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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
ON RT, LA
BERTO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09976202400000200000 VARI VEDI CART
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 ALTRE IMP DIR 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 ALTRE IMP DIR 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6UIPPN001162022 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6UIPPN001162022 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6UIPPN001172022 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6UIPPN001172022 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.10.2025 Ricorrente_1 ltd con sede in Indirizzo_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. Nominativo_1 nata a [...] il Data nascita_1 c.f. CF_Nominativo_1 residente a [...], propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate NE (ADER) per la provincia di RO avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 09976202400000200000 fasc. 2024/19440 per mancato pagamento delle cartelle esattoriali n° 5220240000259515000 del 6.2.2024 per diritto CCIAA anno 2021, n° 05220240001861438000 del 8.3.2024 per iva 2022 e n° 05220240002558736000 del 21.3.2024 per iva 2019.
La ricorrente propone i seguenti motivi d'impugnazione:
1) violazione del principio della doppia imposizione in quanto la comunicazione oggetto d'impugnazione contempla un avviso di pagamento oggetto dell'impugnazione rubricata al n. 153/2025 avanti questa Corte;
2) cripticità degli importi;
3) mancata indicazione dei beni sottoposti ad ipoteca;
4) mancanza del potere dell'esattore provinciale in quanto detta iscrizione ipotecaria sarebbe di competenza dell'ADER.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituisce ADER dimostrando la notifica delle cartelle esattoriali ritenendole definitive in quanto non impugnate nei termini. In relazione alla legittimazione ADER richiama il ruolo di concessionario della riscossione, posto che solo l'ente creditore può disporre lo sgravio. Sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato, rileva che vi è motivazione per relationem per l'indicazione degli atti esecutivi.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata all'udienza del 19.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.
La Corte osserva che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi e le indicazioni precise del carico tributario per il quale l'agente della riscossione agisce, come previsto dall'art. 7 legge n. 212/2000.
Ne consegue che non vi è alcun elemento incompleto o dubbio, sia sull'ente impositore, sia sugli atti presupposti (le cartelle esattoriali) su cui si fonda.
Analogamente, le cartelle esattoriali n° 5220240000259515000 del 6.2.2024 per diritto CCIAA anno 2021,
n° 05220240001861438000 del 8.3.2024 per iva 2022 e n° 05220240002558736000 del 21.3.2024 per iva 2019 risultano regolarmente notificate alla società contribuente presso il domicilio fiscale in Italia in Indirizzo_3. La mancata impugnazione nei termini di legge ne determine l'irrevocabilità e legittima l'iter esecutivo posto in essere da ADER.
Le spese seguono alla soccombenza, e sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti resistenti che liquida in euro 1500,00 oltre ad accessori di legge per l'Agenzia della
NE e in euro 4.000 oltre ad accessori di legge per l'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
ON RT, LA
BERTO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 151/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09976202400000200000 VARI VEDI CART
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 ALTRE IMP DIR 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U031700458-2020 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 ALTRE IMP DIR 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U039500315-2021 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6UIPPN001162022 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6UIPPN001162022 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6UIPPN001172022 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T6UIPPN001172022 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.10.2025 Ricorrente_1 ltd con sede in Indirizzo_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. Nominativo_1 nata a [...] il Data nascita_1 c.f. CF_Nominativo_1 residente a [...], propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate NE (ADER) per la provincia di RO avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 09976202400000200000 fasc. 2024/19440 per mancato pagamento delle cartelle esattoriali n° 5220240000259515000 del 6.2.2024 per diritto CCIAA anno 2021, n° 05220240001861438000 del 8.3.2024 per iva 2022 e n° 05220240002558736000 del 21.3.2024 per iva 2019.
La ricorrente propone i seguenti motivi d'impugnazione:
1) violazione del principio della doppia imposizione in quanto la comunicazione oggetto d'impugnazione contempla un avviso di pagamento oggetto dell'impugnazione rubricata al n. 153/2025 avanti questa Corte;
2) cripticità degli importi;
3) mancata indicazione dei beni sottoposti ad ipoteca;
4) mancanza del potere dell'esattore provinciale in quanto detta iscrizione ipotecaria sarebbe di competenza dell'ADER.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituisce ADER dimostrando la notifica delle cartelle esattoriali ritenendole definitive in quanto non impugnate nei termini. In relazione alla legittimazione ADER richiama il ruolo di concessionario della riscossione, posto che solo l'ente creditore può disporre lo sgravio. Sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato, rileva che vi è motivazione per relationem per l'indicazione degli atti esecutivi.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata all'udienza del 19.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.
La Corte osserva che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi e le indicazioni precise del carico tributario per il quale l'agente della riscossione agisce, come previsto dall'art. 7 legge n. 212/2000.
Ne consegue che non vi è alcun elemento incompleto o dubbio, sia sull'ente impositore, sia sugli atti presupposti (le cartelle esattoriali) su cui si fonda.
Analogamente, le cartelle esattoriali n° 5220240000259515000 del 6.2.2024 per diritto CCIAA anno 2021,
n° 05220240001861438000 del 8.3.2024 per iva 2022 e n° 05220240002558736000 del 21.3.2024 per iva 2019 risultano regolarmente notificate alla società contribuente presso il domicilio fiscale in Italia in Indirizzo_3. La mancata impugnazione nei termini di legge ne determine l'irrevocabilità e legittima l'iter esecutivo posto in essere da ADER.
Le spese seguono alla soccombenza, e sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti resistenti che liquida in euro 1500,00 oltre ad accessori di legge per l'Agenzia della
NE e in euro 4.000 oltre ad accessori di legge per l'Agenzia delle Entrate.