CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/12/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Rizzi Presidente estensore
dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1466/2023 R.G. promossa da:
, titolare dell'impresa individuale Impresa Costruzioni Edili OL Parte_1
geom. Stefano, corrente in Fosseno di Nebbiuno (NO) e in Milano elettivamente domiciliato in Viale Bianca Maria, 35 presso lo studio dell'avv. Barbara OL che lo rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
, residente in Nebbiuno (NO) e in Torino elettivamente domiciliato in via CP_1
Vittorio ED II n.13 presso lo studio dell'avv. Alessandro Fontanazza che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Anna Maria Rivetti per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATO
Oggetto: penale per inadempimento contratto di appalto
Udienza di rimessione della causa in decisione del 20.11.2025
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie, in via principale, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Verbania in data 16.10.2023 nell'ambito del procedimento
R.G. 345/2023; in via subordinata, in parziale riforma della ordinanza emessa dal
Tribunale di Verbania, limitare la condanna al pagamento della penale sino e non oltre il
31.07.2022, con il favore delle spese.
PER PARTE APPELLATA: richiamate le istanze istruttorie, respingere l'appello avversario e condannare l'appellante ex art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., con il favore delle spese
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il geom. Parte_1
impugna l'ordinanza 3441/2023, emessa in data 16.10.2023 nell'ambito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Verbania con cui l'appaltatore è stato condannato al pagamento in favore di della somma di € CP_1
48.840,00, oltre interessi legali dall'ordinanza al soddisfo, a titolo di penale per il ritardo nel completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in
Nebbiuno, Frazione Corciago, Via Tapigliano n. 5 di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30.1.2020.
Primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio il geom. CP_1 Pt_1
allegando che, in forza di contratto di appalto stipulato in data 30.01.2020, il
[...]
resistente si era obbligato a eseguire lavori di ristrutturazione sull'immobile di proprietà del ricorrente sito in Nebbiuno, frazione Corciago, via Tapigliano n. 5, per un corrispettivo complessivo di € 150.000,00. Il contratto prevedeva l'inizio dei lavori entro il 01.05.2020 e la loro ultimazione entro dieci mesi, con penale di € 60,00 per ogni giorno di ritardo. A causa delle difficoltà connesse alla pandemia da Covid-19, il pagina 2 di 16 termine era stato prorogato di comune accordo al 24.07.2021. Il ricorrente deduceva, tuttavia: che l'appaltatore non aveva completato le opere entro la nuova scadenza, di fatto abbandonando il cantiere;
che le opere eseguite risultavano solo parziali e viziate;
che, nonostante le diffide e i solleciti, il resistente non aveva mai ripreso i lavori.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'appaltatore al pagamento della penale per il ritardo maturata sino al 28.02.2023, pari ad € 35.040,00, oltre successive maturande ed interessi.
Il resistente geom. non si costituiva in giudizio e, verificata la Parte_1
regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace.
Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., il Tribunale accoglieva la domanda proposta dal ricorrente, ritenendola fondata in fatto e in diritto.
In motivazione, il giudice preliminarmente richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la penale per il ritardo può essere domandata anche nell'ipotesi di inadempimento definitivo, indipendentemente dalla risoluzione del contratto, e che grava sul debitore l'onere di provare la non imputabilità del ritardo.
In punto di fatto, il Tribunale accertava – sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e della deposizione del D.L., ing. – che i lavori erano Persona_1
stati eseguiti solo nella misura del 36%, che l'immobile non era stato completato neppure al livello di rustico e che il resistente, dopo un limitato intervento di messa in sicurezza, aveva definitivamente interrotto l'attività di cantiere. Ritenuto, pertanto, che il ritardo nel completamento delle opere fosse integralmente imputabile all'appaltatore e che l'importo pattuito per la penale non fosse manifestamente eccessivo, il giudice condannava il geom. al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1
somma di € 48.840,00, corrispondente a 814 giorni di ritardo calcolati dal termine dei lavori pattuito (24.07.2021) sino alla data della decisione, oltre interessi legali dal deposito dell'ordinanza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Appello
pagina 3 di 16 Il geom. propone impugnazione avverso la richiamata ordinanza Parte_1
contestando ed impugnando i relativi capi per i seguenti motivi.
Con il primo motivo, l'appellante deduce la non imputabilità del ritardo, contestando la valutazione del giudice di primo grado secondo cui il ritardo nella consegna delle opere sarebbe dipeso da fatto e colpa dell'appaltatore. Sostiene, al contrario, che l'esecuzione dei lavori fu sospesa nel maggio 2021 a seguito del recesso del D.L., geom. CP_2
comunicato al Comune di Nebbiuno in data 26.05.2021, e che nessuna nuova
[...]
nomina fu formalizzata dal committente, né dal professionista indicato quale successore, geom. Rileva che la mancanza di un Direttore dei lavori e di un CP_3
Responsabile della sicurezza, figure obbligatorie ai sensi del D.P.R. 380/2001 (T.U.Ed.), comporta la necessità di sospendere i lavori per l'impossibilità giuridica e tecnica di proseguirli;
evidenzia, quindi, che la mancata esecuzione delle opere, protrattasi per oltre un anno, non è imputabile all'impresa bensì alla committenza che non ha provveduto alla tempestiva sostituzione del D. L.
In diritto, l'appellante evidenzia che l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento non costituisce eccezione in senso stretto e può pertanto essere proposta anche in grado di appello richiamando, sul punto, la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 1099/1998;
Cass. 12980/2020). A riprova dei fatti dedotti — ossia dell'effettiva sospensione del cantiere per cause non imputabili all'impresa — l'appellante chiede, in via istruttoria,
l'ammissione dei nuovi documenti, ritenuti indispensabili ai fini della decisione.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha liquidato la penale per il ritardo sino alla pronuncia e oltre il 31.07.2022, data di scadenza del permesso di costruire rilasciato al committente. Sostiene che, ai sensi dell'art. 15 del T.U.Ed., in assenza di una proroga formalmente concessa, il titolo abilitativo deve considerarsi decaduto con conseguente impossibilità per l'impresa di proseguire i lavori;
sicché, anche in ipotesi di conferma della responsabilità dell'appaltatore, la penale dovrebbe comunque essere limitata al 31.07.2022.
pagina 4 di 16 Con comparsa del 29.02.2023 l'appellato chiede il rigetto CP_1
integrale del gravame sostenendo l'infondatezza di entrambi i motivi proposti dall'appaltatore.
In relazione al primo motivo eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità delle nuove deduzioni di merito e delle produzioni documentali proposte dall'appellante in quanto formulate solo in grado d'appello e, pertanto, precluse ai sensi degli artt. 345, 702-bis e
702-ter c.p.c..
Osserva che la dedotta assenza del D.L. costituisce fatto nuovo, mai prospettato nel giudizio di primo grado, e comunque irrilevante ai fini della valutazione dell'inadempimento giacché, anche in caso di temporanea assenza del D.L., l'appaltatore
è comunque tenuto a eseguire l'opera a regola d'arte potendo rivolgersi direttamente al committente per le eventuali necessarie determinazioni. L'appellato evidenzia che, comunque, la figura del D.L. non è mai venuta meno essendosi regolarmente succeduti tre professionisti (geom. geom. e ing. con piena CP_2 CP_3 Persona_1
conoscenza da parte dell'impresa che aveva già sospeso i lavori Pt_1
precedentemente al primo avvicendamento del tecnico incaricato.
Sul punto, contesta la tesi avversaria secondo cui il recesso del D.L. avrebbe prodotto effetti automatici, rilevando che, sia sotto il profilo privatistico (art. 2237 c.c.) sia sotto quello pubblicistico, il recesso del professionista richiede la sussistenza di giusta causa e l'adempimento di specifici obblighi (tra cui la comunicazione al e l'ordine di CP_4
sospensione dei lavori), adempimenti che nella specie non risultano essere stati compiuti.
Quanto al secondo motivo, l'appellato osserva che il titolo edilizio non è mai decaduto essendo stato prorogato ai sensi della normativa emergenziale Covid-19; in ogni caso, giacché l'impresa era già in mora al momento della pretesa scadenza, l'eventuale sopravvenuta impossibilità non esonererebbe l'appaltatore da responsabilità, ai sensi dell'art. 1221 c.c..
pagina 5 di 16 Infine, formula istanze istruttorie e produce nuovi documenti per il denegato caso di ritenuta ammissibilità delle allegazioni/produzioni avversarie e deduce la natura dilatoria dell'appello invocando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c..
L'appellato, quindi, conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
L'APPELLO DEVE ESSERE RIGETTATO.
Le doglianze dell'appellante in relazione al primo motivo di gravame si fondano sull'assunto secondo cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione non sarebbe a lui imputabile, essendo stato determinato – a suo dire – dalla mancata sostituzione del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza, a seguito del recesso del geom. nel maggio 2021; a riprova di tale assunto chiede CP_2
l'ammissione di produzioni documentali, ritenute ammissibili ex art. 702 quater c.p.c. in quanto indispensabili ai fini della decisione.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Innanzitutto si osserva che, sebbene il procedimento sommario di cognizione sia stato abrogato dalla c.d. riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), l'art. 702-quater c.p.c. conserva tuttora applicazione per le impugnazioni proposte avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c, come accade nel caso di specie.
La norma, nella sua formulazione vigente, consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti solo ove il collegio ne riconosca l'indispensabilità ai fini della decisione, oppure la parte dimostri di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa a essa non imputabile. Tale previsione, più ampia rispetto a quella attualmente contenuta nell'art. 345, comma 3, c.p.c. — che consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello soltanto ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile —, trova giustificazione nella struttura semplificata del rito sommario che comporta una fisiologica compressione delle facoltà istruttorie nella fase di primo grado.
pagina 6 di 16 Infatti, nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 702-bis e ss c.p.c. la scelta di disporre il mutamente del rito in quello ordinario spetta al giudice il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria “semplificata” o se, invece, sia necessario procedere ad un'istruzione con le modalità ordinarie. È evidente che laddove i mezzi istruttori dedotti non fossero stati ammessi in primo grado — in quanto non ritenuti compatibili con l'istruzione deformalizzata richiesta dall'art. 702-ter c.p.c. —, la parte potrà riproporli in appello e richiederne l'ammissione in tale sede proprio al fine di evitare che il rito prescelto ne pregiudichi le ragioni sostanziali.
È solo in tale contesto che si spiega, dunque, il regime di maggiore flessibilità per l'acquisizione di elementi nuovi previsto dal legislatore per l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., proprio per garantire il pieno dispiegamento del diritto di difesa nella fase di gravame e purché l'introduzione dei nuovi mezzi di prova sia giustificata e funzionale alla decisione.
Sicché spetterà alla parte interessata all'acquisizione dei documenti nuovi non soltanto allegarli agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado ma anche evidenziarne l'indispensabilità ai fini della decisione e le ragioni della mancata produzione in primo grado.
Quanto all'esatta delimitazione dell'ammissibilità delle prove nuove nella fase di impugnazione dell'ordinanza, si osserva che il legislatore è intervenuto sull'art. 702- quater c.p.c. con una modifica normativa nel 2012 (D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 07.08.2012, n. 134) sostituendo l'iniziale riferimento alla “rilevanza” con quello attualmente previsto dell'“indispensabilità”, per evitare che la maggiore elasticità del rito si traducesse in una deroga indiscriminata alle regole processuali.
In tale prospettiva, il richiamo operato dall'appellante alla pronuncia delle Sezioni Unite
(SS.UU. 2017, n. 10790) appare, in prima battuta, coerente, in quanto la stessa Corte ha espressamente chiarito che l'interpretazione del concetto di indispensabilità elaborata con riferimento all'art. 345 c.p.c. previgente si estende anche all'art. 702-quater c.p.c.,
pagina 7 di 16 nella sua formulazione successiva alla richiamata riforma del 2012. Tuttavia, una lettura attenta della motivazione evidenzia come il principio invocato sia stato formulato con riguardo alla sola ipotesi in cui le allegazioni fossero già state ritualmente svolte in primo grado. Con riferimento, invece, ai casi in cui le allegazioni siano nuove, la stessa pronuncia precisa che l'ammissione della prova è subordinata alla dimostrazione dell'impossibilità di proporla in primo grado per causa non imputabile alla parte (cfr. punto 2.2 della sentenza delle Sezioni Unite).
Tale impostazione trova ulteriore conferma nella giurisprudenza successiva, ed in particolare nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2963 del 01.02.2023, la quale, affrontando il tema della rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato anche in grado di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., chiarisce che tale rilevabilità non implica automaticamente la possibilità di introdurre nuovi mezzi di prova o documenti oltre il limite delle preclusioni istruttorie. La Corte, nel riprendere l'insegnamento delle SS.UU.
2013, n. 10531, ribadisce che la rilevabilità officiosa delle eccezioni è consentita solo ove il fatto su cui esse si fondano risulti già documentato ex actis, e precisa che la questione relativa alla possibilità di articolare nuove prove per sostenere eccezioni rilevabili d'ufficio continua, invece, ad essere preclusa nel caso che i fatti relativi non emergano dagli atti di primo grado.
In particolare, in motivazione, la pronuncia del 2023 evidenzia che “Un conto è, infatti, consentire che la parte alleghi dopo la scadenza delle preclusioni e anche in appello o che il giudice rilevi fatti che, già documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti, evidenziano l'infondatezza della pretesa sebbene alla stregua di eccezione non allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all'esercizio dei poteri assertivi (…). Altro e ben diverso discorso è invece piegare a tale valore anche le esigenze di regolazione ordinata del processo e dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, come avverrebbe se si ritenesse consentito di sottrarre alle preclusioni non solo il potere di allegare e rilevare fatti (già provati nel processo) ma anche di provare per la prima volta quei fatti, rimettendo in moto una fase procedimentale che deve
pagina 8 di 16 invece considerarsi ormai chiusa, nell'ordinato svolgimento del processo (connotato imprescindibile del "giusto processo regolato dalla legge": art. 111 Cost., comma 1; art. 6 Cedu).” (cfr. punto 3.2),
Alla luce di tali considerazioni e dell'interpretazione sistematica delle disposizioni processuali che vengono in rilievo nel caso di specie, deve ritenersi che la nuova produzione documentale richiesta dall'appellante non sia ammissibile.
Infatti, non solo manca la dimostrazione dell'impossibilità di proporla in primo grado per causa non imputabile, ma difetta anche la prova della sua indispensabilità ai fini della decisione.
Come chiarito, il riferimento all'indispensabilità contenuto nell'art. 702-quater c.p.c. non può essere utilizzato per eludere le preclusioni istruttorie, né per ottenere una surrettizia rimessione in termini;
esso opera in funzione della specificità del rito sommario e trova giustificazione esclusivamente nella necessità di compensare la semplificazione dell'istruttoria di primo grado, non certo per consentire l'introduzione tardiva di elementi che avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente dedotti.
Non vi è dubbio, peraltro, che l'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento, sollevata dall'appellante in questa sede, sia qualificabile come eccezione in senso lato e, in quanto tale, astrattamente proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello.
Tuttavia, nel caso di specie, tale eccezione si fonda non soltanto su circostanze fattuali non previamente allegate, ma anche su documentazione non tempestivamente prodotta nel giudizio di primo grado da alcuna delle parti (attesa la contumacia dell'appellante) che introduce nel giudizio fatti nuovi (posti a fondamento di eccezioni proprie in senso lato) che in alcun modo emergevano ex actis dal complesso delle risultanze di primo grado.
In tale contesto, non può ritenersi applicabile la clausola di flessibilità prevista dall'art. 702-quater c.p.c., la cui funzione, lo si ripete, è quella di compensare la semplificazione istruttoria propria del rito sommario, e non già di consentire una rimessione in termini non prevista dalla legge. La scelta, pur legittima, dell'appellante di non costituirsi nel pagina 9 di 16 giudizio di primo grado — modalità di difesa espressamente prevista dall'ordinamento
— non può giustificare l'introduzione di documenti nella fase di gravame che, ove vi fosse stata partecipazione al processo, sarebbero potuti essere prodotti tempestivamente.
Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire alla parte contumace un vantaggio processuale non coerente con i principi di parità delle parti e di ordinato svolgimento del processo.
Va altresì considerato che l'appello, pur caratterizzato dall'effetto devolutivo, non si configura come un novum iudicium, bensì come una revisio prioris instantiae, ossia un controllo e una rinnovazione del giudizio di primo grado sulla base dei medesimi elementi già acquisiti (cfr. Cass. 2018, n. 2529). Consentire l'ingresso di documenti nuovi, non indispensabili (e, cioè, tendenti a comprovare fatti estranei alle allegazioni ed alle produzioni di primo grado ed in alcun modo emergenti dagli atti del processo) non giustificati da cause di forza maggiore, significherebbe frustrare la natura stessa dell'appello, trasformandolo surrettiziamente in un giudizio di primo grado e alterando la funzione di verifica che gli è propria.
In conclusione, l'insieme delle argomentazioni svolte conduce a escludere l'ammissibilità della nuova produzione documentale richiesta in appello. L'appaltatore non ha, infatti, assolto l'onere di dimostrare né l'indispensabilità della prova, né la non imputabilità della sua mancata produzione in primo grado, sicché la produzione deve ritenersi inammissibile.
Dall'accertata inammissibilità delle produzioni documentali dedotte in appello discende il rigetto del primo motivo di gravame.
L'assunto difensivo secondo cui, infatti, il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione non sarebbe imputabile all'appaltatore, essendo stato determinato dalla mancata sostituzione del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza a seguito del recesso del geom. nel maggio 2021, è stato recisamente contestato CP_2
dall'appellato (cfr. pag. 7, punto 34 della citazione in appello) ed è rimasto privo di riscontro probatorio, non essendo stata fornita — oltre ad alcuna allegazione — alcuna pagina 10 di 16 prova tempestivamente acquisita nel giudizio di primo grado e risultando inammissibili, per le ragioni sopra esposte, le produzioni documentali effettuate in appello.
Peraltro, la stessa affermazione secondo cui, in assenza del D.L., l'appaltatore sarebbe tenuto a sospendere l'esecuzione delle opere, non trova alcun fondamento normativo specifico nell'ambito della disciplina degli appalti privati. L'appaltatore privato, infatti, ha un'autonomia più ampia rispetto a ciò che avviene agli appalti di opere pubbliche proprio perché solo in questi ultimi la nomina del direttore dei lavori è obbligatoria ex lege (Cass. 1993, n. 2328).
L'appellante si limita a richiamare genericamente il D.P.R. 380/2001 senza individuare alcuna disposizione che imponga, in via automatica, l'interruzione dei lavori in caso di vacanza del D.L., né fornisce elementi idonei a dimostrare che tale sospensione fosse giuridicamente necessitata. In particolare, non viene indicata alcuna norma — anche regolamentare — che, nell'ambito dei contratti d'appalto tra privati, imponga all'appaltatore l'obbligo di sospendere l'attività in cantiere in assenza di una figura tecnica formalmente incaricata dal committente, né una clausola pattizia che preveda tale obbligo nell'ambito dello specifico rapporto contrattuale.
Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, anche in presenza del D.L., il committente rimane il referente principale dell'appaltatore per l'esecuzione dell'opera.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che l'appaltatore, pur tenuto a rispettare le regole dell'arte e a controllare la bontà delle istruzioni ricevute del committente, può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le direttive errate quale nudus minister, per insistenza del committente e a rischio di quest'ultimo. In mancanza di tale prova, l'appaltatore risponde integralmente per i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal D.L. (Cass. 2021, n. 17819).
Tale principio, sebbene affermato in materia di responsabilità per vizi dell'opera, evidenzia in modo inequivoco che il controllo sulle direttive rimane in capo al pagina 11 di 16 committente, il quale conserva un ruolo attivo e dispositivo anche in presenza di un D.L.
Ne consegue che, anche in assenza di tale figura — laddove la necessità non sia prevista da alcuna norma di Regolamento Edilizio Comunale (circostanza della quale non vi è alcuna prova agli atti di causa) o previsione contrattuale — l'appaltatore non è automaticamente esonerato dall'obbligo di proseguire l'esecuzione, potendo e dovendo riferirsi direttamente al committente per le istruzioni necessarie, salvo che non sussistano impedimenti oggettivi o amministrativi specifici, non dimostrati nel caso di specie.
Peraltro, dalla lettura del contratto di appalto, prodotto in primo grado dall'odierno appellato, emerge chiaramente che il committente ha inteso mantenere una posizione di coordinamento e di direzione funzionale rispetto all'esecuzione delle opere. In particolare, al punto D) dell'art. 8 si prevede che: “Il committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici, degli obblighi di cui ai precedenti punti”; detta clausola prosegue attribuendo al committente la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e di risolvere il contratto qualora accerti la violazione dei suddetti obblighi e l'appaltatore non si conformi alle direttive impartite. Tale previsione contrattuale evidenzia che, nell'ambito del rapporto contrattuale in oggetto, il committente conserva un ruolo di direzione e di vigilanza sull'attività esecutiva, sicché risulta privo di fondamento l'assunto secondo cui, in assenza di nomina di un direttore dei lavori, l'appaltatore sarebbe stato costretto a interrompere l'attività.
In definitiva, il motivo di appello deve essere respinto, atteso che l'eccezione di non imputabilità del ritardo, pur astrattamente ammissibile in tale gravame in quanto eccezione in senso lato, è rimasta del tutto indimostrata.
Sul secondo motivo d'appello proposto da si osserva, innanzitutto, Parte_1
che non è oggetto di impugnazione la parte dell'ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. che pagina 12 di 16 ha affermato l'applicabilità della penale anche in caso di inadempimento definitivo e a prescindere dalla risoluzione del contratto;
l'impugnazione investe, dunque, esclusivamente il criterio temporale di calcolo della penale.
L'appellante censura la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha calcolato la penale sino alla data del provvedimento decisorio, sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere limitata al periodo di validità del permesso di costruire, ossia fino al 31.07.2022, non essendo agli atti documentata alcuna proroga. Assume, pertanto, che oltre a tale termine l'impresa non avrebbe potuto proseguire i lavori per impossibilità giuridica.
La doglianza non può essere accolta.
Sebbene le citate Sezioni Unite 10531/2013 abbiano chiarito che le eccezioni in senso lato possono essere sollevate anche in appello e/o rilevate d'ufficio dal giudice, ciò presuppone che i fatti ostativi siano stati introdotti nel giudizio e risultino dagli atti.
Nel caso di specie, tale presupposto difetta: dagli atti del primo grado non emerge che il permesso di costruire abbia perso efficacia per mancata proroga né che il titolo offerto dal concesso permesso di costruire sia decaduto. Infatti, dal contratto di appalto — prodotto sub doc. 2 dal ricorrente —, si evince solamente che il permesso di costruire era stato rilasciato (PDC n. 2017PE15 del 01.08.2018), ma non vi è alcun elemento che consenta di accertare la sua decadenza o l'assenza di proroga. Anzi, lo stesso giudice di primo grado assume che la proroga era stata — regolarmente — richiesta.
Non può, dunque, trovare ingresso in questo grado di giudizio una ricostruzione fattuale del tutto nuova, basata su circostanze in alcun modo documentate nel fascicolo di primo grado.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza (Cass. 3838/2021 e Cass. 9810/2023), la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione è consentita solo se i fatti ostativi (modificativi, impeditivi o estintivi) siano già ritualmente acquisiti agli atti;
diversamente, nel grado d'appello non è possibile supplire alle carenze probatorie, tanto più quando – come nel caso in esame – l'appellante è rimasto contumace in primo grado e tenta ora di introdurre elementi che avrebbero richiesto allegazione e prova nel giudizio originario.
pagina 13 di 16 Ne consegue che correttamente il Tribunale ha calcolato la penale sino alla data della decisione, atteso che l'inadempimento dell'appaltatore doveva considerarsi in essere e non risultando alcun elemento probatorio da cui dedurre il fatto impeditivo invocato dall'appellante.
Anche il secondo motivo di appello va, pertanto, rigettato.
Per scrupolo di completezza, premesso che la dichiarata inammissibilità delle produzioni documentali depositate dall'appellante preclude ogni ulteriori analisi delle produzioni depositate dall'appellato – atteso che il medesimo ne ha subordinato l'introduzione all'ammissibilità di quelle di controparte – le stesse risultano comunque idonee a confermare l'infondatezza delle doglianze dell'appellante.
Infatti, i docc. nn. 19 e 24 attestano la proroga del permesso di costruire, rispettivamente mediante istanza del 21.07.2022 e successivo provvedimento di concessione del
20.12.2023 (con validità sino al 30.07.26), con ciò smentendo in modo inequivoco la tesi dell'appellante circa la presunta decadenza del titolo edilizio alla data del 31.07.2022.
Parimenti, i documenti nn. 15, 16, 21 e n. 22 comprovano l'avvicendamento del D.L., dimostrando che la figura tecnica non è mai venuta meno, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, le produzioni dell'appellato confermano la piena infondatezza di entrambi i motivi di appello.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa, con la precisazione che non può essere accolta la richiesta formulata dall'appellato nella comparsa conclusionale (pag. 18) di liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria del giudizio di appello (richiesta, peraltro, non coltivata con il deposito della nota spese da parte del medesimo difensore).
Sul punto, va richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 2021, n. 10206), secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese processuali, la pagina 14 di 16 mera produzione di documenti in appello – sia essa effettuata con l'atto introduttivo o con gli scritti conclusionali – non equivale allo svolgimento della fase istruttoria o di trattazione a meno che, nel corso della prima udienza di trattazione, siano concretamente compiute una o più delle attività specificamente previste dall'art. 350 c.p.c..
Nel caso di specie, non risulta che sia stata svolta alcuna attività istruttoria in senso tecnico, né che siano state fissate udienze dedicate alla trattazione o all'assunzione di mezzi di prova. La produzione di documenti nuovi, peraltro dichiarata inammissibile, non è idonea, di per sé sola, a integrare la fase istruttoria ai fini tariffari.
Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico della parte appellante.
Al contrario, non sussistono i presupposti applicativi di cui all'art. 96 commi 1 e 3
c.p.c. invocati dall'appellante. Invero, la responsabilità processuale aggravata richiede che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, ossia con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ovvero omettendo quel minimo di diligenza necessario per avvedersi della palese inconsistenza delle proprie ragioni. Non è, invece, sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate (cfr. Cass
2025, n. 20200), né la proposizione di domande o eccezioni eventualmente pregiudicate da decadenze o accompagnate dalla produzione di documenti inammissibili, trattandosi di condotte che non integrano di per sé abuso del processo né violazione del grado minimo di diligenza richiesto dalla norma.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da , titolare dell'impresa individuale Impresa Parte_1
Costruzioni Edili OL geom. Stefano, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n.
3441/2023, emessa dal Tribunale di Verbania in data 16.10.2023 che, per l'effetto, conferma;
dichiara tenuto e condanna , titolare dell'impresa individuale Impresa Parte_1
pagina 15 di 16 Costruzioni Edili OL geom. , a pagare a le spese del Pt_1 CP_1
presente grado del giudizio che liquida per compensi in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili.
Per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025 della Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello.
Il Presidente estensore dott. Francesco Rizzi alla redazione della presente sentenza ha collaborato la ott.ssa Serena Lava. CP_5
pagina 16 di 16