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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2310/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7779/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Abaco - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002161121101964979 TASSA AUTO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl (C.F. P.IVA_2), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 ricorre contro la Municipia S.p.A. nonché contro la Regione Campania avverso l'intimazione di pagamento n.
20240002161121101964979, per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica di vari veicoli, per l'annualità 2013 e per la somma complessiva di € 11.817,54
Parte ricorrente eccepiva:
1 mancata notifica degli atti prodromici;
2 inesistenza o nullità delle notifiche dell'agente della riscossione effettuate tramite un indirizzo pec non risultante da pubblici registri (Reginde, Inipec e Ipa) o effettuate a mezzo posta senza il rispetto delle forme di legge;
3 decadenza dal potere esattivo, sul punto il ricorrente precisava: «In materia di tasse automobilistiche, ai sensi dell'art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»;
4 Prescrizione.
In definitiva, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso con condanna delle resistenti al pagamento dei compensi professionali e delle spese, da attribuirsi al legale antistatario.
In data 10.12.2025, si costituiva la Regione Campania che chiedeva di rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 26.05.2025, si costituiva in giudizio l'R.T.I. - Società “Municipia S.p.A.” e Società “Abaco S.p.A.”, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali che, ribadendo la piena legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto e ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge che alla società sono state notificate dodici ingiunzioni di pagamento nel 2019, a loro volta successive ai prodromici avvisi di accertamento, notificati in data 18/05/2016, emessi dall'Amministrazione regionale per il mancato pagamento della tassa automobilistica, annualità 2013, relativa a n. 12 veicoli. Va evidenziato che gli avvisi di accertamento sono stati inviati al contribuente con semplice raccomandata A/
R, in modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 248/2007 (Cass. n.
27319/2014) Con ordinanza Cass. n. 20527 del 30/07/ 2019 la Corte di legittimità precisava quanto segue:
“Questa Corte è ferma nel ritenere che gli Uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per Legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il Servizio Postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992
(cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 29642/2019).” Pertanto, nel caso di specie, alla spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta raccomandata A/R, non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 890/82, concernente la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., ma esclusivamente la normativa sul Servizio postale ordinario, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, nonché da ultimo con Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni. In base alle norme menzionate, “….non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.” (Corte di Cassazione ordinanza n. 25712 del 22 settembre 2021).
Tanto premesso gli atti sopra richiamati devono ritenersi tutti correttamente notificati.
Invero, dalla documentazione istruttorie offerta dalla Regione Campania risulta che tutte le ingiunzioni di pagamento sono state ritualmente notificate per posta in data 11 marzo 2019 all'indirizzo della srl, nelle mani della moglie convivente del titolare, ad eccezione di un'unica ingiunzione che risulta notificata in data 16 marzo 2019 nelle mani di un addetto alla ricezione;
pertanto, alcun problema di debenza del credito può ormai sollevare la ricorrente, né di prescrizione maturata prima della notifica delle ingiunzioni, posto che tali doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere con la impugnazione nei 60 giorni dalla notifica delle predette ingiunzioni, così come eventuali irritualità delle notifiche. Deve pertanto esaminarsi soltanto l'evento alle prescrizioni successiva alle notifiche predette. Il termine a quo per il calcolo della prescrizione va computato dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica delle suddette ingiunzioni e dunque decorre dal 10 maggio 2019 per 11 delle ingiunzioni notificate in data 11 Marzo e viene a scadere dopo tre anni da detto termine, in data
10 maggio 2022 ed in data 15 maggio 2022, per l'ingiunzione notificata il 16 marzo 2019, termine a cui si devono aggiunge i termini di sospensione per la legge emergenziale Covid.
Quanto a quest'ultima, occorre ricordare che con il d.l. 18/2020, cd. Decreto cura Italia, sono state introdotte due distinte fattispecie, rispettivamente agli artt. 67 e 68, la prima relativa alla «sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori», la seconda alla «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione», aventi peraltro differenti durate, contenuta nel ristretto arco temporale dall'8 marzo al 31 maggio 2020 la prima, ed estesa invece al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la seconda, ulteriormente differenziate dal fatto che l'art. 12 (rubricato: "Sospensione dei termini per eventi eccezionali") d. lgs. 159 del 2015 è interamente applicabile nel solo caso della sospensione ex art. 68, mentre per quella di cui all'art. 67 ne è esclusa l'applicazione del comma 2 (che prevede che «2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione). Venendo in rilievo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 68 (e ciò in quanto l'attività di accertamento era stata già svolta ed aveva già avuto inizio, con le ingiunzioni di pagamento successive agli avvisi di accertamento, la fase della riscossione), la sospensione dei termini determinatasi per effetto di essa ha avuto una durata inferiore rispetto al periodo intercorso tra il 10 maggio e la data di notifica dell'atto qui impugnato, con conseguente compimento della prescrizione successiva, non essendovi peraltro neanche prova in atti dell'avvenuta notifica del sollecito pagamento che nelle controdeduzioni del Concessionario si dice effettuato nel corso del 2020.
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le plurime pronunce contrastanti in tema della durata e della applicabilità della sospensione e prescrizione da VI AR -19 impongono la compensazione per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7779/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - Abaco - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002161121101964979 TASSA AUTO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl (C.F. P.IVA_2), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 ricorre contro la Municipia S.p.A. nonché contro la Regione Campania avverso l'intimazione di pagamento n.
20240002161121101964979, per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica di vari veicoli, per l'annualità 2013 e per la somma complessiva di € 11.817,54
Parte ricorrente eccepiva:
1 mancata notifica degli atti prodromici;
2 inesistenza o nullità delle notifiche dell'agente della riscossione effettuate tramite un indirizzo pec non risultante da pubblici registri (Reginde, Inipec e Ipa) o effettuate a mezzo posta senza il rispetto delle forme di legge;
3 decadenza dal potere esattivo, sul punto il ricorrente precisava: «In materia di tasse automobilistiche, ai sensi dell'art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo»;
4 Prescrizione.
In definitiva, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso con condanna delle resistenti al pagamento dei compensi professionali e delle spese, da attribuirsi al legale antistatario.
In data 10.12.2025, si costituiva la Regione Campania che chiedeva di rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 26.05.2025, si costituiva in giudizio l'R.T.I. - Società “Municipia S.p.A.” e Società “Abaco S.p.A.”, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali che, ribadendo la piena legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto e ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti emerge che alla società sono state notificate dodici ingiunzioni di pagamento nel 2019, a loro volta successive ai prodromici avvisi di accertamento, notificati in data 18/05/2016, emessi dall'Amministrazione regionale per il mancato pagamento della tassa automobilistica, annualità 2013, relativa a n. 12 veicoli. Va evidenziato che gli avvisi di accertamento sono stati inviati al contribuente con semplice raccomandata A/
R, in modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 248/2007 (Cass. n.
27319/2014) Con ordinanza Cass. n. 20527 del 30/07/ 2019 la Corte di legittimità precisava quanto segue:
“Questa Corte è ferma nel ritenere che gli Uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per Legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il Servizio Postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992
(cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 29642/2019).” Pertanto, nel caso di specie, alla spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta raccomandata A/R, non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 890/82, concernente la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., ma esclusivamente la normativa sul Servizio postale ordinario, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, nonché da ultimo con Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni. In base alle norme menzionate, “….non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.” (Corte di Cassazione ordinanza n. 25712 del 22 settembre 2021).
Tanto premesso gli atti sopra richiamati devono ritenersi tutti correttamente notificati.
Invero, dalla documentazione istruttorie offerta dalla Regione Campania risulta che tutte le ingiunzioni di pagamento sono state ritualmente notificate per posta in data 11 marzo 2019 all'indirizzo della srl, nelle mani della moglie convivente del titolare, ad eccezione di un'unica ingiunzione che risulta notificata in data 16 marzo 2019 nelle mani di un addetto alla ricezione;
pertanto, alcun problema di debenza del credito può ormai sollevare la ricorrente, né di prescrizione maturata prima della notifica delle ingiunzioni, posto che tali doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere con la impugnazione nei 60 giorni dalla notifica delle predette ingiunzioni, così come eventuali irritualità delle notifiche. Deve pertanto esaminarsi soltanto l'evento alle prescrizioni successiva alle notifiche predette. Il termine a quo per il calcolo della prescrizione va computato dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica delle suddette ingiunzioni e dunque decorre dal 10 maggio 2019 per 11 delle ingiunzioni notificate in data 11 Marzo e viene a scadere dopo tre anni da detto termine, in data
10 maggio 2022 ed in data 15 maggio 2022, per l'ingiunzione notificata il 16 marzo 2019, termine a cui si devono aggiunge i termini di sospensione per la legge emergenziale Covid.
Quanto a quest'ultima, occorre ricordare che con il d.l. 18/2020, cd. Decreto cura Italia, sono state introdotte due distinte fattispecie, rispettivamente agli artt. 67 e 68, la prima relativa alla «sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori», la seconda alla «sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione», aventi peraltro differenti durate, contenuta nel ristretto arco temporale dall'8 marzo al 31 maggio 2020 la prima, ed estesa invece al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la seconda, ulteriormente differenziate dal fatto che l'art. 12 (rubricato: "Sospensione dei termini per eventi eccezionali") d. lgs. 159 del 2015 è interamente applicabile nel solo caso della sospensione ex art. 68, mentre per quella di cui all'art. 67 ne è esclusa l'applicazione del comma 2 (che prevede che «2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione). Venendo in rilievo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 68 (e ciò in quanto l'attività di accertamento era stata già svolta ed aveva già avuto inizio, con le ingiunzioni di pagamento successive agli avvisi di accertamento, la fase della riscossione), la sospensione dei termini determinatasi per effetto di essa ha avuto una durata inferiore rispetto al periodo intercorso tra il 10 maggio e la data di notifica dell'atto qui impugnato, con conseguente compimento della prescrizione successiva, non essendovi peraltro neanche prova in atti dell'avvenuta notifica del sollecito pagamento che nelle controdeduzioni del Concessionario si dice effettuato nel corso del 2020.
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le plurime pronunce contrastanti in tema della durata e della applicabilità della sospensione e prescrizione da VI AR -19 impongono la compensazione per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.