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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1020/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1020 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/04/1950 e residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Di Benedetto, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/07/1955 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Malvaso, giusta procura in atti;
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/09/2025 e rimessa in decisione innanzi al Collegio con provvedimento del 16/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- le parti hanno contratto matrimonio il 28/04/1975 in ZZ (RG), il cui atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso al n. 35,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1975;
- i figli nati dal matrimonio tra i ricorrenti sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- in data 5/06/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 23/09/2021 giusta ordinanza resa a seguito dell'udienza presidenziale celebratesi in tale data, a seguito della quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
- ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 23/09/2021, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1024/2023, pubblicata dal Tribunale di Ragusa il 29/06/2023, all'esito del procedimento n.
153/2021 R.G. e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l.
6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
2 - l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la sig.ra lascerà l'immobile di proprietà delò sig. sito in Ispica CP_1 Parte_1
(RG) c.da Marina di Marza, via Fiordaliso n. 29 e trasferirà la propria residenza altrove;
3. Il sig. continuerà a corrispondere in favore della sig.ra , Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, quale contributo per il mantenimento della stessa, somma che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
4. la corresponsione del suddetto importo continuerà ad avvenire tramite versamento CP_ diretto da parte dell' che tratterrà la somma di e 150,00 dagli importi dovuti al sig.
a titolo di pensione e di indennità di accompagnamento;
Parte_1
5. i coniugi dichiarano di aver già regolamentato tutti gli altri rapporti economici tra gli stessi;
6. si dà atto che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al Parte_2 Parte_1 proprio per effetto del matrimonio”.
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- l'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili e con l'interesse della figlia;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Parte_2
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ZZ (RG), con rito concordatario, il 28/04/1975, tra e Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune nell'anno 1975, parte II,
Serie A, numero 35, alle condizioni riportate in motivazione;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
3 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di ZZ, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di ZZ di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1020 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'08/04/1950 e residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Di Benedetto, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/07/1955 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Malvaso, giusta procura in atti;
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/09/2025 e rimessa in decisione innanzi al Collegio con provvedimento del 16/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
- le parti hanno contratto matrimonio il 28/04/1975 in ZZ (RG), il cui atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune stesso al n. 35,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'anno 1975;
- i figli nati dal matrimonio tra i ricorrenti sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- in data 5/06/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 23/09/2021 giusta ordinanza resa a seguito dell'udienza presidenziale celebratesi in tale data, a seguito della quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
- ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 23/09/2021, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 1024/2023, pubblicata dal Tribunale di Ragusa il 29/06/2023, all'esito del procedimento n.
153/2021 R.G. e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l.
6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”);
2 - l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la sig.ra lascerà l'immobile di proprietà delò sig. sito in Ispica CP_1 Parte_1
(RG) c.da Marina di Marza, via Fiordaliso n. 29 e trasferirà la propria residenza altrove;
3. Il sig. continuerà a corrispondere in favore della sig.ra , Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, quale contributo per il mantenimento della stessa, somma che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT;
4. la corresponsione del suddetto importo continuerà ad avvenire tramite versamento CP_ diretto da parte dell' che tratterrà la somma di e 150,00 dagli importi dovuti al sig.
a titolo di pensione e di indennità di accompagnamento;
Parte_1
5. i coniugi dichiarano di aver già regolamentato tutti gli altri rapporti economici tra gli stessi;
6. si dà atto che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al Parte_2 Parte_1 proprio per effetto del matrimonio”.
- il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, nulla ha opposto;
- l'accordo sopra riportato può essere recepito, in quanto non in contrasto con diritti indisponibili e con l'interesse della figlia;
- essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Parte_2
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ZZ (RG), con rito concordatario, il 28/04/1975, tra e Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune nell'anno 1975, parte II,
Serie A, numero 35, alle condizioni riportate in motivazione;
- omologa le condizioni concordate dalle parti, provvedendo in conformità;
3 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di ZZ, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di ZZ di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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