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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI AP, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 4726/2025 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Nazario Penna presso lo studio del quale in S. ND G.co (FG)
Via L. Bortone, 1 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione/assegno invalidità civile - indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari in oggetto ritenuti insussistenti in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto esclusivamente la sussistenza dei requisiti sanitari nella misura del 77% utile per usufruire dell'assegno di invalidità civile e ciò sin dalla domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni chiedeva all'adito Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente, ad ottenere l'indennità di accompagnamento, e/o la pensione di inabilità civile, in quanto invalido totale e permanente (inabilità lavorativa 100%); 2) Riconoscere, che il ricorrente necessita dell'assistenza continua di altra persona sana e abile per lo svolgimento di tutte le sue attività fisiche e biologiche e/o per la deambulazione,
e/o invalida totale e permanente (inabilità lavorativa 100%); e per
l'effetto: 3) condannare l , al pagamento di spese, diritti ed onorari CP_2 del presente procedimento, gravati di IVA e Cap, come per legge, distraendoli a favore del difensore, anticipatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l che contestava CP_2
l'avverso dedotto e concludeva nel merito per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del 14 ottobre 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità,
l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l.
118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, comma 1, L.118/71).
Va premesso che nell'interpretare tale disposizione la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del
1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema Corte di ritenere (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n,
13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Tanto precisato, in via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana
Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v.
Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari innanzi descritti.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
ha consentito di accertare che le patologie da cui è Persona_2 affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né comportano una percentuale invalidante nella misura del 100% essendo pari al 77% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 999/2024
R.G.L. del Tribunale di Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sul periziando, che lo stesso è affetto da: “Malattia renale cronica che determinava un'invalidità del 40% per riduzione del codice 6438 Esiti di asportazione di emangioma cavernoso midollare dorsale con andatura atassico.spastica e deambulazione con deambulatore che determina un'invalidità del 20% x 2 per analogia al codice 7338 NI discali cervicali con spondilosi che determinano un'invalidita del 20% per riduzione del codice 7002 Tiroidite autoimmune che determina un'invalidità del l0% oer ricluzioite del codice 1004 Incontine nza urinaria che determinava un'invalidità dell'11% per analogia al codice
6203. Per la presenza d\ infermità concorrenti e coesistenti e applicando la formula a scalare il soggetto presentava un'invalidità del 77%.”
Nel rispondere alle osservazioni mosse alle conclusioni della perizia, il CTU ha dedotto la corretta applicazione dei codici per ciascuna delle patologie riscontrate ed ha posto in rilievo che l'ausilio concesso consente al soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ha specificato anche la fonte di detta indicazione tratta dalle modalità d'uso delle annesse alle tabelle di cui al DM del 92.
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del difensore (cfr. considerazioni in atti).
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Parte ricorrente nella presente fase allega altresì, che le patologie invalidanti sarebbero già state diagnosticate in certificazioni presenti agli atti dalle quali si evincerebbe una maggiore gravità rispetto a quella diagnosticata dal CTU.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Nulla di tutto questo sembra rilevarsi dalla esposizione dei contenuti dei certificati indicati dal ricorrente nel ricorso.
Deve invero, deve valutarsi che l'osservazione critica non risulta accompagnata dalla indicazione di precisi errori di carattere logico oppure medico-legale e/o da specifiche ragioni per le quali il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve a tanto aggiungersi, con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% e ciò sin dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza con riferimento solo alla fase di
ATPO e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di CTU, della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto in quel procedimento, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione
,istanza ed eccezione respinta, così decide:
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% sin dalla domanda amministrativa;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.170,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RI AP
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario RI AP, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 4726/2025 R.G.L. promosso da rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Nazario Penna presso lo studio del quale in S. ND G.co (FG)
Via L. Bortone, 1 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione/assegno invalidità civile - indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari in oggetto ritenuti insussistenti in sede amministrativa;
che la CTU aveva riconosciuto esclusivamente la sussistenza dei requisiti sanitari nella misura del 77% utile per usufruire dell'assegno di invalidità civile e ciò sin dalla domanda amministrativa;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni chiedeva all'adito Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente, ad ottenere l'indennità di accompagnamento, e/o la pensione di inabilità civile, in quanto invalido totale e permanente (inabilità lavorativa 100%); 2) Riconoscere, che il ricorrente necessita dell'assistenza continua di altra persona sana e abile per lo svolgimento di tutte le sue attività fisiche e biologiche e/o per la deambulazione,
e/o invalida totale e permanente (inabilità lavorativa 100%); e per
l'effetto: 3) condannare l , al pagamento di spese, diritti ed onorari CP_2 del presente procedimento, gravati di IVA e Cap, come per legge, distraendoli a favore del difensore, anticipatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l che contestava CP_2
l'avverso dedotto e concludeva nel merito per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del 14 ottobre 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità,
l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l.
118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, comma 1, L.118/71).
Va premesso che nell'interpretare tale disposizione la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del
1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema Corte di ritenere (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n,
13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Tanto precisato, in via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana
Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v.
Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari innanzi descritti.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
ha consentito di accertare che le patologie da cui è Persona_2 affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né comportano una percentuale invalidante nella misura del 100% essendo pari al 77% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 999/2024
R.G.L. del Tribunale di Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sul periziando, che lo stesso è affetto da: “Malattia renale cronica che determinava un'invalidità del 40% per riduzione del codice 6438 Esiti di asportazione di emangioma cavernoso midollare dorsale con andatura atassico.spastica e deambulazione con deambulatore che determina un'invalidità del 20% x 2 per analogia al codice 7338 NI discali cervicali con spondilosi che determinano un'invalidita del 20% per riduzione del codice 7002 Tiroidite autoimmune che determina un'invalidità del l0% oer ricluzioite del codice 1004 Incontine nza urinaria che determinava un'invalidità dell'11% per analogia al codice
6203. Per la presenza d\ infermità concorrenti e coesistenti e applicando la formula a scalare il soggetto presentava un'invalidità del 77%.”
Nel rispondere alle osservazioni mosse alle conclusioni della perizia, il CTU ha dedotto la corretta applicazione dei codici per ciascuna delle patologie riscontrate ed ha posto in rilievo che l'ausilio concesso consente al soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ha specificato anche la fonte di detta indicazione tratta dalle modalità d'uso delle annesse alle tabelle di cui al DM del 92.
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le proprie considerazioni alle note critiche del difensore (cfr. considerazioni in atti).
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Parte ricorrente nella presente fase allega altresì, che le patologie invalidanti sarebbero già state diagnosticate in certificazioni presenti agli atti dalle quali si evincerebbe una maggiore gravità rispetto a quella diagnosticata dal CTU.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Nulla di tutto questo sembra rilevarsi dalla esposizione dei contenuti dei certificati indicati dal ricorrente nel ricorso.
Deve invero, deve valutarsi che l'osservazione critica non risulta accompagnata dalla indicazione di precisi errori di carattere logico oppure medico-legale e/o da specifiche ragioni per le quali il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve a tanto aggiungersi, con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% e ciò sin dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza con riferimento solo alla fase di
ATPO e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di CTU, della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto in quel procedimento, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione
,istanza ed eccezione respinta, così decide:
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 77% sin dalla domanda amministrativa;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.170,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
RI AP