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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7270/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 14 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 7270/2024 R.G.. promossa da:
, nata nella città di San Paolo, Parte_1
stato di San Paolo, Brasile, il 28/11/1965, identificata con Passaporto n. Numer_1
residente in [...]n. 66, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il Parte_2
26/12/1967, identificata con Passaporto n. residente in [...]n. 561, Numer_2
città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_3
Brasile, il 20/06/1970, identificata con Passaporto n. residente in [...]Numer_3
Itacira n. 729, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Paolo, Parte_4
stato di San Paolo, Brasile, il 28/03/1991, identificata con Passaporto n. Numer_4
residente in [...]n. 183, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, Parte_5
il 13/05/1992, identificato con Passaporto n. residente in [...]n. Numer_5
729, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_6
Brasile, il 01/09/1995, identificato con Passaporto n. residente in [...]Numer_6
Itacira n. 729, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Parte_7
Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il 30/07/1998, identificata con Passaporto n. residente in [...]n. 66, città di San Paolo, stato di San Paolo, Numer_7
Brasile;
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_8
Brasile, il 17/09/1999, identificata con RG n. 39.671.805-X residente in [...]
DO Soares n. 2125, città di Santa Maria, stato del Rio Grande do Sul, Brasile;
nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_9
Brasile, il 09/03/2000, identificata con Passaporto n. residente in [...]Numer_8
Laplace n. 561, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
Tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mignacca, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Salaria n. 83
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate in data 05 marzo
2025:“Piaccia all'ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - accogliere la domanda così come formulata e per
l'effetto - dichiarare i Sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
, cittadini italiani “jure sanguinis” dalla Parte_8 Parte_9
nascita; con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito ritenesse di dover disporre la compensazione delle spese di lite, si chiede che venga quantomeno pronunciata, in considerazione dell'esborso effettivamente sostenuto dai ricorrenti, una condanna in punto di rimborso, da parte del , delle spese sostenute dai ricorrenti per l'acquisto del Controparte_1
contributo unificato”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 gli attori tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato ad [...] il [...], emigrato Persona_1
in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.29).
Con decreto del 07 novembre 2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
14 marzo 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 14 gennaio 2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_1
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 05 marzo 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: cittadino italiano nato ad Persona_1
Arezzo emigrava, in epoca non precisata in Brasile dove contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva nella città di San Paolo in data Controparte_3
24.12.1941, la figlia Persona_2
Dalla unione tra con , nascevano Persona_2 Controparte_4
tre figli
(I)) nata nella città di San Paolo in data 28.11.1965 che si univa in Parte_1
matrimonio con e che generavano a loro volta due figli: CO
, nata nella città di San Paolo in data 28.03.1991 Parte_10
, nata nella città di San Paolo in data Parte_11
30.07.1998
(II) , nata nella città di San Paolo in data 26.12.1967 che si univa Parte_2
con e dal quale poi divorziava in data 16.10.2017- e dalla cui Controparte_6
unione nasceva nata nella città di San Paolo in data 09.03.2000 Parte_9 (III) nata nella città di San Paolo in data 20.06.1970 che si univa Parte_3
in nozze con e dalla loro unione nascevano i tre figli: P_
, nato nella città di San Paolo in data 13.05.1992 Parte_5
nato nella città di San Paolo in data 09.01.1995 Parte_6
nato nella città di San Paolo in data 17.09.1999 Parte_8
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato al competente d'Italia di San Paolo Pt_12
l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né Persona_1
aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.29), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia Persona_2
che l'ha trasmessa a sua volta ai figli sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
[...]
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo alla figlia di Persona_1 Persona_2 nata nella città di San Paolo in data 24.12.1941 talché appare necessario
[...]
richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_13
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_1
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nata il [...]; Parte_1
, nata il [...]; Parte_2
, nata il [...]; Parte_3
, nata il [...]; Parte_4
, nato il [...]; Parte_5
, nato il [...]; Parte_6
, nata il [...]; Parte_7
, nata il [...]; Parte_8
nata il [...]; Parte_9
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Alessandro
Mignacca dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre
€ 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 14 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 7270/2024 R.G.. promossa da:
, nata nella città di San Paolo, Parte_1
stato di San Paolo, Brasile, il 28/11/1965, identificata con Passaporto n. Numer_1
residente in [...]n. 66, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il Parte_2
26/12/1967, identificata con Passaporto n. residente in [...]n. 561, Numer_2
città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_3
Brasile, il 20/06/1970, identificata con Passaporto n. residente in [...]Numer_3
Itacira n. 729, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Paolo, Parte_4
stato di San Paolo, Brasile, il 28/03/1991, identificata con Passaporto n. Numer_4
residente in [...]n. 183, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, Parte_5
il 13/05/1992, identificato con Passaporto n. residente in [...]n. Numer_5
729, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_6
Brasile, il 01/09/1995, identificato con Passaporto n. residente in [...]Numer_6
Itacira n. 729, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
, nata nella città di San Parte_7
Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il 30/07/1998, identificata con Passaporto n. residente in [...]n. 66, città di San Paolo, stato di San Paolo, Numer_7
Brasile;
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_8
Brasile, il 17/09/1999, identificata con RG n. 39.671.805-X residente in [...]
DO Soares n. 2125, città di Santa Maria, stato del Rio Grande do Sul, Brasile;
nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_9
Brasile, il 09/03/2000, identificata con Passaporto n. residente in [...]Numer_8
Laplace n. 561, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile;
Tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mignacca, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Salaria n. 83
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate in data 05 marzo
2025:“Piaccia all'ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - accogliere la domanda così come formulata e per
l'effetto - dichiarare i Sig.ri , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 [...]
, cittadini italiani “jure sanguinis” dalla Parte_8 Parte_9
nascita; con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, per esso, all'ufficiale dello stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito ritenesse di dover disporre la compensazione delle spese di lite, si chiede che venga quantomeno pronunciata, in considerazione dell'esborso effettivamente sostenuto dai ricorrenti, una condanna in punto di rimborso, da parte del , delle spese sostenute dai ricorrenti per l'acquisto del Controparte_1
contributo unificato”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024 gli attori tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato ad [...] il [...], emigrato Persona_1
in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.29).
Con decreto del 07 novembre 2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
14 marzo 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 14 gennaio 2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve Controparte_1
essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 05 marzo 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: cittadino italiano nato ad Persona_1
Arezzo emigrava, in epoca non precisata in Brasile dove contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva nella città di San Paolo in data Controparte_3
24.12.1941, la figlia Persona_2
Dalla unione tra con , nascevano Persona_2 Controparte_4
tre figli
(I)) nata nella città di San Paolo in data 28.11.1965 che si univa in Parte_1
matrimonio con e che generavano a loro volta due figli: CO
, nata nella città di San Paolo in data 28.03.1991 Parte_10
, nata nella città di San Paolo in data Parte_11
30.07.1998
(II) , nata nella città di San Paolo in data 26.12.1967 che si univa Parte_2
con e dal quale poi divorziava in data 16.10.2017- e dalla cui Controparte_6
unione nasceva nata nella città di San Paolo in data 09.03.2000 Parte_9 (III) nata nella città di San Paolo in data 20.06.1970 che si univa Parte_3
in nozze con e dalla loro unione nascevano i tre figli: P_
, nato nella città di San Paolo in data 13.05.1992 Parte_5
nato nella città di San Paolo in data 09.01.1995 Parte_6
nato nella città di San Paolo in data 17.09.1999 Parte_8
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato al competente d'Italia di San Paolo Pt_12
l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né Persona_1
aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.29), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia Persona_2
che l'ha trasmessa a sua volta ai figli sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
[...]
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo alla figlia di Persona_1 Persona_2 nata nella città di San Paolo in data 24.12.1941 talché appare necessario
[...]
richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_13
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_1
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nata il [...]; Parte_1
, nata il [...]; Parte_2
, nata il [...]; Parte_3
, nata il [...]; Parte_4
, nato il [...]; Parte_5
, nato il [...]; Parte_6
, nata il [...]; Parte_7
, nata il [...]; Parte_8
nata il [...]; Parte_9
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Alessandro
Mignacca dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre
€ 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale