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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 179/2025
Il giudice, dr.ssa Giovanna Golinelli,
a scioglimento della riserva che precede,
osserva
La valutazione per la concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., deve investire - secondo orientamento costante della giurisprudenza, anche di SS (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 3.5.1991, n. 4866; Cass., sez. lav., 8.2.1992, n. 1410;
Cass., sez. I, 14.9.1993, n. 9512; Cass., sez. II, 28.11.1989, n.
5185) - non soltanto considerazioni relative al pericolo di grave danno che l'esecuzione forzata possa cagionare all'opponente - da valutarsi comparativamente con la necessità dell'opposto di salvaguardarsi dal pericolo di grave pregiudizio nel ritardo della sentenza di primo grado, ovvero al sopravvenire di circostanze significative dopo l'adozione del provvedimento esecutivo – ma, anche, valutazioni in merito alla stessa legittimità dell'emissione dell'atto impugnato.
Tale principio costituisce applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova nel processo civile stabiliti dall'art. 2697 c.c. (Cass. 7 marzo 2007, n. 5277).
Nel caso di specie, ha ottenuto il decreto Parte_1 ingiuntivo qui impugnato, sulla base della diffida accertativa
(titolo esecutivo di natura amministrativa disciplinato dalla normativa speciale di cui all'art. 12 del D. Lgs 124/2004), n. DA-
GE/2023/0763;
La valutazione per la concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo esecutivo così formato, presuppone la valutazione delle prove contrarie dedotte dall'opponente sulla sussistenza del credito del lavoratore, già accertato in sede ispettiva e cristallizzato nelle diffida
1 accertativa all'esito della procedura speciale suddetta (che, peraltro, prevede la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio antecedentemente alla dichiarazione di esecutività del provvedimento, attraverso i meccanismi del tentativo di conciliazione e del ricorso avanti alla Comitato regionale per i rapporti di lavoro, che non risulta che l'opponente abbia intentato) che devono, necessariamente, essere indicate dalla parte opponente.
Ritenuto che nessuna delle ragioni di opposizione dedotte da parte opponente - tutte relative alla contestata legittimità delle risultanze dell'indagine condotta dagli ispettori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-GE-0000417-
, del 30.6.2023, che ha portato all'emissione CP_1 PartitaIVA_1 della diffida accertativa sottostante il decreto ingiuntivo opposto, risultanze che, allo stato, appaiono, invece, effettuate senza evidenti errori in diritto, né in merito alla responsabilità solidale di (tenuto conto dell'accertamento CP_2 dell'impiego esclusivo dell'opposto nell'ambito dell'appalto affidato alla dalla Controparte_3 CP_4
), né in merito alla determinazione delle ore di
[...] straordinario effettuate dal lavoratore (indicate in via prudenziale), né in merito al CCNL applicabile (tenuto conto dell'attività principale di come Controparte_3 accertata dagli stessi ispettori) – possa dirsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ritenuto, quindi, che, per tutte le ragioni dette, non sussistano i gravi motivi (né quelli relativi alla insostenibilità del pregiudizio economico derivante al debitore dall'immediata esecuzione per la dedotta difficoltà dell'opposto di restituire le somme eventualmente risultanti non dovute all'esito del giudizio, se non altro per il fatto che l'opposto continua a lavorare alle dipendenze della appaltatrice dell'opponente, CP_3
2 maturando mensilmente la retribuzione ed il TFR e quindi non può dirsi privo della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.) di cui all'art. 649 c.p.c., per la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
respinge l'istanza e rinvia per la trattazione nel merito all'udienza già fissata.
Si comunichi.
Genova, 29/03/2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
3
Il giudice, dr.ssa Giovanna Golinelli,
a scioglimento della riserva che precede,
osserva
La valutazione per la concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., deve investire - secondo orientamento costante della giurisprudenza, anche di SS (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, 3.5.1991, n. 4866; Cass., sez. lav., 8.2.1992, n. 1410;
Cass., sez. I, 14.9.1993, n. 9512; Cass., sez. II, 28.11.1989, n.
5185) - non soltanto considerazioni relative al pericolo di grave danno che l'esecuzione forzata possa cagionare all'opponente - da valutarsi comparativamente con la necessità dell'opposto di salvaguardarsi dal pericolo di grave pregiudizio nel ritardo della sentenza di primo grado, ovvero al sopravvenire di circostanze significative dopo l'adozione del provvedimento esecutivo – ma, anche, valutazioni in merito alla stessa legittimità dell'emissione dell'atto impugnato.
Tale principio costituisce applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova nel processo civile stabiliti dall'art. 2697 c.c. (Cass. 7 marzo 2007, n. 5277).
Nel caso di specie, ha ottenuto il decreto Parte_1 ingiuntivo qui impugnato, sulla base della diffida accertativa
(titolo esecutivo di natura amministrativa disciplinato dalla normativa speciale di cui all'art. 12 del D. Lgs 124/2004), n. DA-
GE/2023/0763;
La valutazione per la concessione della sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo esecutivo così formato, presuppone la valutazione delle prove contrarie dedotte dall'opponente sulla sussistenza del credito del lavoratore, già accertato in sede ispettiva e cristallizzato nelle diffida
1 accertativa all'esito della procedura speciale suddetta (che, peraltro, prevede la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio antecedentemente alla dichiarazione di esecutività del provvedimento, attraverso i meccanismi del tentativo di conciliazione e del ricorso avanti alla Comitato regionale per i rapporti di lavoro, che non risulta che l'opponente abbia intentato) che devono, necessariamente, essere indicate dalla parte opponente.
Ritenuto che nessuna delle ragioni di opposizione dedotte da parte opponente - tutte relative alla contestata legittimità delle risultanze dell'indagine condotta dagli ispettori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-GE-0000417-
, del 30.6.2023, che ha portato all'emissione CP_1 PartitaIVA_1 della diffida accertativa sottostante il decreto ingiuntivo opposto, risultanze che, allo stato, appaiono, invece, effettuate senza evidenti errori in diritto, né in merito alla responsabilità solidale di (tenuto conto dell'accertamento CP_2 dell'impiego esclusivo dell'opposto nell'ambito dell'appalto affidato alla dalla Controparte_3 CP_4
), né in merito alla determinazione delle ore di
[...] straordinario effettuate dal lavoratore (indicate in via prudenziale), né in merito al CCNL applicabile (tenuto conto dell'attività principale di come Controparte_3 accertata dagli stessi ispettori) – possa dirsi fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
ritenuto, quindi, che, per tutte le ragioni dette, non sussistano i gravi motivi (né quelli relativi alla insostenibilità del pregiudizio economico derivante al debitore dall'immediata esecuzione per la dedotta difficoltà dell'opposto di restituire le somme eventualmente risultanti non dovute all'esito del giudizio, se non altro per il fatto che l'opposto continua a lavorare alle dipendenze della appaltatrice dell'opponente, CP_3
2 maturando mensilmente la retribuzione ed il TFR e quindi non può dirsi privo della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.) di cui all'art. 649 c.p.c., per la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
respinge l'istanza e rinvia per la trattazione nel merito all'udienza già fissata.
Si comunichi.
Genova, 29/03/2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
3