Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2310
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla notifica degli atti prodromici e delle ingiunzioni dovessero essere fatte valere nei termini di impugnazione di tali atti, non potendo essere sollevate in questa sede.

  • Rigettato
    Inesistenza o nullità delle notifiche dell'agente della riscossione

    La Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla notifica degli atti prodromici e delle ingiunzioni dovessero essere fatte valere nei termini di impugnazione di tali atti, non potendo essere sollevate in questa sede.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere esattivo

    La Corte ha ritenuto che le doglianze relative alla notifica degli atti prodromici e delle ingiunzioni dovessero essere fatte valere nei termini di impugnazione di tali atti, non potendo essere sollevate in questa sede.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che il credito fosse prescritto, considerando i termini di sospensione dovuti all'emergenza COVID-19 e l'assenza di prova della notifica di un sollecito di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2310
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2310
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo