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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/08/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1025/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SEMINARA NICOLA, ; C.F._1
Appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. SCUDERI CP_1 P.IVA_2
ANDREA, ; C.F._2
Appellata
°°° All'udienza collegiale del 17.01.2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte, e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 24.05.2021, il Tribunale di
Catania, in accoglimento della domanda proposta da (comunità CP_1
assistita a indirizzo psichiatrico accreditata col servizio sanitario CP_2 nazionale) nei confronti dell' , ha affermato Parte_1 il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della tariffa di €.192,00 (in luogo di quella di €.110,00 corrisposta) per ciascuno dei giorni di ricovero dei pazienti in degenza da oltre 72 mesi nei posti letto del “modulo I” ed ha condannato la convenuta al pagamento - a titolo di differenze maturate a tale titolo in relazione alle prestazioni rese nel periodo marzo 2014 - dicembre 2016 - della somma di €.
280.850,00, oltre gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs n. 231/2002.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di azione diretta ad ottenere l'adempimento di un credito avente fonte contrattuale;
ii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, operando il termine ordinario decennale, e non quello relativo alle (diverse) obbligazioni periodiche o di durata;
iii) la sussistenza del giudicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della invocata tariffa di euro 192,00, in forza della sentenza del C.G.A Sicilia n. 952 del 2019, la quale ha annullato, con efficacia erga omnes e con effetti ex tunc, la nota del 6.6.14 emanata dall' la quale prevedeva la corresponsione alle C.T.A. convenzionate (tra cui CP_3
l'appellata), per i pazienti che rimanevano ricoverati e assistiti nel modulo I
(trattamento terapeutico intensivo ed estensivo) oltre il limite temporale di 72 mesi, della retta inferiore prevista per il “modulo II” (trattamento socioriabilitativo). Cont Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 18.06.2021, cui ha resistito la società appellata.
Scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta all'esame del collegio.
- 2 - MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, l'appellante assume che ha errato il tribunale nell'affermare la propria giurisdizione. Deduce che la domanda proposta non trae fondamento nel contratto (ivi non trovandovi titolo), riguardando piuttosto il danno subito da atto amministrativo illegittimo, ed è pertanto sottoposta alla giurisdizione del GA. Cont Con un secondo motivo, l' si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Deduce che la cadenza periodica nella quale divengono esigibili le prestazioni è commisurata alle prestazioni svolte nel periodo di riferimento;
e l'obbligo di pagamento sorge per l' dalla fatturazione mensile;
trattasi quindi, secondo la Pt_1 convenzione, di un rapporto di durata, che prevede la periodicità delle prestazioni giornaliere, fatturate mensilmente.
Con il terzo motivo, censura la decisione nel merito. In sintesi, deduce che in nessun punto la sentenza del C.G.A. ha riconosciuto il diritto, delle strutture ricorrenti convenzionate, a percepire la retta (€.192,00 al giorno) prevista per l'assistenza terapeutica, senza che questa venisse effettivamente erogata, in relazione ai pazienti, ricoverati nel primo modulo, che avevano ultimato i 72 mesi di trattamento, ed erano solo in attesa di una sistemazione alternativa. In realtà il pagamento, per i suddetti pazienti, della tariffa di €.192,00 al giorno non può giustificarsi con maggiori costi del primo modulo, posto che gli “standard professionali più qualificati e onerosi” dovevano in ogni caso essere posseduti e attuati dall'appellata per le cure da apprestare ai pazienti ricoverati in detto modulo potendo spettare solo la retta giornaliera per degente di €.110,00, prevista per le
“soluzioni abitative” (secondo modulo), nella specie incontestatamente pagata Cont dall'
Con il quarto motivo, censura la sentenza per aver ritenuto applicabile al rapporto de quo la disciplina di cui all'art. 4 d.lgs. 231/2002 che non sarebbe applicabile ratione temporis in quanto le convenzioni stipulate tra le parti risalgono al 2019 ed
- 3 - altra al 2001; né l'una né l'altra, sostiene l'appellante, possono sostenere l'applicazione dei richiesti interessi per il periodo oggetto di ricorso.
2.) L'appello è infondato sotto tutti i profili illustrati.
Sulle questioni in esame questa Corte di appello si è ripetutamente pronunciata
(con le sentenze n. 1553 del 19.7.2022, n. 1472 del 27.7.2023, n. 548 del 27.3.2023 emesse dal primo collegio e con le sentenze 1440/2024 dell'1.10.2024, n. 548 del
27.3.2023, n. 1472 del 27.7.2023, n. 1553 del 19.7.2022; del 20.09.2024, causa n.
883/2021 RG, pres. Balsamo, est. Rao;
causa 215/22 emessa nell'ottobre 2024, pres.
Balsamo, est. Fichera;
sentenza n. 735/2025, pres. Balsamo, est. Fichera), in senso sfavorevole all'appellante, con motivazioni che questo collegio ritiene di condividere e che possono, pertanto, testualmente riferirsi.
3.) Nel riportarsi a tali motivazioni (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), in sintesi, occorre pertanto ribadire, mutuando la motivazione dalle sentenze citate,
“quanto al primo motivo, che la domanda in questa sede proposta non è diretta ad ottenere il risarcimento di danno consequenziale ad atto amministrativo illegittimo, bensì al pagamento del corrispettivo tabellare per il servizio prestato, quale risulta a seguito dello statuito annullamento dell'atto illegittimo, e quindi trae fondamento da una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi.
4.) Con riguardo alla contestata durata del termine prescrizionale oggetto del secondo motivo, occorre anche in tal caso ribadire quanto già affermato nelle richiamate decisioni di questa Corte, secondo cui la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. non è applicabile alle obbligazioni - quali quelle in discorso - nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche ai debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, per i quali opera la ordinaria prescrizione decennale.
5.) In ordine al terzo motivo, va ribadito che - per come già evidenziato da questa
Corte con i precedenti richiamati - il CGA, con la sentenza n. 952/2019, intercorsa
(anche) tra le medesime odierne parti, ha affermato l'illegittimità degli atti gravati
- 4 - Cont (segnatamente la nota del 6.6.2014 n. 2270 con cui l' comunicava alle strutture convenzionate che avrebbe remunerato i posti occupati dai pazienti in degenza da oltre 72 mesi nel primo modulo ossia quello “terapeutico riabilitativo”, in luogo della tariffa imposta dal DA 24.2.2014 per tale modulo) con la tariffa ridotta di
€.110,00 giornaliere prevista dal DA del 5.3.2014 per i posti del secondo modulo, riservato ai soggetti non autosufficienti con patologie psichiatriche che necessitano di una soluzione abitativa a vario grado di tutela sanitaria.
E ciò in ragione della inadeguatezza di tale tariffa, “poiché in base ad evidenti ragioni logiche di proporzionalità e ragionevolezza, non può imporsi, a strutture residenziali vincolate al rispetto di standard prestazionali elevati in punto di condizioni di ricovero e di livelli di cura, il prolungamento della degenza dei pazienti a fronte di una (significativa) decurtazione della retta riconosciuta”. Per il
CGA, infatti, l'atto impugnato “…estende, nel caso di prolungamento oltre il termine del ricovero, la tariffa ridotta anche ai posti letto del primo modulo, in tal modo facendo ricadere in toto sulle strutture il sacrificio economico che consegue alla Cont mancata individuazione proprio da parte dell' del percorso di uscita del paziente e del suo inserimento nel percorso di assistenza non terapeutica”.
Ne discende che - secondo quanto evidenziato da questa Corte con le richiamate sentenze ed all'opposto da quanto assume l'appellante - dall'annullamento dell'atto in discorso da parte del GA, discende che “il corrispettivo dovuto alla struttura per il permanere nel primo modulo di pazienti che pur avevano superato il periodo di permanenza per detto modulo previsto è – in derivazione del giudicato amministrativo - quello previsto dalla tariffa autoritativamente fissata per tale modulo (DA 24.2.2014), come all'evidenza si coglie anche dal passaggio motivazionale della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la
Regione Siciliana ove si specifica che la tariffa per gli occupanti del primo modulo è dovuta “a prescindere dai concreti interventi sanitari” per il fatto che le strutture
“sono tenute a mantenere i moduli di degenza di 20 posti ciascuno attrezzati per
- 5 - garantire la presenza del personale medico e non medico previsto dal D.A. del 7 gennaio 2014 con il conseguente non irrilevante impegno economico”.
Si è infatti posto in evidenza da parte di questa Corte che la struttura è tenuta a garantire, nel primo modulo, “gli elevatissimi standard professionali e di personale di cui al D.A. del 7.1.2014, ovverosia la presenza di almeno 2 medici e 2 psicologi, del pedagogista, dell'assistente sociale, di 5 educatori, 6 infermieri professionali e 6 operatori socio sanitari, che giustificano le tariffe fissate con D.A. del 24/2/2014, e che non possono non ricadere sull' , permanendo gli ospiti nel Parte_1 detto modulo per il difetto di quelle indicazioni, che l' è tenuta a fornire”. Pt_1
6.) Va infine disatteso anche il quarto motivo, dovendosi evidenziare che anche nel caso a mano è incontestato che il contratto stipulato nel 2001 sia stato più volte legittimamente prorogato e rinnovato ben oltre la data dell'8 agosto 2002, da ultimo con la convenzione del 2019” (così la sentenza di questa corte emessa nella causa n.
883/22 RG, pres. Balsamo, est. Rao) e, in precedenza, con atti di proroga disposti Cont dalla stessa ed accettati dalla società odierna appellata.
La pretesa negoziale oggetto della presente causa, relativa all'anno 2014, riguarda una fase del rapporto contrattuale che trova titolo e si svolge in un momento in cui la
L. 231/2002 è in vigore e deve, dunque, applicarsi.
°°°
L'appello principale si rivela, pertanto, infondato.
°°°
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate nella misura specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'esistenza di un contenzioso seriale, in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva, decisionale
(in assenza di alcuna attività istruttoria o di alcuna attività tale da dare titolo al riconoscimento della voce di tariffa “trattazione”).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
- 6 - La Corte di appello, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1025/21 R.G. così statuisce: rigetta l'appello; condanna l' al Parte_1 rimborso in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €. 7.120,00 per compensi di avvocato oltre rimborso 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1025/2021 R.G. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SEMINARA NICOLA, ; C.F._1
Appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. SCUDERI CP_1 P.IVA_2
ANDREA, ; C.F._2
Appellata
°°° All'udienza collegiale del 17.01.2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da ritenersi riportate e trascritte, e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 24.05.2021, il Tribunale di
Catania, in accoglimento della domanda proposta da (comunità CP_1
assistita a indirizzo psichiatrico accreditata col servizio sanitario CP_2 nazionale) nei confronti dell' , ha affermato Parte_1 il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della tariffa di €.192,00 (in luogo di quella di €.110,00 corrisposta) per ciascuno dei giorni di ricovero dei pazienti in degenza da oltre 72 mesi nei posti letto del “modulo I” ed ha condannato la convenuta al pagamento - a titolo di differenze maturate a tale titolo in relazione alle prestazioni rese nel periodo marzo 2014 - dicembre 2016 - della somma di €.
280.850,00, oltre gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs n. 231/2002.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di azione diretta ad ottenere l'adempimento di un credito avente fonte contrattuale;
ii) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, operando il termine ordinario decennale, e non quello relativo alle (diverse) obbligazioni periodiche o di durata;
iii) la sussistenza del giudicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della invocata tariffa di euro 192,00, in forza della sentenza del C.G.A Sicilia n. 952 del 2019, la quale ha annullato, con efficacia erga omnes e con effetti ex tunc, la nota del 6.6.14 emanata dall' la quale prevedeva la corresponsione alle C.T.A. convenzionate (tra cui CP_3
l'appellata), per i pazienti che rimanevano ricoverati e assistiti nel modulo I
(trattamento terapeutico intensivo ed estensivo) oltre il limite temporale di 72 mesi, della retta inferiore prevista per il “modulo II” (trattamento socioriabilitativo). Cont Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 18.06.2021, cui ha resistito la società appellata.
Scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta all'esame del collegio.
- 2 - MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, l'appellante assume che ha errato il tribunale nell'affermare la propria giurisdizione. Deduce che la domanda proposta non trae fondamento nel contratto (ivi non trovandovi titolo), riguardando piuttosto il danno subito da atto amministrativo illegittimo, ed è pertanto sottoposta alla giurisdizione del GA. Cont Con un secondo motivo, l' si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Deduce che la cadenza periodica nella quale divengono esigibili le prestazioni è commisurata alle prestazioni svolte nel periodo di riferimento;
e l'obbligo di pagamento sorge per l' dalla fatturazione mensile;
trattasi quindi, secondo la Pt_1 convenzione, di un rapporto di durata, che prevede la periodicità delle prestazioni giornaliere, fatturate mensilmente.
Con il terzo motivo, censura la decisione nel merito. In sintesi, deduce che in nessun punto la sentenza del C.G.A. ha riconosciuto il diritto, delle strutture ricorrenti convenzionate, a percepire la retta (€.192,00 al giorno) prevista per l'assistenza terapeutica, senza che questa venisse effettivamente erogata, in relazione ai pazienti, ricoverati nel primo modulo, che avevano ultimato i 72 mesi di trattamento, ed erano solo in attesa di una sistemazione alternativa. In realtà il pagamento, per i suddetti pazienti, della tariffa di €.192,00 al giorno non può giustificarsi con maggiori costi del primo modulo, posto che gli “standard professionali più qualificati e onerosi” dovevano in ogni caso essere posseduti e attuati dall'appellata per le cure da apprestare ai pazienti ricoverati in detto modulo potendo spettare solo la retta giornaliera per degente di €.110,00, prevista per le
“soluzioni abitative” (secondo modulo), nella specie incontestatamente pagata Cont dall'
Con il quarto motivo, censura la sentenza per aver ritenuto applicabile al rapporto de quo la disciplina di cui all'art. 4 d.lgs. 231/2002 che non sarebbe applicabile ratione temporis in quanto le convenzioni stipulate tra le parti risalgono al 2019 ed
- 3 - altra al 2001; né l'una né l'altra, sostiene l'appellante, possono sostenere l'applicazione dei richiesti interessi per il periodo oggetto di ricorso.
2.) L'appello è infondato sotto tutti i profili illustrati.
Sulle questioni in esame questa Corte di appello si è ripetutamente pronunciata
(con le sentenze n. 1553 del 19.7.2022, n. 1472 del 27.7.2023, n. 548 del 27.3.2023 emesse dal primo collegio e con le sentenze 1440/2024 dell'1.10.2024, n. 548 del
27.3.2023, n. 1472 del 27.7.2023, n. 1553 del 19.7.2022; del 20.09.2024, causa n.
883/2021 RG, pres. Balsamo, est. Rao;
causa 215/22 emessa nell'ottobre 2024, pres.
Balsamo, est. Fichera;
sentenza n. 735/2025, pres. Balsamo, est. Fichera), in senso sfavorevole all'appellante, con motivazioni che questo collegio ritiene di condividere e che possono, pertanto, testualmente riferirsi.
3.) Nel riportarsi a tali motivazioni (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.), in sintesi, occorre pertanto ribadire, mutuando la motivazione dalle sentenze citate,
“quanto al primo motivo, che la domanda in questa sede proposta non è diretta ad ottenere il risarcimento di danno consequenziale ad atto amministrativo illegittimo, bensì al pagamento del corrispettivo tabellare per il servizio prestato, quale risulta a seguito dello statuito annullamento dell'atto illegittimo, e quindi trae fondamento da una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi.
4.) Con riguardo alla contestata durata del termine prescrizionale oggetto del secondo motivo, occorre anche in tal caso ribadire quanto già affermato nelle richiamate decisioni di questa Corte, secondo cui la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. non è applicabile alle obbligazioni - quali quelle in discorso - nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche ai debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, per i quali opera la ordinaria prescrizione decennale.
5.) In ordine al terzo motivo, va ribadito che - per come già evidenziato da questa
Corte con i precedenti richiamati - il CGA, con la sentenza n. 952/2019, intercorsa
(anche) tra le medesime odierne parti, ha affermato l'illegittimità degli atti gravati
- 4 - Cont (segnatamente la nota del 6.6.2014 n. 2270 con cui l' comunicava alle strutture convenzionate che avrebbe remunerato i posti occupati dai pazienti in degenza da oltre 72 mesi nel primo modulo ossia quello “terapeutico riabilitativo”, in luogo della tariffa imposta dal DA 24.2.2014 per tale modulo) con la tariffa ridotta di
€.110,00 giornaliere prevista dal DA del 5.3.2014 per i posti del secondo modulo, riservato ai soggetti non autosufficienti con patologie psichiatriche che necessitano di una soluzione abitativa a vario grado di tutela sanitaria.
E ciò in ragione della inadeguatezza di tale tariffa, “poiché in base ad evidenti ragioni logiche di proporzionalità e ragionevolezza, non può imporsi, a strutture residenziali vincolate al rispetto di standard prestazionali elevati in punto di condizioni di ricovero e di livelli di cura, il prolungamento della degenza dei pazienti a fronte di una (significativa) decurtazione della retta riconosciuta”. Per il
CGA, infatti, l'atto impugnato “…estende, nel caso di prolungamento oltre il termine del ricovero, la tariffa ridotta anche ai posti letto del primo modulo, in tal modo facendo ricadere in toto sulle strutture il sacrificio economico che consegue alla Cont mancata individuazione proprio da parte dell' del percorso di uscita del paziente e del suo inserimento nel percorso di assistenza non terapeutica”.
Ne discende che - secondo quanto evidenziato da questa Corte con le richiamate sentenze ed all'opposto da quanto assume l'appellante - dall'annullamento dell'atto in discorso da parte del GA, discende che “il corrispettivo dovuto alla struttura per il permanere nel primo modulo di pazienti che pur avevano superato il periodo di permanenza per detto modulo previsto è – in derivazione del giudicato amministrativo - quello previsto dalla tariffa autoritativamente fissata per tale modulo (DA 24.2.2014), come all'evidenza si coglie anche dal passaggio motivazionale della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativo per la
Regione Siciliana ove si specifica che la tariffa per gli occupanti del primo modulo è dovuta “a prescindere dai concreti interventi sanitari” per il fatto che le strutture
“sono tenute a mantenere i moduli di degenza di 20 posti ciascuno attrezzati per
- 5 - garantire la presenza del personale medico e non medico previsto dal D.A. del 7 gennaio 2014 con il conseguente non irrilevante impegno economico”.
Si è infatti posto in evidenza da parte di questa Corte che la struttura è tenuta a garantire, nel primo modulo, “gli elevatissimi standard professionali e di personale di cui al D.A. del 7.1.2014, ovverosia la presenza di almeno 2 medici e 2 psicologi, del pedagogista, dell'assistente sociale, di 5 educatori, 6 infermieri professionali e 6 operatori socio sanitari, che giustificano le tariffe fissate con D.A. del 24/2/2014, e che non possono non ricadere sull' , permanendo gli ospiti nel Parte_1 detto modulo per il difetto di quelle indicazioni, che l' è tenuta a fornire”. Pt_1
6.) Va infine disatteso anche il quarto motivo, dovendosi evidenziare che anche nel caso a mano è incontestato che il contratto stipulato nel 2001 sia stato più volte legittimamente prorogato e rinnovato ben oltre la data dell'8 agosto 2002, da ultimo con la convenzione del 2019” (così la sentenza di questa corte emessa nella causa n.
883/22 RG, pres. Balsamo, est. Rao) e, in precedenza, con atti di proroga disposti Cont dalla stessa ed accettati dalla società odierna appellata.
La pretesa negoziale oggetto della presente causa, relativa all'anno 2014, riguarda una fase del rapporto contrattuale che trova titolo e si svolge in un momento in cui la
L. 231/2002 è in vigore e deve, dunque, applicarsi.
°°°
L'appello principale si rivela, pertanto, infondato.
°°°
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate nella misura specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'esistenza di un contenzioso seriale, in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva, decisionale
(in assenza di alcuna attività istruttoria o di alcuna attività tale da dare titolo al riconoscimento della voce di tariffa “trattazione”).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
- 6 - La Corte di appello, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1025/21 R.G. così statuisce: rigetta l'appello; condanna l' al Parte_1 rimborso in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €. 7.120,00 per compensi di avvocato oltre rimborso 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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