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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 15/02/2021 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendo condanna dell' invalidità - a gazione CP_1 dell'assegno per il nucleo familiare nsione SOS 47001517 con decorrenza dal 1°-2- 2016 (entro il termine quinquennale di prescrizione) e sino al 31-12-2019, avendo l' CP_1 riconosciuto il beneficio in questione solo dal 1°-9-2020; determinava il quantum nella m di € 2020,58.
Assumeva essere affetta, con la più remota decorrenza, di gravi patologie che l'avevano resa inabile a dedicarsi ad un proficuo lavoro.
L' a seguito degli accertamenti sanitari, aveva accolto la richiesta ma solo a fare data dal CP_1
1 20, laddove tuttavia il requisito sanitario aveva ben più remota esistenza.
A seguito di ricorso al Comitato Provinciale la decorrenza veniva retrodatata alla data del 1°- 1-2020 (data pur sempre incongrua rispetto alla decorrenza delle patologie).
Concludeva chiedendo:
1. Dichiarare che all'istante spetta la corresponsione del beneficio richiesto dalla decorrenza indicata in domanda (01/02/2016) e fino al 31/12/2019 in quanto inabile al proficuo lavoro e
1 per l'effetto, condannare l , in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, domiciliato in Roma presso la sede dell'Ente, alla corresponsione delle mensilità arretrate degli anf dal 01/02/2016 al 31/12/2019 (38 mesi x Euro 52,91) nella misura di legge pari ad Euro 2.010,58, salvo eventuale maggior conguaglio;
2. Condannare l'ente convenuto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale danno da svalutazione monetaria computato come per legge sugli arretrati scaduti, con decorrenza dal 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa;
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda;
e ciò invocati i risultati CP_1 della visita effettuata in data 5-2-2021 che aveva riconosciuto il requisito della inabilità dal 13 dicembre 2019, con conseguente erogazione del beneficio dal mese successivo.
In corso di causa era disposta ed espletata CTU per la verifica della contestata decorrenza.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Dispone infatti il comma 8 che Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
La ricorrente, titolare di pensione con decorrenza 1-5-1995, invoca tale invalidità a fare data dal 1°-2-2016 avendo l' a suo dire impropriamente, postergato il beneficio. CP_1
È noto che ….“l'inabilità a proficuo lavoro si concreta nello stato di colui che per una grave infermità fisica o mentale versi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, di svolgere cioè un'attività fonte del minimo indispensabile per vivere;
tale impossibilità non deve essere intesa come mancanza di qualsiasi capacità di svolgere un qualsiasi lavoro, né può essere preso in considerazione lo svolgimento di attività lavorative in condizioni del tutto particolari o marginali o in maniera usurante e pertanto deve intendersi come proficuo il lavoro utile, tale da assicurare il soddisfacimento delle pur minime esigenze vitali, in relazione alle condizioni patologiche del soggetto, alla sua età, al sesso ed alle condizioni ambientali e sociali”…
Nel caso di specie, in data 1.10.2024, è stato incaricato il dott. di eseguire Persona_1 una visita medica peritale sulla persona della ricorrente capo alla ricorrente la incapacità lavorativa a dedicarsi a proficuo lavoro riconosciuto dall a fare CP_1 dalla data del 1 settembre 2020 abbia eventualmente avuto precedente decorrenza”.
Sul punto, il professionista incaricato evidenziava che:
2 “sulla scorta della documentazione presente agli atti e dalle risultanze della visita medica espletata alla perizianda sono risultate infermità consistenti in : “Obesità. Persona_2
Epatosteatosi Diabete mpensato con complicato da vasculopatia e nefropatia. Morbo di Parkinson. Blocco di branca destra. Istero-annessiectomia Spondiloartrosi lombare e cervicale. Atrofia cerebrale con stato ansioso depressivo. Cistiti ricorrenti. Incontinenza urinaria”.
In ragione e conseguenza di ciò concludeva che:
“sulla base della documentazione presente agli atti e dalle risultanze della visita medica espletata, istanza all di Foggia, rivolta ad ottenere assegno per il nucleo familiare sulla CP_1 pensione S.O.S, di cui è titolare in quanto portatrice di invalidità con decorrenza dal 1 febbraio 2016 e cioè nei termini di prescrizione quinquennale della prestazione, è da accogliere- Invalidità con riduzione della capacità lavorativa del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento già nel febbraio 2016”.
Le considerazioni del CTU essendo lineari, coerenti e prive di vizi logici, devono condividersi, atteso che le numerose patologie psico-fisiche di cui risulta affetta la ricorrente ne hanno determinato la totale inabilità a dedicarsi ad una attività lavorativa sin dal febbraio del 2016.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento del suo diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo che va dal 1.2.2016 al 31.12.2019, (38 mesi) pari a € 2.010,58 (derivante dal seguente calcolo 38x52,91).
Le spese seguono la soccombenza con condanna dell' al pagamento delle somme dovute CP_1 secondo legge
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo, che va dal 1.2.2016 al 31.12.2019 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento delle somme dovute secondo legge, quantificate in € 2.010,5 tre accessori secondo le decorrenze di legge.
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.312,00, oltre IVA e Cap e spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Giallella.
Foggia, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 19/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 15/02/2021 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendo condanna dell' invalidità - a gazione CP_1 dell'assegno per il nucleo familiare nsione SOS 47001517 con decorrenza dal 1°-2- 2016 (entro il termine quinquennale di prescrizione) e sino al 31-12-2019, avendo l' CP_1 riconosciuto il beneficio in questione solo dal 1°-9-2020; determinava il quantum nella m di € 2020,58.
Assumeva essere affetta, con la più remota decorrenza, di gravi patologie che l'avevano resa inabile a dedicarsi ad un proficuo lavoro.
L' a seguito degli accertamenti sanitari, aveva accolto la richiesta ma solo a fare data dal CP_1
1 20, laddove tuttavia il requisito sanitario aveva ben più remota esistenza.
A seguito di ricorso al Comitato Provinciale la decorrenza veniva retrodatata alla data del 1°- 1-2020 (data pur sempre incongrua rispetto alla decorrenza delle patologie).
Concludeva chiedendo:
1. Dichiarare che all'istante spetta la corresponsione del beneficio richiesto dalla decorrenza indicata in domanda (01/02/2016) e fino al 31/12/2019 in quanto inabile al proficuo lavoro e
1 per l'effetto, condannare l , in persona del Presidente Controparte_2 pro tempore, domiciliato in Roma presso la sede dell'Ente, alla corresponsione delle mensilità arretrate degli anf dal 01/02/2016 al 31/12/2019 (38 mesi x Euro 52,91) nella misura di legge pari ad Euro 2.010,58, salvo eventuale maggior conguaglio;
2. Condannare l'ente convenuto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale danno da svalutazione monetaria computato come per legge sugli arretrati scaduti, con decorrenza dal 120° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa;
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda;
e ciò invocati i risultati CP_1 della visita effettuata in data 5-2-2021 che aveva riconosciuto il requisito della inabilità dal 13 dicembre 2019, con conseguente erogazione del beneficio dal mese successivo.
In corso di causa era disposta ed espletata CTU per la verifica della contestata decorrenza.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Dispone infatti il comma 8 che Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
La ricorrente, titolare di pensione con decorrenza 1-5-1995, invoca tale invalidità a fare data dal 1°-2-2016 avendo l' a suo dire impropriamente, postergato il beneficio. CP_1
È noto che ….“l'inabilità a proficuo lavoro si concreta nello stato di colui che per una grave infermità fisica o mentale versi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, di svolgere cioè un'attività fonte del minimo indispensabile per vivere;
tale impossibilità non deve essere intesa come mancanza di qualsiasi capacità di svolgere un qualsiasi lavoro, né può essere preso in considerazione lo svolgimento di attività lavorative in condizioni del tutto particolari o marginali o in maniera usurante e pertanto deve intendersi come proficuo il lavoro utile, tale da assicurare il soddisfacimento delle pur minime esigenze vitali, in relazione alle condizioni patologiche del soggetto, alla sua età, al sesso ed alle condizioni ambientali e sociali”…
Nel caso di specie, in data 1.10.2024, è stato incaricato il dott. di eseguire Persona_1 una visita medica peritale sulla persona della ricorrente capo alla ricorrente la incapacità lavorativa a dedicarsi a proficuo lavoro riconosciuto dall a fare CP_1 dalla data del 1 settembre 2020 abbia eventualmente avuto precedente decorrenza”.
Sul punto, il professionista incaricato evidenziava che:
2 “sulla scorta della documentazione presente agli atti e dalle risultanze della visita medica espletata alla perizianda sono risultate infermità consistenti in : “Obesità. Persona_2
Epatosteatosi Diabete mpensato con complicato da vasculopatia e nefropatia. Morbo di Parkinson. Blocco di branca destra. Istero-annessiectomia Spondiloartrosi lombare e cervicale. Atrofia cerebrale con stato ansioso depressivo. Cistiti ricorrenti. Incontinenza urinaria”.
In ragione e conseguenza di ciò concludeva che:
“sulla base della documentazione presente agli atti e dalle risultanze della visita medica espletata, istanza all di Foggia, rivolta ad ottenere assegno per il nucleo familiare sulla CP_1 pensione S.O.S, di cui è titolare in quanto portatrice di invalidità con decorrenza dal 1 febbraio 2016 e cioè nei termini di prescrizione quinquennale della prestazione, è da accogliere- Invalidità con riduzione della capacità lavorativa del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento già nel febbraio 2016”.
Le considerazioni del CTU essendo lineari, coerenti e prive di vizi logici, devono condividersi, atteso che le numerose patologie psico-fisiche di cui risulta affetta la ricorrente ne hanno determinato la totale inabilità a dedicarsi ad una attività lavorativa sin dal febbraio del 2016.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento del suo diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo che va dal 1.2.2016 al 31.12.2019, (38 mesi) pari a € 2.010,58 (derivante dal seguente calcolo 38x52,91).
Le spese seguono la soccombenza con condanna dell' al pagamento delle somme dovute CP_1 secondo legge
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il periodo, che va dal 1.2.2016 al 31.12.2019 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento delle somme dovute secondo legge, quantificate in € 2.010,5 tre accessori secondo le decorrenze di legge.
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €1.312,00, oltre IVA e Cap e spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Giallella.
Foggia, 19 marzo 2025
Il Giudice
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