CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 755/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco 13 B 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF00394-22 SOSTITUTIVA
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. DINIEGO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante
Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di annullamento del diniego opposto e ritenendo perfezionata la istanza di definizione agevolata. Spese compensate.
Conclusioni parte appellata
Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di annullamento del diniego opposto e ritenendo perfezionata la istanza di definizione agevolata. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia è relativa all'avviso di accertamento n. T7S01PF00394-2022 impugnato dal Resistente_1 innanzi alla competente CGT I grado di Cuneo (RGR 257/2022), poi riunificato con il ricorso avverso il diniego di definizione liti di cui al (RGR 13/2024), accertamento che presentava un valore (art. 12 c.2 D. Lgs. 546/92) pari a euro 56.680,00 e poteva essere definito mediante il versamento di un importo lordo complessivo pari a Euro 51.012,00.
Nell'istanza presentata ai fini di definire la lite secondo la previsione della L. 197/2022, il contribuente indicava correttamente l'importo lordo dovuto in euro 51.012,00 e sottraeva la somma di euro 39.556,00 quale importo versato in pendenza di giudizio, determinando un importo netto dovuto di euro 11.456,00, da corrispondere in 20 rate.
L'importo di euro 39.556,00 conteneva anche quello di euro 17.004,00, versato dal ricorrente a titolo di sanzione agevolata art.17 co. 2, D. Lgs.n.472/97, prima dell'instaurazione del giudizio. Tale importo non era riconosciuto dall'Ufficio come scomputabile nella determinazione del valore netto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione, sicché ne discendeva la notificazione del provvedimento di rigetto oggetto di ricorso in primo grado.
Il contribuente propone ricorso deducendo la piena computabilità dell'importo in contestazione in quanto:
1. Il legislatore avrebbe indicato come scomputabili le somme versate “a qualsiasi titolo” in costanza di giudizio e che troverebbero fondamento nel contenzioso che si vuol definire;
2 Il contribuente che ha pagato le sanzioni, laddove le stesse non fossero decurtabili, subirebbe un trattamento peggiore del contribuente che non avesse pagato nulla, in contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 53
e 97).
La Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo con sentenza n.191/02/24, depositata in data 24/6/24, accoglieva i ricorsi previamente riuniti, compensando integralmente le spese.
Propone appello l'Ufficio.
Parte appellata si costituisce in giudizio e chiede confermarsi la sentenza appellata.
Con provvedimento del 16.1.2026, depositato in pari data, l'Ufficio comunica di aver provveduto all'annullamento del diniego alla definizione agevolata ritenendo perfezionata l'istanza di definizione agevolata delle liti cui ha aderito il contribuente per il contenzioso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n. T7S01PF00394-2022. Chiede la compensazione delle spese, parte appellata dichiara di aderire alla richiesta compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio dando atto del formarsi di orientamento giurisprudenziale di legittimità nel senso che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio comprese le somme già versate a definizione delle sanzioni, ha revocato l'atto di diniego e ritiene perfezionata la definizione agevolata come proposta dal contribuente. Sulla richiesta di compensazione delle spese vi è consenso di parte appellata. Ricorre ipotesi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, e ne compensa interamente le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACALONE GIOVANNI, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 755/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco 13 B 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 191/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF00394-22 SOSTITUTIVA
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. DINIEGO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante
Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di annullamento del diniego opposto e ritenendo perfezionata la istanza di definizione agevolata. Spese compensate.
Conclusioni parte appellata
Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di annullamento del diniego opposto e ritenendo perfezionata la istanza di definizione agevolata. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia è relativa all'avviso di accertamento n. T7S01PF00394-2022 impugnato dal Resistente_1 innanzi alla competente CGT I grado di Cuneo (RGR 257/2022), poi riunificato con il ricorso avverso il diniego di definizione liti di cui al (RGR 13/2024), accertamento che presentava un valore (art. 12 c.2 D. Lgs. 546/92) pari a euro 56.680,00 e poteva essere definito mediante il versamento di un importo lordo complessivo pari a Euro 51.012,00.
Nell'istanza presentata ai fini di definire la lite secondo la previsione della L. 197/2022, il contribuente indicava correttamente l'importo lordo dovuto in euro 51.012,00 e sottraeva la somma di euro 39.556,00 quale importo versato in pendenza di giudizio, determinando un importo netto dovuto di euro 11.456,00, da corrispondere in 20 rate.
L'importo di euro 39.556,00 conteneva anche quello di euro 17.004,00, versato dal ricorrente a titolo di sanzione agevolata art.17 co. 2, D. Lgs.n.472/97, prima dell'instaurazione del giudizio. Tale importo non era riconosciuto dall'Ufficio come scomputabile nella determinazione del valore netto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione, sicché ne discendeva la notificazione del provvedimento di rigetto oggetto di ricorso in primo grado.
Il contribuente propone ricorso deducendo la piena computabilità dell'importo in contestazione in quanto:
1. Il legislatore avrebbe indicato come scomputabili le somme versate “a qualsiasi titolo” in costanza di giudizio e che troverebbero fondamento nel contenzioso che si vuol definire;
2 Il contribuente che ha pagato le sanzioni, laddove le stesse non fossero decurtabili, subirebbe un trattamento peggiore del contribuente che non avesse pagato nulla, in contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 53
e 97).
La Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo con sentenza n.191/02/24, depositata in data 24/6/24, accoglieva i ricorsi previamente riuniti, compensando integralmente le spese.
Propone appello l'Ufficio.
Parte appellata si costituisce in giudizio e chiede confermarsi la sentenza appellata.
Con provvedimento del 16.1.2026, depositato in pari data, l'Ufficio comunica di aver provveduto all'annullamento del diniego alla definizione agevolata ritenendo perfezionata l'istanza di definizione agevolata delle liti cui ha aderito il contribuente per il contenzioso da lui proposto avverso l'avviso di accertamento n. T7S01PF00394-2022. Chiede la compensazione delle spese, parte appellata dichiara di aderire alla richiesta compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio dando atto del formarsi di orientamento giurisprudenziale di legittimità nel senso che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio comprese le somme già versate a definizione delle sanzioni, ha revocato l'atto di diniego e ritiene perfezionata la definizione agevolata come proposta dal contribuente. Sulla richiesta di compensazione delle spese vi è consenso di parte appellata. Ricorre ipotesi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, e ne compensa interamente le spese.