TAR Pescara, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 121
TAR
Decreto cautelare 23 marzo 2020
>
TAR
Ordinanza cautelare 6 maggio 2020
>
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea applicazione della normativa sopravvenuta

    Il Collegio rileva che la nuova disciplina è intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di diniego, pertanto trova applicazione il principio tempus regit actum. La normativa primaria, ove sufficientemente dettagliata, può trovare immediata applicazione anche in assenza di un regolamento attuativo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della normativa vigente

    La parte ricorrente contesta solo l’applicabilità della normativa sopravvenuta, ma non il contrasto della sua istanza con essa, ove invece applicabile, e in particolare con il parametro del numero massimo di rivendite rispetto a quello degli abitanti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 121
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 121
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo