Articolo 4 della Legge 15 marzo 1951, n. 191
Articolo 3Articolo 5
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18 aprile 1951
Art. 4.
Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo:
a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.
Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 15.
Entrata in vigore il 18 aprile 1951