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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 759/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 759/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARIANI MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C.SO CANAL GRANDE N. 90 41100 MODENA presso il difensore avv.
ARIANI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI MARIA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 22 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
GRAZIOSI MARIA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Modena in data 2 aprile 2022 n. cron. 3300 del 2022 repert. N. 1068 del 5 aprile 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, (all'epoca dei fatti IN IT) agiva per il Controparte_1 risarcimento dei danni, anche ex art. 43 l.ass., nei confronti di per illegittima Parte_1 negoziazione di assegno bancario.
2. chiedeva il rigetto. Parte_1
3. Il Tribunale con ordinanza ex art. 702 ter cpc, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvedeva: 1) CONDANNA Controparte_1 Parte_1 Parte_1 al pagamento, nei confronti della società attrice, del complessivo importo di €.16.843,34, a titolo di
pagina 1 di 8 risarcimento danni. 2) CONDANNA la medesima al rimborso delle spese sopportate dalla società ricorrente per il giudizio, che liquida in €.145.50 per spese vive ed €.
3.235 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
4. Il tribunale accertava quanto segue.
5. In atti vi era copia dell'assegno bancario non trasferibile n. 0671084313-03, tratto da Parte_2 il 4 febbraio 2002 per € 15.493,71 sul Banco San Geminiano in favore di “IN
[...]
Assicurazioni”, che vedeva sul retro la girata per l'incasso in favore di , sottoscritta da Pt_1 Pt_3 in calce a timbro “INA IT ag. Principale Castelnuovo…”.
[...]
L'operazione era stata eseguita da costui presso l'agenzia di Castelnuovo Né Monti, ed aveva avuto Pt_1 come esito l'accredito della somma su un conto corrente personale del predetto Pt_3
Il traente aveva consegnato l'assegno in relazione ad un contratto assicurativo mai stipulato con IN, né mai pervenuto alla sua attenzione per la stipula.
L'incasso da parte di quindi, era avvenuto nella completa ignoranza di IN IT, che, Parte_3
d'altra parte, non era creditrice di tale somma nei confronti del traente. Avendo rimborsato al traente l'intero importo, in esecuzione di accordo intervenuto in sede di mediazione il 14 luglio 2016, formulava pertanto domanda, anche ex art. 43l.ass., di risarcimento del danno, corrispondente a detto esborso, oltre accessori.
6. Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, fondata sul fatto che il pagamento al traente sarebbe stato eseguito a ristoro del danno conseguente, non già all'illegittima negoziazione del titolo ma all'illecito compiuto dal collaboratore infedele;
di qui, l'inefficacia della surroga, non essendo il credito risarcito causalmente riconducibile alla propria condotta.
Il tribunale riteneva, infatti, che parte attrice avesse agito anche ex art. 43 l.ass., nella qualità di prenditore dell'assegno bancario de quo e quindi, di soggetto direttamente protetto dall'ordinamento
7. Il tribunale rigettava anche l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato.
8. Secondo il Tribunale, il danno risultava causalmente ricollegabile alla negoziazione asseritamente illecita. Ove, infatti, la somma portata nel titolo fosse pervenuta al legittimo beneficiario cartolare - ovvero all'attuale ricorrente, prenditore, il rimborso al traente sarebbe avvenuto con la mera restituzione di tale importo (percepito senza causa), e quindi senza danno.
9. Il difetto di prova del pagamento al traente non ostava, in sé, all'accoglimento della domanda risarcitoria;
posto che l'accordo sottoscritto dalla ricorrente con costui, allegato al verbale di mediazione, dava in ogni caso sufficiente certezza del danno patrimoniale futuro, conseguente all'adempimento dell'obbligo di pagamento in tale sede assunto. Danno che era a sua volta risarcibile qualora “sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale” (ex multis
Cass., sez.III, sent. n°5099 del 25 febbraio 2020).
10. Quanto alla illegittimità della condotta della banca, il tribunale formulava le seguenti considerazioni.
pagina 2 di 8 11. I primi due commi dell''art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 prevedevano che:
“L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare
l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non
avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
L'ordinamento, dunque, prevedeva la clausola di non trasferibilità, al fine, da un lato, di impedire la circolazione del titolo, sanzionando come non apposta ogni girata diversa da quella per l'incasso; dall'altro, di assicurare il pagamento al beneficiario cartolare, e non ad altri, mediante l'esclusione della possibilità del pagamento o dell'accreditamento a terzi.
12. Pertanto, la banca negoziatrice, all'atto della negoziazione di un assegno bancario, secondo diligenza, era tenuta, per un verso, ad accertarsi dell'identità del prenditore;
per altro verso, a far pervenire in forma diretta (pagamento) od indiretta (accreditamento) l'importo indicato nel titolo al prenditore, e non ad altri, essendo queste le uniche modalità d'incasso consentite dalla legge.
Secondo il tribunale, “Lo scrutinio del primo profilo di potenziale responsabilità della banca dà esito negativo;
dovendo convenirsi con quest'ultima che all'epoca della negoziazione il presentatore Pt_3
quale socio ed amministratore della “PETRONI Gaetano e Figli s.n.c.”, titolare del mandato
[...] di subagenzia INA IT, era legittimato a rappresentare la prenditrice INA. Soltanto che l'importo incorporato nel titolo è stato pacificamente (vedi precedente punto 1) accreditato su conto personale del e quindi ad un soggetto che -quale titolare in proprio di conto corrente bancario, e non Pt_3 più quale rappresentante del prenditore nella negoziazione del titolo- è terzo rispetto al beneficiario.
Ciò, per quanto detto, costituisce evidente violazione del secondo divieto posto dall'art.43 co.1° legge ass., da parte della banca;
che non ha offerto prova di alcuna circostanza in grado di farla ritenere esente da colpa, nonostante l'oggettivo inadempimento. Trattasi di violazione che, dunque, ex sé legittima l'altrui richiesta di risarcimento”.
13. Secondo il tribunale, dunque, la violazione della art. 43 l.ass. era ravvisabile sotto il profilo dell'accreditamento della somma portata dall'assegno su conto personale del e dunque a Pt_3 persona diversa dal prenditore IN IT.
14. Il tribunale escludeva altresì il concorso di colpa del creditore , per assenza di Controparte_1 indispensabili allegazioni assertive e probatorie, relative alla violazione dell'obbligo di controllo o vigilanza sull'operato dei sub-agenti (né, tantomeno, dei soci di subagenzie costituite in forma di società personale).
15. Ne conseguiva l'accoglimento della domanda risarcitoria;
che, in linea capitale, era interamente accoglibile, poiché era chiesto l'importo di €. 15.493,71 portato nel titolo, somma inferiore a quella effettivamente promessa in restituzione al traente, pari ad €.16.843,34 (vedi mediazione).
pagina 3 di 8 Gli interessi (richiesti “dalla data di emissione dell'assegno all' effettivo versamento, oltre interessi al tasso di mora ex art. 1284, IV° comma c.c. dalla domanda al saldo”) già maturati spettavano fino a concorrenza dell'importo di €.1.349,63, che rappresentava il pagamento promesso a tale titolo in mediazione (già detratti gli interessi medio-tempore incassati dal traente: vedi sempre mediazione)
L'assenza di prova dell'avvenuto pagamento impediva, invece, il riconoscimento di interessi ulteriori.
Per la stessa ragione il valore del danno non poteva essere attualizzato.
16. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“- in accoglimento dei proposti motivi di appello, ed in riforma della Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. nr. 3300/2022 – rep. 1068/2022 del Tribunale di Modena emessa in data 2 - 5 aprile 2022 nella causa nr. 6779/2018 r.g., dichiarare che la nulla deve a la cui Parte_1 Controparte_1 domanda era ed è infondata in fatto e diritto e comunque non provata, vuoi con riferimento all'an che al quantum debeatur - per tale effetto, condannare a restituire alla Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 21.709,09 corrisposta in ottemperanza del titolo giudiziale impugnato, oltre
[...] interessi legali dal 13.4.2022 al saldo effettivo - con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, cassa avvocati ed i.v.a. in aliquota dovuta come per legge”.
17. Col primo motivo di gravame parte appellante deduceva la insussistenza della violazione dell'art. 43 legge assegno, in quanto soltanto dal primo gennaio 2006 l'art 117 codice assicurazioni prevedeva l'obbligo di accreditamento su conto separato dei premi assicurativi riscossi dagli agenti.
Pertanto, l'accreditamento sul conto personale del era stato legittimo. Pt_3
18. Col secondo motivo di gravame deduceva: violazione, erronea e falsa applicazione degli art.li 100
c.p.c. anche in relazione all'art. 2900 c.c. in relazione alla carenza di legittimazione e titolarità attiva di e passiva della per ciò che attiene ai diritti e rapporti Controparte_1 Parte_1 intercorsi tra ed il IG . CP_1 Parte_2
In sostanza, secondo l'appellante, la surroga nei diritti del traente non poteva operare a Parte_2 favore della compagnia assicuratrice, in quanto la pretesa creditoria esercitata dal traente in sede di mediazione fondava la sua causa petendi sulla responsabilità della compagnia assicuratrice per l'operato del subagente infedele e non sulla condotta della banca in sede di negoziazione del titolo.
19. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla mancata prova del danno patrimoniale risarcibile.
La aveva subito eccepito e poi ribadito anche in sede di note conclusive che: Pt_1
- non era stato provato che avesse effettivamente pagato al IG , CP_1 Parte_2 la somma risultante dal verbale di conciliazione del 14.7.2016. Per detto importo, difatti, nel verbale di mediazione non si dava ricevuta di pagamento e/o quietanza, ma la somma avrebbe dovuto pagarsi al IG a mezzo bonifico bancario entro i successivi 70 giorni. Allo stato mancava la Parte_2 prova che avesse corrisposto al IG il risarcimento del danno, patrimoniale, CP_1 Parte_2
pagina 4 di 8 pari ad euro 15.493,71 oltre interessi e quindi € 16.843,34 rispetto al quale, tuttavia, il Tribunale accertava che avesse comunque diritto al ristoro. CP_1
20. Si costituiva , così concludendo: Controparte_1
In via preliminare INmmissibilità dell'appello ex art. 347, II° comma o 348 bis c.p.c. In subordine, nel merito Rigetto dell'appello perché inammissibile, infondato e non provato. Con vittoria di spese del grado.
21. Secondo parte appellata, prima dell'entrata in vigore dell'art. 117 cod. ass., non era affatto possibile per l'intermediario riscuotere premi assicurativi tramite propri conti correnti personali.
La norma infatti aveva introdotto una facoltà per l'intermediario – ossia aprire un conto “separato” a sè intestato, espressamente nella qualità di intermediario – sul quale poter versare i premi versati dagli assicurati. La norma aveva dunque concesso all' intermediario di utilizzare uno strumento – il conto separato – che in precedenza non esisteva.
In precedenza, gli intermediari venivano autorizzati, tramite il rilascio di apposita documentazione, ad operare su conti bancari intestati alla compagnia preponente.
Quindi il significato di tale introduzione legislativa era nel senso contrario a quello ipotizzato da
: prima dell' art. 117 C.d.a.p. l' intermediario non poteva riscuotere su suoi conti correnti gli Pt_1 assegni intestati alla compagnia, mentre dopo la previsione del conto corrente “separato”,
l'intermediario aveva facoltà (non l'obbligo) di accendere tale conto e di versare ivi gli assegni intestati all'assicuratore, proprio perché il conto separato, con le sue speciali caratteristiche, consentiva la separazione patrimoniale tra intermediario ed impresa preponente.
22. Secondo parte appellata, sin dal ricorso introduttivo in primo grado la ricorrente aveva CP_1 dichiarato di agire sia per far valere i diritti del traente (nei quali si era surrogata tramite Parte_2
l'accordo di mediazione) sia per far valere i propri diritti di beneficiaria/prenditrice del titolo negoziato, emesso in favore di IN IT, cui era succeduta Controparte_1
Pertanto, per impugnare validamente la sentenza l'appellante avrebbe dovuto contestare entrambe le concorrenti legittimazioni attive di pena l'inammissibilità dell'appello sul punto. CP_1
L' ordinanza aveva ritenuto che vi fosse legittimazione attiva di sulla base della ragione (più CP_1 liquida) che “…la ricorrente dichiaratamente agisce anche nella qualità di parte cartolare
(prenditore) e, quindi, di soggetto direttamente protetto dall'ordinamento”. Siccome tale affermazione della decisione non era stata confutata in alcun modo da , il secondo motivo di impugnazione era Pt_1 inammissibile poiché non contesta in alcun modo la ratio decidendi, in base alla quale l'ordinanza sentenza aveva correttamente ritenuto che fosse legittimata attiva. CP_1
23. Quanto al terzo motivo di gravame, secondo l'appellante, in base alla norma di cui all'art. 43 legge assegno, il pagamento a soggetto non legittimato non liberava la che restava quindi tenuta al Pt_1 versamento dell'importo facciale dell'assegno al (vero) prenditore: nella prospettiva della norma non si trattava di risarcire un danno ma invece di dare adempimento ad un obbligo di legge, di “rispondere del pagina 5 di 8 pagamento” (Cass., sez. I, 29.8.2003, n. 12698, “….per quanto già statuito con consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità” la è tenuta “a pagare una seconda volta al vero Pt_1 prenditore, soggetto da tutelare maggiormente”).
Secondo l'appellante, successore di IN IT, aveva una duplice legittimazione attiva e di CP_1 conseguenza aveva esercitato nel presente giudizio due diverse azioni verso la banca negoziatrice
: la prima azione, cambiaria (o cartolare), quale beneficiaria dell'assegno (intestato ad INA Pt_1 assicurazioni) e quindi derivante dall'inadempimento dell'obbligo di pagare l'assegno al prenditore;
la seconda azione, risarcitoria, in forza della surroga nei diritti spettanti al traente basata Parte_2 sulla responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712).
24. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
25. Infondato è il primo motivo di gravame.
L'art. 43 legge assegno pone il divieto di pagare l'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore.
Tale divieto era senz'altro vigente al momento della presentazione dell'assegno de quo all'incasso.
La norma che successivamente ha introdotto la previsione di un conto separato per l'accreditamento dei premi assicurativi non osta affatto alla piena efficacia del divieto suddetto, anche prima dell'entrata in vigore di tale norma.
Infatti, anche prima di tale entrata in vigore era pienamente vigente il divieto ex art. 43 l.ass., tenuto conto che non vi è alcuna incompatibilità logica tra la sussistenza del divieto (preesistente) di accreditamento su conti diversi da quello del prenditore e la successiva previsione normativa di utilizzo di un conto separato per tali accreditamenti.
Semmai, tale previsione normativa successiva ha rafforzato il divieto già esistente, posto dall'art, 43
l.ass..
In sostanza, dunque, come correttamente affermato dal Tribunale, la responsabilità della banca si fonda sul fatto del pagamento dell'assegno mediante accreditamento su di un conto personale del e Pt_3 dunque, in ultima istanza, sul pagamento a soggetto diverso dal prenditore.
La banca non poteva presumere una legittimazione all'incasso.
Tale presunzione poteva operare, a tutto voler concedere, in caso di intestazione del conto (su cui accreditare l'assegno de quo) alla società di persone, titolare del rapporto di subagenzia.
L'intestazione del conto, invece, al personalmente non consente l'operatività di alcuna Pt_3 presunzione di legittimazione all'incasso in favore di quest'ultimo.
26. Infondato è il secondo motivo di gravame.
pagina 6 di 8 La mancanza di legittimazione attiva di , fondata sull'asserita irrilevanza della surroga Controparte_1 nei diritti del traente, a seguito del pagamento del risarcimento del danno in suo favore da parte della compagnia assicuratrice, non rileva ai fini della decisione.
Infatti, il tribunale, senza che sul punto sia stato formulato alcun motivo di gravame, ha accertato che agisce anche nella veste di prenditore dell'assegno de quo, svolgendo in tal modo azione Controparte_1 cambiaria ex art. 43 l.ass. (oltre che azione risarcitoria fondata sulla surroga nei diritti del traente).
La mancata impugnazione sul punto rende irrilevante ogni questione relativa alla legittimazione alla proposizione di un'azione fondata sulla surroga nei diritti del traente.
27. Infondato è il terzo motivo di gravame.
Parte appellata ha proposto anche l'azione cambiaria ex art. 43 l.ass., come accertato dal Tribunale senza impugnazione sul punto e come desumibile dalle allegazioni versate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Tale azione è fondata e deve essere accolta.
Così l'art 43 l.ass.:
“L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. ... Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Secondo la Corte di Cassazione vedi sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017), “L'art. 43, comma
2, del r.d. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege”.
L'errore colpevole nell'effettuazione del pagamento nei confronti di persona (il diversa dal Pt_3 prenditore IN IT (oggi ) fa sì che la banca non sia liberata dall'obbligo del Controparte_1 pagamento in favore del prenditore.
L'operatività attuale di tale obbligo rende irrilevante la questione del concorso di colpa nella causazione del danno e la questione della mancanza di prova del danno per mancata prova del pagamento in favore del traente.
Il pagamento da parte della banca, non liberata del relativo obbligo in favore del prenditore, non costituisce un risarcimento del danno e dunque ogni questione afferente alla prova del danno o alla sua sussistenza è irrilevante.
pagina 7 di 8
28. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento (euro seimila).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma l'ordinanza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 759/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARIANI MARCO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in C.SO CANAL GRANDE N. 90 41100 MODENA presso il difensore avv.
ARIANI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI MARIA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 22 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
GRAZIOSI MARIA
APPELLATO
In punto a: appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Modena in data 2 aprile 2022 n. cron. 3300 del 2022 repert. N. 1068 del 5 aprile 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, (all'epoca dei fatti IN IT) agiva per il Controparte_1 risarcimento dei danni, anche ex art. 43 l.ass., nei confronti di per illegittima Parte_1 negoziazione di assegno bancario.
2. chiedeva il rigetto. Parte_1
3. Il Tribunale con ordinanza ex art. 702 ter cpc, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvedeva: 1) CONDANNA Controparte_1 Parte_1 Parte_1 al pagamento, nei confronti della società attrice, del complessivo importo di €.16.843,34, a titolo di
pagina 1 di 8 risarcimento danni. 2) CONDANNA la medesima al rimborso delle spese sopportate dalla società ricorrente per il giudizio, che liquida in €.145.50 per spese vive ed €.
3.235 per compenso, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
4. Il tribunale accertava quanto segue.
5. In atti vi era copia dell'assegno bancario non trasferibile n. 0671084313-03, tratto da Parte_2 il 4 febbraio 2002 per € 15.493,71 sul Banco San Geminiano in favore di “IN
[...]
Assicurazioni”, che vedeva sul retro la girata per l'incasso in favore di , sottoscritta da Pt_1 Pt_3 in calce a timbro “INA IT ag. Principale Castelnuovo…”.
[...]
L'operazione era stata eseguita da costui presso l'agenzia di Castelnuovo Né Monti, ed aveva avuto Pt_1 come esito l'accredito della somma su un conto corrente personale del predetto Pt_3
Il traente aveva consegnato l'assegno in relazione ad un contratto assicurativo mai stipulato con IN, né mai pervenuto alla sua attenzione per la stipula.
L'incasso da parte di quindi, era avvenuto nella completa ignoranza di IN IT, che, Parte_3
d'altra parte, non era creditrice di tale somma nei confronti del traente. Avendo rimborsato al traente l'intero importo, in esecuzione di accordo intervenuto in sede di mediazione il 14 luglio 2016, formulava pertanto domanda, anche ex art. 43l.ass., di risarcimento del danno, corrispondente a detto esborso, oltre accessori.
6. Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, fondata sul fatto che il pagamento al traente sarebbe stato eseguito a ristoro del danno conseguente, non già all'illegittima negoziazione del titolo ma all'illecito compiuto dal collaboratore infedele;
di qui, l'inefficacia della surroga, non essendo il credito risarcito causalmente riconducibile alla propria condotta.
Il tribunale riteneva, infatti, che parte attrice avesse agito anche ex art. 43 l.ass., nella qualità di prenditore dell'assegno bancario de quo e quindi, di soggetto direttamente protetto dall'ordinamento
7. Il tribunale rigettava anche l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato.
8. Secondo il Tribunale, il danno risultava causalmente ricollegabile alla negoziazione asseritamente illecita. Ove, infatti, la somma portata nel titolo fosse pervenuta al legittimo beneficiario cartolare - ovvero all'attuale ricorrente, prenditore, il rimborso al traente sarebbe avvenuto con la mera restituzione di tale importo (percepito senza causa), e quindi senza danno.
9. Il difetto di prova del pagamento al traente non ostava, in sé, all'accoglimento della domanda risarcitoria;
posto che l'accordo sottoscritto dalla ricorrente con costui, allegato al verbale di mediazione, dava in ogni caso sufficiente certezza del danno patrimoniale futuro, conseguente all'adempimento dell'obbligo di pagamento in tale sede assunto. Danno che era a sua volta risarcibile qualora “sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale” (ex multis
Cass., sez.III, sent. n°5099 del 25 febbraio 2020).
10. Quanto alla illegittimità della condotta della banca, il tribunale formulava le seguenti considerazioni.
pagina 2 di 8 11. I primi due commi dell''art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 prevedevano che:
“L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare
l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non
avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
L'ordinamento, dunque, prevedeva la clausola di non trasferibilità, al fine, da un lato, di impedire la circolazione del titolo, sanzionando come non apposta ogni girata diversa da quella per l'incasso; dall'altro, di assicurare il pagamento al beneficiario cartolare, e non ad altri, mediante l'esclusione della possibilità del pagamento o dell'accreditamento a terzi.
12. Pertanto, la banca negoziatrice, all'atto della negoziazione di un assegno bancario, secondo diligenza, era tenuta, per un verso, ad accertarsi dell'identità del prenditore;
per altro verso, a far pervenire in forma diretta (pagamento) od indiretta (accreditamento) l'importo indicato nel titolo al prenditore, e non ad altri, essendo queste le uniche modalità d'incasso consentite dalla legge.
Secondo il tribunale, “Lo scrutinio del primo profilo di potenziale responsabilità della banca dà esito negativo;
dovendo convenirsi con quest'ultima che all'epoca della negoziazione il presentatore Pt_3
quale socio ed amministratore della “PETRONI Gaetano e Figli s.n.c.”, titolare del mandato
[...] di subagenzia INA IT, era legittimato a rappresentare la prenditrice INA. Soltanto che l'importo incorporato nel titolo è stato pacificamente (vedi precedente punto 1) accreditato su conto personale del e quindi ad un soggetto che -quale titolare in proprio di conto corrente bancario, e non Pt_3 più quale rappresentante del prenditore nella negoziazione del titolo- è terzo rispetto al beneficiario.
Ciò, per quanto detto, costituisce evidente violazione del secondo divieto posto dall'art.43 co.1° legge ass., da parte della banca;
che non ha offerto prova di alcuna circostanza in grado di farla ritenere esente da colpa, nonostante l'oggettivo inadempimento. Trattasi di violazione che, dunque, ex sé legittima l'altrui richiesta di risarcimento”.
13. Secondo il tribunale, dunque, la violazione della art. 43 l.ass. era ravvisabile sotto il profilo dell'accreditamento della somma portata dall'assegno su conto personale del e dunque a Pt_3 persona diversa dal prenditore IN IT.
14. Il tribunale escludeva altresì il concorso di colpa del creditore , per assenza di Controparte_1 indispensabili allegazioni assertive e probatorie, relative alla violazione dell'obbligo di controllo o vigilanza sull'operato dei sub-agenti (né, tantomeno, dei soci di subagenzie costituite in forma di società personale).
15. Ne conseguiva l'accoglimento della domanda risarcitoria;
che, in linea capitale, era interamente accoglibile, poiché era chiesto l'importo di €. 15.493,71 portato nel titolo, somma inferiore a quella effettivamente promessa in restituzione al traente, pari ad €.16.843,34 (vedi mediazione).
pagina 3 di 8 Gli interessi (richiesti “dalla data di emissione dell'assegno all' effettivo versamento, oltre interessi al tasso di mora ex art. 1284, IV° comma c.c. dalla domanda al saldo”) già maturati spettavano fino a concorrenza dell'importo di €.1.349,63, che rappresentava il pagamento promesso a tale titolo in mediazione (già detratti gli interessi medio-tempore incassati dal traente: vedi sempre mediazione)
L'assenza di prova dell'avvenuto pagamento impediva, invece, il riconoscimento di interessi ulteriori.
Per la stessa ragione il valore del danno non poteva essere attualizzato.
16. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“- in accoglimento dei proposti motivi di appello, ed in riforma della Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. nr. 3300/2022 – rep. 1068/2022 del Tribunale di Modena emessa in data 2 - 5 aprile 2022 nella causa nr. 6779/2018 r.g., dichiarare che la nulla deve a la cui Parte_1 Controparte_1 domanda era ed è infondata in fatto e diritto e comunque non provata, vuoi con riferimento all'an che al quantum debeatur - per tale effetto, condannare a restituire alla Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 21.709,09 corrisposta in ottemperanza del titolo giudiziale impugnato, oltre
[...] interessi legali dal 13.4.2022 al saldo effettivo - con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, cassa avvocati ed i.v.a. in aliquota dovuta come per legge”.
17. Col primo motivo di gravame parte appellante deduceva la insussistenza della violazione dell'art. 43 legge assegno, in quanto soltanto dal primo gennaio 2006 l'art 117 codice assicurazioni prevedeva l'obbligo di accreditamento su conto separato dei premi assicurativi riscossi dagli agenti.
Pertanto, l'accreditamento sul conto personale del era stato legittimo. Pt_3
18. Col secondo motivo di gravame deduceva: violazione, erronea e falsa applicazione degli art.li 100
c.p.c. anche in relazione all'art. 2900 c.c. in relazione alla carenza di legittimazione e titolarità attiva di e passiva della per ciò che attiene ai diritti e rapporti Controparte_1 Parte_1 intercorsi tra ed il IG . CP_1 Parte_2
In sostanza, secondo l'appellante, la surroga nei diritti del traente non poteva operare a Parte_2 favore della compagnia assicuratrice, in quanto la pretesa creditoria esercitata dal traente in sede di mediazione fondava la sua causa petendi sulla responsabilità della compagnia assicuratrice per l'operato del subagente infedele e non sulla condotta della banca in sede di negoziazione del titolo.
19. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla mancata prova del danno patrimoniale risarcibile.
La aveva subito eccepito e poi ribadito anche in sede di note conclusive che: Pt_1
- non era stato provato che avesse effettivamente pagato al IG , CP_1 Parte_2 la somma risultante dal verbale di conciliazione del 14.7.2016. Per detto importo, difatti, nel verbale di mediazione non si dava ricevuta di pagamento e/o quietanza, ma la somma avrebbe dovuto pagarsi al IG a mezzo bonifico bancario entro i successivi 70 giorni. Allo stato mancava la Parte_2 prova che avesse corrisposto al IG il risarcimento del danno, patrimoniale, CP_1 Parte_2
pagina 4 di 8 pari ad euro 15.493,71 oltre interessi e quindi € 16.843,34 rispetto al quale, tuttavia, il Tribunale accertava che avesse comunque diritto al ristoro. CP_1
20. Si costituiva , così concludendo: Controparte_1
In via preliminare INmmissibilità dell'appello ex art. 347, II° comma o 348 bis c.p.c. In subordine, nel merito Rigetto dell'appello perché inammissibile, infondato e non provato. Con vittoria di spese del grado.
21. Secondo parte appellata, prima dell'entrata in vigore dell'art. 117 cod. ass., non era affatto possibile per l'intermediario riscuotere premi assicurativi tramite propri conti correnti personali.
La norma infatti aveva introdotto una facoltà per l'intermediario – ossia aprire un conto “separato” a sè intestato, espressamente nella qualità di intermediario – sul quale poter versare i premi versati dagli assicurati. La norma aveva dunque concesso all' intermediario di utilizzare uno strumento – il conto separato – che in precedenza non esisteva.
In precedenza, gli intermediari venivano autorizzati, tramite il rilascio di apposita documentazione, ad operare su conti bancari intestati alla compagnia preponente.
Quindi il significato di tale introduzione legislativa era nel senso contrario a quello ipotizzato da
: prima dell' art. 117 C.d.a.p. l' intermediario non poteva riscuotere su suoi conti correnti gli Pt_1 assegni intestati alla compagnia, mentre dopo la previsione del conto corrente “separato”,
l'intermediario aveva facoltà (non l'obbligo) di accendere tale conto e di versare ivi gli assegni intestati all'assicuratore, proprio perché il conto separato, con le sue speciali caratteristiche, consentiva la separazione patrimoniale tra intermediario ed impresa preponente.
22. Secondo parte appellata, sin dal ricorso introduttivo in primo grado la ricorrente aveva CP_1 dichiarato di agire sia per far valere i diritti del traente (nei quali si era surrogata tramite Parte_2
l'accordo di mediazione) sia per far valere i propri diritti di beneficiaria/prenditrice del titolo negoziato, emesso in favore di IN IT, cui era succeduta Controparte_1
Pertanto, per impugnare validamente la sentenza l'appellante avrebbe dovuto contestare entrambe le concorrenti legittimazioni attive di pena l'inammissibilità dell'appello sul punto. CP_1
L' ordinanza aveva ritenuto che vi fosse legittimazione attiva di sulla base della ragione (più CP_1 liquida) che “…la ricorrente dichiaratamente agisce anche nella qualità di parte cartolare
(prenditore) e, quindi, di soggetto direttamente protetto dall'ordinamento”. Siccome tale affermazione della decisione non era stata confutata in alcun modo da , il secondo motivo di impugnazione era Pt_1 inammissibile poiché non contesta in alcun modo la ratio decidendi, in base alla quale l'ordinanza sentenza aveva correttamente ritenuto che fosse legittimata attiva. CP_1
23. Quanto al terzo motivo di gravame, secondo l'appellante, in base alla norma di cui all'art. 43 legge assegno, il pagamento a soggetto non legittimato non liberava la che restava quindi tenuta al Pt_1 versamento dell'importo facciale dell'assegno al (vero) prenditore: nella prospettiva della norma non si trattava di risarcire un danno ma invece di dare adempimento ad un obbligo di legge, di “rispondere del pagina 5 di 8 pagamento” (Cass., sez. I, 29.8.2003, n. 12698, “….per quanto già statuito con consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità” la è tenuta “a pagare una seconda volta al vero Pt_1 prenditore, soggetto da tutelare maggiormente”).
Secondo l'appellante, successore di IN IT, aveva una duplice legittimazione attiva e di CP_1 conseguenza aveva esercitato nel presente giudizio due diverse azioni verso la banca negoziatrice
: la prima azione, cambiaria (o cartolare), quale beneficiaria dell'assegno (intestato ad INA Pt_1 assicurazioni) e quindi derivante dall'inadempimento dell'obbligo di pagare l'assegno al prenditore;
la seconda azione, risarcitoria, in forza della surroga nei diritti spettanti al traente basata Parte_2 sulla responsabilità contrattuale c.d. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712).
24. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
25. Infondato è il primo motivo di gravame.
L'art. 43 legge assegno pone il divieto di pagare l'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore.
Tale divieto era senz'altro vigente al momento della presentazione dell'assegno de quo all'incasso.
La norma che successivamente ha introdotto la previsione di un conto separato per l'accreditamento dei premi assicurativi non osta affatto alla piena efficacia del divieto suddetto, anche prima dell'entrata in vigore di tale norma.
Infatti, anche prima di tale entrata in vigore era pienamente vigente il divieto ex art. 43 l.ass., tenuto conto che non vi è alcuna incompatibilità logica tra la sussistenza del divieto (preesistente) di accreditamento su conti diversi da quello del prenditore e la successiva previsione normativa di utilizzo di un conto separato per tali accreditamenti.
Semmai, tale previsione normativa successiva ha rafforzato il divieto già esistente, posto dall'art, 43
l.ass..
In sostanza, dunque, come correttamente affermato dal Tribunale, la responsabilità della banca si fonda sul fatto del pagamento dell'assegno mediante accreditamento su di un conto personale del e Pt_3 dunque, in ultima istanza, sul pagamento a soggetto diverso dal prenditore.
La banca non poteva presumere una legittimazione all'incasso.
Tale presunzione poteva operare, a tutto voler concedere, in caso di intestazione del conto (su cui accreditare l'assegno de quo) alla società di persone, titolare del rapporto di subagenzia.
L'intestazione del conto, invece, al personalmente non consente l'operatività di alcuna Pt_3 presunzione di legittimazione all'incasso in favore di quest'ultimo.
26. Infondato è il secondo motivo di gravame.
pagina 6 di 8 La mancanza di legittimazione attiva di , fondata sull'asserita irrilevanza della surroga Controparte_1 nei diritti del traente, a seguito del pagamento del risarcimento del danno in suo favore da parte della compagnia assicuratrice, non rileva ai fini della decisione.
Infatti, il tribunale, senza che sul punto sia stato formulato alcun motivo di gravame, ha accertato che agisce anche nella veste di prenditore dell'assegno de quo, svolgendo in tal modo azione Controparte_1 cambiaria ex art. 43 l.ass. (oltre che azione risarcitoria fondata sulla surroga nei diritti del traente).
La mancata impugnazione sul punto rende irrilevante ogni questione relativa alla legittimazione alla proposizione di un'azione fondata sulla surroga nei diritti del traente.
27. Infondato è il terzo motivo di gravame.
Parte appellata ha proposto anche l'azione cambiaria ex art. 43 l.ass., come accertato dal Tribunale senza impugnazione sul punto e come desumibile dalle allegazioni versate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Tale azione è fondata e deve essere accolta.
Così l'art 43 l.ass.:
“L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. ... Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
Secondo la Corte di Cassazione vedi sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017), “L'art. 43, comma
2, del r.d. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege”.
L'errore colpevole nell'effettuazione del pagamento nei confronti di persona (il diversa dal Pt_3 prenditore IN IT (oggi ) fa sì che la banca non sia liberata dall'obbligo del Controparte_1 pagamento in favore del prenditore.
L'operatività attuale di tale obbligo rende irrilevante la questione del concorso di colpa nella causazione del danno e la questione della mancanza di prova del danno per mancata prova del pagamento in favore del traente.
Il pagamento da parte della banca, non liberata del relativo obbligo in favore del prenditore, non costituisce un risarcimento del danno e dunque ogni questione afferente alla prova del danno o alla sua sussistenza è irrilevante.
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28. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento (euro seimila).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma l'ordinanza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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