TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2744/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, in proprio e n. q. di legale rapp.te della C.F._1 [...]
, con sede in Acireale (CT), via Paolo Vasta n. 223, P. Controparte_1
con l'avv. Francesco Aurelio Noto PartitaIVA_1
contro
, difeso a mezzo di funzionario. Controparte_2
Conclusioni: come da verbale del 10 giugno 2025.
Motivazione concisa e succinta.
Tutte le ordinanze ingiunzione opposte con il ricorso del 23 febbraio 2022 vanno annullate.
E' incontestato che “già dalla fine dell'anno 2014 il sig. si era di fatto Pt_2 impossessato della struttura, impedendo l'accesso alla sig.ra ed Pt_1
amministrando la stessa financo apponendo firme false, assumendo personale, incassando somme di denaro e quant'altro, al punto da
1 costringere l'odierna ricorrente a richiedere l'intervento della Guardia Di
Finanza per accedere ai locali, sporgendo denunce ed intraprendendo di poi una serrato 'conflitto giudiziale' con il sig. ”. Pt_2
In un quadro siffatto – tanto più tenuto conto che l'accertamento presso la struttura è avvenuto proprio su impulso della sig.ra – l'assunzione di Pt_1 lavoratori “in nero” non risulta sufficiente per sostenere l'imputazione degli illeciti amministrativi: occorrendo piuttosto prova piena e certa che tale assunzione sia avvenuta ad opera della sig.ra prima che il sig. Pt_1 Pt_2
la esautorasse dalla gestione della cooperativa: ciò che processualmente non consta, rilevando piuttosto, dal comportamento tenuto dalla sig.ra una Pt_1
volta riconseguita la sua impresa, elementi probatori di segno contrario.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della pregressa pronunzia di questo Tribunale che ha parimenti escluso l'illecito nei confronti del sig. (con ciò rafforzando l' nella resistenza in questo Pt_2 CP_2
giudizio).
P.T.M.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epi- grafe,
- annulla tutte le ordinanze-ingiunzione di cui al ricorso introduttivo;
compensa integralmente le spese di lite.
Pronunzia in allegato al verbale del 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. G. Cataldo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, in proprio e n. q. di legale rapp.te della C.F._1 [...]
, con sede in Acireale (CT), via Paolo Vasta n. 223, P. Controparte_1
con l'avv. Francesco Aurelio Noto PartitaIVA_1
contro
, difeso a mezzo di funzionario. Controparte_2
Conclusioni: come da verbale del 10 giugno 2025.
Motivazione concisa e succinta.
Tutte le ordinanze ingiunzione opposte con il ricorso del 23 febbraio 2022 vanno annullate.
E' incontestato che “già dalla fine dell'anno 2014 il sig. si era di fatto Pt_2 impossessato della struttura, impedendo l'accesso alla sig.ra ed Pt_1
amministrando la stessa financo apponendo firme false, assumendo personale, incassando somme di denaro e quant'altro, al punto da
1 costringere l'odierna ricorrente a richiedere l'intervento della Guardia Di
Finanza per accedere ai locali, sporgendo denunce ed intraprendendo di poi una serrato 'conflitto giudiziale' con il sig. ”. Pt_2
In un quadro siffatto – tanto più tenuto conto che l'accertamento presso la struttura è avvenuto proprio su impulso della sig.ra – l'assunzione di Pt_1 lavoratori “in nero” non risulta sufficiente per sostenere l'imputazione degli illeciti amministrativi: occorrendo piuttosto prova piena e certa che tale assunzione sia avvenuta ad opera della sig.ra prima che il sig. Pt_1 Pt_2
la esautorasse dalla gestione della cooperativa: ciò che processualmente non consta, rilevando piuttosto, dal comportamento tenuto dalla sig.ra una Pt_1
volta riconseguita la sua impresa, elementi probatori di segno contrario.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della pregressa pronunzia di questo Tribunale che ha parimenti escluso l'illecito nei confronti del sig. (con ciò rafforzando l' nella resistenza in questo Pt_2 CP_2
giudizio).
P.T.M.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epi- grafe,
- annulla tutte le ordinanze-ingiunzione di cui al ricorso introduttivo;
compensa integralmente le spese di lite.
Pronunzia in allegato al verbale del 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. G. Cataldo
2