Articolo 131 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 130Articolo 132
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13 luglio 1980
Art. 131. (Interpretazione autentica)

Il punto 3 del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 556 , e' sostituito dal seguente:
3) Carriera del personale dell'esercizio:

amministrativi:
diploma di ragioniere e perito commerciale;

tecnici:
a) branca " Coltivazioni tabacchi": diploma di perito agrario; diploma di perito industriale per la chimica industriale; diploma di geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale;
b) branca "Manifatture tabacchi": diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;
c) branca "Sali e chinino": diploma di perito industriale per la meccanica o per l'elettrotecnica o per l'elettronica industriale o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra;".
Entrata in vigore il 13 luglio 1980