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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1568/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Annarosa Coratelli,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Daniele Gatto,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. 1568/2024
1.- All'udienza del 20/01/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Melpignano in data 16/02/2008 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Melpignano al n.
3, parte II, serie A, anno 2008).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o separazione dei coniugi, giusta sentenza del Tribunale di Lecce n.
3783/2016, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente delegato, avvenuta all'udienza del 27/10/2015;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1568/2024 introdotto con ricorso del
07/03/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G. 1568/2024
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Melpignano in data 16/02/2008 tra (Schlieren (CH), Parte_1
05/05/1981) e (Maglie (LE), 27/01/1975) e trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte
II, serie A, anno 2008;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melpignano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1568/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Annarosa Coratelli,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Daniele Gatto,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE R.G. 1568/2024
1.- All'udienza del 20/01/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, chiedendo entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Melpignano in data 16/02/2008 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Melpignano al n.
3, parte II, serie A, anno 2008).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o separazione dei coniugi, giusta sentenza del Tribunale di Lecce n.
3783/2016, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente delegato, avvenuta all'udienza del 27/10/2015;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1568/2024 introdotto con ricorso del
07/03/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
2 R.G. 1568/2024
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Melpignano in data 16/02/2008 tra (Schlieren (CH), Parte_1
05/05/1981) e (Maglie (LE), 27/01/1975) e trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte
II, serie A, anno 2008;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Melpignano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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