Articolo 409 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 408Articolo 410
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9 ottobre 2010
Art. 409. Rilascio della ricevuta 1. L'autorita' che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito. 2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:
a) autorita' che ha ordinato la requisizione; b) descrizione sommaria del bene requisito; c) data e firma. 3. La ricevuta indica l'importo dell'indennita' dovuta per il bene requisito. Se cio' non e' possibile, e' emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010