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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8750 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56874/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice RR LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_1
Paolo/SP, Brasile, in data 16/09/1992, residente in [...], 378, Appartamento
1011, fattorie Sei di October, San Paolo/SP, Brasile, CAP 03.509-000; 2. Parte_2
brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 25/11/1995, residente in estrada Cajupiranga, 301,
Giardino Nord Est, San Paolo/SP, Brasile, CAP 03.689-010, con il patrocinio dell'avvocato Giovanni
AT (C.F. ); C.F._1 nei confronti del , in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_1
dello Stato;
con l'intervento del P.M.;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con il ricorso i ricorrenti hanno domandato al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis - 1. accertare e dichiarare che i ricorrenti
( e sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della Parte_1 Parte_2
sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello
Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione CP_1
delle spese di lite. ******
Premesso che con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dal sig. (o Persona_1
o o nato in [...], Pescorocchiano, provincia Persona_1 Persona_2 Persona_3
di Rieti, in data 02/10/1872, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis. Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3- bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'. Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 23 aprile 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata
(tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I,
24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_1
liquidano in euro 1080,00 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge
Così deciso in Roma, in data 9 giugno 2025
Il Giudice
RR LE
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice RR LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_1
Paolo/SP, Brasile, in data 16/09/1992, residente in [...], 378, Appartamento
1011, fattorie Sei di October, San Paolo/SP, Brasile, CAP 03.509-000; 2. Parte_2
brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 25/11/1995, residente in estrada Cajupiranga, 301,
Giardino Nord Est, San Paolo/SP, Brasile, CAP 03.689-010, con il patrocinio dell'avvocato Giovanni
AT (C.F. ); C.F._1 nei confronti del , in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_1
dello Stato;
con l'intervento del P.M.;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con il ricorso i ricorrenti hanno domandato al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis - 1. accertare e dichiarare che i ricorrenti
( e sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della Parte_1 Parte_2
sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello
Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione CP_1
delle spese di lite. ******
Premesso che con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza dal sig. (o Persona_1
o o nato in [...], Pescorocchiano, provincia Persona_1 Persona_2 Persona_3
di Rieti, in data 02/10/1872, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis. Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3- bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'. Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 23 aprile 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata
(tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I,
24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si CP_1
liquidano in euro 1080,00 oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge
Così deciso in Roma, in data 9 giugno 2025
Il Giudice
RR LE