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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 4623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4623 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6665/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
RE RM;
- ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano
Maugeri, per procura generale alle liti;
- resistente -
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 04/05/2010 e per il successivo iter clinico derivato dal codesto infortunio, sull'assicurato residuano Controparte_2 minorazioni a carattere permanente consistenti in “esiti di diastasi sacro iliaca e sinfisi pubica con sacro-ileite post-traumatica; esiti di TVP destra in trattamento;
cicatrice chirurgica iliaca dx e sn;
cicatrice addome e fossa iliaca destra;
esiti di sostituzione
1 protesica testa del femore sinistra per esiti necrosi asettica e della testa del femore destro a causa della precoce artrosi coxo- femorale destra secondaria alla frattura dell'articolazione sacro iliaca destra e della sinfisi pubica open book;
dismetria degli arti inferiori e limitazione funzionale della deambulazione e lombosciatalgia persistente” che rapportati alle tabelle di riferimento in ambito (D.M. 38/2000) si quantizzano in un CP_1 grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 55%
(cinquantacinque %); B) E conseguentemente accertare e dichiarare che l' nel CP_1 provvedimento del 19/04/2023 ha errato nel non riconoscere al sig. , Parte_1 per le gravi patologie da lui sofferte, il diritto ad avere riconosciuto l'aggravamento secondo le tabelle di riferimento D.M. 12/07/2020, con un danno che si CP_1 quantizza in una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 55%, od in altra percentuale che l'Ill.mo G.L. riterrà congrua al caso de quo;
C) E conseguentemente condannare l' , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Cifali, n.
76/A, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità pari ad € 13.598,38, indennità calcolata dalla data di presentazione della domanda di visita collegiale (06/08/2021) e che deve essere calcolata secondo l'aspettativa di vita dell'uomo, essendo riconosciuta a titolo di vitalizio, comprensivo di invalidità permanente, nonché di ratei scaduti”.
A sostegno delle proprie conclusioni, parte ricorrente esponeva: che il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro in data 04/05/2010 e di conseguenza proponeva rituale domanda di riconoscimento presso l'Ente assicurativo odierno resistente, rubricata al numero 510340263 dalla sede dell' di Agrigento, che riconosceva l'infortunio occorso CP_1 al ricorrente, quale infortunio sul lavoro, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 45%, in quanto affetto da: esiti di diastasi sacro iliaca e sinfisi pubica dx con sacro ileite post traumatica;
esiti di tvpdx in trattamento;
cicatrice chir iliaca dx;
cicatrice addome e fossa iliaca dx;
esiti di sostituzione protesica testa femore sn per esiti di necrosi asettica, limitazione funzionale anca dx e sn;
che, successivamente, in data
18/06/2021, veniva sottoposto a visita di revisione dall'odierno istituto resistente, presso la medesima sede di Agrigento, che gli confermava lo stesso grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 45% con provvedimento del 25/06/2021; che in data
06/08/2021 avverso il superiore esito proponeva formale opposizione, a mezzo PEC a firma del professionista delegato dall'odierno ricorrente Dott. , con richiesta di Persona_1 visita collegiale ed istanza di trasferimento della pratica presso l'Istituto assicurativo con sede a Catania, sede di residenza del ricorrente, per vedere riconosciuto il suo diritto di
2 aggravamento del quadro patologico che soffre con aumento fino al 55% secondo le tabelle
Inail in vigore;
che con provvedimento del 19/04/2023 l'odierno istituto resistente, sede di
Catania, rigettava la richiesta di visita collegiale perché a suo dire: “la descrizione della menomazione non ha alcun riferimento al quadro lesivo o morboso derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale oggetto dell'accertamento e non sono stati riportati elementi ad integrazione del quadro lesivo/morboso inizialmente accertato. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione”; che ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e succ. modifiche, l'istante ha diritto al riconoscimento dell'aggravamento del suo infortunio sul lavoro già in precedenza accertato, per i motivi di seguito esplicati, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche, ed in particolare il riconoscimento del danno biologico patito in quanto conseguenza aggravata del precedente riconoscimento, pertanto passibile di tutela che, infatti, dall'esame della CP_1 documentazione medica sanitaria prodotta già in sede di formale opposizione si rileva un chiaro e preciso aggravamento del quadro patologico sofferto dal ricorrente e non riconosciuto dall'odierno istituto assicurativo resistente. In particolare si produce: A)
Esame ecocolordoppler venoso arti inferiori del 05/03/2021 presso il Policlinico di
Catania: “… pregressa TVP asse femoro-popliteo destro post-traumatica con edema residuo … parziale ricanalizzazione e marcata incontinenza dell'asse femoro-popliteo destro”; B) visita angiologica del 05/03/2021 presso il Policlinico di Catania: “… affetto da sindrome post-flebitica dell'arto inferiore destro in soggetto con pregressa TVP dell'asse femoro-popliteo post traumatica, in atto il paziente presenta edema all'arto inferiore destro specialmente dopo la prolungata stazione in ortostatismo”; C) visita ortopedica del 13/04/2021 presso Ospedale Cannizzaro di Catania: “… lombosciatalgia destra in paziente portatore di protesi anca sinistra impiantata nel 2011 e con pregressa diastasi sinfisi pubica trattata con FE circa 10 anni fa … clinicamente Lasegue +…” ; che dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria prodotta si rileva che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro in oggetto è stato necessario sottoporre l'infortunato ad intervento chirurgico di impianto di protesi dell'anca sinistra. La residuata dismetria dell'arto inferiore sinistro ha prodotto l'alterazione funzionale dei rapporti articolari dell'anca destra e del rachide con la precoce grave manifestazione di artrosi coxo-femorale destra secondaria, quindi, alla frattura dell'articolazione sacro iliaca destra e della sinfisi pubica open book ed ha costretto l'infortunato a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico di endoprotesi dell'anca destra;
che, pertanto, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 04/05/2010, sull'assicurato residuano Controparte_2
3 minorazioni a carattere permanente consistenti in “esiti di diastasi sacro iliaca e sinfisi pubica con sacro-ileite post traumatica;
esiti di TVP destra in trattamento;
cicatrice chirurgica iliaca dx e sn;
cicatrice addome e fossa iliaca destra;
esiti di sostituzione protesica testa del femore sinistra per esiti necrosi asettica e della testa del femore destro a causa della precoce artrosi coxo- femorale destra secondaria alla frattura dell'articolazione sacro iliaca destra e della sinfisi pubica open book;
dismetria degli arti inferiori e limitazione funzionale della deambulazione e lombosciatalgia persistente” che rapportati alle tabelle di riferimento in ambito (D.M. 38/2000) si quantizzano in un CP_1 grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 55%
(cinquantacinque %); che alla luce di quanto sopra esposto, residuano sul ricorrente postumi permanenti invalidanti quantizzabili, secondo le tabelle di riferimento in ambito
D.M. 12/07/2000 (vedi Relazione CTP Dott. RM che si allega in una CP_1 menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica da tecnopatia pari al 55%; che alla luce delle suindicate motivazioni l' ha errato nell'impugnato provvedimento del CP_1
19/04/2023 nel non sottoporre l'odierno ricorrente ad apposita visita collegiale e conseguentemente riconoscere che le patologie sofferte dal sig. Parte_1 siano passibili di riconoscimento di un grado di menomazione pari al 55%.
L'ente resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata il 25.10.2024, svolgendo ampie ed articolate difese e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medica.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 9.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Ciò posto, il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
A tal riguardo, appare opportuno premettere che, in tema di infortuni sul lavoro,
l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
4 assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.
In tema di revisione, l'art. 83 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
5 L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104…..”.
Il richiamato art. 104 D.P.R. citato stabilisce infine che “L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell , precisando, nel CP_1 caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente,
l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente”.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
6 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, innanzitutto, occorre evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza del lamentato evento infortunistico sul lavoro in itinere, mentre è contestato il conseguente grado di CP_ menomazione permanente dell'integrità psicofisica riconosciuto dall' resistente in sede amministrativa.
Ed, infatti, l' resistente ha riconosciuto in capo al sig. un grado di CP_1 CP_2 menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 45%, mentre l'odierno ricorrente lamenta la sussistenza di una percentuale di menomazione pari al 55%.
Orbene, come noto, è stato più volte affermato dalla Corte di cassazione (cfr. fra le altre
Cass. 5- 6-2008 n. 14922, Cass. 5-10-2007 n. 20897. Cass. 20-6-2005 n. 13190. Cass. 17-
8-2004 n. 16056, Cass. 27-4-2004 n. 8066. Cass. 10-7-2003 n. 10839) che "il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall'art. 83 del d.P.R. 1124 del 1965 (come pure quello di quindici anni di cui all'art. 137 dello stesso d.P.R. per le malattie professionali) non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento
7 delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione, pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, sempreché la variazione si sia verificata entro il decennio, e purché l' , entro un anno dalla data di CP_1 scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento. Invero (v. per tutte Cass. n. 14922/2008 cit.) le scansioni temporali interne, di cui ai commi 6 e 7 degli artt. 83 e 137 citati, hanno identica funzione, sicché solo allo scadere del termine complessivo di dieci o quindici anni può porsi un problema di prescrizione o di decadenza. Ne consegue che in materia di infortuni è ammessa la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, o la visita medica disposta dall'Istituto, sempreché, però, l'aggravamento, o il miglioramento, non si sia verificato oltre il decennio dalla costituzione della rendita. L'onere di provare che il miglioramento o il peggioramento. rilevato successivamente al termine di consolidamento, si sia in realtà verificato entro tale termine, grava sulla parte che vi ha interesse” (Cass. 3870/11).
In ragione di quanto sopra veniva assegnato al CTU il seguente quesito: - accerti se entro dieci anni dalla data della costituzione della rendita, e, precisamente, al maggio del 2021, si sia verificato in capo al ricorrente un aggravamento della menomazione riportata in esito all'infortunio medesimo (e già riconosciuta in sede di visita di revisione attiva espletata nel giugno del 2021 nella misura del 45%) indicandone l'incidenza sulla integrità psico-fisica.
Ciò posto, a seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo decidente, è stato accertato che: tenuto conto di tuti gli elementi, quindi, sia della documentazione sanitaria agli atti, sia dei dati evincibili dalla visita medica di revisione , che dall'odierna indagine medicolegale, è possibile CP_1 affermare che il sig. , al momento della visita di revisione dell' del Controparte_2 CP_1
18/06/2021, presentava il seguente quadro clinico-funzionale derivante dall'infortunio sul lavoro in itinere del 04/05/2010: “Sindrome post-flebitica all'arto inferiore destro in esiti di pregressa TVP dell'asse femoro-popliteo post-traumatica, caratterizzata da parziale ricanalizzazione e marcata incontinenza dell'asse femoro popliteo destro, in trattamento con calza elastica e terapia farmacologica;
esiti di frattura della sinfisi pubica con diastasi della stessa e calcificazioni perilesionali, trattata con FE, con n. 4 esiti cicatriziali, di circa 2 cm, ben consolidati, complicata da sacro-ileite infettiva;
buoni esiti di protesizzazione di anca sinistra, per necrosi asettica della testa femorale, con limitazione funzionale articolare e n. 1 esito cicatriziale in regione pertrocanterica sinistra, della lunghezza di 15 cm e ben consolidato;
note di coxartrosi destra, con
8 limitazione funzionale articolare;
lombosciatalgia con riduzione funzionale di circa 1/3 del movimento di flesso-estensione del tronco e Lasegue positivo bilateralmente, maggiore a destra;
Dismetria di circa 2 cm tra gli arti inferiori con deficit a sinistra della marcia su punte e talloni”.
Il CTU ha, poi, evidenziato, che possono essere utilizzate le seguenti voci delle tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D. M. 12 luglio 2000) in riferimento alle menomazioni riconosciute e certificate: La patologia vascolare post-traumatica all'arto inferiore destro, tenuto conto della parziale ricanalizzazione e dell'incontinenza vasale, in assenza tuttavia di segni di stasi e turbe trofiche, verosimilmente compensata dal trattamento fisico e farmacologico, può essere quantificato nella misura del 10% (dieci per cento) di danno biologico permanente (Tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali previste dal D.M. 12 luglio 2000
– Codice 28. Flebo-linfopatie arti inferiori - Sindrome postflebitica totalmente o parzialmente ricanalizzata. Varici complicate da varicoflebiti con segni importanti di stasi e/o turbe trofiche. In ambedue i casi possono essere presenti retrazioni cicatriziali fino a
20%). La frattura della sinfisi pubica, complicata da sacro-ileite infettiva, con permanenza di diastasi e calcificazioni perilesionali, nonostante il trattamento con FE, può essere quantificata nella misura del 15% (quindici per cento) di danno biologico permanente
(Tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali previste dal D.M. 12 luglio 2000 – Codice 210. Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico disfunzionale fino a 5%;
Codice 272. Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale Fino a 8%). Gli esiti di protesizzazione di anca sinistra, per necrosi asettica della testa femorale, tenuto conto del buon posizionamento
RX-graficamente accertato, seppur con limitazione funzionale articolare, possono essere valutati nella misura del 10% (dieci percento) di danno biologico permanente (Tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali previste dal D.M. 12 luglio 2000 – Codice 307. Artroprotesi di anca, non comprensiva del danno funzionale, a seconda dell'età, fino a 5%; Codice 271.
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in posizione favorevole = 30% in analogia). Le note di coxartrosi destra, con limitazione funzionale articolare, verosimilmente secondarie agli esiti fratturativi del bacino ed alla protesizzazione dell'anca sinistra possono essere valutati nella misura del 6% (sei per cento) di danno biologico permanente (Tabelle del
9 danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali previste dal D.M. 12 luglio 2000 – Codice 271. Anchilosi completa coxo-femorale con arto in posizione favorevole = 30% in analogia). La lombalgia con riduzione funzionale di circa 1/3 del movimento di flesso-estensione del tronco con associata a sciatalgia bilaterale, maggiore a destra, testimoniata da segni obiettivi clinici, verosimilmente secondaria allo sbilanciamento del bacino ed alla dismetria degli arti inferiori, può essere quantificata nella misura del 3% (tre per cento) di danno biologico permanente (Tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali previste dal D.M. 12 luglio 2000 – Codice
209. Esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva fino a
6%). La dismetria di circa 2 cm tra gli arti inferiori con deficit a sinistra della marcia su punte e talloni può essere quantificata nella misura del 3% (tre per cento) di danno biologico permanente (Codice 309. Accorciamento di arto intorno a 5 cm, a seconda dell'efficacia del presidio ortopedico fino a 6% in analogia) Gli esiti cicatriziali iatrogeni su descritti possono essere quantificati nella misura del 7% (sette per cento) di danno biologico permanente (Tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali previste dal D.M. 12 luglio 2000
– Codice 36. Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche fino a 5%). Il totale, avendo avuto cura di tenere in considerazione gli esiti riferibili sia alle lesioni concorrenti, che alle lesioni coesistenti, è del 45%
(quarantacinque per cento) di danno biologico permanente.
Il CTU evidenziava che all'esito dell'indagine medico-legale, avendo analizzato tutti gli elementi di valutazione, sia clinici che documentali, non sono emersi significativi elementi forensi per ritenere non congruo il giudizio dei Sanitari dell' , al momento della CP_1 visita di revisione del giugno 2021. In definitiva, è possibile affermare che non vi è stato alcun aggravamento clinico e funzionale in capo al sig. nel periodo coevo alla CP_2 visita di revisione del giugno 2021.
Rileva, inoltre, il decidente che in risposta ai rilievi critici del CTP di parte ricorrente, tra l'altro, il CTU ha affermato che : “Per quanto attiene al supposto aggravamento in capo al sig. e, specificatamente a carico dell'anca destra che, a detta del consulente di CP_2 parte ricorrente, è evincibile dall'esame RX del 16/03/2021, giova ribadire quanto già evidenziato nelle considerazioni medico-legali al paragrafo precedente. Gli elementi patologici evincibili dal suddetto esame strumentale erano stati oggetto di valutazione da
10 parte dell' al momento della visita di revisione e, benché non abbiano esplicitamente CP_1 citato la coxartrosi destra, nel prospetto valutativo dell' veniva inserita la CP_1 limitazione all'anca destra che soltanto a questa fattispecie patologica può essere sottesa, essendo peraltro quantificate a parte la limitazione dell'anca sinistra sottesa all'artroprotesizzazione e la dismetria degli arti inferiori e la lombosciatalgia sottese all'alterata anatomia del bacino dovuta all'avvenuta frattura. D'altronde, la quantificazione del danno biologico già proposta, comprensiva di ogni elemento, delinea perfettamente il quadro valutativo ed a questa si rimanda. Pertanto, è possibile ribadire che non vi è stato alcun aggravamento clinico e funzionale in capo al sig. , nel CP_2 periodo coevo alla visita di revisione del giugno 2021.”.
Il CTU ha , infine, concluso: “Il sig. , nato a [...] il [...], Controparte_2 impiegato c/o al momento della visita di revisione dell' del CP_4 CP_1
18/06/2021, presentava il seguente quadro clinico-funzionale derivante dall'infortunio sul lavoro in itinere del 04/05/2010: “Sindrome post-flebitica all'arto inferiore destro in esiti di pregressa TVP dell'asse femoro-popliteo post-traumatica, caratterizzata da parziale ricanalizzazione e marcata incontinenza dell'asse femoro popliteo destro, in trattamento con calza elastica e terapia farmacologica;
esiti di frattura della sinfisi pubica con diastasi della stessa e calcificazioni perilesionali, trattata con FE, con n. 4 esiti cicatriziali, di circa 2 cm, ben consolidati, complicata da sacro-ileite infettiva;
buoni esiti di protesizzazione di anca sinistra, per necrosi asettica della testa femorale, con limitazione funzionale articolare e n. 1 esito cicatriziale in regione pertrocanterica sinistra, della lunghezza di 15 cm e ben consolidato;
note di coxartrosi destra, con limitazione funzionale articolare;
lombosciatalgia con riduzione funzionale di circa 1/3 del movimento di flesso-estensione del tronco e Lasegue positivo bilateralmente, maggiore a destra;
dismetria di circa 2 cm tra gli arti inferiori con deficit a sinistra della marcia su punte e talloni” ✓ Tale complesso lesivo ha determinato postumi invalidanti a carattere permanenti, valutabili complessivamente nella misura del 45%
(quarantacinque percento) di danno biologico permanente. ✓ Non sono emersi significativi elementi forensi per ritenere non congruo il giudizio dei Sanitari dell' , al momento della visita di revisione del giugno 2021. ✓ È possibile CP_1
affermare che, non vi è stato alcun aggravamento clinico e funzionale in capo al sig.
nel periodo coevo alla visita di revisione del giugno 2021. ✓ Pur apprezzando le CP_2
note del consulente di parte ricorrente, queste non aggiungono elementi forensi utili ai
11 fini della risposta ai quesiti del sig. Giudice, dovendosi confermare quanto già considerato e concluso.”.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., come confermate a seguito dei rilievi critici di parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento delle patologie riscontrate in capo alla ricorrente sia con riferimento al conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, in ragione della materia trattata, dei motivi della decisione e della qualità delle parti, deve ritenersi essere sussistenti giustificati motivi per disporne la compensazione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del ricorrente (ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti in solido tra loro nei rapporti con il CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di ite;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente (ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti in solido tra loro nei rapporti con il
CTU).
Catania, 28 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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