Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02350/2026REG.PROV.COLL.
N. 01573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2024, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Natale Edoardo Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. ME DD e udito per l’appellante l’avvocato Federico d'Elia su delega dell'avvocato Sergio Natale Edoardo Galleano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. M_D A773390 REG2023 0002058 del 16 gennaio 2023, a firma del vice Comandante per il territorio del Comando truppe alpine, con cui è stato rideterminato in euro 855,12, ai sensi del d.m. 16 marzo 2011, il canone dovuto dal tenente colonello -OMISSIS- per l’occupazione sine titulo dell’alloggio di servizio.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione in atti e dagli scritti difensivi, sono di seguito riassunti.
2.1. Il Ten. Col. -OMISSIS- è stato concessionario dell’alloggio ASI (alloggio di servizio connesso all’incarico) ETO0038 ubicato in -OMISSIS-, in quanto titolare dell’incarico di “-OMISSIS-. Nell’alloggio in questione vive anche il nucleo familiare dell’ufficiale, costituito dalla moglie e dai tre figli, uno dei quali con disabilità grave.
2.2. A seguito della decadenza dalla concessione dell’alloggio ASI per cessazione dell’incarico che costituiva il titolo dell’occupazione, in data 1 agosto 2022 l’ufficiale presentava domanda per l’assegnazione di un alloggio AST (alloggio di servizio di temporanea sistemazione) sempre in -OMISSIS-. Alla data della domanda, infatti, risultava in possesso di tutti i requisiti per l’assegnazione, in quanto si trovava nella posizione di << a disposizione del Comandante del raggruppamento logistico per incarichi vari >> nel distretto alloggiativo di -OMISSIS-.
2.3. Tuttavia, il successivo 2 agosto 2022 l’ufficiale riceveva la comunicazione di trasferimento, a far data dal 19 settembre 2022, presso -OMISSIS- (-OMISSIS-), ossia una sede inserita in altra circoscrizione alloggiativa.
2.4. Nonostante la comunicazione di trasferimento d’autorità, l’interessato non provvedeva ad aggiornare la documentazione a corredo dell’istanza di assegnazione dell’alloggio, come prescritto dall’art. 351, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare-regolamento militare, r.m.).
2.5. In data 28 settembre 2022 la Commissione Ufficiali di controllo degli alloggi escludeva dalla graduatoria il Ten. Col. -OMISSIS- a far data 19 settembre 2022 perché il suo trasferimento in -OMISSIS-, sede inserita in altra circoscrizione alloggiativa, aveva determinato la perdita dei requisiti per l’assegnazione. La Commissione evidenziava che, ai sensi dell’art. 324, comma 4, r.m., la domanda conserva la sua validità a condizione che i documenti fiscali e amministrativi a suo corredo siano completi e aggiornati e che, ai sensi dell’art. 351, comma 6, lett. a) del regolamento, la documentazione, ai fini dell’aggiornamento della graduatoria, deve essere rinnovata all’insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi dichiarati.
2.6. In conseguenza della perdita della titolarità dell’alloggio ASI, in data 22 ottobre 2022 l’amministrazione notificava all’ufficiale l’avviso di rilascio (prot. 56787 del 5 ottobre 2022) evidenziando che, nelle more delle operazioni esecutive di sgombero, sarebbe stato applicato un canone sanzionatorio a fronte dell’occupazione illegittima dell’unità abitativa. Nel provvedimento si precisava che << la presente costituisce, altresì, qualora non si tratti di utente protetto, comunicazione di avvio del procedimento di recupero forzoso >>.
2.7. Con provvedimento del 16 gennaio 2023, l’amministrazione concludeva il procedimento di rideterminazione del canone ai sensi del d.m. 16 marzo 2011.
3. Il Ten. Col. -OMISSIS- impugnava il provvedimento di rideterminazione del canone, unitamente alle graduatorie relative agli aspiranti alla concessione di alloggio A.S.T. per i periodi 15 settembre 2022 - 18 settembre 2022 e 19 settembre 2022 - 14 gennaio 2023, con ricorso al T.a.r. per la Lombardia che, con sentenza -OMISSIS-, lo accoglieva, riconoscendo il diritto del ricorrente all’assegnazione dell’alloggio A.S.T. Il giudice di primo grado rilevava, in particolare, che l’interessato aveva chiesto tempestivamente - secondo quanto previsto dall’art. 324, comma 3, del regolamento -l’assegnazione dell’alloggio A.S.T., segnalando la permanenza del proprio nucleo familiare e la presenza in esso di un disabile grave.
4. Il Ministero della difesa ha interposto appello, articolando un unico motivo di gravame con cui deduce che il T.a.r. sarebbe incorso in errore in quanto: a) ha qualificato il ricorrente come concessionario dell’alloggio A.S.T. di cui, invece, lo stesso non ha mai goduto, non avendone i requisiti; b) ha affermato l’illegittimità del recupero coattivo dell’alloggio A.S.I. senza tener conto dell’art. 319, comma 1, lett. a), del regolamento, che prevede ed impone l’automatica perdita della concessione dell’alloggio alla cessazione dell’incarico connesso; c) non ha considerato che l’amministrazione non mai ha negato la conduzione dell’alloggio per la presenza di un portatore di handicap grave, confondendo la “conduzione” ( sine titulo ) con la “concessione” (per il personale avente titolo).
5. Si è costituito in resistenza l’appellato che, con successiva memoria, ha insistito per la reiezione del gravame, depositando il provvedimento dell’8 maggio 2025 con cui l’amministrazione, in espressa esecuzione della sentenza del T.a.r., ha assegnato a titolo di alloggio AST l’appartamento ubicato in -OMISSIS-, già occupato dal suo nucleo familiare.
6. All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è fondato.
8. Giova richiamare sinteticamente la disciplina normativa in tema di concessione dell’alloggio ASI e delle conseguenze derivanti dalla perdita del titolo di occupazione.
9. L’art. 281 d.lgs 66/2010 (codice dell’ordinamento militare, c.m.) sancisce che gli alloggi ASI sono assegnati in concessione al personale dipendente cui sono affidati incarichi (individuati con apposito regolamento del Ministero della difesa) che richiedono l’obbligo di abitare presso la località di servizio e che la concessione dell’alloggio decade con la cessazione dell’incarico dal quale l’utente trae titolo.
10. L’art. 319 r.m. prevede, a sua volta, che la durata della concessione dell’alloggio ASI è pari al periodo di permanenza nell’incarico per il quale è stato concesso l’alloggio.
11. Una volta che si è verificata la decadenza dalla concessione, conseguente alla cessazione dell’incarico, il comando competente è tenuto a notificare al concessionario un avviso di rilascio dell’immobile nel quale viene indicata la data di cessazione o decadenza della concessione, nonché l’intimazione allo stesso di lasciare libero da persone e cose l’alloggio (art. 330, comma 2, r.m.).
12. Se l’alloggio non è lasciato libero nel termine fissato nell’avviso di rilascio, l’amministrazione emette l’ordinanza di recupero coattivo in cui viene fissata la data dell’esecuzione del recupero, tenendo conto delle esigenze dell’Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall’utente (art. 333 r.m.).
13. Ai sensi dell’art. 286, comma 3, c.m., agli utenti non aventi titolo alla concessione dell’alloggio è applicato, anche se si trovano in regime di proroga, un canone di occupazione pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone con una maggiorazione percentuale rapportata al reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare.
14. Il successivo comma 3 bis del citato art. 286 (inserito dall’art. 2, comma 1, d.lgs 24 febbraio 2012 n. 20 e modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs 28 gennaio 2014 n. 7) demanda ad un decreto del Ministero della difesa la rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo sulla base dei prezzi di mercato (o, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio), del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione.
15. Con decreto del 16 marzo 2011 il Ministero della difesa ha stabilito, in attuazione del citato articolo, i criteri per la rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione. Il canone è determinato dal prodotto del prezzo di mercato-sulla base delle quotazioni OMI- per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell’occupante (reddito di riferimento) e del periodo di occupazione senza titolo dell’alloggio. Il reddito di riferimento viene, tra l’altro, ridotto “ di euro 10.000 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ” (art. 2 comma 3 lett. a) n. 2 del decreto).
16. Con i successivi decreti ministeriali 10 luglio 2012 (piano di gestione del patrimonio abitativo per gli anni 2010 e 2011), 7 maggio 2014 (piano di gestione del patrimonio abitativo per gli anni 2012-2013) e 24 luglio 2015 (piano di gestione del patrimonio abitativo per l’anno 2014) viene consentito il mantenimento della conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, all’utente che abbia nel suo nucleo familiare un portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 2 dei decreti).
17. L’art. 4 del d.m. 24 luglio 2015 sancisce, inoltre, che agli utenti portatori di handicap accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104 del 1992 o il cui nucleo familiare comprende un portatore di handicap è riconosciuta la condizione di categoria protetta, sia ai fini del mantenimento della conduzione sia ai fini del pagamento del relativo canone, anche dopo la data di effettiva e concreta applicazione del decreto ministeriale 16 marzo 2011. Su specifica istanza dell’interessato, inoltre, gli utenti in questione sono ammessi al pagamento del canone di cui all’art. 286, comma 3, c.m. (ossia pari a quello dell’equo canone con maggiorazione percentuale) se più favorevole all’istante.
18. Dal quadro normativo sopra sinteticamente richiamato discende che:
a) la cessazione dell’incarico integra un’ipotesi di decadenza ex lege dalla concessione dell’alloggio A.S.I., in quanto ad esso strettamente funzionale;
b) al verificarsi della decadenza, l’amministrazione è tenuta a notificare all’interessato l’avviso di rilascio e ad applicare un canone di occupazione per gli utenti sine titulo , calcolato secondo criteri predeterminati;
c) l’avviso di rilascio non è titolo esecutivo, dovendo comunque essere seguito dall’ordinanza di recupero coattivo;
d) la presenza, nel nucleo familiare dell’interessato, di un disabile grave determina: i) la proroga (non l’assegnazione ex novo ) della conduzione dell’alloggio ASI o AST; ii) una riduzione dell’ammontare del canone che sarebbe dovuto dall’occupante sine titulo , anche se in regime di proroga, ai sensi dell’art. 286, commi 3 e 3 bis , c.m.; iii) la possibilità per l’interessato di chiedere l’applicazione di un canone commisurato all’equo canone (maggiorato in funzione del reddito familiare), se più favorevole.
19. In altri termini, la presenza di un disabile consente il mantenimento della conduzione dell’alloggio A.S.I. o A.S.T., nonostante la cessazione dell’incarico cui l’alloggio è connesso ed il pagamento di un canone ridotto rispetto a quello ordinariamente dovuto dagli occupanti senza titolo concessorio.
20. Il canone è, comunque, dovuto in misura superiore rispetto a quello in precedenza determinato ai sensi dell’art. 286, comma 2, c.m. perché la disponibilità dell’alloggio non è più giustificata da ragioni di servizio.
21. Nel caso di specie, il Ten. Col. -OMISSIS- ha ottenuto in concessione l’alloggio ASI ETO0038 in quanto titolare dell’incarico di “-OMISSIS-.
22. In data 14 luglio 2022 l’ufficiale ha assunto l’incarico - non più rientrante tra quelli che prevedono l’ASI – denominato “ a disposizione del Comandante del raggruppamento logistico per incarichi vari ”.
23. A tale data, pertanto, l’appellato è decaduto dalla concessione dell’alloggio ed è divenuto occupante sine titulo con due conseguenze: a) è stato notificato in data 22 ottobre 2022 il verbale di rilascio dell’immobile; b) è stato rideterminato, nel medesimo verbale, il canone di occupazione da precedenti euro 130,97 ad euro 855,12 mensili (come evidenziato nel ricorso di primo grado).
24. Nella rideterminazione del canone, l’amministrazione ha tenuto conto dell’abbattimento del reddito di riferimento derivante dalla presenza di un familiare con handicap grave, ai sensi del d.m. 16 marzo 2011.
25. All’avviso di rilascio non ha fatto seguito l’ordinanza di recupero coattivo e, anzi, nell’atto in questione si precisava che esso costituiva avvio del procedimento di recupero forzoso solo “ qualora non si tratti di utente protetto ”.
26. Ne discende che, a decorrere dalla data di variazione dell’incarico (14 luglio 2022), l’ufficiale era da qualificare come occupante senza titolo dell’alloggio ASI ed era obbligato, in tale veste, a corrispondere il canone maggiorato, non avendo più la detenzione per ragioni di servizio.
27. Lo stesso non era nemmeno concessionario di un alloggio AST poiché, alla data di determinazione della graduatoria, aveva ormai perso i requisiti per l’assegnazione, sicché la competente Commissione aveva correttamente provveduto alla sua esclusione.
28. L’art. 324 r.m. sancisce, infatti, che l’assegnazione degli alloggi AST è effettuata esclusivamente tramite graduatoria e che possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente effettivo presso comandi, enti, reparti della Forza armata od organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa (cfr. anche la circolare 4041, circoscrizioni alloggiative ed 2022, punto 1.2.)
29. La domanda conserva la sua validità purché i documenti fiscali ed amministrativi a corredo (ivi compreso quello relativo alla sede di assegnazione) siano completi ed aggiornati.
30. Ai sensi dell’art. 351, comma 7 lett. f) r.m., il mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta determina la cancellazione dei concorrenti dalla graduatoria.
31. L’ufficiale, pur avendo i requisiti alla data della richiesta di assegnazione (1 agosto 2022), li aveva perduti alla data della formazione della graduatoria (verbale della commissione del 28 settembre 2022) poiché, con successivo provvedimento di impiego del 2 agosto 2022, era stato trasferito, a decorrere dal 26 settembre 2022, a -OMISSIS-, situata in altra circoscrizione alloggiativa.
32. Tra il 1° agosto 2022 (giorno di scadenza delle domande) e il 15 settembre 2022 (giorno di inizio della validità delle graduatorie) l’appellante non aveva più i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio AST-contrariamente a quanto sostenuto in memoria (pag. 11)- perché già destinatario di un provvedimento di trasferimento in data 2 agosto 2022 presso altra circoscrizione alloggiativa (a prescindere dalla data di decorrenza del medesimo, rivestendo ormai l’interessato la posizione di ufficiale trasferito ad altra sede).
33. Nonostante l’intervenuta variazione di sede, lo stesso ha omesso di aggiornare la documentazione a suo tempo presentata, integrando, di conseguenza, la causa di cancellazione dalla graduatoria di cui all’art. 351, comma 7, lett. f) r.m., sopra citato.
34. Poiché non si verte in tema di concessione di alloggio AST bensì di mera occupazione sine titulo dell’alloggio ASI, non può trovare applicazione al caso di specie la disposizione, richiamata dal T.a.r., di cui agli artt. 329, comma 5, lett. c) r.m. che prevede la perdita della concessione dell’alloggio AST in caso di trasferimento del titolare ad altra sede solo quando “ il nucleo familiare non continui ad occupare stabilmente l’alloggio ”.
35. Quanto, invece, al richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’art. 2, commi 1 e 3, del d.m. 11 giugno 2012, è sufficiente osservare che la citata disposizione si limita a consentire la proroga della conduzione dell’alloggio, ma nulla dispone in ordine al canone che per gli occupanti sine titulo è comunque determinato sulla base dei prezzi di mercato e dei coefficienti di correzione stabiliti dal citato decreto del 2011.
36. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
37. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado (r.g. n. 684 del 2023).
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
AN BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
ME DD, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME DD | AN BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.