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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°3652/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 09/06/2022 da
nato a [...] il [...] con l'avv. SS Zanotto Parte_1 ricorrente nei confronti di
nata a [...] il [...] con gli Controparte_1 avv.ti Barbara Melinato e Devis Guidolin
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte: “1) Dichiararsi la separazione personale dei signori
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(PD) e (C.F. ) nata il [...] Controparte_1 C.F._2
a Castelfranco Veneto (TV), ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni.
2) Affidarsi il figlio minore SS ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza, abituale ed anagrafica, presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio SS, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle 2
eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico-specialistiche, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore: - a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera e due pomeriggi a settimana con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente - 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il
Capodanno - metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo - 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore entro il 31.05 di ogni anno - con possibilità delle parti di concordare diversi e più ampi tempi di visita nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio provvedendovi direttamente nel tempo in cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla madre, a mezzo bonifico bancario ed entro il 5° giorno di ciascun mese,
l'importo complessivo di €350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori e definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, il genitore che avrà sostenuto le spese avrà cura di inviare la documentazione all'altro genitore entro la fine del mese in corso e l'altro provvederà al rimborso entro la fine del mese successivo.
6) Le parti rinunciano reciprocamente alla domanda di addebito della separazione.
7) Il signor ha versato in data 22/05/2025 alla signora Parte_1 CP_1
la somma di €7.500,00 (settemilacinquecento/00) omnia in un'unica
[...] soluzione, con bonifico su c/c intestato alla signora , come CP_1 accordato tra le parti all'udienza del 10/04/2024; le parti dichiarano pertanto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e di aver così definito ogni questione nata o derivante dal rapporto matrimoniale, in particolare le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente in merito agli arredi della casa coniugale e di nulla avere più a pretendere reciprocamente
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in merito all'autovettura marca Alfa Romeo modello Giulia 2.2 MJET
SUPER 180CV AT RWD Telaio ZAREAECU8H7516887.
8) Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.06.2022 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Vedelago il 03.05.2014, Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Vedelago al n. 2, parte II, serie A dell'anno 2014 e che dall'unione è nato il figlio SS (nato il [...]), chiedeva pronunciarsi la separazione personale, affido condiviso del figlio con collocazione presso il padre, contributo per il mantenimento del figlio pari a euro 250 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie, diritto di visita madre figlio come da ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva la resistente che contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e in particolare chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito, affido condiviso del figlio con collocamento e residenza del minore presso di sé e diritto di visita padre figlio come da comparsa, euro 400,00 a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 27.01.2023 compativano le parti personalmente avanti al
Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale e il Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in pari data il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e dei figli minori: “1) Autorizza i coniugi vivranno separati;
2) Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, 3) Il padre potrà tenere con sé il minore: - a lterni dal venerdì sera alla domenica sera e due CP_2 pomeriggi a settimana con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in ano il giorno di Natale ed il 31.12; - metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; . 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare
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all'altro genitore entro il 31.05 di ogni anno;
- con possibilità delle parti di concordare diversi e più ampi tempi di visita nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore;
4) Dispone che il ricorrente al mantenimento del figlio provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla resistente, a mezzo bonifico bancario ed entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore e definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017) e, nominatosi Giudice istruttore, fissava udienza al 12.04.2023. A detta udienza i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza di separazione in punto status e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia sullo status.
In data 11.05.2023 veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 27.06.2024 il Giudice si pronunciava sulle istanze istruttorie svolte dalle parti fissando per l'audizione dei testi l'udienza del
12.12.2024. A detta udienza le parti chiedevano concordemente un rinvio pendenti trattative e il Giudice rinviava all'udienza del 06,.02.2025.
Successivamente si dava atto del mancato raggiungimento di un accordo, all'udienza del 10.04.2025 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, i procuratori rappresentavano di aver raggiunto un accordo e il
Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
19.06.2025 in trattazione cartolare. Con note scritte d'udienza le parti precisavano conclusioni congiunte con rinuncia i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini per conclusionali e repliche.
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Ciò premesso, la domanda formulata dalle parti merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai
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divenuta intollerabile e i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c. a quelli del figlio SS (nato il [...]), minore e non economicamente indipendente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 7. delle conclusioni di cui sopra, si dà atto che pur essedo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, e pertanto non necessita di esser recepito dal Tribunale al fine della validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., respinta ogni altra domanda, così decide:
1. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 08.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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