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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1170/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1170/2014 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di Parte_1 costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Luigi CLAPS, nel cui studio è elett.te dom.to;
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Eduardo GIULIANI, nel cui studio è elett.te dom.to;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Corrispettivo d'opera professionale – Appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di il Parte_1 CP_1
sito in alla , chiedendo che il Controparte_1 CP_1 Controparte_1 convenuto fosse condannato a pagargli la somma di euro 4.485,59, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
L' ra condomino. Pt_1
Il 22 Novembre 2010, l'assemblea lo nominava amministratore straordinario del condominio, «relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato».
1 N. 1170/2014 R.G.A.C.
Egli doveva riscuotere le «quote condominiali straordinarie, secondo la ripartizione provvisoria presentata in assemblea» da lui stesso, e svolgere «tutte le operazioni bancarie necessarie per il pagamento delle fatture dalle ditte prescelte per le [sic] esecuzione dei lavori sul fabbricato».
Il compenso era fissato nell'1,5% dell'importo dei lavori.
Lo stesso giorno, l'assemblea approvava il preventivo dell'impresa 'Domotecna Clima
Service di Sileo Domenico', dell'importo di euro 38.500,00, IVA compresa, per l'impianto di riscaldamento e le spese delle pratiche, oltre che per le spese per la certificazione energetica occorrente al beneficio fiscale del 55%.
I condomini, in un secondo momento, chiedevano all' di curare, altresì, il Pt_1 rilascio delle certificazioni per le agevolazioni fiscali relative all'IRPEF, pari al 36% ed al 55%.
Il 27 Gennaio 2012, il mandato veniva definitivamente adempiuto, mediante il pagamento dell'ultima fattura spettante all'impresa del LAURITA.
La tariffa professionale prevedeva un importo di euro 2.600,00.
Il rimborso delle spese ed il saldo delle competenze ammontavano a complessivi euro
1.885,59: in totale, egli doveva percepire la somma di euro 4.485,59.
2. Resisteva il condominio, il quale negava la fondatezza della pretesa dell' , in Pt_1 via riconvenzionale, chiedeva che costui fosse condannato a restituire la somma di euro 510,14, indebitamente percepita.
3. Il Giudice di pace, mediante sentenza n. 592/2013, rigettava sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale: egli riteneva che il compenso dell'amministratore, in mancanza di diversa decisione assembleare, fosse onnicomprensivo e, dunque, non potesse non ricomprendere le voci, dall' ichieste;
quanto alla domanda riconvenzionale, essa non Pt_1 era provata.
4. Si appellava l' insistendo per l'accoglimento della domanda originariamente Pt_1 proposta: il condominio si costituiva e spiegava appello incidentale, a propria volta affinché la domanda riconvenzionale fosse accolta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'assemblea condominiale, il 22 Novembre 2010, conferiva all'odierno attore il seguente mandato:
2 N. 1170/2014 R.G.A.C.
In assenza di una figura giuridica di 'amministratore straordinario' del condominio, non si tratta che di un mandatario con rappresentanza (ciò è pacifico in giurisprudenza rispetto allo stesso amministratore, per così dire, 'ordinario': «agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini», si legge, da ult., nel testo di Cass. civ., Sez. II, ord.
10.5.2025, n. 12416): l'assemblea, nella specie, ne delineava la figura ed i compiti assimilandolo, rispetto agli affari affidatigli, all'amministratore 'ordinario'.
Il 28 Marzo 2011, l'assemblea approvava «il rendiconto e conseguente bilancio consuntivo dei lavori effettuati al fabbricato presentato dall'Amministratore come da prospetto che viene allegato al presente verbale quale parte integrante».
Il compenso previsto (del resto, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori, e non per singole attività, operazioni od adempimenti) non può che ritenersi onnicomprensivo, giacché, nonostante le specificazioni formulate, l'assemblea, come poc'anzi enunziato,
3 N. 1170/2014 R.G.A.C.
assimila il mandatario per quanto attiene a quei lavori, all'amministratore del Pt_1 condominio (e cfr., sul punto, ex pluribus, Cass. civ., Sez. II, sent. 2.3.2018, n. 5014: «In tema di condominio, per quanto l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, rientra nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.»: occorre, pertanto, una specifica deliberazione di compenso aggiuntivo, affinché possa eseguirsi, ai fini della remunerazione, un distinguo a favore dell'amministratore).
Ove il rilascio delle certificazioni tributarie (pur compreso nei compiti degli amministratori di condominio) non fosse stato già incluso nel compenso, perché relativo a lavori diversi ed ulteriori, rispetto a quelli affidati alle imprese e CP_2 CP_3
si dovrebbe osservare che, nel verbale del 13 Marzo 2012, si precisava che con
[...]
l' si conveniva la percezione di euro 20,00 da ciascun condomino, a tacitazione di Pt_1 tale rilascio, e che, contestualmente, costui consegnava quelle certificazioni.
Poiché, precedentemente, egli stesso aveva scritto al condominio che avrebbe consegnato i documenti solo previa corresponsione dell'importo totale, da lui preteso, quanto si legge nel verbale significa rinunzia alla differenza.
L' nel giudizio, nulla ha osservato rispetto a tale deduzione difensiva della Pt_1 controparte, ed al contenuto di quel verbale.
Certamente ricompresa nell'ammontare totale del compenso era la consegna degli atti in possesso dell'amministratore straordinario: non si vede come possa isolarsi concettualmente una simile attività.
Quanto alla somma domandata a titolo di spese, eccedente quella già indicata nel bilancio consuntivo approvato dall'assemblea il 28 Marzo 2011, ed allegato a quel verbale,
l' avrebbe dovuto specificare analiticamente quali fossero gli esborsi (passibili di Pt_1 documentazione) sostenuti successivamente, al fine del rispetto della possibilità, per il condominio, di esaminare adeguatamente la pretesa e replicare, ed al fine, altresì, di consentire, nel processo, al Giudice l'esame di un'allegazione difensiva puntuale, solo la quale impone il riscontro dei singoli documenti che vengono prodotti a riprova.
L'appello principale, allora, dev'essere rigettato
2. L'appello incidentale deve, anch'esso, essere rigettato: il ha, dapprima, CP_1 accettato la pretesa dell' attraverso l'approvazione del rendiconto e del bilancio Pt_1 consuntivo, e, poi, intende venire contra factum proprium,
3. Le spese di lite del grado possono compensarsi, essendo rigettati tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale.
4. Deve darsi atto, infine, che l'appello principale e quello incidentale vengono rigettati, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante principale e dell'appellato ed appellante incidentale, di versare un ulteriore
4 N. 1170/2014 R.G.A.C.
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
La Cancelleria provvederà alle valutazioni ed agli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1170/2014 R.G.A.C., promossa da contro il Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] disattesa, così decide:
2. rigetta l'appello principale;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. compensa le spese di lite del grado tra le parti;
5. dà atto che l'appello principale e quello incidentale vengono rigettati, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, sia da parte dell'appellante principale, sia da parte dell'appellato ed appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, rimettendo alla Cancelleria le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
Potenza, 17 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1170/2014 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di Parte_1 costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Luigi CLAPS, nel cui studio è elett.te dom.to;
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Eduardo GIULIANI, nel cui studio è elett.te dom.to;
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: Corrispettivo d'opera professionale – Appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di il Parte_1 CP_1
sito in alla , chiedendo che il Controparte_1 CP_1 Controparte_1 convenuto fosse condannato a pagargli la somma di euro 4.485,59, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
L' ra condomino. Pt_1
Il 22 Novembre 2010, l'assemblea lo nominava amministratore straordinario del condominio, «relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato».
1 N. 1170/2014 R.G.A.C.
Egli doveva riscuotere le «quote condominiali straordinarie, secondo la ripartizione provvisoria presentata in assemblea» da lui stesso, e svolgere «tutte le operazioni bancarie necessarie per il pagamento delle fatture dalle ditte prescelte per le [sic] esecuzione dei lavori sul fabbricato».
Il compenso era fissato nell'1,5% dell'importo dei lavori.
Lo stesso giorno, l'assemblea approvava il preventivo dell'impresa 'Domotecna Clima
Service di Sileo Domenico', dell'importo di euro 38.500,00, IVA compresa, per l'impianto di riscaldamento e le spese delle pratiche, oltre che per le spese per la certificazione energetica occorrente al beneficio fiscale del 55%.
I condomini, in un secondo momento, chiedevano all' di curare, altresì, il Pt_1 rilascio delle certificazioni per le agevolazioni fiscali relative all'IRPEF, pari al 36% ed al 55%.
Il 27 Gennaio 2012, il mandato veniva definitivamente adempiuto, mediante il pagamento dell'ultima fattura spettante all'impresa del LAURITA.
La tariffa professionale prevedeva un importo di euro 2.600,00.
Il rimborso delle spese ed il saldo delle competenze ammontavano a complessivi euro
1.885,59: in totale, egli doveva percepire la somma di euro 4.485,59.
2. Resisteva il condominio, il quale negava la fondatezza della pretesa dell' , in Pt_1 via riconvenzionale, chiedeva che costui fosse condannato a restituire la somma di euro 510,14, indebitamente percepita.
3. Il Giudice di pace, mediante sentenza n. 592/2013, rigettava sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale: egli riteneva che il compenso dell'amministratore, in mancanza di diversa decisione assembleare, fosse onnicomprensivo e, dunque, non potesse non ricomprendere le voci, dall' ichieste;
quanto alla domanda riconvenzionale, essa non Pt_1 era provata.
4. Si appellava l' insistendo per l'accoglimento della domanda originariamente Pt_1 proposta: il condominio si costituiva e spiegava appello incidentale, a propria volta affinché la domanda riconvenzionale fosse accolta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'assemblea condominiale, il 22 Novembre 2010, conferiva all'odierno attore il seguente mandato:
2 N. 1170/2014 R.G.A.C.
In assenza di una figura giuridica di 'amministratore straordinario' del condominio, non si tratta che di un mandatario con rappresentanza (ciò è pacifico in giurisprudenza rispetto allo stesso amministratore, per così dire, 'ordinario': «agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condòmini», si legge, da ult., nel testo di Cass. civ., Sez. II, ord.
10.5.2025, n. 12416): l'assemblea, nella specie, ne delineava la figura ed i compiti assimilandolo, rispetto agli affari affidatigli, all'amministratore 'ordinario'.
Il 28 Marzo 2011, l'assemblea approvava «il rendiconto e conseguente bilancio consuntivo dei lavori effettuati al fabbricato presentato dall'Amministratore come da prospetto che viene allegato al presente verbale quale parte integrante».
Il compenso previsto (del resto, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori, e non per singole attività, operazioni od adempimenti) non può che ritenersi onnicomprensivo, giacché, nonostante le specificazioni formulate, l'assemblea, come poc'anzi enunziato,
3 N. 1170/2014 R.G.A.C.
assimila il mandatario per quanto attiene a quei lavori, all'amministratore del Pt_1 condominio (e cfr., sul punto, ex pluribus, Cass. civ., Sez. II, sent. 2.3.2018, n. 5014: «In tema di condominio, per quanto l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, rientra nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.»: occorre, pertanto, una specifica deliberazione di compenso aggiuntivo, affinché possa eseguirsi, ai fini della remunerazione, un distinguo a favore dell'amministratore).
Ove il rilascio delle certificazioni tributarie (pur compreso nei compiti degli amministratori di condominio) non fosse stato già incluso nel compenso, perché relativo a lavori diversi ed ulteriori, rispetto a quelli affidati alle imprese e CP_2 CP_3
si dovrebbe osservare che, nel verbale del 13 Marzo 2012, si precisava che con
[...]
l' si conveniva la percezione di euro 20,00 da ciascun condomino, a tacitazione di Pt_1 tale rilascio, e che, contestualmente, costui consegnava quelle certificazioni.
Poiché, precedentemente, egli stesso aveva scritto al condominio che avrebbe consegnato i documenti solo previa corresponsione dell'importo totale, da lui preteso, quanto si legge nel verbale significa rinunzia alla differenza.
L' nel giudizio, nulla ha osservato rispetto a tale deduzione difensiva della Pt_1 controparte, ed al contenuto di quel verbale.
Certamente ricompresa nell'ammontare totale del compenso era la consegna degli atti in possesso dell'amministratore straordinario: non si vede come possa isolarsi concettualmente una simile attività.
Quanto alla somma domandata a titolo di spese, eccedente quella già indicata nel bilancio consuntivo approvato dall'assemblea il 28 Marzo 2011, ed allegato a quel verbale,
l' avrebbe dovuto specificare analiticamente quali fossero gli esborsi (passibili di Pt_1 documentazione) sostenuti successivamente, al fine del rispetto della possibilità, per il condominio, di esaminare adeguatamente la pretesa e replicare, ed al fine, altresì, di consentire, nel processo, al Giudice l'esame di un'allegazione difensiva puntuale, solo la quale impone il riscontro dei singoli documenti che vengono prodotti a riprova.
L'appello principale, allora, dev'essere rigettato
2. L'appello incidentale deve, anch'esso, essere rigettato: il ha, dapprima, CP_1 accettato la pretesa dell' attraverso l'approvazione del rendiconto e del bilancio Pt_1 consuntivo, e, poi, intende venire contra factum proprium,
3. Le spese di lite del grado possono compensarsi, essendo rigettati tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale.
4. Deve darsi atto, infine, che l'appello principale e quello incidentale vengono rigettati, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante principale e dell'appellato ed appellante incidentale, di versare un ulteriore
4 N. 1170/2014 R.G.A.C.
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
La Cancelleria provvederà alle valutazioni ed agli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1170/2014 R.G.A.C., promossa da contro il Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta
[...] disattesa, così decide:
2. rigetta l'appello principale;
3. rigetta l'appello incidentale;
4. compensa le spese di lite del grado tra le parti;
5. dà atto che l'appello principale e quello incidentale vengono rigettati, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, sia da parte dell'appellante principale, sia da parte dell'appellato ed appellante incidentale, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, rimettendo alla Cancelleria le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
Potenza, 17 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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