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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA BR, nella causa iscritta al n.4687/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MISERENDINO CARMELINA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti DALFINO DANIELE, SCIBETTA SERGIO)
- resistente -
Avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
A seguito dell'udienza del 18/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.628,50, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont Con ricorso depositato in data 25.3.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...] deducendo l'illegittimità del licenziamento per Controparte_2 giusta causa intimato con telegramma del 22/10/2024 e chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità del Con licenziamento intimato al ricorrente;
annullare il licenziamento;
ordinare alla società Controparte_3 di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente
[...]
l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi Con previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. In subordine, condannare la società
[...]
a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. Controparte_3
23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Con nota dell'8 agosto 2024 la convenuta ha contestato al ricorrente che: «In data 11/10/2024, a seguito della ripetuta mancanza di merce in magazzino, abbiamo provveduto ad effettuare la onta, con relativa documentazione fotografica, dei colli di “ ” presenti in magazzino alle ore 11,48 che errano 13. Al suo rientro, Pt_2 alle ore 13.00, accertata la mancata consegna alla Ditta “Scivar”, di un collo ”, Le è stato espressamente Pt_2 richiesto se avesse riportato la merce, in suo possesso e non consegnata, in magazzino.
La S.V. ha risposto di sì, ma l'immediata verifica dei colli presenti, ha evidenziato che il numero dei cartoni
“Princesa” presenti, erano rimasti 13, mentre se Lei avesse effettivamente risistemato la merce in magazzino, sarebbero stati 14» e con telegramma del 22/10/2024 ha intimato il licenziamento impugnato.
Dall'istruttoria esperita è emersa la sussistenza dei fatti contestati, risultando documentalmente che il cartone di biscotti ” non era stato consegnato alla ditta tanto che Pt_2 Controparte_4 il dipendente della ditta aveva fatto correggere nella bolla di consegna la dicitura “non conforme” con
“mancante” e, escusso come testimone, ha dichiarato «ricordo che la bolla di consegna recava la scritta “non conforme” a penna e io ho fatto invece scrivere “mancante” perché mancava un collo di biscotti . A.D.R. cap. 3 Pt_2
“confermo il capitolo, il collo non c'era altrimenti non avrei avuto motivo di rifiutarlo» (cfr. doc.
6-7 del fascicolo di parte resistente e dichiarazione resa dal teste all'udienza del 3.7.2025), inoltre la teste Testimone_1 ha dichiarato che il ricorrente aveva affermato di non aver consegnato il superiore Testimone_2 cartone in quanto non lo aveva inizialmente trovato nel furgone e poi, avendolo reperito, lo aveva riportato in magazzino, tuttavia il numero dei cartoni accertato prima del suo rientro coincideva con quello successivo, laddove invece, se il ricorrente avesse riportato indietro il cartone, per come ha riferito, ci sarebbe dovuto essere un cartone in più dopo il rientro in azienda (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 16.9.2025); inoltre le dipendenti escusse hanno dichiarato che prima del Testimone_2 licenziamento del ricorrente e del dipendente si verificavano molti ammanchi e Persona_1 consegne con dicitura “mancante, non conforme, rifiutata” e che dopo il licenziamento del ricorrente e del invece non sono stati riscontrati altri problemi nel magazzino. Per_1
Considerata la sussistenza della condotta contestata, idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, essendo atta a compromettere l'affidamento datoriale nella corretta futura esecuzione della prestazione lavorativa, deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento, con condanna del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile).
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/11/2025
La Giudice del Lavoro
SA BR