Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 39
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inammissibilità della domanda di definizione agevolata per controversia non pendente

    La Corte rileva che la sentenza della CTR n. 2570/08/2021 era passata in giudicato in data 08/02/2022, pertanto la controversia non risultava pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022.

  • Accolto
    Inammissibilità della domanda di definizione agevolata per errato calcolo del valore della lite e degli importi dovuti

    La Corte rileva che il contribuente ha effettuato pagamenti insufficienti sia nella rata iniziale che in quelle successive, pertanto la procedura di definizione agevolata non si è perfezionata.

  • Inammissibile
    Estinzione del giudizio per passaggio in giudicato

    La Corte dichiara inammissibili tutte le domande giudiziali proposte dal contribuente vertenti sulle pretese portate nella cartella di pagamento originaria, sul ruolo sottostante e sulle sentenze intervenute, in quanto già decise con sentenze passate in giudicato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 39
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo