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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 5594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/09/2025 nella causa n. 5594/2024 RGL, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. FAUSTO RAFFONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
3 A (C.F. e P.Iva: ) CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2024 le ricorrenti agiscono al fine di ottenere, previo accertamento e dichiarazione del proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità forfettaria di settore e della maggiorazione per il 6° giorno lavorativo di cui agli artt. 22 e 30 del CCNL Pulizia industria e multiservizi, la condanna di 3 A s.r.l. al pagamento delle seguenti somme: per € 1.828,35 (di cui € 380,73 a titolo di TFR); per Parte_1
€ 1.159,08 (di cui € 358,99 a titolo di TFR); per Parte_2 [...]
€ 1.088,49 (di cui € 261,26 a titolo di TFR); Parte_3
2. a supporto delle proprie domande le ricorrenti espongono:
1 RGL n. 5594/2024
- che la NO ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP_2
dall'1.01.2009 al 30.09.2020, in forza di contratto di
[...] lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Operaia, con inquadramento al IV Livello – CCNL Servizi di pulizia Az. Ind, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 14:00, e nella giornata di sabato, dalle ore 7:00 alle ore 12:00; che la stessa è stata assorbita dall'odierna convenuta, già Controparte_3
a seguito di cambio appalto, prestando per essa per essa la propria opera dall'1.10.2020 al 31.12.2023;
- che la NO ha lavorato alle dipendenze della Società Pt_2 [...]
dal 1.01.2013 al 30.09.2020, in forza di contratto di CP_2 lavoro a tempo indeterminato part-time al 75%, salvo nel periodo dal
1.08.2023 al 31.08.2023 nel quale ha lavorato con orario part-time all'87,50%, con la qualifica di Operaia, con inquadramento al II Livello
– CCNL Servizi di pulizia Az. Ind., con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; che la stessa è stata assorbita dall'odierna convenuta, già a seguito Controparte_3 di cambio appalto, prestando per essa la propria opera dall'1.10.2020 al 2.01.2024;
- che la NO ha lavorato alle dipendenze della Società Parte_3
dal 7.11.2014 al 30.09.2020, in forza di contratto Controparte_2 di lavoro a tempo indeterminato part-time al 75%, con la qualifica di
Operaia, con inquadramento al II Livello – CCNL Servizi di pulizia Az.
Ind., con orario di lavoro dalle ore 6:00 alle 11:00, dal lunedì al sabato;
che la stessa è stata assorbita dall'odierna convenuta, già
[...]
a seguito di cambio appalto, prestando per essa Controparte_3 la propria opera dall'1.10.2020 al 2.01.2024;
- che a seguito di cambio subappalto, in data 1.10.2020, la
[...]
e, successivamente, la 3 omettevano di Controparte_3 CP_4 corrispondere l'anzianità forfettaria di settore, pari ad € 65,86 in favore della NO , ad € 113,07 in favore della NO e ad Parte_1 Pt_2
2 RGL n. 5594/2024
€ 58,68 in favore della NO : somme poi riconosciute a Parte_3 decorrere dal mese di ottobre 2022;
- che l'azienda convenuta ha omesso di corrispondere la maggiorazione prevista per la prestazione lavorativa offerta nel 6° giorno;
- che, a seguito di cambio subappalto, in data 1.10.2020, la
[...]
e, successivamente, la 3 corrispondevano Controparte_3 CP_4 alle ricorrenti un superminimo assorbibile – pari ad € 140,13 per la NO , ad € 124,56 per la NO e ad € 69,20 per la Parte_1 Pt_2 NO – e che a decorrere dal mese di novembre 2021, Parte_3
l'importo del suddetto superminimo veniva adeguato e ridotto ad €
93,16 per la NO , ad € 84,56 per la NO e ad € Parte_1 Pt_2
29,20 per la NO;
Parte_3
3. la società convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 20/02/2025;
4. La causa è stata istruita mediante la disposizione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta;
nessuno si è presentato a rendere l'interrogatorio formale;
5. la documentazione versata in atti comprova l'esistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la convenuta 3 A S.R.L., già sono state Controparte_3 prodotte le buste paga di tutte le ricorrenti, relative alla prima mensilità di lavoro con l'odierna convenuta (ottobre 2020: docc. 3, 8 e 11), nonché quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro (docc. 4, 9 e 12); è stata inoltre acquisita la lettera di assunzione della NO , non Parte_3 essendo più disponibili quelle delle altre ricorrenti;
6. il cambiamento di denominazione della società convenuta da
[...]
è rilevabile dalla visura camerale prodotta sub doc. 5; Controparte_3
7. la domanda riguarda il trattamento retributivo relativo all'anzianità forfettaria di settore e la sua incidenza sul TFR, nonché la maggiorazione per lavoro prestato nel 6° giorno e sua incidenza: si tratta di crediti nascenti direttamente dal rapporto di lavoro per disposizioni di legge e di contratto collettivo, ed i cui presupposti oggettivi sono documentati;
3 RGL n. 5594/2024
8. le ricorrenti dimostrano infatti – con la produzione dei cedolini emessi dal precedente datore di lavoro per il quale lavoravano sul medesimo appalto: cfr. docc. 2, 7 e 10 – che già prima dell'assunzione godevano del trattamento di anzianità forfettaria di settore;
i cedolini e gli allegati fogli presenze evidenziano come la prestazione fosse resa dalle lavoratrici per sei giorni alla settimana, come indicato ai capi 1, 3 e 5 del ricorso, da ritenersi confermati ai sensi dell'art. 232 c.p.c. stante la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale;
9. la società onerata di provare di aver adempiuto agli obblighi CP_5 gravanti sul datore di lavoro, non si è costituita in giudizio: deve pertanto ritenersi fondata la domanda di condanna proposta dalle ricorrenti per l'importo portato nei conteggi prodotti sub docc. 14, 15 e 16; che appare correttamente elaborato sulla scorta dei parametri retributivi corrispondenti a quelli ricavabili dalle buste paga in atti: la convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore delle ricorrenti dei seguenti importi lordi: a € 1.828,35 (di cui € 380,73 a titolo Parte_1 di TFR); a € 1.159,08 (di cui € 358,99 a titolo di TFR); a Parte_2
€ 1.088,49 (di cui € 261,26 a titolo di TFR); Parte_3
10. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore 1.100-
5.200, in ragione della natura contumaciale della controversia, con gli aumenti ex art. 4 commi 1bis e 2 DM 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con la richiesta distrazione;
considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 16 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 15%.
P.Q.M.
4 RGL n. 5594/2024
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-condanna la società al pagamento in favore delle ricorrenti delle CP_5 seguenti somme lorde: a € 1.828,35 (di cui € 380,73 a titolo di Parte_1
TFR); a € 1.159,08 (di cui € 358,99 a titolo di TFR); a Parte_2 [...]
€ 1.088,49 (di cui € 261,26 a titolo di TFR), oltre interessi e Parte_3 rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 3.152,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre
€ 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Fausto Raffone.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 16/09/2025 nella causa n. 5594/2024 RGL, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. FAUSTO RAFFONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
3 A (C.F. e P.Iva: ) CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2024 le ricorrenti agiscono al fine di ottenere, previo accertamento e dichiarazione del proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità forfettaria di settore e della maggiorazione per il 6° giorno lavorativo di cui agli artt. 22 e 30 del CCNL Pulizia industria e multiservizi, la condanna di 3 A s.r.l. al pagamento delle seguenti somme: per € 1.828,35 (di cui € 380,73 a titolo di TFR); per Parte_1
€ 1.159,08 (di cui € 358,99 a titolo di TFR); per Parte_2 [...]
€ 1.088,49 (di cui € 261,26 a titolo di TFR); Parte_3
2. a supporto delle proprie domande le ricorrenti espongono:
1 RGL n. 5594/2024
- che la NO ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP_2
dall'1.01.2009 al 30.09.2020, in forza di contratto di
[...] lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di Operaia, con inquadramento al IV Livello – CCNL Servizi di pulizia Az. Ind, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 14:00, e nella giornata di sabato, dalle ore 7:00 alle ore 12:00; che la stessa è stata assorbita dall'odierna convenuta, già Controparte_3
a seguito di cambio appalto, prestando per essa per essa la propria opera dall'1.10.2020 al 31.12.2023;
- che la NO ha lavorato alle dipendenze della Società Pt_2 [...]
dal 1.01.2013 al 30.09.2020, in forza di contratto di CP_2 lavoro a tempo indeterminato part-time al 75%, salvo nel periodo dal
1.08.2023 al 31.08.2023 nel quale ha lavorato con orario part-time all'87,50%, con la qualifica di Operaia, con inquadramento al II Livello
– CCNL Servizi di pulizia Az. Ind., con orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30; che la stessa è stata assorbita dall'odierna convenuta, già a seguito Controparte_3 di cambio appalto, prestando per essa la propria opera dall'1.10.2020 al 2.01.2024;
- che la NO ha lavorato alle dipendenze della Società Parte_3
dal 7.11.2014 al 30.09.2020, in forza di contratto Controparte_2 di lavoro a tempo indeterminato part-time al 75%, con la qualifica di
Operaia, con inquadramento al II Livello – CCNL Servizi di pulizia Az.
Ind., con orario di lavoro dalle ore 6:00 alle 11:00, dal lunedì al sabato;
che la stessa è stata assorbita dall'odierna convenuta, già
[...]
a seguito di cambio appalto, prestando per essa Controparte_3 la propria opera dall'1.10.2020 al 2.01.2024;
- che a seguito di cambio subappalto, in data 1.10.2020, la
[...]
e, successivamente, la 3 omettevano di Controparte_3 CP_4 corrispondere l'anzianità forfettaria di settore, pari ad € 65,86 in favore della NO , ad € 113,07 in favore della NO e ad Parte_1 Pt_2
2 RGL n. 5594/2024
€ 58,68 in favore della NO : somme poi riconosciute a Parte_3 decorrere dal mese di ottobre 2022;
- che l'azienda convenuta ha omesso di corrispondere la maggiorazione prevista per la prestazione lavorativa offerta nel 6° giorno;
- che, a seguito di cambio subappalto, in data 1.10.2020, la
[...]
e, successivamente, la 3 corrispondevano Controparte_3 CP_4 alle ricorrenti un superminimo assorbibile – pari ad € 140,13 per la NO , ad € 124,56 per la NO e ad € 69,20 per la Parte_1 Pt_2 NO – e che a decorrere dal mese di novembre 2021, Parte_3
l'importo del suddetto superminimo veniva adeguato e ridotto ad €
93,16 per la NO , ad € 84,56 per la NO e ad € Parte_1 Pt_2
29,20 per la NO;
Parte_3
3. la società convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 20/02/2025;
4. La causa è stata istruita mediante la disposizione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta;
nessuno si è presentato a rendere l'interrogatorio formale;
5. la documentazione versata in atti comprova l'esistenza, le caratteristiche e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente e la convenuta 3 A S.R.L., già sono state Controparte_3 prodotte le buste paga di tutte le ricorrenti, relative alla prima mensilità di lavoro con l'odierna convenuta (ottobre 2020: docc. 3, 8 e 11), nonché quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro (docc. 4, 9 e 12); è stata inoltre acquisita la lettera di assunzione della NO , non Parte_3 essendo più disponibili quelle delle altre ricorrenti;
6. il cambiamento di denominazione della società convenuta da
[...]
è rilevabile dalla visura camerale prodotta sub doc. 5; Controparte_3
7. la domanda riguarda il trattamento retributivo relativo all'anzianità forfettaria di settore e la sua incidenza sul TFR, nonché la maggiorazione per lavoro prestato nel 6° giorno e sua incidenza: si tratta di crediti nascenti direttamente dal rapporto di lavoro per disposizioni di legge e di contratto collettivo, ed i cui presupposti oggettivi sono documentati;
3 RGL n. 5594/2024
8. le ricorrenti dimostrano infatti – con la produzione dei cedolini emessi dal precedente datore di lavoro per il quale lavoravano sul medesimo appalto: cfr. docc. 2, 7 e 10 – che già prima dell'assunzione godevano del trattamento di anzianità forfettaria di settore;
i cedolini e gli allegati fogli presenze evidenziano come la prestazione fosse resa dalle lavoratrici per sei giorni alla settimana, come indicato ai capi 1, 3 e 5 del ricorso, da ritenersi confermati ai sensi dell'art. 232 c.p.c. stante la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale;
9. la società onerata di provare di aver adempiuto agli obblighi CP_5 gravanti sul datore di lavoro, non si è costituita in giudizio: deve pertanto ritenersi fondata la domanda di condanna proposta dalle ricorrenti per l'importo portato nei conteggi prodotti sub docc. 14, 15 e 16; che appare correttamente elaborato sulla scorta dei parametri retributivi corrispondenti a quelli ricavabili dalle buste paga in atti: la convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore delle ricorrenti dei seguenti importi lordi: a € 1.828,35 (di cui € 380,73 a titolo Parte_1 di TFR); a € 1.159,08 (di cui € 358,99 a titolo di TFR); a Parte_2
€ 1.088,49 (di cui € 261,26 a titolo di TFR); Parte_3
10. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore 1.100-
5.200, in ragione della natura contumaciale della controversia, con gli aumenti ex art. 4 commi 1bis e 2 DM 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con la richiesta distrazione;
considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 16 documenti, assenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 15%.
P.Q.M.
4 RGL n. 5594/2024
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-condanna la società al pagamento in favore delle ricorrenti delle CP_5 seguenti somme lorde: a € 1.828,35 (di cui € 380,73 a titolo di Parte_1
TFR); a € 1.159,08 (di cui € 358,99 a titolo di TFR); a Parte_2 [...]
€ 1.088,49 (di cui € 261,26 a titolo di TFR), oltre interessi e Parte_3 rivalutazione come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 3.152,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
15% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre
€ 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Fausto Raffone.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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