Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4411/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice decidendo sul ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. presentato da:
E Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. SPAGNOLO CHIARA con l'intervento del P.M. in sede;
- preso atto della volontà dei ricorrenti che hanno sottoscritto il ricorso;
- rilevato che le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al ricorso;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi del P.M.;
- letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia la seguente
SENTENZA Per Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata il [...] la figlia , minorenne, riconosciuta da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento della minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali della minore.
Spese a carico della sig.ra come da accordi tra le parti. Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti, accoglie le conclusioni rassegnate da e Parte_1
e, per l'effetto, dispone che il collocamento, l'affidamento ed il Parte_2
Per mantenimento di siano disciplinati secondo i loro accordi, di seguito riportati:
Per
1. Dispone che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Per
2. Dispone che il padre starà con per due giorni consecutivi alla settimana (giornate da determinare di volta in volta in base ai turni lavorativi del sig. compreso il pernottamento, Parte_2 dall'uscita da scuola (h. 12.30, ad eccezione del martedì in cui l'uscita è alle 16.30) prelevandola alla fermata dello scuolabus e riaccompagnandola a scuola il mattino seguente, mentre nei giorni in cui non c'è scuola, dopo il pernottamento la riaccompagnerà presso la casa della mamma o in alternativa dei nonni materni (sita in Treppo Grande –(Ud), Via Buja n. 25).
Nello specifico, dispone che quando il padre avrà il turno dalle 6.00 alle 14.00, la minore rimarrà con lui da fine turno (h. 14.30 circa) fino al mattino successivo in cui sarà cura del padre riaccompagnarla a scuola (se periodo scolastico) o a casa dalla madre o dai nonni materni (durante l'estate). Dispone che quando il padre avrà il turno dalle 22.00 alle 6.00, la minore rimarrà con lui dal pomeriggio (h.
14.30) e per i due giorni successivi, per essere poi riaccompagnata a scuola il mattino;
i due giorni consecutivi in cui la minore rimarrà con il padre potranno essere infrasettimanali o di fine settimana e coincidere con i due giorni liberi che gli vengono assegnati dopo l'effettuazione dei turni notturni.
3. L'alternanza dei fine settimana con i genitori verrà applicata di volta in volta in base al calendario dei turni lavorativi.
4. Dà atto che la minore ha trascorso il giorno di Natale 2024 con la madre ed i giorni Persona_2 dal 26 al 31 dicembre 2024 con il padre e, nel rispetto dell'alternanza, dispone che trascorrerà il giorno di Natale 2025 con il padre e con la madre i giorni dal 26 al 31 dicembre 2025.
5. Dispone che durante le vacanze di Pasqua il padre starà con la figlia nel giorno di Pasqua o di
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, dalle ore 9.30 fino alla cena.
Per
6. Dispone che durante le vacanze estive il padre starà con per una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto. Le date precise delle vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
7. Dà atto che qualora, a causa di impegni lavorativi, uno dei genitori non fosse in grado di rispettare le giornate e gli orari concordati del calendario di visite della figlia, avrà cura di comunicarlo all'altro genitore con 48 ore di anticipo, in modo da consentire di organizzarsi.
8. Dà atto che ciascun genitore consentirà all'altro di sentire la minore via telefono o a mezzo videochiamata nelle giornate ed orari da concordare.
9. Dispone che il padre verserà alla madre a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
Per mantenimento della figlia ed entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di novembre, un assegno mensile pari ad € 350,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
L'importo verrà versato sul conto corrente intestato alla signora IBAN Parte_1
[...]. Prende atto che il signor dal mese di dicembre 2023 Parte_2
Per ha sempre contribuito al mantenimento della figlia .
Dà atto che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora Pt_1
10. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative così come individuate e regolamentate nel
Protocollo in essere presso il Tribunale di Udine, sono poste a carico al 50% fra genitori.
11. Dà atto che entrambi i genitori si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia Persona_2
12. Prende atto che il signor provvederà a pagare interamente le spese dentistiche della Parte_2
Per figlia .
13. Le spese del presente procedimento sono poste a carico della signora come da accordi Pt_1 tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini