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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 753/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Girolamo Alfieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, alla via
Morazzone n.21,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11/2024 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Lecco, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1667/23, depositata in cancelleria in data 10/01/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare e dichiarare che, per effetto del rapporto di prestazione intellettuale tra il rag. ed il sig. Parte_1
per l'assistenza in tutte le attività di natura contabile, tributaria ed Controparte_1
amministrativa in relazione all'impresa individuale del suddetto, condannare il sig.
in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale, al Controparte_1
pagamento della somma di € 17.125,62 (diciassettemilacentoventicinque/62), comprensivo di IVA 22%, oltre interessi moratori dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19.09.2023, il Rag. Pt_1
, consulente tributario e del lavoro, agiva in giudizio nei confronti di
[...] CP_1
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo complessivo di €
[...]
pagina 2 di 7 17.125,62 a titolo di compenso per l'attività professionale resa in favore del convenuto nel periodo tra il 2019 e il mese di gennaio 2023.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti il convenuto restava contumace e il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure respingeva la domanda perché non provata, osservando che il ricorrente “non ha prodotto contestualmente al ricorso,
l'eventuale contratto scritto alla base del rapporto, né ha chiesto l'assunzione di prove orali, per interrogatorio formale o per testi, sull'effettivo svolgimento del rapporto, sull'esecuzione delle prestazioni, sulla complessità delle stesse e sugli accordi di quantificazione del compenso. La difesa del ricorrente non ha nemmeno richiesto la concessione del termine per memorie di cui all'art. 281 duodecies comma 4° c.p.c., che consente la formulazione di istanze istruttorie, per cui tuttavia sarebbe stata dubbia la sussistenza del giustificato motivo”.
ha interposto appello avverso tale sentenza, affidato ad un unico Parte_1
motivo, con il quale ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 281 duodecies comma primo c.p.c.
Osserva, in primo luogo. che il convenuto non ha mai contestato le circostanze allegate nel ricorso introduttivo e le note informative prodotte.
Rileva, inoltre che, se il Giudice avesse ritenuto le note informative prive di valore probatorio, avrebbe dovuto, secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 281 duodecies, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, concedendo i termini di cui all'art. 183 cpc, anziché rigettare semplicemente il ricorso.
In ogni caso parte ricorrente ha depositato nel presente grado di giudizio la lettera di conferimento dell'incarico, conferitogli da fin dal 2008, il documento Controparte_1
di identità rilasciatogli dal predetto convenuto e tutta la documentazione relativa pagina 3 di 7 all'attività svolta in favore di evidenziando che detta Controparte_1
documentazione sarebbe stata depositata nel giudizio di primo grado se il primo Giudice avesse disposto la prosecuzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 281 decies c.p.c.
Parte appellata è rimasta contumace.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate da parte appellante le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'art. 281 duodecies, nella sua formulazione vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio, era così formulato:
“Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.
pagina 4 di 7 Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281 undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione”.
Orbene, come si evince dal tenore testuale del primo comma dell'art. 281 duodecies
c.p.c., il giudice è tenuto a disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario se rileva, all'udienza di prima comparizione, che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 decies, primo comma, i quali riservano l'ambito di applicazione della norma all'ipotesi in cui i fatti di causa non sono controversi oppure quando la domanda
è fondata su prova documentale.
Nel caso in esame non ricorreva l'ipotesi suddetta, in quanto parte resistente era rimasta contumace, sicché i fatti di causa non potevano ritenersi pacifici o non controversi: infatti, secondo la previsione di cui all'art. 115 c.p.c. possono costituire elementi di prova soltanto “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Nel contempo, la domanda svolta da parte ricorrente non poteva ritenersi fondata su prova documentale, in quanto gli unici documenti prodotti da parte ricorrente con il pagina 5 di 7 ricorso introduttivo del giudizio erano rappresentati dalle note informative redatte dal rag. che, essendo di provenienza unilaterale, sono di per sé prive di valore Pt_1
probatorio.
Lo stesso ricorrente, inoltre, non si è avvalso della facoltà, conferita alle parti dall'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., di chiedere termine per indicare mezzi di prova e produrre documenti, in quanto all'udienza di prima comparizione ha insistito per la rimessione della causa in decisione.
In ogni caso non ha allegato la sussistenza di un giustificato motivo, che avrebbe potuto costituire un impedimento al tempestivo svolgimento delle attività probatorie.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'attività probatoria omessa nel giudizio di primo grado non può essere svolta in questo grado del giudizio, stante la previsione di cui all'art. 345 c.p.c., in base al quale non possono essere prodotti in appello nuovi documenti, salvo che la parte dimostri non averli potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile.
In considerazione dei principi qui esposti, la sentenza di primo grado merita senz'altro conferma, in quanto la domanda introdotta con il rito semplificato di cognizione è rimasta totalmente priva di prova.
Le spese del grado non sono ripetibili, stante la contumacia di parte appellata.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1. Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 11/2024, resa in data 20.12.2023 e pubblicata il 10/01/2024 che, per l'effetto, conferma;
2. Dichiara non ripetibili le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 753/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Girolamo Alfieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, alla via
Morazzone n.21,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 11/2024 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Lecco, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1667/23, depositata in cancelleria in data 10/01/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare e dichiarare che, per effetto del rapporto di prestazione intellettuale tra il rag. ed il sig. Parte_1
per l'assistenza in tutte le attività di natura contabile, tributaria ed Controparte_1
amministrativa in relazione all'impresa individuale del suddetto, condannare il sig.
in proprio e quale titolare della omonima impresa individuale, al Controparte_1
pagamento della somma di € 17.125,62 (diciassettemilacentoventicinque/62), comprensivo di IVA 22%, oltre interessi moratori dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 19.09.2023, il Rag. Pt_1
, consulente tributario e del lavoro, agiva in giudizio nei confronti di
[...] CP_1
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo complessivo di €
[...]
pagina 2 di 7 17.125,62 a titolo di compenso per l'attività professionale resa in favore del convenuto nel periodo tra il 2019 e il mese di gennaio 2023.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti il convenuto restava contumace e il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure respingeva la domanda perché non provata, osservando che il ricorrente “non ha prodotto contestualmente al ricorso,
l'eventuale contratto scritto alla base del rapporto, né ha chiesto l'assunzione di prove orali, per interrogatorio formale o per testi, sull'effettivo svolgimento del rapporto, sull'esecuzione delle prestazioni, sulla complessità delle stesse e sugli accordi di quantificazione del compenso. La difesa del ricorrente non ha nemmeno richiesto la concessione del termine per memorie di cui all'art. 281 duodecies comma 4° c.p.c., che consente la formulazione di istanze istruttorie, per cui tuttavia sarebbe stata dubbia la sussistenza del giustificato motivo”.
ha interposto appello avverso tale sentenza, affidato ad un unico Parte_1
motivo, con il quale ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 281 duodecies comma primo c.p.c.
Osserva, in primo luogo. che il convenuto non ha mai contestato le circostanze allegate nel ricorso introduttivo e le note informative prodotte.
Rileva, inoltre che, se il Giudice avesse ritenuto le note informative prive di valore probatorio, avrebbe dovuto, secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 281 duodecies, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, concedendo i termini di cui all'art. 183 cpc, anziché rigettare semplicemente il ricorso.
In ogni caso parte ricorrente ha depositato nel presente grado di giudizio la lettera di conferimento dell'incarico, conferitogli da fin dal 2008, il documento Controparte_1
di identità rilasciatogli dal predetto convenuto e tutta la documentazione relativa pagina 3 di 7 all'attività svolta in favore di evidenziando che detta Controparte_1
documentazione sarebbe stata depositata nel giudizio di primo grado se il primo Giudice avesse disposto la prosecuzione del giudizio, ai sensi del primo comma dell'art. 281 decies c.p.c.
Parte appellata è rimasta contumace.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate da parte appellante le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza e decisa nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'art. 281 duodecies, nella sua formulazione vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio, era così formulato:
“Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.
Entro la stessa udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo.
pagina 4 di 7 Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281 undecies.
Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione”.
Orbene, come si evince dal tenore testuale del primo comma dell'art. 281 duodecies
c.p.c., il giudice è tenuto a disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario se rileva, all'udienza di prima comparizione, che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 281 decies, primo comma, i quali riservano l'ambito di applicazione della norma all'ipotesi in cui i fatti di causa non sono controversi oppure quando la domanda
è fondata su prova documentale.
Nel caso in esame non ricorreva l'ipotesi suddetta, in quanto parte resistente era rimasta contumace, sicché i fatti di causa non potevano ritenersi pacifici o non controversi: infatti, secondo la previsione di cui all'art. 115 c.p.c. possono costituire elementi di prova soltanto “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Nel contempo, la domanda svolta da parte ricorrente non poteva ritenersi fondata su prova documentale, in quanto gli unici documenti prodotti da parte ricorrente con il pagina 5 di 7 ricorso introduttivo del giudizio erano rappresentati dalle note informative redatte dal rag. che, essendo di provenienza unilaterale, sono di per sé prive di valore Pt_1
probatorio.
Lo stesso ricorrente, inoltre, non si è avvalso della facoltà, conferita alle parti dall'art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., di chiedere termine per indicare mezzi di prova e produrre documenti, in quanto all'udienza di prima comparizione ha insistito per la rimessione della causa in decisione.
In ogni caso non ha allegato la sussistenza di un giustificato motivo, che avrebbe potuto costituire un impedimento al tempestivo svolgimento delle attività probatorie.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'attività probatoria omessa nel giudizio di primo grado non può essere svolta in questo grado del giudizio, stante la previsione di cui all'art. 345 c.p.c., in base al quale non possono essere prodotti in appello nuovi documenti, salvo che la parte dimostri non averli potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile.
In considerazione dei principi qui esposti, la sentenza di primo grado merita senz'altro conferma, in quanto la domanda introdotta con il rito semplificato di cognizione è rimasta totalmente priva di prova.
Le spese del grado non sono ripetibili, stante la contumacia di parte appellata.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 1. Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 11/2024, resa in data 20.12.2023 e pubblicata il 10/01/2024 che, per l'effetto, conferma;
2. Dichiara non ripetibili le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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