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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al nr. R.G.NR. 4691/2020, avente ad oggetto: occupazione/risarcimento danni/servitù coattiva di elettrodotto
TRA
, Parte_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., ,
[...] Parte_2 [...]
e avv. Pellegrino Cavuoto, giusta procura in atti) Parte_3 Controparte_1
Parte attrice
E in persona del legale rapp.te p.t. (avv.ti Velia Lora, Antonio Iacono e Controparte_2
Guido Principe, giusta procura in atti)
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Sergio Ambrosio, giusta procura in atti) CP_3
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Sussiste il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice, anche in termini di deprezzamento del fondo e degli immobili contigui rispetto a quello sito in AG NF (BN), al catasto al fg. 5, p.lla
712, attraversato dall'elettrodotto e su cui è stato posto un traliccio per il sostegno dei cavi elettrici aerei di alta tensione. Infatti, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di
p. 1/5 un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli
atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione” (Cassazione, SS.UU., ord. nr. 6099/2023).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che la con decreto Controparte_4
dirigenziale nr. 256 del 7/6/2013 ha autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica ubicato nel Comune di San Lupo (BN) e la realizzazione delle opere accessorie, dell'elettrodotto aereo e della stazione di trasformazione nel territorio dei comuni di
San Lupo, Casalduni, Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, AG L'Abate,
Morcone, AG NF, Pontelandolfo, tutti in provincia di Benevento, e Benevento. Col medesimo provvedimento l'ente regionale ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera. Con decreto dirigenziale nr. 214 del 22/9/2016 ha “volturato” in favore di il decreto dirigenziale nr. CP_2
256/2013 limitatamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'elettrodotto ed ha attribuito a detta società il potere di procedere all'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera, tra cui quello di cui al fg. 5, p.lla 712. La convenuta, quindi, ha proceduto all'occupazione dei terreni ed alla determinazione dell'indennità provvisoria. Alla luce di quanto innanzi, la domanda di risarcimento danni, anche in forma specifica, andava proposta dalla parte attrice innanzi al
Giudice Amministrativo.
2. Merita accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla società atteso che CP_2
sussiste l'autorizzazione da parte dell'ente regionale alla realizzazione dell'elettrodotto ed atteso che non è oggetto di specifiche e circostanziate contestazioni la realizzazione dell'opera sul percorso di cui al progetto assentito.
Per quanto concerne, poi, le condizioni per la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, si rileva che la corte di legittimità ha più volte rimarcato che per l'imposizione di tale tipo di servitù con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 108), che costituisce una condizione dell'azione, sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto,
siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa.
p. 2/5 L'imposizione della servitù coattiva di elettrodotto prevista dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 119 è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa (Cassazione,
Sez. II, sent. nr. 4839/2021).
3. In merito all'indennità spettante alla parte attrice in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, è orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “l'indennità di asservimento di un fondo, per l'imposizione su di esso di una servitù di elettrodotto (con sentenza costitutiva), deve tener conto anche del deprezzamento del fondo stesso ed essa va parametrata al valore venale del bene e attribuita se siano dimostrate l'attualità del detto deprezzamento nonché l'oggettiva
incidenza causale del vincolo imposto. Al riguardo, peraltro, con riferimento al regime anteriore all'articolo
58 del Dpr 327 del 2001, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico
(potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo
documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù)”(Cassazione, Sez. II, sent. nr. 4839/2021). Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che il C.T.U. ha così quantificato le indennità di occupazione e di asservimento del fondo di cui al fg. 5, p.lla 712 (relazione peritale, pag. 65):
p. 3/5
4. Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati, pertanto, l'indennità di occupazione del fondo sito di
AG NF (BN) al catasto al fg. 5, p.lla 712 è determinata in €.
1.004 e l'indennità di asservimento del medesimo fondo (attraversato dall'elettrodotto e sul quale insiste un unico traliccio) è determinata in €.23.070, incluso deprezzamento della parte residua di detto fondo, importo così quantificato dal C.T.U. anche tenuto conto delle disposizioni di cui al RD 1775/1933
(pag. 18 relazione peritale).
5. Infine, è dichiarata infine la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta dalla parte attrice nei confronti di giusta richiesta in tal senso formulata da entrambe CP_3
le parti, che hanno dedotto di aver raggiunto intesa conciliativa.
6. Tutto ciò premesso, è dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, è costituita servitù coattiva di elettrodotto sul fondo sito in
AG NF (BN) al catasto al fg. 5, p.lla 712 in favore di la quale è Controparte_2
condannata a corrispondere alla parte attrice la somma complessiva di €.23.070, di cui €.22.066 a titolo di indennità di asservimento e €.
1.004 a titolo di indennità di occupazione. È dichiarata la cessazione della materia del contendere tra parte attrice e CP_3
7. In ragione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare per 1/2 le spese di lite, incluse quelle di C.T.U., nel rapporto tra parte attrice e che Controparte_2
per la restante parte poste in capo a quest'ultima e in tale ridotta misura si liquidano come in
p. 4/5 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m. e i., valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000, valori medi di liquidazione. Spese di lite compensate nel rapporto tra parte attrice e giusta richiesta congiunta in tal senso. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria, ulteriore e/o diversa domanda, eccezione, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo territorialmente competente sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di cui all'art. 59, co. 2 Legge 69/2009;
- costituisce servitù di elettrodotto sul fondo sito in AG NF (BN) al catasto al fg.
5, p.lla 712 in favore di in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere Controparte_2
alla parte attrice la somma complessiva di €.23.070, di cui €.22.066 a titolo di indennità di asservimento e €.
1.004 a titolo di indennità di occupazione di tale fondo, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra parte attrice e CP_3
- compensa per 1/2 le spese di lite, incluse quelle di C.T.U., tra parte attrice e
[...]
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione di Controparte_2
1/2 delle spese di lite in favore di parte attrice, che in tale ridotta misura liquida in €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre 1/2 spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Pellegrino Cavuoto, che ne ha chiesto la distrazione;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra le altre parti in causa;
- ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni sua responsabilità, di provvedere, a richiesta delle parti e spese a carico di
[...]
alla trascrizione della presente sentenza. CP_2
Benevento, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al nr. R.G.NR. 4691/2020, avente ad oggetto: occupazione/risarcimento danni/servitù coattiva di elettrodotto
TRA
, Parte_1 Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., ,
[...] Parte_2 [...]
e avv. Pellegrino Cavuoto, giusta procura in atti) Parte_3 Controparte_1
Parte attrice
E in persona del legale rapp.te p.t. (avv.ti Velia Lora, Antonio Iacono e Controparte_2
Guido Principe, giusta procura in atti)
in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Sergio Ambrosio, giusta procura in atti) CP_3
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
15/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Sussiste il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice, anche in termini di deprezzamento del fondo e degli immobili contigui rispetto a quello sito in AG NF (BN), al catasto al fg. 5, p.lla
712, attraversato dall'elettrodotto e su cui è stato posto un traliccio per il sostegno dei cavi elettrici aerei di alta tensione. Infatti, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di
p. 1/5 un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli
atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione” (Cassazione, SS.UU., ord. nr. 6099/2023).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che la con decreto Controparte_4
dirigenziale nr. 256 del 7/6/2013 ha autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica ubicato nel Comune di San Lupo (BN) e la realizzazione delle opere accessorie, dell'elettrodotto aereo e della stazione di trasformazione nel territorio dei comuni di
San Lupo, Casalduni, Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, AG L'Abate,
Morcone, AG NF, Pontelandolfo, tutti in provincia di Benevento, e Benevento. Col medesimo provvedimento l'ente regionale ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera. Con decreto dirigenziale nr. 214 del 22/9/2016 ha “volturato” in favore di il decreto dirigenziale nr. CP_2
256/2013 limitatamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'elettrodotto ed ha attribuito a detta società il potere di procedere all'espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera, tra cui quello di cui al fg. 5, p.lla 712. La convenuta, quindi, ha proceduto all'occupazione dei terreni ed alla determinazione dell'indennità provvisoria. Alla luce di quanto innanzi, la domanda di risarcimento danni, anche in forma specifica, andava proposta dalla parte attrice innanzi al
Giudice Amministrativo.
2. Merita accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla società atteso che CP_2
sussiste l'autorizzazione da parte dell'ente regionale alla realizzazione dell'elettrodotto ed atteso che non è oggetto di specifiche e circostanziate contestazioni la realizzazione dell'opera sul percorso di cui al progetto assentito.
Per quanto concerne, poi, le condizioni per la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, si rileva che la corte di legittimità ha più volte rimarcato che per l'imposizione di tale tipo di servitù con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 108), che costituisce una condizione dell'azione, sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto,
siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa.
p. 2/5 L'imposizione della servitù coattiva di elettrodotto prevista dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 119 è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa (Cassazione,
Sez. II, sent. nr. 4839/2021).
3. In merito all'indennità spettante alla parte attrice in conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, è orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “l'indennità di asservimento di un fondo, per l'imposizione su di esso di una servitù di elettrodotto (con sentenza costitutiva), deve tener conto anche del deprezzamento del fondo stesso ed essa va parametrata al valore venale del bene e attribuita se siano dimostrate l'attualità del detto deprezzamento nonché l'oggettiva
incidenza causale del vincolo imposto. Al riguardo, peraltro, con riferimento al regime anteriore all'articolo
58 del Dpr 327 del 2001, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico
(potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo
documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù)”(Cassazione, Sez. II, sent. nr. 4839/2021). Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che il C.T.U. ha così quantificato le indennità di occupazione e di asservimento del fondo di cui al fg. 5, p.lla 712 (relazione peritale, pag. 65):
p. 3/5
4. Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati, pertanto, l'indennità di occupazione del fondo sito di
AG NF (BN) al catasto al fg. 5, p.lla 712 è determinata in €.
1.004 e l'indennità di asservimento del medesimo fondo (attraversato dall'elettrodotto e sul quale insiste un unico traliccio) è determinata in €.23.070, incluso deprezzamento della parte residua di detto fondo, importo così quantificato dal C.T.U. anche tenuto conto delle disposizioni di cui al RD 1775/1933
(pag. 18 relazione peritale).
5. Infine, è dichiarata infine la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta dalla parte attrice nei confronti di giusta richiesta in tal senso formulata da entrambe CP_3
le parti, che hanno dedotto di aver raggiunto intesa conciliativa.
6. Tutto ciò premesso, è dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, è costituita servitù coattiva di elettrodotto sul fondo sito in
AG NF (BN) al catasto al fg. 5, p.lla 712 in favore di la quale è Controparte_2
condannata a corrispondere alla parte attrice la somma complessiva di €.23.070, di cui €.22.066 a titolo di indennità di asservimento e €.
1.004 a titolo di indennità di occupazione. È dichiarata la cessazione della materia del contendere tra parte attrice e CP_3
7. In ragione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare per 1/2 le spese di lite, incluse quelle di C.T.U., nel rapporto tra parte attrice e che Controparte_2
per la restante parte poste in capo a quest'ultima e in tale ridotta misura si liquidano come in
p. 4/5 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m. e i., valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000, valori medi di liquidazione. Spese di lite compensate nel rapporto tra parte attrice e giusta richiesta congiunta in tal senso. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria, ulteriore e/o diversa domanda, eccezione, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo territorialmente competente sulla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nel termine di cui all'art. 59, co. 2 Legge 69/2009;
- costituisce servitù di elettrodotto sul fondo sito in AG NF (BN) al catasto al fg.
5, p.lla 712 in favore di in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere Controparte_2
alla parte attrice la somma complessiva di €.23.070, di cui €.22.066 a titolo di indennità di asservimento e €.
1.004 a titolo di indennità di occupazione di tale fondo, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra parte attrice e CP_3
- compensa per 1/2 le spese di lite, incluse quelle di C.T.U., tra parte attrice e
[...]
in persona del legale rapp.te p.t.; CP_2
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione di Controparte_2
1/2 delle spese di lite in favore di parte attrice, che in tale ridotta misura liquida in €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti, ed oltre 1/2 spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Pellegrino Cavuoto, che ne ha chiesto la distrazione;
- compensa le spese di lite nel rapporto tra le altre parti in causa;
- ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni sua responsabilità, di provvedere, a richiesta delle parti e spese a carico di
[...]
alla trascrizione della presente sentenza. CP_2
Benevento, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5