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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2657 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2 ottobre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Proserpio, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), attraverso la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Micheli, come da
[...] P.IVA_2
investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
L'opposizione è fondata.
Se, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, non appare seriamente sconfessabile che l'importo oggetto di mutuo è stato erogato: ciò che affiora innegabilmente sia dalla quietanza della parte finanziata (v. art. 1, cpv. del “contratto di finanziamento fondiario” del 10 marzo 2006, cui ha partecipato lo stesso che dal deposito cauzionale Pt_1
della somma largita (art. 2), ben può accogliersi il motivo di opposizione imperniato sulla estinzione della obbligazione fideiussoria - da egli assunta in veste di cogarante, in forza del detto “contratto di finanziamento fondiario” - stante la intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Di vero, nel contratto il detto (unitamente alla ulteriore fidejubente, Pt_2 Pt_3
ha rinunciato al beneficio della escussione preventiva del debitore, ma senza che il
1 negozio prevedesse una deroga alla previsione legale che onera il creditore di promuovere entro un semestre dalla scadenza della obbligazione principale le relative istanze nei confronti del debitore. La deroga convenzionale a simile previsione peraltro si sarebbe profilata virtualmente nulla per violazione della disciplina, che può ritenersi applicabile alla fattispecie data, del consumatore (v. Cass. n. 27558/2023), nullità non impedita dall'innesto della clausola abusiva, non preceduta da trattative, in un rogito (v.
Cass. n. 18834/2025).
Orbene, è presente in atti esclusivamente una interpellatio del 10 agosto 2022, spiccata dalla originaria mutuante nei confronti del debitore principale e della ulteriore garante
(non pure in direzione del non vi è prova di ciò). In ogni caso, quel Pt_3 Pt_2
che maggiormente importa considerare è che non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale, intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n.
2607).
Orbene, se si constata - da una parte - che l'obbligazione restitutoria da mutuo deve essere scaduta non oltre la data del 10 agosto 2022 (lo si desume dalla intervenuta decadenza del debitore principale dal beneficio ex art. 1186 c.c., quale affiorante dalla interpellatio) e - dall'altra - che la sola iniziativa giudiziaria promossa consiste nel deposito, nell'ottobre 2024, del ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto, ne viene che, in assenza di domande giudiziali (in sede cognitiva o esecutiva o fallimentare) dirette anche solo nei confronti del debitore principale, la creditrice ha perduto il diritto di agire nei confronti del garante.
Quel che precede assume valore assorbente sulla ulteriore notazione che la opposta ha richiesto e conseguito un decreto ingiuntivo nei confronti del per un importo di Pt_1
euro 118.317,03, nonostante che questi si fosse limitato a garantire un importo non superiore a euro 16.600,00.
All'accoglimento della opposizione è addentellata la revoca del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2657 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
2 1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 842/2024 del 31 ottobre 2024;
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
406,50 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 3 ottobre 2025
Il Giudice
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2657 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2 ottobre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Proserpio, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), attraverso la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Micheli, come da
[...] P.IVA_2
investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
L'opposizione è fondata.
Se, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, non appare seriamente sconfessabile che l'importo oggetto di mutuo è stato erogato: ciò che affiora innegabilmente sia dalla quietanza della parte finanziata (v. art. 1, cpv. del “contratto di finanziamento fondiario” del 10 marzo 2006, cui ha partecipato lo stesso che dal deposito cauzionale Pt_1
della somma largita (art. 2), ben può accogliersi il motivo di opposizione imperniato sulla estinzione della obbligazione fideiussoria - da egli assunta in veste di cogarante, in forza del detto “contratto di finanziamento fondiario” - stante la intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Di vero, nel contratto il detto (unitamente alla ulteriore fidejubente, Pt_2 Pt_3
ha rinunciato al beneficio della escussione preventiva del debitore, ma senza che il
1 negozio prevedesse una deroga alla previsione legale che onera il creditore di promuovere entro un semestre dalla scadenza della obbligazione principale le relative istanze nei confronti del debitore. La deroga convenzionale a simile previsione peraltro si sarebbe profilata virtualmente nulla per violazione della disciplina, che può ritenersi applicabile alla fattispecie data, del consumatore (v. Cass. n. 27558/2023), nullità non impedita dall'innesto della clausola abusiva, non preceduta da trattative, in un rogito (v.
Cass. n. 18834/2025).
Orbene, è presente in atti esclusivamente una interpellatio del 10 agosto 2022, spiccata dalla originaria mutuante nei confronti del debitore principale e della ulteriore garante
(non pure in direzione del non vi è prova di ciò). In ogni caso, quel Pt_3 Pt_2
che maggiormente importa considerare è che non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale, intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n.
2607).
Orbene, se si constata - da una parte - che l'obbligazione restitutoria da mutuo deve essere scaduta non oltre la data del 10 agosto 2022 (lo si desume dalla intervenuta decadenza del debitore principale dal beneficio ex art. 1186 c.c., quale affiorante dalla interpellatio) e - dall'altra - che la sola iniziativa giudiziaria promossa consiste nel deposito, nell'ottobre 2024, del ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto, ne viene che, in assenza di domande giudiziali (in sede cognitiva o esecutiva o fallimentare) dirette anche solo nei confronti del debitore principale, la creditrice ha perduto il diritto di agire nei confronti del garante.
Quel che precede assume valore assorbente sulla ulteriore notazione che la opposta ha richiesto e conseguito un decreto ingiuntivo nei confronti del per un importo di Pt_1
euro 118.317,03, nonostante che questi si fosse limitato a garantire un importo non superiore a euro 16.600,00.
All'accoglimento della opposizione è addentellata la revoca del decreto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2657 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
2 1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 842/2024 del 31 ottobre 2024;
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
406,50 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 3 ottobre 2025
Il Giudice
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