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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN PO, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'altro atto n. 2613/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia n. 1465/2023 emessa da emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALTRO ORGANO GIURISDIZ. sez. 9 e pubblicata il 11/04/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.6 DL 119/2018 n. 15052024 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2700/2025 depositato il 19/12/2025.
Richieste delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Oggetto del presente giudizio è il ricorso proposto da innanzi alla CGT di II grado della Lombardia avverso il diniego opposto dall'AF all'istanza (del 30/09/2023) del contribuente di definizione agevolata presentata (ai sensi dell'articolo 1, commi da 187 a 205, della legge n. 197/2022) nell'ambito del giudizio RG N. 4291/2021 (giudizio di revocazione) in relazione al periodo d'imposta del 2016 radicato innanzi alla CTR della Lombardia. Questi gli antefatti storici e processuali. Originariamente il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 11720160027643688/2017.
• Con sentenza n. 334/03/2018 la CTP di I grado di Varese aveva rigettato il ricorso del contribuente. In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese aveva respinto il ricorso condannando il ricorrente alla refusione delle spese liquidate in € 450,00. Tale sentenza era stata notificata al contribuente in data 12/10/2018 (compiuta Ricorrente_1giacenza il 25/10/2018); il contribuente proponeva appello in data 20/12/2019.
• Il contribuente aveva poi proposto appello avverso la suddetta sentenza;
la CTR della Lombardia, con pronunzia n. 2570/08/2021, dichiarava inammissibile l'appello Ricorrente_1proposto da , ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione non risultava essere mai stato depositato presso la Commissione tributaria né in via telematica, né in via cartacea.
• Ricorrente_1 Il contribuente quindi proponeva un ricorso per revocazione (con giudizio al RG n. 4291/2021) avverso la sentenza della CTR n. 2570/2021; procedimento che veniva definito con sentenza sempre della CTR Lombardia al n. 1465/09/2023; il giudizio per revocazione si concludeva con la pronuncia di inammissibilità, depositata in data 21/04/2023, divenuta definitiva per mancata impugnazione La Corte rilevava che l'errore prospettato dal contribuente non rientrava tra quelli previsti dall'art. 395, n. 4 c.p.c., poiché la questione riguardava una valutazione del giudice che poteva eventualmente essere oggetto di ricorso per Cassazione innanzi alla Suprema Corte di legittimità (ma non per revocazione). La suddetta sentenza della CTR Lombardia n. 1465/09/2023 non era a sua volta oggetto di ulteriore impugnazione. Quindi, con riferimento a quest'ultimo giudizio (4291/2021), il contribuente, come detto, proponeva istanza (del 30/09/2023) per la definizione agevolata presentata (ai sensi dell'articolo 1, commi da 187 a 205, della legge n. 197/2022) nell'ambito del giudizio RG N. 4291/2021 (giudizio di revocazione) promosso innanzi alla CTR Lombardia.
Ricorrente_1Il diniego opposto dall'Ufficio all' istanza di definizione agevolata proposta da si fondava su due diversi profili e punti di motivazione: 1) la controversia non risultava pendente alla data del 1° gennaio 2023 atteso l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Lombardia n. 2570/08/2021 (depositata in data 06/07/2021) con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello del contribuente, in quanto l 'atto introduttivo del giudizio di impugnazione non risultava essere mai stato depositato presso la Commissione tributaria né in via telematica, né, Ricorrente_1tanto meno, in via cartacea. Anche il ricorso per revocazione promosso da si era concluso con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (sentenza CTR n. 1465/09/2023 depositata in data 21/04/2023). Ebbene, ne derivava che la sentenza CTR n. 2570/08/2021 depositata in data 06/07/2021, non impugnata in Cassazione, era definitivamente passata in giudicato in data 08/02/2022 e, pertanto, la controversia riguardante la cartella di pagamento non risultava “pendente” (precondizione per 1accedere alla definizione agevolata) alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi della quale il contribuente ha presentato l'istanza di definizione della lite;
2) inoltre l'AF rilevava, in via totalmente assorbente di ogni altra e diversa ulteriore questione sul punto, l'errato calcolo del valore della lite e degli importi dovuti, risultati insufficienti. Rilevava l'AdE nel provvedimento di diniego ritualmente notificato ad Ricorrente_1 che il valore della lite non era pari ad euro 1.142,00 come riportato nell'istanza, bensì di euro €1.742,00, dato dall'intera imposta iscritta a ruolo. Inoltre precisava che l'importo dovuto a titolo di prima rata non era pari ad euro 115,00 bensì ad euro 174,20. Anche le rate successive alla prima peraltro erano state versate in maniera insufficiente. Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia erariale che ribadiva, nel merito, la piena legittimità e correttezza del proprio atto di diniego motivato, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'emesso diniego alla definizione agevolata ed insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado. La Corte di Giustizia odierna giudicante, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Preliminarmente va evidenziato che il presente giudizio (come anche il perimetro del sindacato giurisdizionale di questa CGT di II grado) ha ad oggetto solo ed unicamente il provvedimento di diniego opposto dalla AF all'istanza di definizione agevolata proposta dal contribuente. Risultano del tutto prive di rilievo, estranee al presente nucleo contenzioso e del tutto Ricorrente_1inconferenti ai fini del decidere, tutte le questioni e contestazioni sollevate da sia in relazione all'originaria cartella di pagamento impugnata n. 11720160027643688/2017 ed al ruolo sottostante (già delibata nei diversi giudizi precedentemente conclusi con sentenza poi passata in giudicato), sia tutte le questioni e contestazioni pure reiteratamente sollevate sempre Ricorrente_1da in relazione alle due sentenze di merito (precisamente la sentenza n. 334/03/2018 emessa dalla CTP di Varese e la sentenza n. 2570/08/2021 emessa dalla CTR della Lombardia) che avevano proprio ad oggetto la suddetta cartella di pagamento. Il Collegio poi intende conformarsi a quanto affermato dalla S.C. con ordinanza n. 19454/2023: “ Invero questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di statuire che, “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l'art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio” (Cass. sez. V, 21.2.2023, n. 5373). Sicchè appare del tutto corretto il diniego opposto tempestivamente (in data 15/05/2024) dall'AF all'istanza di Ricorrente_1definizione agevolata (del 30/09/2023) proposta da nell'ambito del giudizio di revocazione (indicato come lite pendente RG n. 4291/2021). Quanto al merito del presente giudizio (diniego opposto dall'AF all'istanza del privato per la definizione agevolata) la parte contribuente nemmeno ha specificatamente ed in modo 2puntuale contestato ex art. 115, comma 1, c.p.c. quanto dedotto (in modo articolato e 2 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, specifico, oltre che in via assorbente di ogni altra questione sul punto) dall'AF; più precisamente il contribuente non ha contestato nei fatti ed in concreto la errata determinazione
Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
2 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167
o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
Ricorrente_1in cui è incorso lo stesso nella quantificazione del valore della lite, errore che si è poi tradotto anche nella conseguente inesattezza ed insufficienza degli importi versati dal contribuente non solo come prima rata, ma anche come rate successive (il valore della lite era infatti pari all'importo corretto di euro €1.742,00 corrispondente all'importo iscritto a ruolo e non a quello indicato in €1.142,00, sì come riportato nell'istanza di definizione). Attesi gli inesatti pagamenti effettuati dal contribuente, sia nella rata iniziale che in quelle successive, la procedura di definizione agevolata non si è perfezionata, con conseguente correttezza del diniego opposto dalla AF. Alla luce di quanto sopra, il ricorso proposto dal contribuente va pertanto respinto. In conclusione, vanno dichiarate inammissibili tutte le domande giudiziali proposte da Ricorrente_1 vertenti sulle pretese portate nella cartella n. 11720160027643688/2017, sul ruolo sottostante e sulle sentenze intervenute fra le parti in relazione alla medesima pretesa. Nel merito va data piena conferma giurisdizionale al diniego opposto dall'AF all' istanza di definizione agevolata. 3Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 4assorbita . Le spese vanno regolate secondo soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: Ricorrente_1 1. Dichiara inammissibili tutte le domande giudiziali proposte da vertenti sulle pretese portate nella cartella n. 11720160027643688/2017, sul ruolo sottostante e sulle sentenze intervenute fra le parti in relazione alla medesima pretesa;
2. Rigetta, per il resto, il ricorso, confermando la legittimità del diniego di definizione agevolata impugnato;
Ricorrente_13. Condanna alla refusione, in favore della controparte Agenzia delle 3 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
4 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014); Entrate, delle spese legali del procedimento, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, in data 17 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ndr. 01/01/2023
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AN PO, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'altro atto n. 2613/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia n. 1465/2023 emessa da emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALTRO ORGANO GIURISDIZ. sez. 9 e pubblicata il 11/04/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.6 DL 119/2018 n. 15052024 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2700/2025 depositato il 19/12/2025.
Richieste delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Oggetto del presente giudizio è il ricorso proposto da innanzi alla CGT di II grado della Lombardia avverso il diniego opposto dall'AF all'istanza (del 30/09/2023) del contribuente di definizione agevolata presentata (ai sensi dell'articolo 1, commi da 187 a 205, della legge n. 197/2022) nell'ambito del giudizio RG N. 4291/2021 (giudizio di revocazione) in relazione al periodo d'imposta del 2016 radicato innanzi alla CTR della Lombardia. Questi gli antefatti storici e processuali. Originariamente il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento n. 11720160027643688/2017.
• Con sentenza n. 334/03/2018 la CTP di I grado di Varese aveva rigettato il ricorso del contribuente. In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Varese aveva respinto il ricorso condannando il ricorrente alla refusione delle spese liquidate in € 450,00. Tale sentenza era stata notificata al contribuente in data 12/10/2018 (compiuta Ricorrente_1giacenza il 25/10/2018); il contribuente proponeva appello in data 20/12/2019.
• Il contribuente aveva poi proposto appello avverso la suddetta sentenza;
la CTR della Lombardia, con pronunzia n. 2570/08/2021, dichiarava inammissibile l'appello Ricorrente_1proposto da , ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione non risultava essere mai stato depositato presso la Commissione tributaria né in via telematica, né in via cartacea.
• Ricorrente_1 Il contribuente quindi proponeva un ricorso per revocazione (con giudizio al RG n. 4291/2021) avverso la sentenza della CTR n. 2570/2021; procedimento che veniva definito con sentenza sempre della CTR Lombardia al n. 1465/09/2023; il giudizio per revocazione si concludeva con la pronuncia di inammissibilità, depositata in data 21/04/2023, divenuta definitiva per mancata impugnazione La Corte rilevava che l'errore prospettato dal contribuente non rientrava tra quelli previsti dall'art. 395, n. 4 c.p.c., poiché la questione riguardava una valutazione del giudice che poteva eventualmente essere oggetto di ricorso per Cassazione innanzi alla Suprema Corte di legittimità (ma non per revocazione). La suddetta sentenza della CTR Lombardia n. 1465/09/2023 non era a sua volta oggetto di ulteriore impugnazione. Quindi, con riferimento a quest'ultimo giudizio (4291/2021), il contribuente, come detto, proponeva istanza (del 30/09/2023) per la definizione agevolata presentata (ai sensi dell'articolo 1, commi da 187 a 205, della legge n. 197/2022) nell'ambito del giudizio RG N. 4291/2021 (giudizio di revocazione) promosso innanzi alla CTR Lombardia.
Ricorrente_1Il diniego opposto dall'Ufficio all' istanza di definizione agevolata proposta da si fondava su due diversi profili e punti di motivazione: 1) la controversia non risultava pendente alla data del 1° gennaio 2023 atteso l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Lombardia n. 2570/08/2021 (depositata in data 06/07/2021) con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello del contribuente, in quanto l 'atto introduttivo del giudizio di impugnazione non risultava essere mai stato depositato presso la Commissione tributaria né in via telematica, né, Ricorrente_1tanto meno, in via cartacea. Anche il ricorso per revocazione promosso da si era concluso con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (sentenza CTR n. 1465/09/2023 depositata in data 21/04/2023). Ebbene, ne derivava che la sentenza CTR n. 2570/08/2021 depositata in data 06/07/2021, non impugnata in Cassazione, era definitivamente passata in giudicato in data 08/02/2022 e, pertanto, la controversia riguardante la cartella di pagamento non risultava “pendente” (precondizione per 1accedere alla definizione agevolata) alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi della quale il contribuente ha presentato l'istanza di definizione della lite;
2) inoltre l'AF rilevava, in via totalmente assorbente di ogni altra e diversa ulteriore questione sul punto, l'errato calcolo del valore della lite e degli importi dovuti, risultati insufficienti. Rilevava l'AdE nel provvedimento di diniego ritualmente notificato ad Ricorrente_1 che il valore della lite non era pari ad euro 1.142,00 come riportato nell'istanza, bensì di euro €1.742,00, dato dall'intera imposta iscritta a ruolo. Inoltre precisava che l'importo dovuto a titolo di prima rata non era pari ad euro 115,00 bensì ad euro 174,20. Anche le rate successive alla prima peraltro erano state versate in maniera insufficiente. Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia erariale che ribadiva, nel merito, la piena legittimità e correttezza del proprio atto di diniego motivato, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'emesso diniego alla definizione agevolata ed insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado. La Corte di Giustizia odierna giudicante, ha proceduto agli adempimenti processuali di legge e quindi, all'esito, alla camera di consiglio per la deliberazione della decisione. Preliminarmente va evidenziato che il presente giudizio (come anche il perimetro del sindacato giurisdizionale di questa CGT di II grado) ha ad oggetto solo ed unicamente il provvedimento di diniego opposto dalla AF all'istanza di definizione agevolata proposta dal contribuente. Risultano del tutto prive di rilievo, estranee al presente nucleo contenzioso e del tutto Ricorrente_1inconferenti ai fini del decidere, tutte le questioni e contestazioni sollevate da sia in relazione all'originaria cartella di pagamento impugnata n. 11720160027643688/2017 ed al ruolo sottostante (già delibata nei diversi giudizi precedentemente conclusi con sentenza poi passata in giudicato), sia tutte le questioni e contestazioni pure reiteratamente sollevate sempre Ricorrente_1da in relazione alle due sentenze di merito (precisamente la sentenza n. 334/03/2018 emessa dalla CTP di Varese e la sentenza n. 2570/08/2021 emessa dalla CTR della Lombardia) che avevano proprio ad oggetto la suddetta cartella di pagamento. Il Collegio poi intende conformarsi a quanto affermato dalla S.C. con ordinanza n. 19454/2023: “ Invero questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di statuire che, “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l'art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio” (Cass. sez. V, 21.2.2023, n. 5373). Sicchè appare del tutto corretto il diniego opposto tempestivamente (in data 15/05/2024) dall'AF all'istanza di Ricorrente_1definizione agevolata (del 30/09/2023) proposta da nell'ambito del giudizio di revocazione (indicato come lite pendente RG n. 4291/2021). Quanto al merito del presente giudizio (diniego opposto dall'AF all'istanza del privato per la definizione agevolata) la parte contribuente nemmeno ha specificatamente ed in modo 2puntuale contestato ex art. 115, comma 1, c.p.c. quanto dedotto (in modo articolato e 2 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, specifico, oltre che in via assorbente di ogni altra questione sul punto) dall'AF; più precisamente il contribuente non ha contestato nei fatti ed in concreto la errata determinazione
Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
2 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167
o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
Ricorrente_1in cui è incorso lo stesso nella quantificazione del valore della lite, errore che si è poi tradotto anche nella conseguente inesattezza ed insufficienza degli importi versati dal contribuente non solo come prima rata, ma anche come rate successive (il valore della lite era infatti pari all'importo corretto di euro €1.742,00 corrispondente all'importo iscritto a ruolo e non a quello indicato in €1.142,00, sì come riportato nell'istanza di definizione). Attesi gli inesatti pagamenti effettuati dal contribuente, sia nella rata iniziale che in quelle successive, la procedura di definizione agevolata non si è perfezionata, con conseguente correttezza del diniego opposto dalla AF. Alla luce di quanto sopra, il ricorso proposto dal contribuente va pertanto respinto. In conclusione, vanno dichiarate inammissibili tutte le domande giudiziali proposte da Ricorrente_1 vertenti sulle pretese portate nella cartella n. 11720160027643688/2017, sul ruolo sottostante e sulle sentenze intervenute fra le parti in relazione alla medesima pretesa. Nel merito va data piena conferma giurisdizionale al diniego opposto dall'AF all' istanza di definizione agevolata. 3Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito , deve ritenersi allo stato 4assorbita . Le spese vanno regolate secondo soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: Ricorrente_1 1. Dichiara inammissibili tutte le domande giudiziali proposte da vertenti sulle pretese portate nella cartella n. 11720160027643688/2017, sul ruolo sottostante e sulle sentenze intervenute fra le parti in relazione alla medesima pretesa;
2. Rigetta, per il resto, il ricorso, confermando la legittimità del diniego di definizione agevolata impugnato;
Ricorrente_13. Condanna alla refusione, in favore della controparte Agenzia delle 3 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
4 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014); Entrate, delle spese legali del procedimento, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Milano, in data 17 dicembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
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