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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1966/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Buttitta ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bagheria in Via Renato Guttuso n.27, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso l' Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente sito in Palermo in Via Laurana
n° 59 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Delia Cernigliaro e Caterina Santanoceto, giusta procura generale alle liti;
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe evidenziava che la Sede di Palermo, con nota del 27.05.2022, aveva accertato a CP_1
proprio carico un indebito per €. 24.985,61, per il periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 31.05.2022, asseritamente pagati in misura superiore a quella spettante sulla pensione cat. INVCIV n.07160679.
Rilevava, dunque, l'illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale oltre i termini decadenziali previsti, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria e faceva, infine, risaltare l'irripetibilità delle somme per il periodo precedente al provvedimento impugnato in ragione del proprio affidamento incolpevole.
Concludeva, quindi, affinchè l'adito GL volesse “ritenere e dichiarare la irripetibilità, nella misura che risulterà di giustizia, dell'indebito comunicato con il provvedimento impugnato attesa l'intervenuta decadenza del diritto di ripetizione, e conseguentemente revocare o con qualsiasi statuizione annullare il provvedimento impugnato, per i suesposti motivi;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la irripetibilità, nella misura che risulterà di giustizia, dell'indebito comunicato con il provvedimento impugnato stante l'assenza di dolo in capo al ricorrente, e conseguentemente revocare o con qualsiasi statuizione annullare il provvedimento impugnato, per i suesposti motivi;
In ogni caso condannare l' al pagamento delle CP_1
spese e compensi legali del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando CP_1
integralmente la fondatezza delle spiegate domande. Deduceva che in capo al ricorrente, in seguito a revisione sanitaria, non era stato confermato il requisito sanitario per il mantenimento della prestazione concessa, ricordando però come, in tema di indebito assistenziale, i temperamenti all'applicazione dell'art. 2033 c.c. potessero sussistere soltanto per l'ipotesi del venir meno del diritto alla prestazione per motivi reddituali, laddove, per l'ipotesi di mutamento in peius del requisito sanitario, la recuperabilità delle somme erogate non subiva invece alcuna riduzione.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Premesso che l'odierno giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, come noto, il provvedimento amministrativo di recupero del credito deve contenere la sintetica indicazione delle ragioni poste a fondamento del recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la raccomandata del 27.05.2022, la quale contiene l'invito alla restituzione della somma di € 24.985,61 per il periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 31.05.2022 riporti una causale (“sono state corrisposte rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”) che, per quanto sintetica, appare nondimeno idonea a rendere adeguatamente edotto il percettore delle prestazione delle ragioni sottostanti la pretesa dell' : risulta documentato, oltre CP_2
che non oggetto di contestazione, che il ricorrente - sottoposto a visita di revisione (il cui verbale del 06.11.2018 è stato comunicato il 22/11/2018) - è stato riconosciuto invalido al 55 % (e, quindi, senza diritto all'indennità di accompagnamento precedentemente riconosciuta) e che a fronte di verifiche è derivato un debito di €
24.985,61 (il relativo computo non risulta oggetto di contrasto) per revoca dell'indennità di accompagnamento.
Chiarito quanto sopra e passando al merito, si osserva che la legislazione di settore e la giurisprudenza hanno elaborato alcuni principi utili a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua e che, nondimeno, sono differenti a seconda che si tratti di indebiti dipendenti da carenza di requisiti extra sanitari (e, segnatamente, reddituali), ovvero del requisito sanitario.
Nel primo caso, in estrema sintesi, l'indebito può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
nell'ipotesi di carenza del requisito sanitario (in cui sono comprese le visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido od ingiustificatamente omesse), la revoca della prestazione va effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione e con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data (recte primo mese successivo): il mancato accertamento della permanenza del requisito in parola elimina in radice il titolo in base al quale la prestazione è stata goduta (essendo queste state erogate - nella specie - esclusivamente in ragione dell'accertata incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, nonché della riscontrata invalidità).
Deve, quindi, trovare applicazione il principio di diritto dettato (seppure in relazione a diversa fattispecie) dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4600/2021 e con sentenza n.
5059/2018, in forza del quale, nell'ipotesi in cui venga meno il requisito sanitario, non può trovare applicazione la disciplina riferibile al microsistema dell'indebito assistenziale per carenza dei requisiti socio- economici (ove il diritto è da considerarsi esistente, ma limitato da motivi reddituali).
Ancora si osserva che se è certamente vero che l' nella vicenda in esame non ha CP_2
operato nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 37, comma VIII, L n 448 /1998 (per cui, una volta venuto meno il requisito sanitario, avrebbe dovuto disporsi l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e, entro i novanta giorni successivi, la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica;
per converso parte resistente ha continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento per un ampio arco temporale), fa comunque difetto, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di buona fede dallo stesso assunta come ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
Il legittimo affidamento del ricorrente va, infatti, escluso in ragione della documentata circostanza dell'avvenuta notifica dei verbali delle visite di revisione, come sopra richiamati: dall'esame di detto verbale del 06.11.2018 e conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente anche nelle note di trattazione scritta depositate emergeva chiaramente come la situazione invalidante fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al 55%.
Da quanto sopra deve concludersi per la consapevolezza del carattere indebito delle prestazioni che l' aveva continuato ad erogare. CP_1 In ultimo va comunque rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova (pur essendovi tenuto) del diritto al godimento della prestazione nel periodo in contestazione e, conseguentemente, al trattenimento delle somme percepite (“In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”; Cass. SS.UU. n. 18046/2010).
Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi di ricorso proposti non risultano fondati e le domande su essi fondate vanno conclusivamente disattese.
Parte ricorrente, seppur soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese del grado avendo depositato agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nel contradditorio tra le parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del grado di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso, il 23.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1966/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Buttitta ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bagheria in Via Renato Guttuso n.27, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
presso l' Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente sito in Palermo in Via Laurana
n° 59 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Delia Cernigliaro e Caterina Santanoceto, giusta procura generale alle liti;
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe evidenziava che la Sede di Palermo, con nota del 27.05.2022, aveva accertato a CP_1
proprio carico un indebito per €. 24.985,61, per il periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 31.05.2022, asseritamente pagati in misura superiore a quella spettante sulla pensione cat. INVCIV n.07160679.
Rilevava, dunque, l'illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale oltre i termini decadenziali previsti, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria e faceva, infine, risaltare l'irripetibilità delle somme per il periodo precedente al provvedimento impugnato in ragione del proprio affidamento incolpevole.
Concludeva, quindi, affinchè l'adito GL volesse “ritenere e dichiarare la irripetibilità, nella misura che risulterà di giustizia, dell'indebito comunicato con il provvedimento impugnato attesa l'intervenuta decadenza del diritto di ripetizione, e conseguentemente revocare o con qualsiasi statuizione annullare il provvedimento impugnato, per i suesposti motivi;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la irripetibilità, nella misura che risulterà di giustizia, dell'indebito comunicato con il provvedimento impugnato stante l'assenza di dolo in capo al ricorrente, e conseguentemente revocare o con qualsiasi statuizione annullare il provvedimento impugnato, per i suesposti motivi;
In ogni caso condannare l' al pagamento delle CP_1
spese e compensi legali del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando CP_1
integralmente la fondatezza delle spiegate domande. Deduceva che in capo al ricorrente, in seguito a revisione sanitaria, non era stato confermato il requisito sanitario per il mantenimento della prestazione concessa, ricordando però come, in tema di indebito assistenziale, i temperamenti all'applicazione dell'art. 2033 c.c. potessero sussistere soltanto per l'ipotesi del venir meno del diritto alla prestazione per motivi reddituali, laddove, per l'ipotesi di mutamento in peius del requisito sanitario, la recuperabilità delle somme erogate non subiva invece alcuna riduzione.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Premesso che l'odierno giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, come noto, il provvedimento amministrativo di recupero del credito deve contenere la sintetica indicazione delle ragioni poste a fondamento del recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la raccomandata del 27.05.2022, la quale contiene l'invito alla restituzione della somma di € 24.985,61 per il periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 31.05.2022 riporti una causale (“sono state corrisposte rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”) che, per quanto sintetica, appare nondimeno idonea a rendere adeguatamente edotto il percettore delle prestazione delle ragioni sottostanti la pretesa dell' : risulta documentato, oltre CP_2
che non oggetto di contestazione, che il ricorrente - sottoposto a visita di revisione (il cui verbale del 06.11.2018 è stato comunicato il 22/11/2018) - è stato riconosciuto invalido al 55 % (e, quindi, senza diritto all'indennità di accompagnamento precedentemente riconosciuta) e che a fronte di verifiche è derivato un debito di €
24.985,61 (il relativo computo non risulta oggetto di contrasto) per revoca dell'indennità di accompagnamento.
Chiarito quanto sopra e passando al merito, si osserva che la legislazione di settore e la giurisprudenza hanno elaborato alcuni principi utili a mitigare la rigidità dell'applicazione dell'art. 2033 c.c. alla materia de qua e che, nondimeno, sono differenti a seconda che si tratti di indebiti dipendenti da carenza di requisiti extra sanitari (e, segnatamente, reddituali), ovvero del requisito sanitario.
Nel primo caso, in estrema sintesi, l'indebito può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
nell'ipotesi di carenza del requisito sanitario (in cui sono comprese le visite di revisione con esito sfavorevole per l'invalido od ingiustificatamente omesse), la revoca della prestazione va effettuata con decorrenza dalla data della visita di revisione e con conseguente recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte dalla stessa data (recte primo mese successivo): il mancato accertamento della permanenza del requisito in parola elimina in radice il titolo in base al quale la prestazione è stata goduta (essendo queste state erogate - nella specie - esclusivamente in ragione dell'accertata incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, nonché della riscontrata invalidità).
Deve, quindi, trovare applicazione il principio di diritto dettato (seppure in relazione a diversa fattispecie) dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4600/2021 e con sentenza n.
5059/2018, in forza del quale, nell'ipotesi in cui venga meno il requisito sanitario, non può trovare applicazione la disciplina riferibile al microsistema dell'indebito assistenziale per carenza dei requisiti socio- economici (ove il diritto è da considerarsi esistente, ma limitato da motivi reddituali).
Ancora si osserva che se è certamente vero che l' nella vicenda in esame non ha CP_2
operato nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 37, comma VIII, L n 448 /1998 (per cui, una volta venuto meno il requisito sanitario, avrebbe dovuto disporsi l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e, entro i novanta giorni successivi, la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica;
per converso parte resistente ha continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento per un ampio arco temporale), fa comunque difetto, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva di buona fede dallo stesso assunta come ostativa alla ripetibilità dell'indebito.
Il legittimo affidamento del ricorrente va, infatti, escluso in ragione della documentata circostanza dell'avvenuta notifica dei verbali delle visite di revisione, come sopra richiamati: dall'esame di detto verbale del 06.11.2018 e conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente anche nelle note di trattazione scritta depositate emergeva chiaramente come la situazione invalidante fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al 55%.
Da quanto sopra deve concludersi per la consapevolezza del carattere indebito delle prestazioni che l' aveva continuato ad erogare. CP_1 In ultimo va comunque rilevato che parte ricorrente non ha fornito la prova (pur essendovi tenuto) del diritto al godimento della prestazione nel periodo in contestazione e, conseguentemente, al trattenimento delle somme percepite (“In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”; Cass. SS.UU. n. 18046/2010).
Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi di ricorso proposti non risultano fondati e le domande su essi fondate vanno conclusivamente disattese.
Parte ricorrente, seppur soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese del grado avendo depositato agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nel contradditorio tra le parti, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del grado di giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso, il 23.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo