dal primo anno successivo alla omologa della separazione).
Tra le parti si conviene che, nell'ipotesi di qualsiasi altra modifica della redditività stipendiale di imprudente, diversa da quelle sin qui previste, dal mese successivo dal Pt_1
verificarsi della stessa, l'assegno di mantenimento da egli dovuto per i figli dovrà essere rimodulato proporzionalmente in aumento o in diminuzione in base alla variazione intervenuta.
5. Le parti convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno ripartite tra loro al 50% e che in relazione ad esse è da intendersi integralmente recepito il protocollo adottato dal Tribunale dell'Aquila.
6. Il sig. riservando in proprio favore il diritto di usufrutto sull'intero, provvederà Parte_1
a trasferire ai figli e ciascuno per il 50%, la nuda proprietà degli appartamenti Per_1 Per_2 di seguito specificati (All. 4 estratto catasto): NCEU Comune de1l'Aquila Via Guido
Gozzano, 7, foglio 62, numero 2042, sub ZC2, cat A/2, classe 2, cons. 4 sup. catastale 89 mq. rendita 309,87: NCEU Comune dell'Aquila Via Guido Gozzano, 7, foglio 62, CP_2
numero 2042, sub 4 ZC2, cat. A/2, classe 2, cons. 7 sup. catastale 1.8 mq rendita Euro 542.28,
4 fatto salvo il diritto di assegnazione del Sub 4 (piano primo) a come previsto CP_1
al punto 2 del presente accordo. Il tutto dandosi anche atto che l'impegno di
[...]
riguardante gli indicati appartamenti costituisce elemento funzionale e Parte_1
indispensabile ai fini della risoluzione di ogni questione correlata al rapporto matrimoniale e che l'attuazione al trasferimento della nuda proprietà degli stessi ai figli minori avverrà entro il 31.12.2025 di fronte al notaio, con la conseguente esenzione da tutte le imposte e tasse. così conte disposto per legge trattandosi - come detto - di accordo tra le parti funzionale alla risoluzione di tutte le questioni/rapporti patrimoniali pregressi.
7. Darsi atto che non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5 legge 898/70 per la corresponsione di un assegno divorzile, le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia forma di provvidenza essendo entrambi autosufficienti e titolari di redditi propri.
8. Poiché il fabbricato sito in L'Aquila, Via Guido Gozzano n. 7 è composto di due unità
abitative (una delle quali è quella assegnata in uso a , dotate da contatori CP_1
unici per le varie utenze, darsi atto che le parti convengono che i relativi costi saranno sostenuti da nella misura di un quarto e dal Sig. nella CP_1 Parte_1
misura di tre quarti.
9. L'Assegno Unico corrisposto dall'INPS continuerà ad essere ad esclusivo vantaggio della
Sig.ra CP_1
10. si obbliga a saldare entro la data di sottoscrizione del presente atto Parte_1
l'importo di €.
2.780.87 oggetto di precetto notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante deposito in data 07.01.2025 (il cui avviso è stato ritirato in data 20.02.2025). oltre differenze maturate pel' il periodo dicembre 2024/marzo 2025 per un importo di 387.60.
11. Le parti si obbligano sin d'ora reciprocamente a prestare il consenso al rilascio del proprio passaporto e per quello dei figli.
12. Le spese del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
5 Spese di lite compensate.
Così deciso in videoconferenza il 4 aprile 2025
6
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott. MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2823/2024 promossa da:
IMPRUDENTE EMANUELE, ( , nato a [...] il [...] e ivi C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Isidoro Isidori e dall'Avv.
Anna Maria Ranalli, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di
, (C.F. ) nata ad [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
a L'Aquila, Via Guido Gozzano n.7 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Paganica n. 13 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Le parti concludevano per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio come alle condizioni di cui alle note scritte di conferma della memoria di accordo depositate per l'udienza del 26.03.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28.10.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con a L'Aquila, in data 02.09.2006 e che da tale unione CP_1 matrimoniale nascevano , nata a [...] il [...] (minorenne) e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...] (minorenne), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Per_2
effetti civili del matrimonio, esponendo che i coniugi erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge.
2. Il ricorrente riferiva che: a) la separazione personale dei coniugi veniva omologata in data
31.03.2022, dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento avente R.G. n. 2828/2021 e, da allora,
l'unione morale e spirituale tra i due non si è più ricostituita;
b) il ricorrente chiedeva, altresì, che la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenisse alle condizioni sancite nel ricorso.
3. In data 17.01.2025, si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
4. All'udienza del 17.02.2025 le parti comparivano personalmente e chiedevano congiuntamente un rinvio per poter valutare una soluzione conciliativa.
5. Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
26.3.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo;
pertanto, i rispettivi procuratori chiedevano che la causa fosse decisa nelle forme della separazione consensuale. Preso atto dell'intervenuto accordo, il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
6. La domanda va accolta, tenuto conto che le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente le reciproche relazioni.
7. Le spese di lite, in considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, si intendono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
2 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e a L'Aquila, in data Parte_1 CP_1
02.09.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (atto di matrimonio
N. 55 P. 2 S. B Voi. 1 Uff. 1 anno 2006), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. confermare l'assegnazione della casa familiare sita in L'Aquila, Via Guido Gozzano n. 7
(censita al NCEU del Comune dell'Aquila al foglio 62, numero 2042. sub 4 ZC2, cat A/2, classe 2, cons. 7 sup catastale 138 mq rendita Euro 542,28) a la quale vi CP_1
continuerà a vivere con i figli minori, quale genitore collocatario in via prevalente:
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente: ciò mentre le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli (istruzione, educazione, salute) dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto - in particolar modo per quanto riguarda 1'istruzione - delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
3. dare atto che le parti convengono che il padre possa tenere con sé i figli e Per_1 Per_2
in due pomeriggi infrasettimanali, nonché a line settimana alternati;
ciò compatibilmente con gli impegni di studio e sportivi e comunque educativi degli stessi e con quelli legati alla attuale attività politica del sig. che sovente lo portano fuori sede anche nelle Parte_1
giornate festive. A tal fine anche in considerazione della vicinanza delle CP_1
rispettive abitazioni, si impegna ad agevolare il più possibile gli incontri padre-figli,
consapevole della difficoltà di calendarizzare gli stessi in maniera rigorosa a causa di imprevedibili, improrogabili e non delegabili impegni istituzionali di
[...]
Parte_1
Dare atto che le parti convengono acché le festività natalizie e pasquali siano regolate secondo il criterio dell'alternanza ed organizzate in maniera tale che il 24 dicembre sia trascorso dalla
3 prole con un genitore e il Natale con l'altro e così anche la fine dell'anno e il capodanno, la vigilia dell'Epifania e la Epifania del Signore, Pasqua e Pasquetta.
Dare atto altresì che i figli durante le vacanze estive possano trascorrere con il padre un periodo di 10 giorni anche non consecutivi.
4. Dare atto che tra le parti si è convenuto che in considerazione del Parte_1
reddito attualmente percepito, corrisponderà a a titolo di assegno di CP_1 mantenimento ordinario per i figli e l'importo mensile di Euro 1.300.00 (€ Per_1 Per_2
650,00 per ciascun figlio), rivalutabili Istat.
Dare altresì atto che tra le parti viene concordato che - laddove alla data di cessazione della carica di Vice Presidente e assessore della Regione Abruzzo dovesse Parte_1
rientrare nelle funzioni di dipendente del Ministero de11'Intemo - in considerazione della conseguente significativa diminuzione della propria redditività stipendiale, lo stesso contribuirà al mantenimento dei figli e mediante versamento alla madre Per_1 Per_2 dell'importo mensile di Euro 500,00 (euro 250 per figlio), con l'incremento Istat maturato a decorrere dal 31.03.2023 (dal primo anno successivo alla omologa della separazione).
Tra le parti si conviene che, nell'ipotesi di qualsiasi altra modifica della redditività stipendiale di imprudente, diversa da quelle sin qui previste, dal mese successivo dal Pt_1
verificarsi della stessa, l'assegno di mantenimento da egli dovuto per i figli dovrà essere rimodulato proporzionalmente in aumento o in diminuzione in base alla variazione intervenuta.
5. Le parti convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli saranno ripartite tra loro al 50% e che in relazione ad esse è da intendersi integralmente recepito il protocollo adottato dal Tribunale dell'Aquila.
6. Il sig. riservando in proprio favore il diritto di usufrutto sull'intero, provvederà Parte_1
a trasferire ai figli e ciascuno per il 50%, la nuda proprietà degli appartamenti Per_1 Per_2 di seguito specificati (All. 4 estratto catasto): NCEU Comune de1l'Aquila Via Guido
Gozzano, 7, foglio 62, numero 2042, sub ZC2, cat A/2, classe 2, cons. 4 sup. catastale 89 mq. rendita 309,87: NCEU Comune dell'Aquila Via Guido Gozzano, 7, foglio 62, CP_2
numero 2042, sub 4 ZC2, cat. A/2, classe 2, cons. 7 sup. catastale 1.8 mq rendita Euro 542.28,
4 fatto salvo il diritto di assegnazione del Sub 4 (piano primo) a come previsto CP_1
al punto 2 del presente accordo. Il tutto dandosi anche atto che l'impegno di
[...]
riguardante gli indicati appartamenti costituisce elemento funzionale e Parte_1
indispensabile ai fini della risoluzione di ogni questione correlata al rapporto matrimoniale e che l'attuazione al trasferimento della nuda proprietà degli stessi ai figli minori avverrà entro il 31.12.2025 di fronte al notaio, con la conseguente esenzione da tutte le imposte e tasse. così conte disposto per legge trattandosi - come detto - di accordo tra le parti funzionale alla risoluzione di tutte le questioni/rapporti patrimoniali pregressi.
7. Darsi atto che non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5 legge 898/70 per la corresponsione di un assegno divorzile, le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare a qualsivoglia forma di provvidenza essendo entrambi autosufficienti e titolari di redditi propri.
8. Poiché il fabbricato sito in L'Aquila, Via Guido Gozzano n. 7 è composto di due unità
abitative (una delle quali è quella assegnata in uso a , dotate da contatori CP_1
unici per le varie utenze, darsi atto che le parti convengono che i relativi costi saranno sostenuti da nella misura di un quarto e dal Sig. nella CP_1 Parte_1
misura di tre quarti.
9. L'Assegno Unico corrisposto dall'INPS continuerà ad essere ad esclusivo vantaggio della
Sig.ra CP_1
10. si obbliga a saldare entro la data di sottoscrizione del presente atto Parte_1
l'importo di €.
2.780.87 oggetto di precetto notificato ai sensi dell'art.140 c.p.c. mediante deposito in data 07.01.2025 (il cui avviso è stato ritirato in data 20.02.2025). oltre differenze maturate pel' il periodo dicembre 2024/marzo 2025 per un importo di 387.60.
11. Le parti si obbligano sin d'ora reciprocamente a prestare il consenso al rilascio del proprio passaporto e per quello dei figli.
12. Le spese del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.
5 Spese di lite compensate.
Così deciso in videoconferenza il 4 aprile 2025
6
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli