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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 26067 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 30/4/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c. e
281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 26067/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2051, 2058 e 2059
c.c. e manleva ex art. 1917 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale e con Parte_1 C.F._1 Parte_2
codice fiscale elett.te dom.ti in Napoli alla via Leone C.F._2
Marsicano n. 2 presso l'avv. Salvatore Coppola , dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTORI
E
con codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8 presso l'avv. P.IVA_1
Massimo Manzi, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta 2
CONVENUTO
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Controparte_2 C.F._3
alla via Aniello Falcone n 260|A presso l'avv. Bruno Bello, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla CP_3 CodiceFiscale_4
via Scarlatti n. 110 presso gli avv.ti Giovanni Ruosi e Giuseppe Maria Puglia, dai quali
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHÈ
con codice fiscale , elett.te dom.ta Controparte_4 P.IVA_2
in Napoli alla via del P.co Margherita n. 23 presso l'avv. Antonio Tundo, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti del 27/4/2017 per notar
( n.ri rep. 81955 e racc. 38076 ) Per_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 30/4/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 14/12/2023 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e quindi nelle forme del rito semplificato di cognizione, i coniugi e hanno dedotto di essere comproprietari Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 440, scala E, piano 4 ( all. 1
) ed hanno lamentato che il loro bene era stato interessato da episodi di infiltrazione 3
d'acqua, proveniente dall'appartamento soprastante situato al piano 5 della medesima scala, di cui era proprietaria . CP_3
Di qui il precedente deposito da parte loro in data 21 ottobre 2021 di un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della nonché del CP_3 Controparte_1
in persona del suo amministratore p.t., al fine di vedere
[...]
determinate le cause originanti i danni e l'ammontare dei medesimi, nella prospettiva di una bonaria composizione della lite.
Nel corso del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, contrassegnato dal numero di ruolo 24916/2021 R.G., la resistente aveva chiesto ed ottenuto la CP_3
autorizzazione alla chiamata in causa della conduttrice dell'immobile, nella persona di
, la quale si era costituita in tale ambito. Controparte_2
Il Giudice Unico di Tribunale aveva nominato quale C.T.U. l'arch. il Persona_2
quale, dopo aver svolto tutte le indagini peritali, in data 28 novembre 2022 aveva depositato la relazione finale, nella quale era riportato quanto segue : “I danni
riscontrati si possono distinguere in: danni puntuali e danni diffusi. Quelli puntuali
(interessano pochi componenti, la cui causa sono gli impianti pluviali condominiali)
sono allocati ai muri perimetrali, intonaci e tinteggiature. Quelli diffusi (interessano
più componenti, la cui causa è l'impianto di scarico domestico) sono allocati alle
strutture portanti: muri perimetrali, muro di spina, putrelle del solaio di copertura;
alle
strutture portate e di completamento: voltine del solaio, tramezzo isolato di divisione
cucina/soggiorno, controsoffittatura completa di orditura di sostegno, intonaci, finiture
e tinteggiature. I danni puntuali (di piccola estensione, qualche mq.), sono presenti
negli angoli in sommità degli ambienti, compresi tra la muratura perimetrale ed il
solaio di copertura, ed in estensione più o meno pronunciata lungo le superfici delle
stesse partizioni edilizie;
impegnano il soggiorno e la camera da letto, in 4
corrispondenza del sistema di convogliamento delle acque piovane alle pluviali
(bocchettone di raccolta, raccordi e immissioni nelle pluviali)”.
Le cause dei danni erano state poi individuate come segue : “Le cause dei danni
riscontrati al piano quarto sono due: l'inefficienza per vizi di esecuzione della
manutenzione straordinaria del sistema di convogliamento delle acque meteoriche nelle
pluviali della terrazza sovrastante;
il guasto o rottura degli impianti idraulici non in
pressione (scarichi) presenti nella cucina al V piano.”
Il C.T.U. aveva aggiunto : “Gli impianti di scarico della cucina al V piano, ritenuti
causa prima delle più copiose infiltrazioni e dei danni all'appartamento al IV piano,
all'intradosso del solaio, alla controsoffittatura e alle partizioni verticali: muro di
spina e tramezza isolato, come precedentemente descritti, così come ogni altro impianto
di quelli ispezionato (lavello del banco di lavorazione della terrazza, impianto idrico
della macchina gas) che avesse avuto partecipazione alla formazione dei danni,
appartengono all'appartamento di proprietà ”, per poi specificare, quanto ai CP_3
danni puntuali, che “Il sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana nelle
pluviali, che ha provocato i danni puntuali in sommità degli angoli formati dai
perimetrali e dal solaio di copertura nel soggiorno (perimetrale Est) e nella camera da
letto (perimetrale Ovest), viceversa sono parte comune”, e che, con riguardo alla terrazza al quinto piano di esclusiva proprietà della , “Dagli accertamenti compiuti CP_3
e riportati in questa relazione, risulta che la terrazza non è causa diretta dei danni, ma
concorre con la sua modifica alla conseguente variazione del sistema di
convogliamento delle acque meteoriche in capo alle pluviali, che è causa dei danni
puntuali e minori……….La realizzazione della terrazza, secondo le nuove quote
d'imposta ha necessariamente modificato le linee di compluvio e le modalità con cui
l'acqua meteorica è convogliata nei discendenti pluviali”. Il C.T.U. aveva poi concluso 5
che per gli impianti idraulici non in pressione (scarichi) presenti nella cucina al piano 5,
gli accertamenti non avevano potuto dare certezza delle cause per verifica sperimentale,
poiché queste erano state rimosse né si potevano individuare ad avvenuta rimozione con indagini strumentali.
Per l'appunto gli attori, sulla base di tale relazione, hanno precisato le seguenti conclusioni nel ricorso introduttivo del presente giudizio :
1) previo accertamento e declaratoria di loro responsabilità nella causazione dell'evento di danno , condannare e in solido e/o in via alternativa e CP_3 Controparte_2
comunque chi sarà ritenuto responsabile alla esecuzione delle opere di rifacimento dell'impianto di scarico della cucina come indicate nella relazione finale di ATP alle pagine 62 e 63 della relazione finale;
2) previo accertamento e declaratoria di sua e loro responsabilità nella causazione dell'evento di danno, condannare il convenuto Controparte_1
( ) in persona del Suo amministratore p.t. Avv. Alessandro
[...] P.IVA_1
Lanni in via solidale e/o disgiunta da e comunque in uno a chi sarà ritenuto CP_3
responsabile alla immediata eliminazione delle cause generatrici delle infiltrazioni sulla parete a sud ed a nord rispettivamente corrispondenti alla pluviale lato Vesuvio e pluviale lato nord, ordinando al detto IN il rifacimento delle immissioni della pluviale e della parte di impianto come indicato dal CTU e secondo le indicazioni contenute nella relazione finale alle pagine 57 e segg. ;
3) condannare le convenute e o chi sarà ritenuto responsabile da CP_3 CP_2
questa Giustizia al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti localizzati nella zona salone e generati dalla perdita di acqua dallo scarico della cucina quantificati in CTU in euro 13.018,30 oltre rivalutazione ed interessi;
6
4) condannare il convenuto in uno alla o chi sarà ritenuto CP_1 CP_3
responsabile al risarcimento dei danni subiti a cagione delle pluviali e quantificati in
CTU in euro 5.907,00 oltre rivalutazione ed interessi;
5) condannare essi resistenti in solido o ognuno per la propria quota al risarcimento dei danni da mancata utilizzazione dell'immobile ed i danni da disagio che vengono quantificati in euro 10.000 o diversa somma che questa Giustizia riterrà equa e giusta;
6) condannare essi resistenti al rimborso in favore delle parti ricorrenti delle spese di
CTU per compensi dell'arch. per euro 4.198,03 oltre i costi professionali del Per_2
CTP arch. per euro 2.196,00 nonché le spese e compensi legali Persona_3
versati dai ricorrenti in favore dell'avv. Coppola per il procedimento di ATP e pari a complessive euro 2.946,41 ;
7) condannare essi resistenti al pagamento delle spese e compensi di lite in favore dell'avv. Salvatore Coppola .
Trattasi di domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto della custodia in capo ai convenuti dei beni da cui provenivano le infiltrazioni, e finalizzata da un lato alla riparazione del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale,
per equivalente pecuniario , dall'altro al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.
attraverso la esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione necessari a garantire l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e quindi il ripetersi dei danni medesimi.
Si sono costituiti in giudizio con comparsa di risposta tutti i convenuti e il CP_1
ha ottenuto l'autorizzazione ex artt. 269 e 106 c.p.c. alla chiamata in causa della compagnia assicurativa che a sua volta ha depositato una propria memoria CP_4
difensiva, sulla base di apposita polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi e quindi a fini di garanzia. Più in particolare, il resistente ha chiesto di essere 7
tenuto indenne di quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento di tutti gli eventuali danni lamentati dagli istanti e di pagamento delle spese legali, con condanna anche al pagamento delle spese di lite.
In particolare il IN ha controdedotto che l'avaria del sistema di scarico delle acque meteoriche della terrazza sarebbe riconducibile alle modifiche alla stessa apportate, necessariamente da riferire alla responsabilità della proprietaria della terrazza per quanto valutato dall'ausiliario del Giudice, cosicchè anche la responsabilità delle infiltrazioni che hanno provocato i cosiddetti danni puntuali andrebbe necessariamente collegata pure alla proprietaria dell'appartamento al piano 5, e quindi della pertinente terrazza, nella persona di , e giammai al neanche nella misura CP_3 CP_1
percentuale del 50% valutata dal C.T.U. Secondo tale assunto, gli impluvi presenti sulla terrazza a livello di proprietà non costituirebbero elemento proprio delle CP_3
discendenti pluviali, che a norma dell'art. 1117 c.c. sono di proprietà comune, ma rappresenterebbero elemento di raccordo tra la terrazza di proprietà e la CP_3
discendente pluviale, presente sulla superficie della terrazza, e in particolare all'interno della stessa, e pertanto rientrerebbero nella proprietà esclusiva della . Di qui CP_3
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sulla domanda CP_1
risarcitoria.
La , a sua volta, nella comparsa di risposta ha evidenziato che nel corso CP_3
dell'accesso tenutosi l'8 settembre 2022 la conduttrice aveva dichiarato CP_2
“…non ho mai provveduto a fare l'espurgo della diramazione di scarico della
cucina” ,con ciò riconoscendo di non aver mai manutenuto il detto tratto di tubazione nel corso dei 14 anni di locazione dell'unità immobiliare, e che lo stesso C.T.U. aveva riferito che “…sotto il banco della terrazza sono visibili dei rappezzi di malta, lasciati
grezzi, non omogenei con l'intonaco e le tinteggiature preesistenti, eseguiti in 8
discontinua progressione, traccia di un intervento di manutenzione…”. Secondo la
, da tanto si dovrebbe presumere che le infiltrazioni generatesi a cavallo dei mesi CP_3
di gennaio e febbraio 2019 avrebbero potuto trovare origine in un malfunzionamento dell'impianto idraulico ovvero nel cedimento di un tratto di tubazione del lavello cucina nel punto di innesto con il pozzetto di raccolta delle acque, il che giustificherebbe la presenza dei rappezzi di malta e l'ammaloramento dell'intonaco grossolanamente riparato rinvenuti dal C.T.U.
La resistente ha aggiunto che detti interventi non potrebbero che essere stati eseguiti dalla conduttrice la quale è nel possesso dell'unità immobiliare avendola CP_2
presa in locazione fin dall'anno 2008, e che quest'ultima sarebbe l' unica responsabile delle abusive alterazioni subite dall'immobile nel corso degli anni di conduzione,
trattandosi di interventi non preventivamente comunicati e mai autorizzati dalla , CP_3
compreso il banco cucina in muratura realizzato sulla terrazza. In particolare, la resistente ha fatto riferimento all'art. 10 del contratto di locazione del 5 agosto 2016 ,
laddove non solo aveva riconosciuto la paternità delle lavorazioni Controparte_2
eseguite all'interno dell'unità immobiliare ma si era altresì obbligata a “…sollevare il
locatore proprietario da ogni responsabilità per gli interventi edilizi tutti da ella
eseguiti in costanza del precedente contratto” risalente all'anno 2008. La ha CP_3
quindi attribuito un valore confessorio alla dichiarazione predetta in ordine alle opere realizzate dalla conduttrice sulla terrazza annessa all'appartamento e quindi sia alla realizzazione del banco cucina in muratura che in ordine alla ripavimentazione della stessa.
La a sua volta nella propria comparsa di risposta ha contestato le risultanze CP_2
della C.T.U. facendo riferimento alla relazione del direttore dei lavori incaricato dal della esecuzione di opere sul terrazzo per ovviare agli inconvenienti CP_1 9
riscontrati dall'ausiliario del Giudice, che avrebbe individuato possibili cause del fenomeno infiltrativo non prospettate e verificate dall'arch. . Per_2
Infine la nel costituirsi, ha eccepito che la polizza stipulata Controparte_4
dal non copre i danni derivanti da un difetto di realizzazione del sistema di CP_1
smaltimento delle acque (pluviali, grondaie), sia esso originario o dipendente da modifiche apportate nel tempo, essendo invece volta a proteggere il patrimonio del dagli oneri discendenti dai danni arrecati alla proprietà dei singoli CP_1
condomini, considerati terzi a termini di polizza, per lo spargimento di acqua derivante dalla rottura accidentale o per gelo di impianti condominiali o per l'occlusione di condutture derivante da grandine e gelo, cosicchè non rientrerebbe nel rischio assicurato il danno derivante da omessa o cattiva manutenzione delle condutture. 10
Ciò premesso, per quanto riguarda i raccordi delle pluviali insistenti sulla terrazza di proprietà esclusiva della , in base all'art. 1117 c.c. costituiscono oggetto di CP_3
proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, in quanto necessari all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso,
i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate. Il Codice civile indica un elenco di beni che si intendono parti comuni in condominio a meno che il regolamento contrattuale non stabilisca diversamente, e in questo elenco non compaiono le pluviali né gli altri elementi che normalmente servono alla raccolta e al deflusso delle acque piovane. In pratica, non si menzionano nemmeno i canali di scolo. Tuttavia detti beni, in quanto destinati a smaltire le acque piovane, anche quelle accumulatesi in un terrazzo di proprietà esclusiva di un singolo, nel momento in cui servono all'uso e al godimento comune, rientrano tra i beni di cui all'art. 1117 c.c., salvo che il contrario risulti espressamente dal titolo ( v. Cass. civ. sez. II, 22/12/2014, n. 27154 ).
Dunque, in mancanza di titolo contrario, vale a dire nel silenzio del regolamento che non preveda una specifica norma convenzionale, le spese di pulitura periodica e di manutenzione in generale delle pluviali e dei raccordi devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusive ex art. 1123 comma 1 c.c., non potendo derogarsi a tale criterio legale se non con il consenso unanime di tutti i partecipanti al
IN , e non dei soli presenti in assemblea ( v. Trib. Genova 23/11/2005, n. 4766
), e tali accessori sono sottoposti alla sua custodia. Per l'appunto secondo il C.T.U.
proprio le pluviali, nella loro interezza, comprensive dei bocchettoni di scarico utilizzati nei punti di giuntura tra la guaina bituminosa e il tubo di discesa delle acque piovane,
sono state la causa dei danni puntuali da lui riscontrati, non la guaina della terrazza, cui in ipotesi si sarebbe potuto applicare il criterio di ripartizione del costo dei danni 11
stabilito dall'art. 1126 c.c. Il in quanto custode della pluviale è quindi CP_1
responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni occorsi da tali beni, a meno che non provi la ricorrenza, nel caso concreto, del caso fortuito, quale evento imprevedibile che rappresenta la reale causa del danno e che può essere integrato anche dal comportamento di un terzo. In proposito l'ausiliario del Giudice in sede di accertamento tecnico preventivo ha espresso il parere che la terrazza della non sia causa diretta CP_3
dei danni, ma abbia concorso , in occasione della organizzazione della terrazza medesima su due versanti a quote maggiori rispetto all'originaria quota del lastrico e quindi della sua modifica, alla conseguente variazione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche in capo alle pluviali, che è causa dei danni puntuali e minori.
Tanto concretizza un comportamento colposo della , tenuto in violazione della CP_3
norma generale di cui all'art. 2043 c.c. sul neminem laedere , anche se non viene in rilievo la sua posizione di custode del sistema pluviale. Ora, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità prevalente ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 21/7/2011, n.
15991 ), in virtù della regola di cui all'art. 41 c.p. il concorso di cause preesistenti,
simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la sua azione e l'evento, così da ascrivere il danno interamente all'autore della condotta illecita, anche se si può procedere, eventualmente con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica ( rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all' esito prodottesi ) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito. Nella fattispecie in esame lo stesso C.T.U. ha individuato in capo al IN ed alla , proprietaria CP_3 12
della terrazza, una ripartizione della responsabilità, sotto il profilo della causalità
materiale, pari alla metà ciascuno, il che significa che la modifica della terrazza da parte della sua proprietaria non ha fatto comunque venire meno il nesso di causalità tra l'omessa custodia delle pluviali, comprensive dei raccordi, e i danni puntuali descritti dal C.T.U. Tanto è sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità solidale di entrambi i convenuti nei confronti dell' e della , ai sensi dell'art. 2055 Pt_1 Pt_2
comma 1 c.c., norma sulla causalità materiale integrata per l'appunto dall'art. 41 c.p.,
per il quale è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché
le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità
– nel caso di specie 2051 e 2043 c.c. - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Ciò in quanto la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni ( cfr. Cass. civ. sez. III, 16/4/2025, n. 9969 ). In altri termini, anche nelle obbligazioni ex delicto vale il canone di solidarietà che normalmente caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris, secondo il quale, nel lato esterno dell'obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che agisce per il risarcimento del danno), tutti i corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l'intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri ( artt. 2055 comma
1 e 1292 c.c. ), e nel caso di specie la misura della colpa vale solo nei rapporti interni ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso, dovendo fra l'altro presumersi, come stabilito 13
dall'art. 2055 comma 3 c.c. e come valutato in concreto anche dal C.T.U., che le singole colpe siano uguali.
In definitiva, il danno emergente patrimoniale provocato dalle pluviali condominiali e dalla modifica della terrazza, valutato dal C.T.U. nella misura complessiva di euro
5.907,42, va risarcito sia dal che dalla , in solido tra loro, nei limiti di CP_1 CP_3
euro 5.907, che è la somma richiesta con il ricorso introduttivo, in virtù della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., con l'aggiunta della rivalutazione in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FO ) , calcolata a far data dal deposito della relazione del C.T.U., effettuata il 28 novembre 2022, fino al momento del deposito della presente sentenza, trattandosi di un debito di valore.
Parimenti, va accolta nella misura complessiva di euro 13.018,30 oltre rivalutazione secondo il criterio sopra indicato, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale emergente corrispondente al costo dei lavori a misura in relazione ai danni provocati dall'impianto di scarico della cucina dell'appartamento della all'immobile dei CP_3
ricorrenti. In proposito il C.T.U. ha riscontrato, in sede di accertamento tecnico preventivo, che la causa delle relative infiltrazioni era stata ormai eliminata,
funzionando ormai perfettamente l'impianto di scarico di cui sopra, per cui egli non ha effettuato saggi demolitivi ed è giunto alla individuazione della causa medesima per esclusione, come è dettagliatamente spiegato nelle pagine 47 e 48 della relazione finale,
con motivazione congrua ed immune da vizi logici, che in questa sede va condivisa. Sul
punto non si deve tenere conto alcuno della relazione extragiudiziale redatta dal direttore dei lavori incaricato dal illustrata nei suoi tratti salienti dalla CP_1
posto che, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori CP_2
del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di 14
indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è
affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito ma della quale egli non è
obbligato in nessun caso a tenere conto ( cfr. Cass. civ. sez. III, 22/4/2009, n. 9551
nonché Cass. civ. sez. II, 19/5/1997, n. 4437 ).
Trattasi di un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che si contrappone a quello che consente di porre alla base della decisione una consulenza stragiudiziale di parte ( v. Cass. civ. sez. lav., 3/3/1992, n. 2574 ) e che lo scrivente considera preferibile, nel momento in cui l'orientamento minoritario ha comunque affermato l'obbligo del Giudice del merito di fornire le ragioni, adeguate alla concretezza del caso, per le quali ha ritenuto la detta consulenza attendibile e convincente. Per l'appunto nel caso di specie non può dirsi attendibile, per definizione,
una perizia resa da un tecnico di parte, che per ovvie ragioni non può rivestire una posizione di imparzialità, a differenza del consulente tecnico di ufficio nominato dal
Giudice quale suo ausiliario.
La condanna al risarcimento dei danni diffusi descritti nella relazione dal C.T.U. va pronunciata nei confronti della sola , e non della conduttrice perché ai CP_3 CP_2
sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste la responsabilità del proprietario dell'immobile locato,
per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati ( nel caso di specie dall'impianto di scarico della cucina ), perché la concessione in godimento del bene non comporta la perdita della loro disponibilità giuridica e materiale
( cfr. Cass. civ. sez. III, 5/7/2024, n. 18471 ). Costituisce, peraltro, presupposto di tale conclusione che il proprietario del bene abbia e conservi la custodia anche durante la locazione, sicché la responsabilità del custode viene meno sia quando egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - 15
determinante la causazione del danno, sia quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono acquisite alla disponibilità del solo conduttore.
Nel caso di specie la ha controdedotto che la aveva ammesso di non CP_3 CP_2
aver mai provveduto a fare l'espurgo della diramazione di scarico della cucina e quindi di non aver mai manutenuto il detto tratto di tubazione nel corso dei 14 anni di locazione dell'unità immobiliare, ma non può dedursi con sufficiente certezza che detta omissione costituì la causa della rottura dell'impianto di scarico e quindi delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante, anche se il C.T.U. è giunto a individuare una corresponsabilità al 50% della conduttrice per non essersi fatta parte diligente per l'eliminazione delle cause, alla luce anche del tempo ultraventennale di esercizio degli impianti trascorso senza sospettare che avessero necessità di una manutenzione ordinaria. Allo stato degli atti l'unico dato certo è che il malfunzionamento dell'impianto idraulico interno all'appartamento, comunque segnalato alla dai CP_3
coniugi e , non fu riparato tempestivamente dalla proprietaria e costituì Pt_1 Pt_2
esso, e non la realizzazione del banco cucina in muratura sulla terrazza, la causa dei danni all'appartamento sottostante, indipendentemente dal concorso della conduttrice.
Di qui il rigetto della domanda attorea di risarcimento avanzata dagli attori nei confronti della CP_2
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, gli attori hanno ammesso nel contesto del ricorso introduttivo che le infiltrazioni nel salotto originate dallo scarico della cucina del piano sovrastante sembrano non essere più in atto , mentre le infiltrazioni sulle pareti del salotto originate dalla pluviale lato Vesuvio sono ancora attuali non avendo il provveduto al rifacimento della condotta . Ne CP_1
consegue che la domanda di risarcimento in forma specifica proposta ex art. 2058 c.c.
va accolta nei confronti del , ma non della , che non riveste la qualità CP_1 CP_3 16
di custode dell'impianto di scarico condominiale, e solo in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria delle pluviali meglio descritti alle pagine 57 ss. della relazione del C.T.U. , necessari a garantire l'eliminazione delle cause delle Per_2
infiltrazioni e quindi il ripetersi dei danni medesimi, per altro ormai in corso di esecuzione, avendo già appaltato spontaneamente il i relativi lavori. Più in CP_1
particolare, su tale domanda proposta verso la va dichiarata la cessazione della CP_3
materia del contendere per fatto sopravvenuto.
Va invece integralmente rigettata nei confronti di tutti i resistenti la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata ex art. 2059 c.c. dagli attori per aver dovuto essi trasferirsi da più di un anno da Napoli nel Cilento a causa della inabitabilità
del loro appartamento dovuta a sua volta alle infiltrazioni, con conseguente disagio personale.
Invero in linea generale il danno morale consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito e, per essere risarcito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. e non presuppone,
pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della stessa, ove si consideri che il riconoscimento, ivi contenuto, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale ( v. Cass. civ. sez. lav., 19/12/2008, n. 29832 ) .
La giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto poi la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di diritti costituzionali diversi dalla salute, a fronte di fatti lesivi dei diritti dominicali ( cfr. Cass. civ. sez. un., 1/2/2017 n. 2611 ), alla cui stregua 17
“L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al
normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il
diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali
diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con
presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva
riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori,
conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un
metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo
Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo), nel caso di specie
non si rinviene prova sufficiente che un tale tipo di danno — eccedente un mero disagio
transeunte- in termini di sofferenza soggettiva o di significativa alterazione delle
abitudini di vita, si sia effettivamente verificato”.
Sulla scorta di dette pronunce, attualmente il danno non patrimoniale è risarcibile, in primo luogo nelle ipotesi previste specificamente dalla legge ( art. 2059 c.c. ), compreso il fatto illecito astrattamente configurabile come reato per effetto del rinvio all'art. 185
c.p., per cui la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da qualsiasi lesione dell'interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché
privo di rilevanza costituzionale. Inoltre, il danno non patrimoniale, escluse tali ipotesi,
è riconosciuto quando sia leso un diritto inviolabile della persona costituzionalmente qualificato. Si richiede cioè un contra ius costituzionale, assegnandosi poi alla giurisprudenza il compito di individuare nello specifico tale diritto, non catalogato ex
ante dal legislatore. 18
Si tratta comunque di un danno che può essere inteso e valutato o alla stregua di
“patema d'animo”, cioè di sofferenza interiore o perturbamento psichico, vale a dire di
“danno morale subiettivo”, od in termini di pregiudizio arrecato alla dignità od integrità
morale quale massima espressione della personalità di ogni individuo, cosicchè è da ritenere che la categoria generale del danno non patrimoniale, attinente alla lesione di interessi alla persona umana non connotati da valori di scambio, ha natura composita e (
così come il danno patrimoniale si scandisce in danno emergente ed in lucro cessante )
si articola in una pluralità di aspetti e “voci” con funzioni meramente descrittive, quali il danno esistenziale derivante da perdita del rapporto parentale, danno consistente nello sconvolgimento della esistenza sostanziatosi nelle abitudini di vita con una alterazione non lieve del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, tanto è vero che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere ad una esatta commisurazione e se ne impone anzi una valutazione equitativa ( cfr. Cass. civ. sez. III, 23/1/2014, n. 1361 ).
Se questi sono i principi in materia del danno non patrimoniale, la questione rilevante nella presente sede è se il diritto di proprietà possa essere annoverato tra i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e come tali meritevoli di una tutela piena, comprensiva della riparazione anche del pregiudizio non patrimoniale.
In proposito parte della giurisprudenza di merito si è orientata in senso affermativo alla luce degli orientamenti della Corte Costituzionale, la quale segnatamente nelle sentenze
348 e 349 del 2007 ha esplicitamente “riconosciuto come la funzione sociale
espressamente attribuita al diritto di proprietà non snaturi la natura del diritto stesso,
certamente meritevole di una piena tutela” , con ciò superando le passate incertezze che vedevano nell'art. 42 Cost. non il riconoscimento della rilevanza dell'interesse protetto 19
ma piuttosto un limite dello stesso, ed ha ritenuto – nell'ambito di quell' opera di selezione degli interessi la cui lesione è da ricondurre alle ipotesi in questione- la risarcibilità del danno non patrimoniale per violazione del diritto di proprietà definito dall'art. 832 c.c. come il diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo e costituzionalmente tutelato dall'art. 42 Cost., rientrante quindi nella categoria dei diritti fondamentali inerenti la persona, quando la lesione è ingiusta ( come il caso deciso dal Tribunale di Firenze 21/1/2011 n.147, in Red. Giuffrè 2011,
riguardante ripetute infiltrazioni di acqua nell'appartamento di un soggetto, protrattasi per più di cinque anni, “intralciando seriamente e fortemente il diritto di questi nel
godimento della propria abitazione e, quindi, superando i limiti di quella soglia oltre la
quale la offensività del comportamento umano non può essere impedita dalle regole
della tolleranza, imposta dai doveri di solidarietà ex art 2 Cost.” ).
In argomento, è intervenuto pure il Tribunale di Vercelli con sentenza 12/2/2015 ( in
Diritto Civile Contemporaneo, 2015 ) che, aderendo all'interpretazione evolutiva di cui si è detto, anche qui in un caso in cui si discuteva di gravi infiltrazioni di acqua nella proprietà dell'attore, ha riconosciuto a quest'ultimo il risarcimento del danno patrimoniale e non. E ciò sulla base di un percorso argomentativo, per così dire,
rafforzato, adducendosi l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 che, nel prevedere il diritto del proprietario ad un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in caso di occupazione acquisitiva, introdurrebbe una disparità di trattamento tra la lesione della proprietà da parte del soggetto pubblico e la lesione per mano di soggetti privati.
Tuttavia più di recente è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, precisando che non scatta il risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, nella fattispecie concretamente in esame causato dall'allagamento 20
dell'appartamento del piano sovrastante, se il fatto illecito non costituisce reato e non lede in modo serio diritti della persona costituzionalmente garantiti ( v. in motivazione
Cass. civ. sez. III, 22/2/2017, n. 4534 ).
La Suprema Corte ( Cass. civ. sez. un., 1/2/2017, n. 2611 ) ha chiarito che la perduta possibilità di godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni provenienti
dall'appartamento vicino può, in teoria, provocare tanto un danno patrimoniale quanto un danno non patrimoniale. Tuttavia, “per ottenere il risarcimento occorre sempre
fornire la prova di un preciso e quantificabile disagio, e con specifico riferimento al
danno non patrimoniale, per la sua risarcibilità occorre altresì che l'illecito configuri
gli estremi del reato o leda seriamente interessi della persona costituzionalmente
garantiti”.
Nel caso di specie, per l'appunto, non è stata dimostrata né affermata la inagibilità
completa dell'appartamento di parte attrice, ed anzi il C.T.U. ha riscontrato che i
danni diffusi, che sono quelli più consistenti e la cui causa è ormai cessata, sono presenti solo nell'ambiente soggiorno. Di qui il rigetto della richiesta attorea di
risarcimento del danno non patrimoniale.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. dei convenuti tutti, tranne che della nei confronti CP_2
degli attori, e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14
comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice a carico di ciascuno dei resistenti ( v. 21
sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ),
dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 . Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) . 22
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Quanto sopra vale pure per le spese dell'accertamento tecnico preventivo, anche ove effettuato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. che, pur essendo "giurisdizionalizzato", è
comunque sempre finalizzato al componimento della lite e non dà luogo ad un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del Giudice che l'ha disposto.
Più in particolare, le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam"
introdotto ex artt. 696 o 696 bis c.p.c., vanno poste con apposito decreto di pagamento,
a conclusione della relativa procedura, in via provvisoria ed esclusiva a carico della
parte richiedente, fermo restando che vanno prese in considerazione nell'ambito del successivo processo di merito come spese giudiziali, comprensive di quelle per le prove ed indagini e di quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, per essere addebitate nell'occasione al soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed essere pertanto liquidate in un unico contesto ( v. sul punto Cass. civ. sez.
II, 18/5/2025, n. 13154 ; Cass. civ. sez. II, 27/10/2023, n. 29850 ; Cass. civ. sez. III,
3/9/2019, n. 21975 ; Cass. civ. sez. III, 8/6/2017, n. 14268 ; Cass. civ. sez. VI,
18/10/2016, n. 21045 ; Cass. civ. sez. III, 27/7/2005, n. 15672 ; Cass. civ. sez. I,
15/2/2000, n. 1690 ) , e non come danno emergente o componenti del danno da risarcire
( cfr. però per quest'ultimo orientamento Cass. civ. sez. III, 6/11/2023, n. 30854 ) o come spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite .
Per quanto riguarda le spese sostenute per l'attività del consulente di parte attrice, che l'ha coadiuvata nel corso delle operazioni svolte dal C.T.U. nell'ambito del 23
procedimento di accertamento tecnico preventivo, anche esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ( cfr. Cass. civ. sez. sez. II, 3/1/2013, n. 84 ).
La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione,
seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza ( v.
Cass. civ. sez. I, 25/3/2003, n. 4357; Cass. civ. 29/6/1985, n. 3897 ).
Nel caso di cui trattasi sono stati provati sia l'incarico affidato all'arch. quale Per_3
C.T.P. di parte ricorrente nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo per il compenso di euro 2.196, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal C.T.P. in favore del proprio assistito, con la partecipazione alla sub procedura di svolgimento delle operazioni peritali e la formulazione delle osservazioni critiche alla bozza. Nel momento in cui sono state dimostrate sia l'obbligazione al pagamento che l'attività in concreto svolta, deve essere disposta la condanna al rimborso anche delle spese di C.T.P. ammontanti per l'appunto ad euro
2.196 , cifra da ritenersi congrua perché in linea con le spese della C.T.U., come quantificate nel decreto di pagamento.
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte attrice ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso nel ricorso introduttivo.
Peraltro, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente, sia pure solo nei rapporti interni, le spese della compiuta consulenza tecnica di ufficio già liquidate in 24
favore dell'ausiliario nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo con decreto di pagamento emesso ex artt. 8 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c.
e provvisoriamente poste -in detta circostanza- a carico dei soli ricorrenti. Invero il consulente tecnico di ufficio, anche dopo l'emissione della sentenza che ponga definitivamente le spese di causa a carico della parte soccombente, conserva il diritto di azionare pure nei confronti della parte risultata vittoriosa l'anteriore decreto di liquidazione che le abbia poste a carico solidale delle parti ( v. sul punto Tribunale
Milano, 13/7/2015 ), trattandosi di un titolo esecutivo efficace nei confronti di tutte le parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 comma 2 D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e
53 disp. att. c.p.c. . Ciò in quanto egli non è parte del giudizio e non è destinatario della sentenza. Al contrario, la sua attività viene svolta nell'interesse superiore della giustizia e dunque di tutte le parti.
Ne consegue che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal C.T.U. ha natura solidale e che l'ausiliario del Giudice può agire autonomamente nei confronti di ognuna delle parti, trovando applicazione il principio della soccombenza solo nei rapporti interni tra le parti e non all'esterno, nel senso che al consulente d'ufficio non è
opponibile la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale egli ha esercitato la sua funzione in virtù di un mandato neutrale ( v.
sul punto Cass. civ. sez. II, 12/11/2015, n. 23133 ; Cass. civ., sez. VI, 05/11/2014, n.
23522 ; Cass. civ. sez. VI, 8/11/2013, n. 25179 ; Cass. civ. sez. sez. II, 30/12/2009, n.
28094; Cass. civ. sez. sez. II, 15/9/2008, n. 23586; Cass. civ. sez. sez. I, 8/7/1996, n.
6199 ).
Premesso che la circostanza che la sentenza abbia posto il pagamento delle spese di lite a carico di una sola delle parti non è opponibile al C.T.U., il quale non è destinatario di detta decisione e non può qualificarsi parte del giudizio, e che il decreto di liquidazione 25
delle spese non può considerarsi revocato dalla sentenza che conclude la controversia,
va rilevato che la parte vittoriosa può conseguire nella presente sede il rimborso di quanto complessivamente già versato al C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo.
Infine, una volta accolta, sia pure solo parzialmente, la domanda risarcitoria proposta dall' e dalla , contro alcuni dei convenuti, deve considerarsi infondata la Pt_1 Pt_2
domanda di manleva proposta da uno di essi, e più precisamente dal CP_1
contro la essendo stata prodotta da quest'ultima per Controparte_4
intero la polizza per la responsabilità civile da danni verso terzi stipulata dall'ente di gestione con tale società. In proposito va accolta l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla compagnia assicuratrice con riguardo alla circostanza che non rientrerebbe nel rischio assicurato il danno derivante da omessa o cattiva manutenzione delle condutture. Invero la garanzia al punto 26.13 lett. c) copre il rischio da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di pluviali, nella sua interezza, a prescindere dalla causa della rottura medesima, ma l'avaria del sistema di scarico delle acque meteoriche della terrazza nel caso di specie non si è concretizzata nella rottura delle pluviali, bensì in un loro alterato e viziato funzionamento. In proposito il C.T.U.
ha spiegato che la pluviale ad oggi semplicemente non è in grado di ricevere tutta l'acqua piovana, che ristagna lungo la linea di gronda della falda (perimetrale sotto il parapetto), mentre con il dispositivo a bocca d'efflusso conica, in dotazione precedentemente, l'acqua in accesso non convogliata poteva defluire all'esterno della bocca e cascare nel vuoto (in regime di pioggia elevato). Ciò è avvenuto, sempre secondo il C.T.U., in concomitanza con la realizzazione del terrazzo abitabile, laddove è
stata variata la sua configurazione: organizzazione su due versanti a quote maggiori rispetto all'originaria quota del lastrico, con variazione anche del modo in cui avviene il 26
convogliamento nelle colonne pluviali, perchè i bocchettoni sono stati modificati per struttura e forma, con eliminazione dell'originario bocchettone a parete e la bocca d'efflusso conica in sommità della pluviale e realizzazione di un nuovo bocchettone a parete in opera.
Pertanto la non va condannata a tenere indenne ex art. 1917 comma Controparte_4
1 c.p.c. e quindi a rimborsare il di quanto da questi eventualmente versato CP_1
agli attori a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito liquidato con la presente sentenza.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente ex art. 92
comma 2 c.p.c. le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori e la convenuta CP_2
, posto che la domanda risarcitoria è stata esercitata nei confronti di quest'ultima
[...]
nel momento in cui è stata ipotizzata nella relazione del C.T.U. una sua corresponsabilità nella causazione dei danni diffusi, e tra il convenuto
[...]
e la Controparte_1 Controparte_4
posto che l'azione di manleva prevedeva comunque l'indennizzo per il danno causato dalle pluviali, anche se il rischio assicurato non riguardava specificamente i danni causati dal loro vizio di costruzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di risarcimento proposta contro il
[...]
e in relazione ai danni puntuali e per Controparte_1 CP_5
l'effetto condanna questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
e di della somma di euro 5.907 con l'aggiunta della Pt_1 Parte_2
rivalutazione in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le 27
famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FO ) calcolata a far data dal
28/11/2022 fino al momento del deposito della presente sentenza;
b ) accoglie la domanda attorea di risarcimento proposta contro in CP_5
relazione ai danni diffusi e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore di e di della somma di euro 13.018,30 con Parte_1 Parte_2
l'aggiunta della rivalutazione in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FO ) calcolata a far data dal 28/11/2022 fino al momento del deposito della presente sentenza;
c ) accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno in forma specifica proposta ex art. 2058 c.c. nei confronti del Controparte_1
e per l'effetto condanna quest'ultimo ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle pluviali meglio descritti alle pagine 57 ss. della relazione del C.T.U. Abbisogno;
d ) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni diffusi proposta nei confronti di
; Controparte_2
e ) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di risarcimento del danno in forma specifica proposta
contro
; CP_3
f ) rigetta nei confronti di tutti i convenuti la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale;
g ) rigetta la domanda di manleva proposta dal Controparte_1
nei confronti della;
[...] Controparte_4
h ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il Controparte_1
e in solido tra loro, al rimborso in favore di
[...] CP_5 [...]
e di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Pt_1 Parte_2
complessivi euro 5.677, di cui euro 5.077 per compensi ed euro 600 per esborsi, oltre
IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% 28
sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore Coppola con codice fiscale quale distrattario;
C.F._5
i ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il Controparte_1
e in solido tra loro, al rimborso in favore di e
[...] CP_5 Parte_1
di delle spese dell'accertamento tecnico preventivo, che si Parte_2
liquidano in euro 4.198,03 per compensi del C.T.U. arch. , in euro Persona_2
2.196 per il compenso del C.T.P. arch. e in euro 2.946,41 per le Persona_3
spese e i compensi legali in relazione a tale procedimento di istruzione preventiva, con attribuzione di tutte tali spese in favore dell'avv. Salvatore Coppola con codice fiscale quale distrattario;
C.F._5
l ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori e la convenuta e tra il convenuto Controparte_2 [...]
e la Controparte_1 Controparte_4
Napoli, 7/7/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi
Proc. 26067 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 30/4/2025 ai sensi degli artt. 281 terdecies comma 1 c.p.c. e
281 sexies comma 3 c.p.c. e quindi con le forme del rito semplificato di cognizione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 26067/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2051, 2058 e 2059
c.c. e manleva ex art. 1917 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale e con Parte_1 C.F._1 Parte_2
codice fiscale elett.te dom.ti in Napoli alla via Leone C.F._2
Marsicano n. 2 presso l'avv. Salvatore Coppola , dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
ATTORI
E
con codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8 presso l'avv. P.IVA_1
Massimo Manzi, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta 2
CONVENUTO
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Controparte_2 C.F._3
alla via Aniello Falcone n 260|A presso l'avv. Bruno Bello, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla CP_3 CodiceFiscale_4
via Scarlatti n. 110 presso gli avv.ti Giovanni Ruosi e Giuseppe Maria Puglia, dai quali
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHÈ
con codice fiscale , elett.te dom.ta Controparte_4 P.IVA_2
in Napoli alla via del P.co Margherita n. 23 presso l'avv. Antonio Tundo, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti del 27/4/2017 per notar
( n.ri rep. 81955 e racc. 38076 ) Per_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 30/4/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 14/12/2023 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e quindi nelle forme del rito semplificato di cognizione, i coniugi e hanno dedotto di essere comproprietari Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 440, scala E, piano 4 ( all. 1
) ed hanno lamentato che il loro bene era stato interessato da episodi di infiltrazione 3
d'acqua, proveniente dall'appartamento soprastante situato al piano 5 della medesima scala, di cui era proprietaria . CP_3
Di qui il precedente deposito da parte loro in data 21 ottobre 2021 di un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della nonché del CP_3 Controparte_1
in persona del suo amministratore p.t., al fine di vedere
[...]
determinate le cause originanti i danni e l'ammontare dei medesimi, nella prospettiva di una bonaria composizione della lite.
Nel corso del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, contrassegnato dal numero di ruolo 24916/2021 R.G., la resistente aveva chiesto ed ottenuto la CP_3
autorizzazione alla chiamata in causa della conduttrice dell'immobile, nella persona di
, la quale si era costituita in tale ambito. Controparte_2
Il Giudice Unico di Tribunale aveva nominato quale C.T.U. l'arch. il Persona_2
quale, dopo aver svolto tutte le indagini peritali, in data 28 novembre 2022 aveva depositato la relazione finale, nella quale era riportato quanto segue : “I danni
riscontrati si possono distinguere in: danni puntuali e danni diffusi. Quelli puntuali
(interessano pochi componenti, la cui causa sono gli impianti pluviali condominiali)
sono allocati ai muri perimetrali, intonaci e tinteggiature. Quelli diffusi (interessano
più componenti, la cui causa è l'impianto di scarico domestico) sono allocati alle
strutture portanti: muri perimetrali, muro di spina, putrelle del solaio di copertura;
alle
strutture portate e di completamento: voltine del solaio, tramezzo isolato di divisione
cucina/soggiorno, controsoffittatura completa di orditura di sostegno, intonaci, finiture
e tinteggiature. I danni puntuali (di piccola estensione, qualche mq.), sono presenti
negli angoli in sommità degli ambienti, compresi tra la muratura perimetrale ed il
solaio di copertura, ed in estensione più o meno pronunciata lungo le superfici delle
stesse partizioni edilizie;
impegnano il soggiorno e la camera da letto, in 4
corrispondenza del sistema di convogliamento delle acque piovane alle pluviali
(bocchettone di raccolta, raccordi e immissioni nelle pluviali)”.
Le cause dei danni erano state poi individuate come segue : “Le cause dei danni
riscontrati al piano quarto sono due: l'inefficienza per vizi di esecuzione della
manutenzione straordinaria del sistema di convogliamento delle acque meteoriche nelle
pluviali della terrazza sovrastante;
il guasto o rottura degli impianti idraulici non in
pressione (scarichi) presenti nella cucina al V piano.”
Il C.T.U. aveva aggiunto : “Gli impianti di scarico della cucina al V piano, ritenuti
causa prima delle più copiose infiltrazioni e dei danni all'appartamento al IV piano,
all'intradosso del solaio, alla controsoffittatura e alle partizioni verticali: muro di
spina e tramezza isolato, come precedentemente descritti, così come ogni altro impianto
di quelli ispezionato (lavello del banco di lavorazione della terrazza, impianto idrico
della macchina gas) che avesse avuto partecipazione alla formazione dei danni,
appartengono all'appartamento di proprietà ”, per poi specificare, quanto ai CP_3
danni puntuali, che “Il sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana nelle
pluviali, che ha provocato i danni puntuali in sommità degli angoli formati dai
perimetrali e dal solaio di copertura nel soggiorno (perimetrale Est) e nella camera da
letto (perimetrale Ovest), viceversa sono parte comune”, e che, con riguardo alla terrazza al quinto piano di esclusiva proprietà della , “Dagli accertamenti compiuti CP_3
e riportati in questa relazione, risulta che la terrazza non è causa diretta dei danni, ma
concorre con la sua modifica alla conseguente variazione del sistema di
convogliamento delle acque meteoriche in capo alle pluviali, che è causa dei danni
puntuali e minori……….La realizzazione della terrazza, secondo le nuove quote
d'imposta ha necessariamente modificato le linee di compluvio e le modalità con cui
l'acqua meteorica è convogliata nei discendenti pluviali”. Il C.T.U. aveva poi concluso 5
che per gli impianti idraulici non in pressione (scarichi) presenti nella cucina al piano 5,
gli accertamenti non avevano potuto dare certezza delle cause per verifica sperimentale,
poiché queste erano state rimosse né si potevano individuare ad avvenuta rimozione con indagini strumentali.
Per l'appunto gli attori, sulla base di tale relazione, hanno precisato le seguenti conclusioni nel ricorso introduttivo del presente giudizio :
1) previo accertamento e declaratoria di loro responsabilità nella causazione dell'evento di danno , condannare e in solido e/o in via alternativa e CP_3 Controparte_2
comunque chi sarà ritenuto responsabile alla esecuzione delle opere di rifacimento dell'impianto di scarico della cucina come indicate nella relazione finale di ATP alle pagine 62 e 63 della relazione finale;
2) previo accertamento e declaratoria di sua e loro responsabilità nella causazione dell'evento di danno, condannare il convenuto Controparte_1
( ) in persona del Suo amministratore p.t. Avv. Alessandro
[...] P.IVA_1
Lanni in via solidale e/o disgiunta da e comunque in uno a chi sarà ritenuto CP_3
responsabile alla immediata eliminazione delle cause generatrici delle infiltrazioni sulla parete a sud ed a nord rispettivamente corrispondenti alla pluviale lato Vesuvio e pluviale lato nord, ordinando al detto IN il rifacimento delle immissioni della pluviale e della parte di impianto come indicato dal CTU e secondo le indicazioni contenute nella relazione finale alle pagine 57 e segg. ;
3) condannare le convenute e o chi sarà ritenuto responsabile da CP_3 CP_2
questa Giustizia al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti localizzati nella zona salone e generati dalla perdita di acqua dallo scarico della cucina quantificati in CTU in euro 13.018,30 oltre rivalutazione ed interessi;
6
4) condannare il convenuto in uno alla o chi sarà ritenuto CP_1 CP_3
responsabile al risarcimento dei danni subiti a cagione delle pluviali e quantificati in
CTU in euro 5.907,00 oltre rivalutazione ed interessi;
5) condannare essi resistenti in solido o ognuno per la propria quota al risarcimento dei danni da mancata utilizzazione dell'immobile ed i danni da disagio che vengono quantificati in euro 10.000 o diversa somma che questa Giustizia riterrà equa e giusta;
6) condannare essi resistenti al rimborso in favore delle parti ricorrenti delle spese di
CTU per compensi dell'arch. per euro 4.198,03 oltre i costi professionali del Per_2
CTP arch. per euro 2.196,00 nonché le spese e compensi legali Persona_3
versati dai ricorrenti in favore dell'avv. Coppola per il procedimento di ATP e pari a complessive euro 2.946,41 ;
7) condannare essi resistenti al pagamento delle spese e compensi di lite in favore dell'avv. Salvatore Coppola .
Trattasi di domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto della custodia in capo ai convenuti dei beni da cui provenivano le infiltrazioni, e finalizzata da un lato alla riparazione del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale,
per equivalente pecuniario , dall'altro al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.
attraverso la esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione necessari a garantire l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e quindi il ripetersi dei danni medesimi.
Si sono costituiti in giudizio con comparsa di risposta tutti i convenuti e il CP_1
ha ottenuto l'autorizzazione ex artt. 269 e 106 c.p.c. alla chiamata in causa della compagnia assicurativa che a sua volta ha depositato una propria memoria CP_4
difensiva, sulla base di apposita polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi e quindi a fini di garanzia. Più in particolare, il resistente ha chiesto di essere 7
tenuto indenne di quanto eventualmente dovuto a titolo di risarcimento di tutti gli eventuali danni lamentati dagli istanti e di pagamento delle spese legali, con condanna anche al pagamento delle spese di lite.
In particolare il IN ha controdedotto che l'avaria del sistema di scarico delle acque meteoriche della terrazza sarebbe riconducibile alle modifiche alla stessa apportate, necessariamente da riferire alla responsabilità della proprietaria della terrazza per quanto valutato dall'ausiliario del Giudice, cosicchè anche la responsabilità delle infiltrazioni che hanno provocato i cosiddetti danni puntuali andrebbe necessariamente collegata pure alla proprietaria dell'appartamento al piano 5, e quindi della pertinente terrazza, nella persona di , e giammai al neanche nella misura CP_3 CP_1
percentuale del 50% valutata dal C.T.U. Secondo tale assunto, gli impluvi presenti sulla terrazza a livello di proprietà non costituirebbero elemento proprio delle CP_3
discendenti pluviali, che a norma dell'art. 1117 c.c. sono di proprietà comune, ma rappresenterebbero elemento di raccordo tra la terrazza di proprietà e la CP_3
discendente pluviale, presente sulla superficie della terrazza, e in particolare all'interno della stessa, e pertanto rientrerebbero nella proprietà esclusiva della . Di qui CP_3
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sulla domanda CP_1
risarcitoria.
La , a sua volta, nella comparsa di risposta ha evidenziato che nel corso CP_3
dell'accesso tenutosi l'8 settembre 2022 la conduttrice aveva dichiarato CP_2
“…non ho mai provveduto a fare l'espurgo della diramazione di scarico della
cucina” ,con ciò riconoscendo di non aver mai manutenuto il detto tratto di tubazione nel corso dei 14 anni di locazione dell'unità immobiliare, e che lo stesso C.T.U. aveva riferito che “…sotto il banco della terrazza sono visibili dei rappezzi di malta, lasciati
grezzi, non omogenei con l'intonaco e le tinteggiature preesistenti, eseguiti in 8
discontinua progressione, traccia di un intervento di manutenzione…”. Secondo la
, da tanto si dovrebbe presumere che le infiltrazioni generatesi a cavallo dei mesi CP_3
di gennaio e febbraio 2019 avrebbero potuto trovare origine in un malfunzionamento dell'impianto idraulico ovvero nel cedimento di un tratto di tubazione del lavello cucina nel punto di innesto con il pozzetto di raccolta delle acque, il che giustificherebbe la presenza dei rappezzi di malta e l'ammaloramento dell'intonaco grossolanamente riparato rinvenuti dal C.T.U.
La resistente ha aggiunto che detti interventi non potrebbero che essere stati eseguiti dalla conduttrice la quale è nel possesso dell'unità immobiliare avendola CP_2
presa in locazione fin dall'anno 2008, e che quest'ultima sarebbe l' unica responsabile delle abusive alterazioni subite dall'immobile nel corso degli anni di conduzione,
trattandosi di interventi non preventivamente comunicati e mai autorizzati dalla , CP_3
compreso il banco cucina in muratura realizzato sulla terrazza. In particolare, la resistente ha fatto riferimento all'art. 10 del contratto di locazione del 5 agosto 2016 ,
laddove non solo aveva riconosciuto la paternità delle lavorazioni Controparte_2
eseguite all'interno dell'unità immobiliare ma si era altresì obbligata a “…sollevare il
locatore proprietario da ogni responsabilità per gli interventi edilizi tutti da ella
eseguiti in costanza del precedente contratto” risalente all'anno 2008. La ha CP_3
quindi attribuito un valore confessorio alla dichiarazione predetta in ordine alle opere realizzate dalla conduttrice sulla terrazza annessa all'appartamento e quindi sia alla realizzazione del banco cucina in muratura che in ordine alla ripavimentazione della stessa.
La a sua volta nella propria comparsa di risposta ha contestato le risultanze CP_2
della C.T.U. facendo riferimento alla relazione del direttore dei lavori incaricato dal della esecuzione di opere sul terrazzo per ovviare agli inconvenienti CP_1 9
riscontrati dall'ausiliario del Giudice, che avrebbe individuato possibili cause del fenomeno infiltrativo non prospettate e verificate dall'arch. . Per_2
Infine la nel costituirsi, ha eccepito che la polizza stipulata Controparte_4
dal non copre i danni derivanti da un difetto di realizzazione del sistema di CP_1
smaltimento delle acque (pluviali, grondaie), sia esso originario o dipendente da modifiche apportate nel tempo, essendo invece volta a proteggere il patrimonio del dagli oneri discendenti dai danni arrecati alla proprietà dei singoli CP_1
condomini, considerati terzi a termini di polizza, per lo spargimento di acqua derivante dalla rottura accidentale o per gelo di impianti condominiali o per l'occlusione di condutture derivante da grandine e gelo, cosicchè non rientrerebbe nel rischio assicurato il danno derivante da omessa o cattiva manutenzione delle condutture. 10
Ciò premesso, per quanto riguarda i raccordi delle pluviali insistenti sulla terrazza di proprietà esclusiva della , in base all'art. 1117 c.c. costituiscono oggetto di CP_3
proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, in quanto necessari all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso,
i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate. Il Codice civile indica un elenco di beni che si intendono parti comuni in condominio a meno che il regolamento contrattuale non stabilisca diversamente, e in questo elenco non compaiono le pluviali né gli altri elementi che normalmente servono alla raccolta e al deflusso delle acque piovane. In pratica, non si menzionano nemmeno i canali di scolo. Tuttavia detti beni, in quanto destinati a smaltire le acque piovane, anche quelle accumulatesi in un terrazzo di proprietà esclusiva di un singolo, nel momento in cui servono all'uso e al godimento comune, rientrano tra i beni di cui all'art. 1117 c.c., salvo che il contrario risulti espressamente dal titolo ( v. Cass. civ. sez. II, 22/12/2014, n. 27154 ).
Dunque, in mancanza di titolo contrario, vale a dire nel silenzio del regolamento che non preveda una specifica norma convenzionale, le spese di pulitura periodica e di manutenzione in generale delle pluviali e dei raccordi devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusive ex art. 1123 comma 1 c.c., non potendo derogarsi a tale criterio legale se non con il consenso unanime di tutti i partecipanti al
IN , e non dei soli presenti in assemblea ( v. Trib. Genova 23/11/2005, n. 4766
), e tali accessori sono sottoposti alla sua custodia. Per l'appunto secondo il C.T.U.
proprio le pluviali, nella loro interezza, comprensive dei bocchettoni di scarico utilizzati nei punti di giuntura tra la guaina bituminosa e il tubo di discesa delle acque piovane,
sono state la causa dei danni puntuali da lui riscontrati, non la guaina della terrazza, cui in ipotesi si sarebbe potuto applicare il criterio di ripartizione del costo dei danni 11
stabilito dall'art. 1126 c.c. Il in quanto custode della pluviale è quindi CP_1
responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni occorsi da tali beni, a meno che non provi la ricorrenza, nel caso concreto, del caso fortuito, quale evento imprevedibile che rappresenta la reale causa del danno e che può essere integrato anche dal comportamento di un terzo. In proposito l'ausiliario del Giudice in sede di accertamento tecnico preventivo ha espresso il parere che la terrazza della non sia causa diretta CP_3
dei danni, ma abbia concorso , in occasione della organizzazione della terrazza medesima su due versanti a quote maggiori rispetto all'originaria quota del lastrico e quindi della sua modifica, alla conseguente variazione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche in capo alle pluviali, che è causa dei danni puntuali e minori.
Tanto concretizza un comportamento colposo della , tenuto in violazione della CP_3
norma generale di cui all'art. 2043 c.c. sul neminem laedere , anche se non viene in rilievo la sua posizione di custode del sistema pluviale. Ora, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità prevalente ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 21/7/2011, n.
15991 ), in virtù della regola di cui all'art. 41 c.p. il concorso di cause preesistenti,
simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la sua azione e l'evento, così da ascrivere il danno interamente all'autore della condotta illecita, anche se si può procedere, eventualmente con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica ( rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all' esito prodottesi ) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito. Nella fattispecie in esame lo stesso C.T.U. ha individuato in capo al IN ed alla , proprietaria CP_3 12
della terrazza, una ripartizione della responsabilità, sotto il profilo della causalità
materiale, pari alla metà ciascuno, il che significa che la modifica della terrazza da parte della sua proprietaria non ha fatto comunque venire meno il nesso di causalità tra l'omessa custodia delle pluviali, comprensive dei raccordi, e i danni puntuali descritti dal C.T.U. Tanto è sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità solidale di entrambi i convenuti nei confronti dell' e della , ai sensi dell'art. 2055 Pt_1 Pt_2
comma 1 c.c., norma sulla causalità materiale integrata per l'appunto dall'art. 41 c.p.,
per il quale è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché
le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità
– nel caso di specie 2051 e 2043 c.c. - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Ciò in quanto la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni ( cfr. Cass. civ. sez. III, 16/4/2025, n. 9969 ). In altri termini, anche nelle obbligazioni ex delicto vale il canone di solidarietà che normalmente caratterizza le obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris, secondo il quale, nel lato esterno dell'obbligazione (ovverosia, nei confronti del comune creditore che agisce per il risarcimento del danno), tutti i corresponsabili sono obbligati in solido ad eseguire la prestazione per l'intero e il pagamento da parte di uno libera gli altri ( artt. 2055 comma
1 e 1292 c.c. ), e nel caso di specie la misura della colpa vale solo nei rapporti interni ai fini dell'esercizio dell'azione di regresso, dovendo fra l'altro presumersi, come stabilito 13
dall'art. 2055 comma 3 c.c. e come valutato in concreto anche dal C.T.U., che le singole colpe siano uguali.
In definitiva, il danno emergente patrimoniale provocato dalle pluviali condominiali e dalla modifica della terrazza, valutato dal C.T.U. nella misura complessiva di euro
5.907,42, va risarcito sia dal che dalla , in solido tra loro, nei limiti di CP_1 CP_3
euro 5.907, che è la somma richiesta con il ricorso introduttivo, in virtù della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., con l'aggiunta della rivalutazione in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FO ) , calcolata a far data dal deposito della relazione del C.T.U., effettuata il 28 novembre 2022, fino al momento del deposito della presente sentenza, trattandosi di un debito di valore.
Parimenti, va accolta nella misura complessiva di euro 13.018,30 oltre rivalutazione secondo il criterio sopra indicato, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale emergente corrispondente al costo dei lavori a misura in relazione ai danni provocati dall'impianto di scarico della cucina dell'appartamento della all'immobile dei CP_3
ricorrenti. In proposito il C.T.U. ha riscontrato, in sede di accertamento tecnico preventivo, che la causa delle relative infiltrazioni era stata ormai eliminata,
funzionando ormai perfettamente l'impianto di scarico di cui sopra, per cui egli non ha effettuato saggi demolitivi ed è giunto alla individuazione della causa medesima per esclusione, come è dettagliatamente spiegato nelle pagine 47 e 48 della relazione finale,
con motivazione congrua ed immune da vizi logici, che in questa sede va condivisa. Sul
punto non si deve tenere conto alcuno della relazione extragiudiziale redatta dal direttore dei lavori incaricato dal illustrata nei suoi tratti salienti dalla CP_1
posto che, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori CP_2
del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di 14
indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è
affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito ma della quale egli non è
obbligato in nessun caso a tenere conto ( cfr. Cass. civ. sez. III, 22/4/2009, n. 9551
nonché Cass. civ. sez. II, 19/5/1997, n. 4437 ).
Trattasi di un orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che si contrappone a quello che consente di porre alla base della decisione una consulenza stragiudiziale di parte ( v. Cass. civ. sez. lav., 3/3/1992, n. 2574 ) e che lo scrivente considera preferibile, nel momento in cui l'orientamento minoritario ha comunque affermato l'obbligo del Giudice del merito di fornire le ragioni, adeguate alla concretezza del caso, per le quali ha ritenuto la detta consulenza attendibile e convincente. Per l'appunto nel caso di specie non può dirsi attendibile, per definizione,
una perizia resa da un tecnico di parte, che per ovvie ragioni non può rivestire una posizione di imparzialità, a differenza del consulente tecnico di ufficio nominato dal
Giudice quale suo ausiliario.
La condanna al risarcimento dei danni diffusi descritti nella relazione dal C.T.U. va pronunciata nei confronti della sola , e non della conduttrice perché ai CP_3 CP_2
sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste la responsabilità del proprietario dell'immobile locato,
per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati ( nel caso di specie dall'impianto di scarico della cucina ), perché la concessione in godimento del bene non comporta la perdita della loro disponibilità giuridica e materiale
( cfr. Cass. civ. sez. III, 5/7/2024, n. 18471 ). Costituisce, peraltro, presupposto di tale conclusione che il proprietario del bene abbia e conservi la custodia anche durante la locazione, sicché la responsabilità del custode viene meno sia quando egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - 15
determinante la causazione del danno, sia quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono acquisite alla disponibilità del solo conduttore.
Nel caso di specie la ha controdedotto che la aveva ammesso di non CP_3 CP_2
aver mai provveduto a fare l'espurgo della diramazione di scarico della cucina e quindi di non aver mai manutenuto il detto tratto di tubazione nel corso dei 14 anni di locazione dell'unità immobiliare, ma non può dedursi con sufficiente certezza che detta omissione costituì la causa della rottura dell'impianto di scarico e quindi delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante, anche se il C.T.U. è giunto a individuare una corresponsabilità al 50% della conduttrice per non essersi fatta parte diligente per l'eliminazione delle cause, alla luce anche del tempo ultraventennale di esercizio degli impianti trascorso senza sospettare che avessero necessità di una manutenzione ordinaria. Allo stato degli atti l'unico dato certo è che il malfunzionamento dell'impianto idraulico interno all'appartamento, comunque segnalato alla dai CP_3
coniugi e , non fu riparato tempestivamente dalla proprietaria e costituì Pt_1 Pt_2
esso, e non la realizzazione del banco cucina in muratura sulla terrazza, la causa dei danni all'appartamento sottostante, indipendentemente dal concorso della conduttrice.
Di qui il rigetto della domanda attorea di risarcimento avanzata dagli attori nei confronti della CP_2
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, gli attori hanno ammesso nel contesto del ricorso introduttivo che le infiltrazioni nel salotto originate dallo scarico della cucina del piano sovrastante sembrano non essere più in atto , mentre le infiltrazioni sulle pareti del salotto originate dalla pluviale lato Vesuvio sono ancora attuali non avendo il provveduto al rifacimento della condotta . Ne CP_1
consegue che la domanda di risarcimento in forma specifica proposta ex art. 2058 c.c.
va accolta nei confronti del , ma non della , che non riveste la qualità CP_1 CP_3 16
di custode dell'impianto di scarico condominiale, e solo in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria delle pluviali meglio descritti alle pagine 57 ss. della relazione del C.T.U. , necessari a garantire l'eliminazione delle cause delle Per_2
infiltrazioni e quindi il ripetersi dei danni medesimi, per altro ormai in corso di esecuzione, avendo già appaltato spontaneamente il i relativi lavori. Più in CP_1
particolare, su tale domanda proposta verso la va dichiarata la cessazione della CP_3
materia del contendere per fatto sopravvenuto.
Va invece integralmente rigettata nei confronti di tutti i resistenti la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata ex art. 2059 c.c. dagli attori per aver dovuto essi trasferirsi da più di un anno da Napoli nel Cilento a causa della inabitabilità
del loro appartamento dovuta a sua volta alle infiltrazioni, con conseguente disagio personale.
Invero in linea generale il danno morale consegue alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito e, per essere risarcito, non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. e non presuppone,
pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della stessa, ove si consideri che il riconoscimento, ivi contenuto, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale ( v. Cass. civ. sez. lav., 19/12/2008, n. 29832 ) .
La giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto poi la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di diritti costituzionali diversi dalla salute, a fronte di fatti lesivi dei diritti dominicali ( cfr. Cass. civ. sez. un., 1/2/2017 n. 2611 ), alla cui stregua 17
“L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al
normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il
diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali
diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con
presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva
riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori,
conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un
metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo
Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo), nel caso di specie
non si rinviene prova sufficiente che un tale tipo di danno — eccedente un mero disagio
transeunte- in termini di sofferenza soggettiva o di significativa alterazione delle
abitudini di vita, si sia effettivamente verificato”.
Sulla scorta di dette pronunce, attualmente il danno non patrimoniale è risarcibile, in primo luogo nelle ipotesi previste specificamente dalla legge ( art. 2059 c.c. ), compreso il fatto illecito astrattamente configurabile come reato per effetto del rinvio all'art. 185
c.p., per cui la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da qualsiasi lesione dell'interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché
privo di rilevanza costituzionale. Inoltre, il danno non patrimoniale, escluse tali ipotesi,
è riconosciuto quando sia leso un diritto inviolabile della persona costituzionalmente qualificato. Si richiede cioè un contra ius costituzionale, assegnandosi poi alla giurisprudenza il compito di individuare nello specifico tale diritto, non catalogato ex
ante dal legislatore. 18
Si tratta comunque di un danno che può essere inteso e valutato o alla stregua di
“patema d'animo”, cioè di sofferenza interiore o perturbamento psichico, vale a dire di
“danno morale subiettivo”, od in termini di pregiudizio arrecato alla dignità od integrità
morale quale massima espressione della personalità di ogni individuo, cosicchè è da ritenere che la categoria generale del danno non patrimoniale, attinente alla lesione di interessi alla persona umana non connotati da valori di scambio, ha natura composita e (
così come il danno patrimoniale si scandisce in danno emergente ed in lucro cessante )
si articola in una pluralità di aspetti e “voci” con funzioni meramente descrittive, quali il danno esistenziale derivante da perdita del rapporto parentale, danno consistente nello sconvolgimento della esistenza sostanziatosi nelle abitudini di vita con una alterazione non lieve del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, tanto è vero che il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere ad una esatta commisurazione e se ne impone anzi una valutazione equitativa ( cfr. Cass. civ. sez. III, 23/1/2014, n. 1361 ).
Se questi sono i principi in materia del danno non patrimoniale, la questione rilevante nella presente sede è se il diritto di proprietà possa essere annoverato tra i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e come tali meritevoli di una tutela piena, comprensiva della riparazione anche del pregiudizio non patrimoniale.
In proposito parte della giurisprudenza di merito si è orientata in senso affermativo alla luce degli orientamenti della Corte Costituzionale, la quale segnatamente nelle sentenze
348 e 349 del 2007 ha esplicitamente “riconosciuto come la funzione sociale
espressamente attribuita al diritto di proprietà non snaturi la natura del diritto stesso,
certamente meritevole di una piena tutela” , con ciò superando le passate incertezze che vedevano nell'art. 42 Cost. non il riconoscimento della rilevanza dell'interesse protetto 19
ma piuttosto un limite dello stesso, ed ha ritenuto – nell'ambito di quell' opera di selezione degli interessi la cui lesione è da ricondurre alle ipotesi in questione- la risarcibilità del danno non patrimoniale per violazione del diritto di proprietà definito dall'art. 832 c.c. come il diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo e costituzionalmente tutelato dall'art. 42 Cost., rientrante quindi nella categoria dei diritti fondamentali inerenti la persona, quando la lesione è ingiusta ( come il caso deciso dal Tribunale di Firenze 21/1/2011 n.147, in Red. Giuffrè 2011,
riguardante ripetute infiltrazioni di acqua nell'appartamento di un soggetto, protrattasi per più di cinque anni, “intralciando seriamente e fortemente il diritto di questi nel
godimento della propria abitazione e, quindi, superando i limiti di quella soglia oltre la
quale la offensività del comportamento umano non può essere impedita dalle regole
della tolleranza, imposta dai doveri di solidarietà ex art 2 Cost.” ).
In argomento, è intervenuto pure il Tribunale di Vercelli con sentenza 12/2/2015 ( in
Diritto Civile Contemporaneo, 2015 ) che, aderendo all'interpretazione evolutiva di cui si è detto, anche qui in un caso in cui si discuteva di gravi infiltrazioni di acqua nella proprietà dell'attore, ha riconosciuto a quest'ultimo il risarcimento del danno patrimoniale e non. E ciò sulla base di un percorso argomentativo, per così dire,
rafforzato, adducendosi l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 che, nel prevedere il diritto del proprietario ad un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, in caso di occupazione acquisitiva, introdurrebbe una disparità di trattamento tra la lesione della proprietà da parte del soggetto pubblico e la lesione per mano di soggetti privati.
Tuttavia più di recente è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, precisando che non scatta il risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, nella fattispecie concretamente in esame causato dall'allagamento 20
dell'appartamento del piano sovrastante, se il fatto illecito non costituisce reato e non lede in modo serio diritti della persona costituzionalmente garantiti ( v. in motivazione
Cass. civ. sez. III, 22/2/2017, n. 4534 ).
La Suprema Corte ( Cass. civ. sez. un., 1/2/2017, n. 2611 ) ha chiarito che la perduta possibilità di godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni provenienti
dall'appartamento vicino può, in teoria, provocare tanto un danno patrimoniale quanto un danno non patrimoniale. Tuttavia, “per ottenere il risarcimento occorre sempre
fornire la prova di un preciso e quantificabile disagio, e con specifico riferimento al
danno non patrimoniale, per la sua risarcibilità occorre altresì che l'illecito configuri
gli estremi del reato o leda seriamente interessi della persona costituzionalmente
garantiti”.
Nel caso di specie, per l'appunto, non è stata dimostrata né affermata la inagibilità
completa dell'appartamento di parte attrice, ed anzi il C.T.U. ha riscontrato che i
danni diffusi, che sono quelli più consistenti e la cui causa è ormai cessata, sono presenti solo nell'ambiente soggiorno. Di qui il rigetto della richiesta attorea di
risarcimento del danno non patrimoniale.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. dei convenuti tutti, tranne che della nei confronti CP_2
degli attori, e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14
comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice a carico di ciascuno dei resistenti ( v. 21
sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ),
dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione ( cd. criterio del decisum ), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 . Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) . 22
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Quanto sopra vale pure per le spese dell'accertamento tecnico preventivo, anche ove effettuato ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. che, pur essendo "giurisdizionalizzato", è
comunque sempre finalizzato al componimento della lite e non dà luogo ad un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del Giudice che l'ha disposto.
Più in particolare, le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam"
introdotto ex artt. 696 o 696 bis c.p.c., vanno poste con apposito decreto di pagamento,
a conclusione della relativa procedura, in via provvisoria ed esclusiva a carico della
parte richiedente, fermo restando che vanno prese in considerazione nell'ambito del successivo processo di merito come spese giudiziali, comprensive di quelle per le prove ed indagini e di quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, per essere addebitate nell'occasione al soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed essere pertanto liquidate in un unico contesto ( v. sul punto Cass. civ. sez.
II, 18/5/2025, n. 13154 ; Cass. civ. sez. II, 27/10/2023, n. 29850 ; Cass. civ. sez. III,
3/9/2019, n. 21975 ; Cass. civ. sez. III, 8/6/2017, n. 14268 ; Cass. civ. sez. VI,
18/10/2016, n. 21045 ; Cass. civ. sez. III, 27/7/2005, n. 15672 ; Cass. civ. sez. I,
15/2/2000, n. 1690 ) , e non come danno emergente o componenti del danno da risarcire
( cfr. però per quest'ultimo orientamento Cass. civ. sez. III, 6/11/2023, n. 30854 ) o come spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite .
Per quanto riguarda le spese sostenute per l'attività del consulente di parte attrice, che l'ha coadiuvata nel corso delle operazioni svolte dal C.T.U. nell'ambito del 23
procedimento di accertamento tecnico preventivo, anche esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ( cfr. Cass. civ. sez. sez. II, 3/1/2013, n. 84 ).
La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione,
seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza ( v.
Cass. civ. sez. I, 25/3/2003, n. 4357; Cass. civ. 29/6/1985, n. 3897 ).
Nel caso di cui trattasi sono stati provati sia l'incarico affidato all'arch. quale Per_3
C.T.P. di parte ricorrente nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo per il compenso di euro 2.196, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento, sia l'attività compiuta dal C.T.P. in favore del proprio assistito, con la partecipazione alla sub procedura di svolgimento delle operazioni peritali e la formulazione delle osservazioni critiche alla bozza. Nel momento in cui sono state dimostrate sia l'obbligazione al pagamento che l'attività in concreto svolta, deve essere disposta la condanna al rimborso anche delle spese di C.T.P. ammontanti per l'appunto ad euro
2.196 , cifra da ritenersi congrua perché in linea con le spese della C.T.U., come quantificate nel decreto di pagamento.
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte attrice ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso nel ricorso introduttivo.
Peraltro, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente, sia pure solo nei rapporti interni, le spese della compiuta consulenza tecnica di ufficio già liquidate in 24
favore dell'ausiliario nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo con decreto di pagamento emesso ex artt. 8 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c.
e provvisoriamente poste -in detta circostanza- a carico dei soli ricorrenti. Invero il consulente tecnico di ufficio, anche dopo l'emissione della sentenza che ponga definitivamente le spese di causa a carico della parte soccombente, conserva il diritto di azionare pure nei confronti della parte risultata vittoriosa l'anteriore decreto di liquidazione che le abbia poste a carico solidale delle parti ( v. sul punto Tribunale
Milano, 13/7/2015 ), trattandosi di un titolo esecutivo efficace nei confronti di tutte le parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 comma 2 D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e
53 disp. att. c.p.c. . Ciò in quanto egli non è parte del giudizio e non è destinatario della sentenza. Al contrario, la sua attività viene svolta nell'interesse superiore della giustizia e dunque di tutte le parti.
Ne consegue che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal C.T.U. ha natura solidale e che l'ausiliario del Giudice può agire autonomamente nei confronti di ognuna delle parti, trovando applicazione il principio della soccombenza solo nei rapporti interni tra le parti e non all'esterno, nel senso che al consulente d'ufficio non è
opponibile la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale egli ha esercitato la sua funzione in virtù di un mandato neutrale ( v.
sul punto Cass. civ. sez. II, 12/11/2015, n. 23133 ; Cass. civ., sez. VI, 05/11/2014, n.
23522 ; Cass. civ. sez. VI, 8/11/2013, n. 25179 ; Cass. civ. sez. sez. II, 30/12/2009, n.
28094; Cass. civ. sez. sez. II, 15/9/2008, n. 23586; Cass. civ. sez. sez. I, 8/7/1996, n.
6199 ).
Premesso che la circostanza che la sentenza abbia posto il pagamento delle spese di lite a carico di una sola delle parti non è opponibile al C.T.U., il quale non è destinatario di detta decisione e non può qualificarsi parte del giudizio, e che il decreto di liquidazione 25
delle spese non può considerarsi revocato dalla sentenza che conclude la controversia,
va rilevato che la parte vittoriosa può conseguire nella presente sede il rimborso di quanto complessivamente già versato al C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo.
Infine, una volta accolta, sia pure solo parzialmente, la domanda risarcitoria proposta dall' e dalla , contro alcuni dei convenuti, deve considerarsi infondata la Pt_1 Pt_2
domanda di manleva proposta da uno di essi, e più precisamente dal CP_1
contro la essendo stata prodotta da quest'ultima per Controparte_4
intero la polizza per la responsabilità civile da danni verso terzi stipulata dall'ente di gestione con tale società. In proposito va accolta l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla compagnia assicuratrice con riguardo alla circostanza che non rientrerebbe nel rischio assicurato il danno derivante da omessa o cattiva manutenzione delle condutture. Invero la garanzia al punto 26.13 lett. c) copre il rischio da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di pluviali, nella sua interezza, a prescindere dalla causa della rottura medesima, ma l'avaria del sistema di scarico delle acque meteoriche della terrazza nel caso di specie non si è concretizzata nella rottura delle pluviali, bensì in un loro alterato e viziato funzionamento. In proposito il C.T.U.
ha spiegato che la pluviale ad oggi semplicemente non è in grado di ricevere tutta l'acqua piovana, che ristagna lungo la linea di gronda della falda (perimetrale sotto il parapetto), mentre con il dispositivo a bocca d'efflusso conica, in dotazione precedentemente, l'acqua in accesso non convogliata poteva defluire all'esterno della bocca e cascare nel vuoto (in regime di pioggia elevato). Ciò è avvenuto, sempre secondo il C.T.U., in concomitanza con la realizzazione del terrazzo abitabile, laddove è
stata variata la sua configurazione: organizzazione su due versanti a quote maggiori rispetto all'originaria quota del lastrico, con variazione anche del modo in cui avviene il 26
convogliamento nelle colonne pluviali, perchè i bocchettoni sono stati modificati per struttura e forma, con eliminazione dell'originario bocchettone a parete e la bocca d'efflusso conica in sommità della pluviale e realizzazione di un nuovo bocchettone a parete in opera.
Pertanto la non va condannata a tenere indenne ex art. 1917 comma Controparte_4
1 c.p.c. e quindi a rimborsare il di quanto da questi eventualmente versato CP_1
agli attori a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito liquidato con la presente sentenza.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente ex art. 92
comma 2 c.p.c. le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori e la convenuta CP_2
, posto che la domanda risarcitoria è stata esercitata nei confronti di quest'ultima
[...]
nel momento in cui è stata ipotizzata nella relazione del C.T.U. una sua corresponsabilità nella causazione dei danni diffusi, e tra il convenuto
[...]
e la Controparte_1 Controparte_4
posto che l'azione di manleva prevedeva comunque l'indennizzo per il danno causato dalle pluviali, anche se il rischio assicurato non riguardava specificamente i danni causati dal loro vizio di costruzione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di risarcimento proposta contro il
[...]
e in relazione ai danni puntuali e per Controparte_1 CP_5
l'effetto condanna questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
e di della somma di euro 5.907 con l'aggiunta della Pt_1 Parte_2
rivalutazione in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le 27
famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FO ) calcolata a far data dal
28/11/2022 fino al momento del deposito della presente sentenza;
b ) accoglie la domanda attorea di risarcimento proposta contro in CP_5
relazione ai danni diffusi e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore di e di della somma di euro 13.018,30 con Parte_1 Parte_2
l'aggiunta della rivalutazione in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai ( cosiddetto indice FO ) calcolata a far data dal 28/11/2022 fino al momento del deposito della presente sentenza;
c ) accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno in forma specifica proposta ex art. 2058 c.c. nei confronti del Controparte_1
e per l'effetto condanna quest'ultimo ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria delle pluviali meglio descritti alle pagine 57 ss. della relazione del C.T.U. Abbisogno;
d ) rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni diffusi proposta nei confronti di
; Controparte_2
e ) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda attorea di risarcimento del danno in forma specifica proposta
contro
; CP_3
f ) rigetta nei confronti di tutti i convenuti la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale;
g ) rigetta la domanda di manleva proposta dal Controparte_1
nei confronti della;
[...] Controparte_4
h ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il Controparte_1
e in solido tra loro, al rimborso in favore di
[...] CP_5 [...]
e di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Pt_1 Parte_2
complessivi euro 5.677, di cui euro 5.077 per compensi ed euro 600 per esborsi, oltre
IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% 28
sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore Coppola con codice fiscale quale distrattario;
C.F._5
i ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il Controparte_1
e in solido tra loro, al rimborso in favore di e
[...] CP_5 Parte_1
di delle spese dell'accertamento tecnico preventivo, che si Parte_2
liquidano in euro 4.198,03 per compensi del C.T.U. arch. , in euro Persona_2
2.196 per il compenso del C.T.P. arch. e in euro 2.946,41 per le Persona_3
spese e i compensi legali in relazione a tale procedimento di istruzione preventiva, con attribuzione di tutte tali spese in favore dell'avv. Salvatore Coppola con codice fiscale quale distrattario;
C.F._5
l ) visto l'art. 92 comma 2 c.p.c. compensa integralmente le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori e la convenuta e tra il convenuto Controparte_2 [...]
e la Controparte_1 Controparte_4
Napoli, 7/7/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi