TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1079/2024 vertente
TRA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Rosaria Esposito e
Antonio Pellegrino, presso il cui studio sito in Castel San Giorgio (Sa), alla via Luigi
Guerrasio, n. 52 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 15.7.2024 volto alla declaratoria di separazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 17.9.2010 nel Comune di Castel San Giorgio, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N 52, P.II, S.A, Anno 2010; che dal matrimonio è nata la figlia il 17.11.2010; che dopo i primi anni di serena Per_1
convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati a causa di incompatibilità ed incomprensioni caratteriali, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate
1 nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “provvedere con sentenza all'omologa e/o presa d'atto degli accordi intervenuti tra le parti e sopra riportati nella sezione “Patti e condizioni”; laddove ritenesse uno o più pattuizioni dell'accordo in contrasto con gli interessi del figlio, convocare le parti ed indicare le modificazioni da adottare;
pronunciare la separazione legale ai patti e condizioni indicati ed eventualmente modificati ed integrati;
omettere ogni statuizione in ordine alle spese di lite.”.
Fissata l'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 24.7.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.1.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dale parti con firme authenticate dai procuratori costituiti;
il giudizio è stato,pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di seprazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.1.2025 ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Dato atto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
2 e (c.f. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
sposatisi il 17.9.2010 nel Comune di Castel San Giorgio, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 52, P.II, S.A, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 27.1.2025, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castel San Giorgio per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1079/2024 vertente
TRA
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Rosaria Esposito e
Antonio Pellegrino, presso il cui studio sito in Castel San Giorgio (Sa), alla via Luigi
Guerrasio, n. 52 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 15.7.2024 volto alla declaratoria di separazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 17.9.2010 nel Comune di Castel San Giorgio, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N 52, P.II, S.A, Anno 2010; che dal matrimonio è nata la figlia il 17.11.2010; che dopo i primi anni di serena Per_1
convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati a causa di incompatibilità ed incomprensioni caratteriali, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate
1 nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “provvedere con sentenza all'omologa e/o presa d'atto degli accordi intervenuti tra le parti e sopra riportati nella sezione “Patti e condizioni”; laddove ritenesse uno o più pattuizioni dell'accordo in contrasto con gli interessi del figlio, convocare le parti ed indicare le modificazioni da adottare;
pronunciare la separazione legale ai patti e condizioni indicati ed eventualmente modificati ed integrati;
omettere ogni statuizione in ordine alle spese di lite.”.
Fissata l'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 24.7.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.1.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dale parti con firme authenticate dai procuratori costituiti;
il giudizio è stato,pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di seprazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.1.2025 ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Dato atto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
2 e (c.f. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
sposatisi il 17.9.2010 nel Comune di Castel San Giorgio, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 52, P.II, S.A, Anno 2010, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 27.1.2025, regolative dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castel San Giorgio per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
3