Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2025, proposto dalla Sig.ra NN ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Antonio Bianca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sula sentenza n.63/2024 del Tribunale di Gorizia (nel procedimento recante RG n.137/2024)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che nell’udienza camerale del 6 maggio 2026 l’Avvocato del ricorrente ha dichiarato che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, chiedendo tuttavia la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il Presidente Cons. RL OD de OH di Grisi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Considerato nell’udienza camerale del 6 maggio 2026 l’Avvocato del ricorrente ha dichiarato che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, chiedendo tuttavia la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali;
ritenuto che non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alla rifusione - in favore della ricorrente - delle spese processuali in misura di €.1000,00 oltre accessori dovuti ex lege ed al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente in misura di €.1000,00, oltre agli accessori dovuti ex lege ed al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL OD de OH di Grisi', Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL OD de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO