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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 15/12/2025, RGC n. 980/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. DAMIANO FRANCESCO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. CINICOLA VINCENZO per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 980 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
AN e nel cui studio in Trebisacce alla via Tommaso Campanella, n.2 elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(P.IVA: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cinicola e nel cui studio in alla via Controparte_1
Nazionale, n. 16, elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza cartolare del 15.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'ente Parte_1
convenuto indicato in epigrafe chiedendo di “….accertare e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si
è verificato per fatto e/o colpa esclusivi del convenuto , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. dott. c.f. , con sede in Via Mazzini, 87072-Francavilla MA (CS) ed in Persona_1 P.IVA_1
accoglimento della presente domanda: Condannare lo stesso al risarcimento dei danni alla persona subiti dall'odierno
attore che si quantificano in € 22.030,23, sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica di parte a firma del dott.
[...]
applicati alle Tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico aggiornate all'anno 2018, nonché delle Per_2
ulteriori somme di € 2.062,50 per indennità lavorative perse dall'odierno attore a seguito del lungo periodo di inattività
lavorativa; Condannare l'odierno convenuto al risarcimento del danno per perdita di chance da liquidarsi in via
equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
ai sensi dell'art.93 cpc….”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 15.06.2021
si costituiva in giudizio il , il quale preliminarmente invocava il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva non essendo di proprietà comunale l'area in cui è avvenuto il sinistro.
Nel merito contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e
CTU medica sulla persona dell'attore e all'odierna udienza la causa veniva per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; discussa dalle parti veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
In via preliminare occorre esaminare l'invocata eccezione di difetto di legittimazione passiva di parte convenuta e contestata da parte attrice.
Parte convenuta ha negato, di essere proprietaria dei luoghi in cui si è verificato il fatto-sinistro affermando che “…il luogo ove si è verificato l'evento dannoso non è di proprietà comunale e non si tratta di un
marciapiede ma di un terrazzino/ loggia interclusa di proprietà esclusiva di soggetti privati;
già in occasione del primo
sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, dopo la denuncia ricevuta, si è accertato, sia dalle rilevanze catastali ma ancor di più dalle modalità tecniche della realizzazione dell'opera stessa che si tratta di una loggia privata ad uso
esclusivo dei proprietari del fabbricato…” (cfr comparsa di costituzione).
La Cassazione ha affermato che “…l'amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e
dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l'ente proprietario della strada viene meno non solo quando non
provvede alla manutenzione di quest'ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree
limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione
dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza…”. Ne consegue che, continua la Corte, “…nel caso di danni causati
da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la
responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive,
l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione…” (cfr Cass. civ. Ord. n. 3216/17).
La Corte di Cassazione ha ribadito che il ha l'obbligo di garantire la circolazione dei veicoli CP_1
e dei pedoni in condizione di sicurezza, anche nelle parti di strada di proprietà privata che consentono il pubblico transito. Nel caso specifico e dall'esame delle fotografie allegate in atti al fascicolo di parte attrice si evince chiaramente che trattasi di “marciapiede” destinato al pubblico transito.
Pertanto, l'eccezione di parte convenuta, sul difetto di legittimazione passiva, deve essere rigettata.
Nel merito, ricorrono i presupposti per un accoglimento della domanda attrice nei limiti di cui in motivazione.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in materia di responsabilità
civile, l'applicabilità della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 del codice civile nei confronti della Pubblica Amministrazione resta esclusa per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, nei soli casi in cui non sia in concreto possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della Pubblica
Amministrazione, tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini (Cass. 14749/2015).
In specie, è stato affermato che l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui già all'art. 2 del d.P.R. n. 393 del 1959, ed
ora all'art. 2 del d.lg. n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In
quest'ottica, per le strade comunali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune
(cfr. Cass. civ., sez. III, 06 luglio 2006, n. 15383 cit.). Infatti, dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) L. 2248/1865 All. F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente
stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 c.c (Cass. 16770/06, 11749/98). Deve inoltre tenersi conto che, ai sensi dell'art. 14 d. lgs. N. 285/92, gli enti proprietari delle strade devono provvedere: alla manutenzione, alla gestione, alla pulizia ed al controllo tecnico dell'efficienza non solo delle strade,
ma anche delle loro pertinenze e del loro arredo, nonché delle attrezzature, degli impianti e dei servizi
(Cass. N. 9527/10).
In tali casi l'insidia, quale situazione di fatto che per la sua invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità integra un pericolo occulto, è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cose in custodia nel senso che pone, a carico del custode, l'onere di dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, e il danno (Cass. 24428/09). Ne consegue che il danneggiato deve solo dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ricorrendo anche a presunzioni giacchè la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo.
Passando al merito della domanda, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi i quali hanno dichiarato che l'attore, in data 23.02.2020, alle ore 15,45 circa, mentre stava seguendo la sfilata del
Carnevale giunto in Via Mazzini transitando sul marciapiede sprofondava nella cunetta sottostante a causa del cedimento del marciapiede. I testi, oltre ad avere confermato lo stato dei luoghi così come descritti negli atti di parte attrice, hanno confermato che l'area è stata transennata con cartelli con scritta ” e che il marciapiede viene utilizzato come tutti i CP_1 Controparte_1
marciapiedi e dove si svolge anche il mercato (cfr teste – ud. 13.11.2024 – riferisce “…Posso Testimone_1
dire che si tratta di un marciapiede lungo tutta la strada con dislivello con la strada pubblica. Sul luogo del sinistro o
nelle prossimità non sono in grado di riferire se le bancarelle del mercato erano proprio su quel punto ma le ho viste…”).
Mentre parte convenuta, nulla ha riferito al fine di vincere le prove fornite dall'attrice.
Orbene, in applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi in quanto di natura generale ed informatori della materia, deve ritenersi sussistente la responsabilità del Controparte_1
in ordine al sinistro di cui è causa potendo la fattispecie in esame essere sussunta sotto la
[...]
previsione di cui all'art. 2051 c.c. In particolare, l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante risultando acclarata la sussistenza di una insidia stradale in cui si è imbattuto Parte_1
. Detta insidia è rappresentata dallo sprofondamento di parte dell'asfalto ed è plausibile
[...]
ritenere che il si sia trovato all'improvviso di fronte ad un ostacolo non altrimenti Parte_1
prevedibile ed evitabile. Quindi, deve ritenersi integrato perfettamente il paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c. del . Controparte_1
Non si deve trascurare che in assenza di particolari indici sintomatici di pericolo l'utente confida nel fatto che una strada sia soggetta ad ordinaria manutenzione e quindi sia carente di ostacoli soprattutto se essi non sono visibili quale quello di causa. Ne deriva che è certa la sussistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante, nel senso innanzi chiarito, tra la presenza della buca e l'incidente di parte attrice, non rinvenendosi di contro alcuna prova in ordine a comportamenti negligenti o imprudenti assunti da quest'ultimo rilevanti anche ai sensi di cui all'art. 1227 c.c. Infatti, dall'espletata istruttoria non è emerso che il Parte_1
abbia tenuto un comportamento dotato di efficienza causale esclusiva ed avente il carattere dell'eccezionalità – abnormità richiesto ai fini della sussistenza del caso fortuito.
In definitiva, alcun addebito può essere mosso a parte attrice la quale ben poco poteva fare per evitare di cadere, a fronte dell'imprevedibile presenza della disconnessione sul manto stradale al momento del fatto.
D'altra parte, le emergenze processuali consentono di ritenere la sussistenza di un comportamento colposo assunto dalla p.a. la quale ha omesso di provvedere al controllo del manto stradale.
Per ciò che concerne l'entità dei danni risarcibili si deve osservare quanto segue.
Dalla relazione del CTU (relazione a firma della dott.ssa del 28.07.2025, le cui conclusioni il Persona_3
giudicante condivide presentandosi la relazione completa, analitica ed immune da vizi logici) è possibile ritenere quanto segue.
L'attore ha riportato “Esiti di trauma cervicale, lombare e sacro-coccigeo. Esiti di trauma spalla e anca dx”.
Le lesioni in quanto di natura traumatica, è stata ritenuta dal CTU compatibile con la dinamica del sinistro. Pertanto, dalle lesioni subite dal come innanzi descritte è derivata una Parte_1
inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, con successiva parziale di 50 giorni al 50%, di ulteriori 30
giorni al 25%, con esiti permanenti per danno biologico valutati in ragione del 3%.
Alla luce di tali indicazioni, tenuto conto delle Tabelle di liquidazione del danno in uso presso il
Tribunale di Milano (che la S.C. ritiene adeguato metro di liquidazione del danno, Cass. N. 12408/11) e dell'età
del (42 anni), il danno biologico subito dall'istante, in ragione della responsabilità Parte_1
esclusiva riconosciuta al convenuto nella causazione del sinistro, può essere liquidato in: Danno
biologico 3% € 2.913,32; ITT 10 gg € 561,80; ITP 50 gg al 50% € 1.404,50; ITP 30 gg € 421,35 per un totale di € 5.300,97. Il CTU ha poi ritenuto congruo le spese mediche sostenute per un importo di € 415,63.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento (23.02.2020) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il , in persona del suo l.r.p.t., responsabile in ordine al Controparte_1
sinistro di cui è causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.716,60, come in motivazione oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
condanna il , in persona del suo l.r.p.t, al pagamento delle spese di Controparte_1
lite liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico , in persona del suo l.r.p.t., le spese Controparte_1
di c.t.u.
Così deciso in Castrovillari 15.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio
L'avv. DAMIANO FRANCESCO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. CINICOLA VINCENZO per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 980 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
AN e nel cui studio in Trebisacce alla via Tommaso Campanella, n.2 elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(P.IVA: ), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cinicola e nel cui studio in alla via Controparte_1
Nazionale, n. 16, elettivamente domicilia;
- ente convenuto –
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza cartolare del 15.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'ente Parte_1
convenuto indicato in epigrafe chiedendo di “….accertare e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa si
è verificato per fatto e/o colpa esclusivi del convenuto , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. dott. c.f. , con sede in Via Mazzini, 87072-Francavilla MA (CS) ed in Persona_1 P.IVA_1
accoglimento della presente domanda: Condannare lo stesso al risarcimento dei danni alla persona subiti dall'odierno
attore che si quantificano in € 22.030,23, sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica di parte a firma del dott.
[...]
applicati alle Tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico aggiornate all'anno 2018, nonché delle Per_2
ulteriori somme di € 2.062,50 per indennità lavorative perse dall'odierno attore a seguito del lungo periodo di inattività
lavorativa; Condannare l'odierno convenuto al risarcimento del danno per perdita di chance da liquidarsi in via
equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio
ai sensi dell'art.93 cpc….”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 15.06.2021
si costituiva in giudizio il , il quale preliminarmente invocava il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva non essendo di proprietà comunale l'area in cui è avvenuto il sinistro.
Nel merito contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e
CTU medica sulla persona dell'attore e all'odierna udienza la causa veniva per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; discussa dalle parti veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
In via preliminare occorre esaminare l'invocata eccezione di difetto di legittimazione passiva di parte convenuta e contestata da parte attrice.
Parte convenuta ha negato, di essere proprietaria dei luoghi in cui si è verificato il fatto-sinistro affermando che “…il luogo ove si è verificato l'evento dannoso non è di proprietà comunale e non si tratta di un
marciapiede ma di un terrazzino/ loggia interclusa di proprietà esclusiva di soggetti privati;
già in occasione del primo
sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, dopo la denuncia ricevuta, si è accertato, sia dalle rilevanze catastali ma ancor di più dalle modalità tecniche della realizzazione dell'opera stessa che si tratta di una loggia privata ad uso
esclusivo dei proprietari del fabbricato…” (cfr comparsa di costituzione).
La Cassazione ha affermato che “…l'amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e
dei pedoni in condizioni di sicurezza: ed a tale obbligo l'ente proprietario della strada viene meno non solo quando non
provvede alla manutenzione di quest'ultima, ma anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree
limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione
dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza…”. Ne consegue che, continua la Corte, “…nel caso di danni causati
da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la
responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive,
l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione…” (cfr Cass. civ. Ord. n. 3216/17).
La Corte di Cassazione ha ribadito che il ha l'obbligo di garantire la circolazione dei veicoli CP_1
e dei pedoni in condizione di sicurezza, anche nelle parti di strada di proprietà privata che consentono il pubblico transito. Nel caso specifico e dall'esame delle fotografie allegate in atti al fascicolo di parte attrice si evince chiaramente che trattasi di “marciapiede” destinato al pubblico transito.
Pertanto, l'eccezione di parte convenuta, sul difetto di legittimazione passiva, deve essere rigettata.
Nel merito, ricorrono i presupposti per un accoglimento della domanda attrice nei limiti di cui in motivazione.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in materia di responsabilità
civile, l'applicabilità della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 del codice civile nei confronti della Pubblica Amministrazione resta esclusa per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, nei soli casi in cui non sia in concreto possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della Pubblica
Amministrazione, tale da impedire l'insorgere di cause di pericolo per i cittadini (Cass. 14749/2015).
In specie, è stato affermato che l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui già all'art. 2 del d.P.R. n. 393 del 1959, ed
ora all'art. 2 del d.lg. n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In
quest'ottica, per le strade comunali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune
(cfr. Cass. civ., sez. III, 06 luglio 2006, n. 15383 cit.). Infatti, dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) L. 2248/1865 All. F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente
stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 c.c (Cass. 16770/06, 11749/98). Deve inoltre tenersi conto che, ai sensi dell'art. 14 d. lgs. N. 285/92, gli enti proprietari delle strade devono provvedere: alla manutenzione, alla gestione, alla pulizia ed al controllo tecnico dell'efficienza non solo delle strade,
ma anche delle loro pertinenze e del loro arredo, nonché delle attrezzature, degli impianti e dei servizi
(Cass. N. 9527/10).
In tali casi l'insidia, quale situazione di fatto che per la sua invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità integra un pericolo occulto, è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cose in custodia nel senso che pone, a carico del custode, l'onere di dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, e il danno (Cass. 24428/09). Ne consegue che il danneggiato deve solo dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ricorrendo anche a presunzioni giacchè la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo.
Passando al merito della domanda, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi i quali hanno dichiarato che l'attore, in data 23.02.2020, alle ore 15,45 circa, mentre stava seguendo la sfilata del
Carnevale giunto in Via Mazzini transitando sul marciapiede sprofondava nella cunetta sottostante a causa del cedimento del marciapiede. I testi, oltre ad avere confermato lo stato dei luoghi così come descritti negli atti di parte attrice, hanno confermato che l'area è stata transennata con cartelli con scritta ” e che il marciapiede viene utilizzato come tutti i CP_1 Controparte_1
marciapiedi e dove si svolge anche il mercato (cfr teste – ud. 13.11.2024 – riferisce “…Posso Testimone_1
dire che si tratta di un marciapiede lungo tutta la strada con dislivello con la strada pubblica. Sul luogo del sinistro o
nelle prossimità non sono in grado di riferire se le bancarelle del mercato erano proprio su quel punto ma le ho viste…”).
Mentre parte convenuta, nulla ha riferito al fine di vincere le prove fornite dall'attrice.
Orbene, in applicazione al caso di specie dei sopra esposti principi in quanto di natura generale ed informatori della materia, deve ritenersi sussistente la responsabilità del Controparte_1
in ordine al sinistro di cui è causa potendo la fattispecie in esame essere sussunta sotto la
[...]
previsione di cui all'art. 2051 c.c. In particolare, l'attrice ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante risultando acclarata la sussistenza di una insidia stradale in cui si è imbattuto Parte_1
. Detta insidia è rappresentata dallo sprofondamento di parte dell'asfalto ed è plausibile
[...]
ritenere che il si sia trovato all'improvviso di fronte ad un ostacolo non altrimenti Parte_1
prevedibile ed evitabile. Quindi, deve ritenersi integrato perfettamente il paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c. del . Controparte_1
Non si deve trascurare che in assenza di particolari indici sintomatici di pericolo l'utente confida nel fatto che una strada sia soggetta ad ordinaria manutenzione e quindi sia carente di ostacoli soprattutto se essi non sono visibili quale quello di causa. Ne deriva che è certa la sussistenza di un nesso causale giuridicamente rilevante, nel senso innanzi chiarito, tra la presenza della buca e l'incidente di parte attrice, non rinvenendosi di contro alcuna prova in ordine a comportamenti negligenti o imprudenti assunti da quest'ultimo rilevanti anche ai sensi di cui all'art. 1227 c.c. Infatti, dall'espletata istruttoria non è emerso che il Parte_1
abbia tenuto un comportamento dotato di efficienza causale esclusiva ed avente il carattere dell'eccezionalità – abnormità richiesto ai fini della sussistenza del caso fortuito.
In definitiva, alcun addebito può essere mosso a parte attrice la quale ben poco poteva fare per evitare di cadere, a fronte dell'imprevedibile presenza della disconnessione sul manto stradale al momento del fatto.
D'altra parte, le emergenze processuali consentono di ritenere la sussistenza di un comportamento colposo assunto dalla p.a. la quale ha omesso di provvedere al controllo del manto stradale.
Per ciò che concerne l'entità dei danni risarcibili si deve osservare quanto segue.
Dalla relazione del CTU (relazione a firma della dott.ssa del 28.07.2025, le cui conclusioni il Persona_3
giudicante condivide presentandosi la relazione completa, analitica ed immune da vizi logici) è possibile ritenere quanto segue.
L'attore ha riportato “Esiti di trauma cervicale, lombare e sacro-coccigeo. Esiti di trauma spalla e anca dx”.
Le lesioni in quanto di natura traumatica, è stata ritenuta dal CTU compatibile con la dinamica del sinistro. Pertanto, dalle lesioni subite dal come innanzi descritte è derivata una Parte_1
inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, con successiva parziale di 50 giorni al 50%, di ulteriori 30
giorni al 25%, con esiti permanenti per danno biologico valutati in ragione del 3%.
Alla luce di tali indicazioni, tenuto conto delle Tabelle di liquidazione del danno in uso presso il
Tribunale di Milano (che la S.C. ritiene adeguato metro di liquidazione del danno, Cass. N. 12408/11) e dell'età
del (42 anni), il danno biologico subito dall'istante, in ragione della responsabilità Parte_1
esclusiva riconosciuta al convenuto nella causazione del sinistro, può essere liquidato in: Danno
biologico 3% € 2.913,32; ITT 10 gg € 561,80; ITP 50 gg al 50% € 1.404,50; ITP 30 gg € 421,35 per un totale di € 5.300,97. Il CTU ha poi ritenuto congruo le spese mediche sostenute per un importo di € 415,63.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento (23.02.2020) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione e/o non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il , in persona del suo l.r.p.t., responsabile in ordine al Controparte_1
sinistro di cui è causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.716,60, come in motivazione oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
condanna il , in persona del suo l.r.p.t, al pagamento delle spese di Controparte_1
lite liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico , in persona del suo l.r.p.t., le spese Controparte_1
di c.t.u.
Così deciso in Castrovillari 15.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Vanessa Avolio