Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 7861/2023 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv.to Cavallo Manuel;
Parte_1
-ATTORE OPPONENTE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e TR
difesa dagli avv.ti de' Luigi Giorgio e Trivellato Stefania;
-CONVENUTA OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 839/2023 di questo Tribunale.
Il procuratore di parte attrice opponente all'udienza del 13.3.2025 ha precisato “Si chiede
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, in accoglimento della spiegata opposizione al D.I. n. 839/2023 e previo il rigetto di ogni avversa richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, difettandone i presupposti di legge.
NEL MERITO
Previa revoca dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 839/2023,
• Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 839/2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla per le causali di TR
cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte
(capitale, rimborso spese e spese legali) formulate nel ricorso per ingiunzione;
1
l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva: TR
) per i fatti ed i motivi di cui al presente atto e per l'effetto rigettare ogni P.IVA_1
avversa domanda;
• Per l'effetto dell'inadempimento della dichiarare la risoluzione TR
contrattuale ex art. 1453, 1° comma c.c. tra e la (P. IVA Parte_1 TR
) per inadempimento contrattuale di quest'ultima; P.IVA_2
• Accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contenute nell'avverso doc. 3
(comunicazione del 22.06.2022) ovvero nel contratto e per l'effetto dichiarare tali clausole inefficaci, sia ai sensi del codice civile sia del codice del consumo;
• Accertare e dichiarare la nullità del contratto, ovvero della modifica contrattuale del
22.06.2022 contenuta nell'avverso doc. 3, ai sensi dell'art. 1346 c.c. in quanto l'oggetto del contratto ovvero della clausola/modifica non è determinato o determinabile (peraltro sottoscritto dal solo;
Pt_1
• Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi ai sensi del D.M n. 55/14 come modificato dal
DM n. 147/2022 aumentati ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera f) capo 6 e 7, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA RICONVENZIONALE
L'opponemte formulare le seguenti domande: Parte_1
• accertato e dichiarato che in base alle causali di cui al decreto ingiuntivo opposto (n.
839/2023), il pagamento di € 3.813,72 (doc. 8) non era dovuto in favore della CP_1
trattandosi di indebito arricchimento, per l'effetto condannare la in
[...] TR persona del l.r.p.t. alla restituzione della somma di € 3.813,72, oltre interessi legali e di mora ex art. 1284 c.c., nonchè rivalutazione monetaria dall'avvenuto pagamento (02.10.2022);
• In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale adito dovesse rigettare le difese dell'opponente e ritenere fondata la domanda attorea, limitatamente allo stretto provato, si chiede che il Giudice Istruttore Voglia compensare ex art. 1243 c.c. il credito di €
3.813,72 (versata in data 02.10.2022 – doc. 8);
• Accertato e dichiarato che il contegno stragiudiziale della sia contrario a TR
buona fede e correttezza, accertato il disagio e della perdita di chance subiti dal Sig. Pt_1
si chiede che il Tribunale condanni la in persona del l.r.p.t. al
[...] TR
risarcimento dei danni subiti a causa dei fatti di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
2 • Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi ai sensi del D.M n. 55/14 come modificato dal
DM n. 147/2022 aumentati ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera f) capo 6 e 7, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Denegato il contraddittorio su documenti, domande ed eccezioni nuove.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere probatorio a carico della si chiede l'ammissione TR
delle seguenti istanze istruttorie:
A) Prova per testimoni sui seguenti capi di prova, eventualmente espunti da espressioni valutative e/o negative:
[ … ]
B) Disporsi CTU tecnica ai fini di verificare se la documentazione presentata dal Parte_2
, come istruita dal Direttore dei Lavori Ing. e dal Dott.
[...] Persona_1 Per_2
, onde verificare se la pratica d'accesso al superbonus 110% anche per i trainati
[...]
(posizione fosse in ordine e la mancata adesione sia dipeso esclusivamente dal Pt_1 contegno della ”. TR
I procuratori di parte convenuta opposta all'udienza del 13.3.2025 hanno precisato “Conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ed in via istruttoria come da memorie ex art. 171 ter
c.p.c n. 2 e 3”:
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. concludeva nel merito:
“In via preliminare: Munire totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 648 C.P.C., il decreto ingiuntivo n. 839/2023 del Tribunale di Venezia di efficacia provvisoriamente esecutiva per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito, in principalità: rigettarsi l'opposizione e confermarsi il D.I. opposto n. 839/2023 del
Tribunale di Venezia e, per l'effetto, condannare (c.f.: ) nato a [...] C.F._1
Venezia il 02.10.1970 e residente in [...], al versamento di euro 17.140,98 e/o della diversa somma risultante di giustizia a TR
(c.f. e p. i.v.a.: in persona del legale rapp.te Sig. (c.f.: P.IVA_1 CP_1
) con sede in 30030 Martellago (VE) , Via N. Sauro, n. 19, oltre interessi e C.F._2
rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante, detratto quanto già pagato da Parte_1
Spese di lite integralmente rifuse, oltre a spese generali, C.P.A., I.V.A. come per legge del presente procedimento nonché del procedimento per decreto ingiuntivo n. 839/2023 n. 4854/2023 R.G.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione, parte opponente richiamava il procedimento monitorio R.G. n.
3 4854/2023 conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo di cui in oggetto con cui veniva intimato il pagamento in favore della società creditrice di € 17.140,98 oltre interessi e spese del procedimento.
Il sig. esplicitava innanzitutto i fatti di causa di cui al procedimento monitorio concernenti Pt_1
gli interventi funzionali all'efficientamento energetico eseguiti presso l'abitazione di sua proprietà.
Deduceva in particolare come:
- “Secondo la prospettazione del ricorrente “tali lavori potevano anche rientrare tra quelli idonei ad usufruire del beneficio di cui al “superbonus 110%” ma, a seguito delle mutate condizioni di mercato la Società ingiungente comunicava al cliente l'impossibilità di farsi direttamente carico dei crediti sicché il Sig. avrebbe (a suo dire) accettato (sottoscrivendo per iscritto in Pt_1
22.06.2022), l'ipotesi per cui laddove la non avesse reperito istituti di credito TR
disponibili ad acquistare i crediti, egli avrebbe sopportato integralmente il costo dei lavori (doc.
n° 3) usufruendo, poi, della possibilità di effettuare la detrazione dalla dichiarazione dei redditi in
4 anni”;
- in conseguenza “dell'asserita esecuzione dei lavori”, avrebbe emesso la fattura TR
n. 566 del 21.12.2022 per € 16.685,67 azionata nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, parte attrice provvedeva alla “corretta ricostruzione dei fatti di causa” rappresentando d'essere stata informata dai venditori dell'unità immobiliare del condominio che il 16.10.2020 l'assemblea condominiale avrebbe deliberato di accedere al c.d. Pt_2
Superbonus 110 per cento per la ristrutturazione di alcune parti comuni dell'immobile.
Il 15.11.2021 avrebbe sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisto della predetta unità immobiliare e della relativa autorimessa e il 13.12.2021 sarebbe stato effettuato il rogito notarile.
Una volta immesso nel possesso del bene acquistato, l'opponente avrebbe scoperto che l'appartamento era privo di finestre e di porte interne, rimanendovi solamente gli infissi esterni e le tapparelle che sarebbero stati successivamente rimossi per poter eseguire i lavori per il cappotto condominiale, con conseguente inagibilità dell'appartamento.
Informatosi sul c.d. Ecobonus, al sig. sarebbe stata riferita la possibilità di agganciare alle Pt_1
opere trainanti (cappotto termico e centrale termica) quelle trainate (infissi, cassonetti, tapparelle, porta blindata, tenda da sole) usufruendo dello sconto in fattura.
Per tali opere trainate il condominio avrebbe individuato e consultato le società Fortit Serramenti
s.r.l.s. e TR
Parte opponente richiamava quindi vari scambi di email concernenti l'Ecobonus e le questioni annesse (evidenziandone specifici passaggi) nonché l'incontro del 23.2.2022 ivi richiamato, tenutosi per discutere delle opere trainate.
4 Dedotto poi come, a causa dell'inagibilità del proprio appartamento per mancanza degli infissi, avrebbe dovuto reperire un alloggio di fortuna pur pagando il mutuo per l'appartamento, il sig. allegava che “spinto da tale situazione e dallo stato di bisogno sottoscriveva l'aumento e lo Pt_1
CP_ trasmetteva via mail in pari data alla ditta ” dando così seguito alla comunicazione del
25.5.2022 con cui l'odierna opposta avrebbe trasmesso “prospetti dei serramenti del vs. appartamento con il costo in maggiorazione da versare alla vs. conferma di adesione al super bonus 110% e controfirmando il foglio in allegato ( da riinviare via mail firmato per accettazione) entro e non oltre il 31/05/2022”.
Il 17.6.2022 si sarebbe poi tenuta l'assemblea del condominio ove sarebbe stato Pt_2
CP_ precisato che “la ditta informava che entro il 30 giugno i condomini interessati a sostituire i serramenti devono comunicargli la propria disponibilità. Dopo tale data non sarà più possibile fruire dell'ecobonus peer i serramenti. Sarà possibile eventualmente rinunciare successivamente”.
Il 22.6.2022, presso la sede di sarebbe stata ribadita a parte opponente la TR
necessità di pagare l'ulteriore somma di € 3.813,72 e fatta sottoscrivere una comunicazione di aggiornamento sullo stato del Superbonus 110 per cento.
A seguito di taluni contatti tra la società opposta e parte opponente (coadiuvata da un avvocato), il
3.10.2022 il sig. avrebbe corrisposto il predetto importo in favore di (v. Pt_1 TR fattura n. 421/2022) per accedere al “superecobonus”.
Il 21.12.2022 la società opposta avrebbe emesso la fattura azionata con il ricorso (v. fattura n.
566/2022) nonché comunicato l'impossibilità di accedere al essendo semmai possibile Parte_3
portare in detrazione gli importi pagati con la dichiarazione dei redditi, recuperando il 110 per cento in 4 anni.
Nonostante il proprio inadempimento all'obbligazione contrattuale assunta, quindi, parte convenuta avrebbe sollecitato il pagamento sia al sig. sia al già menzionato avvocato che lo aveva Pt_1
coadiuvato nella vicenda e avrebbe poi instaurato il procedimento monitorio, conclusosi con l'emissione a suo favore del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, parte attrice opponente allegava innanzitutto l'onere della controparte di provare le proprie ragioni ex art. 2697 c.c., non essendo sufficiente l'intervenuto deposito della fattura e della comunicazione di aggiornamento sullo stato del Superbonus 110 per cento nel procedimento monitorio.
Citava quindi giurisprudenza di merito a supporto della necessità che fornisse TR
idonea prova del credito e del proprio corretto adempimento a fronte dell'inadempimento dell'opponente.
In punto di accordo intercorso tra le parti, il sig. opponente asseriva che egli non avrebbe dovuto
5 corrispondere alcuna somma a attesi lo sconto in fattura e la cessione del credito TR
al 100 per cento quali meccanismi previsti dal Parte_3
Tali circostanze, che lo avrebbero determinato ad accordarsi con la società opposta per l'esecuzione delle opere trainate, sarebbero documentalmente comprovate (v. docc. 3, 4, 6, 9, 16 att. e doc. 3 conv.) o, comunque, appurabili mediante assunzione di prova testimoniale.
Il sig. provvedeva quindi a illustrare le modalità operative della sostituzione degli infissi, Pt_1
quali opere trainate, all'interno del Superbonus 110 per cento per i condomini interessati da opere trainanti, precisando in particolare che:
- gli interventi trainanti sarebbero trasversali all'intero edificio mentre la sostituzione dei serramenti di ciascun appartamento inciderebbe sui beni di ciascun inquilino;
- dovrebbe essere dimostrata la contemporaneità degli interventi trainanti e trainati;
- il contributo a livello di efficientamento energetico (offerto dalla sostituzione degli infissi) andrebbe considerato in sede di APE all'intero edificio e al complesso dei lavori eseguiti sul condominio, tenendo conto sia di quelli trainanti, sia di quelli trainati, senza distinzioni tra parti comuni e porzioni private;
- risulterebbe per tabulas sub docc. 16 e 17 att. che la pratica per l'accesso al 110 per Parte_3
cento per le opere trainate sarebbe stata in ordine (“lo era stato ammesso per l'importo di € Pt_1
16.685,67 (cfr pg. 41 doc. 16)”);
- l'intero condominio “ avrebbe raggiunto il salto delle due classi energetiche. Pt_2
Contestava pertanto l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c. di che, pur TR
sussistendone i presupposti, non avrebbe adempiuto alla propria obbligazione consistente nella cessione del credito al 100 per cento e, così, all'installazione delle opere trainate (infissi e portoncino blindato) senza alcun esborso di denaro.
Oltretutto avrebbe provveduto a rassicurare parte attrice sulla cessione del credito conseguente all'aggancio dei lavori trainati rispetto ai trainanti salvo chiedere nel maggio 2022 il pagamento di ulteriori € 3.813,72 a titolo di “– DIFFERENZA non spesata da “SUPERECOBONUS””.
L'opponente deduceva poi che la società opposta non avrebbe dato seguito alle richieste di chiarimenti avanzate e richiamava la condotta di una diversa società – Impel Servizi s.r.l. – che, nel marzo 2023, avrebbe invece confermato che la sostituzione dei radiatori e dello split, in quanto rientranti nelle opere trainate relativamente al 110 per cento, sarebbero state “pagate” Parte_3
con sconto in fattura del 100 per cento, senza esborsi a carico del sig. Pt_1
Tanto premesso, in conseguenza dell'inadempimento della società opposta, parte attrice opponente formulava domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c..
A supporto, il sig. allegava: Pt_1
6 - l'esistenza dei presupposti ex lege “a) dall'inadempimento, ex art. 1453 c.c., b) l'imputabilità dell'inadempimento al debitore;
c) l'aver il creditore eseguito la sua prestazione o essere nelle condizioni di poter adempiere nel più breve tempo possibile”;
- di aver ottemperato alla propria obbligazione consistente nel pagamento dell'ulteriore somma di
€ 3.813,72;
- giurisprudenza sulla ripartizione dell'onere della prova laddove il creditore agisca per la risoluzione del contratto, precisando che la costituzione in mora del debitore non sarebbe un prerequisito per la richiesta di risoluzione per inadempimento.
Chiedeva pertanto che venissero valutati l'inadempimento contrattuale ed il contegno extraprocessuale di e del suo legale rappresentante pro tempore. TR
Sull'avversa comunicazione avente ad oggetto l'aggiornamento sullo stato del 110 per Parte_3
cento che dovrebbe integrare la modifica contrattuale a giustificazione della richiesta di pagamento e dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto (v. doc. 3 monitorio), parte opponente sosteneva che si tratterebbe di un mero resoconto della cessione dei crediti derivanti da Ecobonus o
110 per cento. Parte_3
Escludeva quindi l'intervenuta modifica all'originaria pattuizione o la qualificazione della scrittura quale contratto, difettando della sottoscrizione di entrambe le parti.
Anche a fronte di una sua qualificazione in tal senso si doleva comunque:
- della vessatorietà delle clausole ivi contenute ex artt. 1341 secondo comma e 1469 bis c.c., circoscrivendo la doglianza a talune previsioni di cui all'art. 33 del Codice del Consumo, con conseguente inefficacia del contratto (e/o della modifica unilaterale);
- della nullità del contratto (e/o della modifica unilaterale) ex art. 1419 c.c. per le ragioni di cui al punto precedente;
- di come la clausola che “lascia al professionista la scelta di procedere con la cessione del credito ove le banche acquistano i crediti ovvero il condomino deve pagare integralmente la fattura Pt_1 di € 17.930,00 + iva” renderebbe l'oggetto del contratto indeterminato e indeterminabile, con conseguente nullità ex art. 1346 c.c..
Ancora, ribadita la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, il sig. opponente eccepiva la genericità della domanda, rilevando che non avrebbe fornito prova in merito: TR
all'esecuzione del contratto;
alla fornitura degli infissi e del portoncino blindato;
alla posa degli infissi e del portoncino blindato a regola d'arte.
Eccepiva anche che in atti non risulterebbe neppure la prova del materiale utilizzato, a replica della richiesta svolta a tal fine dal sig. il 24.1.2023. Pt_1
L'attore contestava inoltre la quantificazione del costo dei materiali e della manodopera di cui alla
7 fattura n. 566/2022, deducendo che si tratterebbe di circostanza notoria che “nel biennio 2021-2022
i serramentisti hanno approfittano dell'ingenuità dei malcapitati per aumentare in modo spropositato (solitamente anche il 50%) i prezzi degli infissi. L'aumento non è casuale: il prezzo richiesto infatti corrisponde generalmente al massimo rimborsabile con il Bonus”.
Eccepiva quindi che “Controparte avrebbe dovuto applicare ai lavori eseguiti prezzi più modici, ovverosia prezzi dei materiali e costo orario della manodopera conformi ai quelli applicati dalla
Camera di Commercio di Venezia e comunque dal DM di attuazione al superbonus 110%”.
In via riconvenzionale, ribadita l'esecuzione del bonifico del 3.10.2022 per € 3.813,72 a favore di con causale “pagamento fattura 421 22 settembre 2022 per aumento costi TR materiali”, finalizzata a procedere con la cessione del credito al 100 per cento (risultando le opere trainate agganciate alle trainanti del 110 per cento del condominio ) nonché Parte_3 Pt_2
richiamata la fattura n. 421 del 22.9.2022 e la relativa causale, parte opponente si doleva che tale pagamento sarebbe stato sottaciuto nella narrativa del procedimento monitorio.
Chiedeva quindi la restituzione delle “somme incassate illegittimamente” asserendo che, a fronte della richiesta di pagamento di cui alla fattura n. 566/2022, il versamento di € 3.813,72 integrerebbe un indebito arricchimento a suo danno.
In via gradata “Nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale adito dovesse rigettare le difese dell'opponente e ritenere fondata la domanda attorea, limitatamente allo stretto provato, si chiede che il Giudice Istruttore Voglia compensare ex art. 1243 c.c. il credito di € 3.813,72”.
In via riconvenzionale il sig. chiedeva poi il risarcimento del danno per: Pt_1
- il disagio conseguito al non poter accedere alla propria abitazione;
- la perdita di chance causata dal contegno di che gli avrebbe precluso l'accesso TR
ad offerte più convenienti per la sostituzione degli infissi nell'appartamento di sua proprietà.
Precisava la possibilità di determinare la liquidazione del danno in via equitativa.
Infine, parte attrice contestava la debenza degli interessi liquidati, la debenza e la quantificazione delle spese vive e di quelle legali, attesa l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.9.2023, parte convenuta opposta ripercorreva brevemente i fatti del procedimento monitorio con cui era stata azionata la fattura n.
566/2022, l'accordo mediante cui “Deduceva l'ingiungente che tali lavori potevano anche rientrare tra quelli idonei a beneficiare del “superbonus 110%” ma, stante le mutate condizioni di mercato veniva comunicato per iscritto al cliente l'impossibilità di farsi direttamente carico dei crediti sicché il Sig. accettava, sottoscrivendo per iscritto, la proposta formulata dalla opposta in Pt_1 data 22.06.2022” e la conclusione a sé favorevole del procedimento con l'emissione del decreto
8 ingiuntivo.
Ripercorreva quindi la ricostruzione in fatto e le doglianze di parte attrice e, richiamando a propria volta l'orientamento giurisprudenziale in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione sulla dimostrazione del credito ingiunto, la società opposta deduceva che già dalla lettura dell'asseverazione SAL 60% sub doc. 16 att. si avrebbe la prova vuoi dello stato di avanzamento lavori vuoi degli importi dei lavori eseguiti, a dimostrazione dell'effettivo compimento dell'opera e della congruità dei costi.
Si doleva poi di quanto erroneamente assunto da controparte a fondamento della presente opposizione.
In particolare, escludeva d'aver mai garantito all'attore che questi avrebbe TR
potuto certamente beneficiare del bonus 110 per cento per le opere trainate nonché l'intenzionalità dell'omessa cessione dei crediti ad un istituto bancario, con relativa pretesa di pagamento dei costi delle lavorazioni.
Avvalorata l'allegazione secondo cui la pratica sarebbe stata correttamente istruita (v. lavori trainanti eseguiti correttamente e pagati), la società opposta asseriva che opere trainanti e trainate sarebbero poi tra loro indipendenti quanto ai pagamenti.
A replica dell'eccezione del sig. per cui l'appartamento appena acquistato sarebbe stato Pt_1
sprovvisto di finestre e porte interne, parte convenuta escludeva trattarsi di circostanza ad essa addebitabile, tanto meno con riferimento al tempo necessario all'esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea condominiale per il rifacimento del cappotto esterno con conseguente rimozione degli infissi esterni e delle tapparelle. Ne deduceva quindi la mancanza di diligenza dell'attore e così l'imputabilità a se stesso della sottoscrizione dell'accordo del 22.6.2022, essendo egli indubbiamente consapevole della delibera del condominio sull'accesso al 110 per cento Parte_3
per la ristrutturazione di parti comuni dell'immobile.
Sui documenti indicati dall'opponente a sostegno dei propri assunti, e in particolare con riferimento alle email di cui al doc. 3 att., parte opposta non contestava che l'installazione di serramenti e del portoncino blindato dell'appartamento sarebbero opere trainate ma escludeva che le comunicazioni comproverebbero che nulla sarebbe stato dovuto per le anzidette lavorazioni.
La società opposta richiamava quindi:
- l'incontro del 23.2.2022, precisando come ne emergerebbe: l'aumento dei prezzi;
che “Per i lavori trainati non sarà necessariamente tutto gratuito”; la libertà di ciascun condomino di scegliere se e a chi rivolgersi per eseguire i lavori relativi a porte e infissi;
la possibilità di dover corrispondere un esborso ulteriore rispetto a quanto rimborsabile con il bonus 110 per cento a causa dell'aumento del costo dei materiali.
9 Escludeva quindi la possibilità che l'opponente ignorasse le condizioni dell'accordo.
- il verbale dell'assemblea di condominio del 17.6.2022 nel corso della quale la società opposta avrebbe indicato la data entro cui dare conferma della richiesta di sostituzione dei serramenti, con la precisazione che oltre tale data non sarebbe più stato possibile fruire del bonus (mediante la
[...]
. TR
Deduceva comunque che sarebbe stato possibile rinunciarvi e che tale termine le sarebbe stato funzionale per organizzare il lavoro e l'eventuale accesso al bonus laddove possibile.
Escludeva comunque la rilevanza dell'indagine delle decisioni adottate da altre ditte fornitrici di beni/servizi differenti.
- la comunicazione scritta del 22.6.2022, escludendo la vessatorietà delle clausole ivi contenute e replicando puntualmente alle doglianze attoree.
Qualificava quindi tale scrittura quale “ipotesi tipica di contratto cui viene apposta una condizione il cui verificarsi non dipende dalla volontà di una delle parti, bensì al fatto del terzo”.
Ancora, a replica dell'asserzione tale per cui le opere sarebbero state pattuite come trainate e per cui non avrebbe dovuto essere corrisposta alcuna somma, di cui il sig. opponente sosteneva sussistere prova documentale, la società opposta asseriva che l'importo di € 3.813,72 sarebbe stata in ogni caso dovuta, non potendo comunque rientrare nella cessione.
Il residuo sarebbe stato invece subordinato alla condizione di fattibilità.
Ne deduceva quindi la totale infondatezza anche delle eccezioni di nullità del contratto ex artt. 1419
e 1346 c.c. nonché della conseguente richiesta di risoluzione. sosteneva la maggior sicurezza della cessione del credito ad una banca rispetto TR alla richiesta di pagamento a un “privato cittadino” e precisava che, proprio al fine di garantire e tutelare i propri clienti, sarebbe solita eseguire i lavori entro il secondo SAL (60%) in modo da avere il tempo di trasmettere e caricare tutte le certificazioni a portale.
Deduceva inoltre che nessuna rilevanza rivestirebbero i documenti attorei concernenti lavori condominiali e non del singolo condomino opponente.
Sulla prova dell'effettiva esecuzione dei lavori, richiamava l'asseverazione al SAL 60% che
“dimostra non soltanto che la partica era in ordine, ed infatti lo era stato ammesso per € Pt_1
16.685,67 (v. pag. 41), ma anche, e ovviamente, che i lavori erano stati eseguiti”.
Sui costi della manodopera e dei lavori di cui alla fattura n. 566/2022, la società convenuta deduceva che “l'opponente avrebbe quanto meno dovuto fornire dei preventivi per comparazione, ovvero indicare quali sarebbero stati i costi ritenuti adeguati, o giustificare le ragioni per cui i costi indicati in fattura dovrebbero ritenersi eccessivi, ma nulla di tutto ciò è stato allegato o provato”.
10 Il riferimento comune a serramentisti e ad artigiani sarebbe comunque quello del prezziario DEI, stilato per le varie categorie commerciali e annualmente aggiornato con adeguamento dei prezzi, con conseguente verificabilità e congruità dei costi applicati.
Quanto alle domande svolte in via riconvenzionale dall'attore, parte opposta:
- dava atto che, rispetto al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, si potrebbe procedere alla decurtazione di € 3.813,72 di cui alla fattura n. 421/2022;
- deduceva l'infondatezza delle domande di risarcimento per danno da disagio (“imputabile alla condotta dello Zanchi stesso”) e per perdita di chance (“non si allega alcunché a dimostrazione di quali sarebbero state le offerte più convenienti”).
Insisteva infine ritenendo dovuti e fondati gli interessi moratori liquidati nel procedimento monitorio.
Parte convenuta opposta concludeva formulando istanza per la concessione dell'esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ex art. 648 c.p.c. ritenendo che l'opposizione non sarebbe basata su prova scritta o di pronta soluzione.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 13.10.2023, parte convenuta opposta ribadiva l'infondatezza della ricostruzione dei fatti attorea nonché dell'eccezione di inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni.
Rappresentava poi l'infondatezza dell'assunto secondo cui l'esecuzione delle opere trainate sarebbe stata garantita con beneficio del c.d. bonus facciate ed affermava che la disponibilità delle banche ad acquistare i crediti non dipenderebbe dalle ditte esecutrici delle opere che, semmai, ne subirebbero le determinazioni.
Le circostanze dirimenti sarebbero quindi da individuarsi nel fatto che il sig. avrebbe Pt_1
liberamente accettato l'opzione prospettatagli dalla società opposta e che i relativi lavori sarebbero stati correttamente eseguiti e completati (v. SAL e comunicazione dell'8.5.2023 indirizzata al D.L. relativa all'indicazione del codice ASID da usare nella trasmissione dei dati all'Agenzia delle
Entrate per accedere al bonus), con conseguente legittimità e fondatezza della richiesta di pagamento.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 2.11.2023, parte convenuta opposta insisteva nel ritenere che la fondatezza del credito opposto sarebbe già ampiamente comprovata dalla documentazione in atti.
Richiamava in particolare: la fattura n. 566/2022 da cui si evincerebbero il tipo di intervento e il prezzo unitario dei lavori;
la pratica di cui al doc. 16 att.; la possibilità di confrontare i prezzi CP_2
applicati con quelli di cui al prezziario DEI 2022, oltre al fatto che i prezzi applicati sarebbero stati asseverati dal D.L.; la documentazione fotografica depositata ad attestazione dello stato di fatto
11 dell'unità abitativa prima e dopo l'esecuzione dei lavori;
il preventivo trasmesso a mezzo email del
25.5.2022 relativo alla quota aggiuntiva per la fornitura di serramenti, cassonetti e tapparelle
(sottoscritto il 28.5.2022); la precisazione del tipo di materiale e del modello di serramento di cui al prospetto;
i DDT di cui al proprio doc. 6.
Deduceva inoltre il difetto di contestazione in occasione del pagamento della fattura n. 421/2022 per l'importo di € 3.813,72.
Replicato nuovamente in punto di proprio inadempimento per la mancata cessione del credito, parte convenuta richiamava talune circostanze da cui emergerebbe che, fin da subito, si sarebbe dato conto della possibilità che i costi di realizzo delle opere trainate non fossero totalmente assorbiti dalla cessione.
Laddove poi fosse stata richiesta ulteriore prova a confutazione degli assunti di controparte, la società opposta chiedeva di essere ammessa alla prova per interpello e per testimoni sui capitoli precisati.
In caso di ammissione dei capitoli di prova orale di parte opponente, chiedeva di essere ammessa a prova contraria diretta con i testi indicati e indiretta.
Per la denegata ipotesi in cui non fosse stata ritenuta raggiunta la prova dei prezzi applicati dalla società opposta, chiedeva disporsi c.t.u. tecnico-estimativa al fine di confermarne la congruità.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 3.11.2023, parte attrice opponente allegava innanzitutto come le difese di parte opposta si limiterebbero alla contestazione dei propri assunti, non essendo ravvisabile alcuna prova della fondatezza del credito azionato nel decreto opposto e dell'esatto adempimento della propria obbligazione.
Richiamata poi la “teoria del IG AB ovvero “ che l'accesso al superbonus avrebbe consentito soltanto di portare in detrazione fiscale l'importo pagato, recuperando il 110% in 4 anni””, il sig. opponente ribadiva la diversa condotta tenuta da Impel Servizi s.r.l., società individuata dal condominio per un'altra opera trainata.
Svolgeva quindi le proprie domande istruttorie, chiedendo, senza inversione dell'onere probatorio a carico di l'ammissione alla prova per testimoni sui capitoli precisati e la TR
disposizione di c.t.u. tecnica al fine di verificare se dalla documentazione presentata dal Parte_2
emergerebbe che la pratica d'accesso al superbonus 110 per cento fosse regolare anche
[...]
per le opere trainate e se la mancata adesione sarebbe dipesa esclusivamente dal contegno di
[...]
TR
Infine, si riservava la replica e l'articolazione delle istanze istruttorie a prova contraria con la terza memoria.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 10.11.2023, parte convenuta opposta replicava
12 al richiamo svolto da parte del sig. opponente in merito alla condotta assunta dalla società incaricata di un'altra opera trainata.
Premesso che le attività di ditte o di società diverse non potrebbero essere comparate tra loro, esplicitava che anch'ella, consapevole dei benefici fiscali legati al con correttezza e Parte_3
buona fede, avrebbe eseguito i lavori e predisposto la documentazione necessaria per accedere alle detrazioni.
Realizzato il mutamento nelle condizioni di mercato, avrebbe quindi prontamente informato i condomini interessati affinché potessero liberamente determinarsi e valutare se assumere il rischio della mancata cessione o se recedere dal contratto ed individuare, eventualmente, un'altra ditta a cui affidare l'esecuzione dell'opera.
Essendo anch'essa soggetta alle contingenze del mercato e ai mutevoli provvedimenti del Governo, quindi, escludeva esserle addebitabile alcun inadempimento o responsabilità TR
precontrattuale o contrattuale.
Parte convenuta provvedeva quindi alla precisa contestazione dei capitoli di prova avversari.
In caso di accoglimento degli stessi chiedeva l'ammissione alla prova contraria con i testi indicati.
A prova contraria rispetto ai capitoli di prova n. 32 e n. 33 di parte opponente, anche al fine di dimostrare l'effettivo ammontare del proprio credito, chiedeva di essere ammessa a taluni capitoli di prova precisati seguendo la numerazione di cui alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Infine, si opponeva alla richiesta di c.t.u. tecnica ritenendola del tutto esplorativa e provvedeva alla produzione documentale.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 13.11.2023, a replica delle allegazioni di cui alla seconda memoria della società convenuta, parte attrice opponente asseriva di non aver mai sottoscritto il preventivo iniziale e di essersi determinata a pagare € 3.813,72 soltanto una volta che gliene sarebbe stata manifestata la necessità per accedere all'ecobonus 110 per cento delle opere trainate.
Con riferimento all'inadempimento dell'opposta, evidenziava che lo stesso doc. 7 att. dimostrerebbe la possibile cessione del credito alla TR
Sarebbe stata semmai quest'ultima a preferire il pagamento diretto da parte del sig. Pt_1
contravvenendo alle pattuizioni iniziali.
Richiamata l'assemblea del 17.6.2022, parte attrice replicava che il fatto di dover comunicare la propria disponibilità entro un determinato termine per usufruire dell'Ecobonus avrebbe giustificato l'affidamento sulla cessione del credito e sull'assenza di pagamento in proprio.
Ribadiva sul punto la condotta della diversa società che si sarebbe occupata di altre opere trainate per il condominio.
13 Sulle istanze istruttorie avverse, provvedeva quindi alla specifica contestazione dei relativi capitoli di prova nonché ad eccepire l'incapacità a testimoniare del teste indicato dalla società opposta.
Il sig. opponente precisava quindi le proprie istanze di prova orale contraria.
Contestava l'avverso doc. 6 (DDT) e disconosceva i rilievi fotografici depositati richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle istanze istruttorie e delle conclusioni rassegnate nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c..
Si riservava di replicare all'udienza l'avversa terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 23.11.2023, l'avvocato di parte attrice opponente illustrava la posizione. Chiedeva
l'ammissione delle prove dedotte nonché il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione totale o parziale formulata da controparte. L'avvocato di parte convenuta opposta illustrava la posizione. Contestava tutto quanto ex adverso dedotto, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione in quanto il credito sarebbe liquido ed esigibile ed in subordine insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate.
I difensori si richiamavano comunque a tutti gli atti sin qui depositati.
L'avvocato di parte convenuta evidenzia che parte opponente non risulterebbe presente e non emergerebbe alcuna giustificazione dell'assenza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., come riformato.
L'avvocato di parte attrice giustificava l'assenza del sig. offrendosi di documentare le Pt_1
circostanze. Rilevava comunque che egli deterrebbe il potere di transigere e di ricevere somme.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 13.3.2024, a scioglimento della riserva che precede, prima di eventuali istruttorie, il Giudice considerava la necessità di risolvere più questioni possibili tra quelle dedotte.
Per quanto riguarda la provvisoria esecuzione, ritenendo che alcuni aspetti sarebbero controvertibili e non consentirebbero di concedere allo stato provvedimenti incisivi, rigettava la richiesta della concessione della provvisoria esecuzione.
Il Giudice fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 13.3.2025, l'avvocato di parte attrice opponente si richiamava a quanto già dedotto in atti, evidenziando che l'inadempimento contrattuale della parte convenuta sarebbe evidente dalla documentazione prodotta.
Evidenziava da ultimo che il sig. non avrebbe mai contestato che la pratica avrebbe dovuto CP_1
essere adempiuta con il regime del 110 per cento e che il documento sottoscritto dal sig. Pt_1
sarebbe stato solo un aggiornamento dello stato della pratica.
Evidenziava che sia nella fattura di settembre 2022 sia nella fattura di dicembre 2022 verrebbe riportata la dicitura del 110 per cento senza però alcun seguito alla pratica per l'erogazione dei
14 crediti Ecobonus.
L'avvocato di parte convenuta opposta, preso atto del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione, rilevava che potrebbe essere necessario procedere alla mediazione.
Contestava le deduzioni di parte opponente per tutto quanto dedotto in atti, da ritenersi infondato perché non corrispondente all'interpretazione che dovrebbe essere data alla documentazione depositata.
In particolare, contestava quanto riferito in udienza come oggetto di ammissione da parte del sig.
. Contestava che i lavori dovessero essere in assoluto in regime 110 per cento posto che, come CP_1
documentato, si sarebbe trattato di una possibilità collegata all'effettiva praticabilità dell'iter, diversamente ogni condomino sarebbe stato libero di scegliere sia il fornitore sia anche la possibilità di rinunciarvi.
I difensori precisavano le proprie conclusioni.
Il Giudice, prendendo atto dell'applicazione del rito c.d. Cartabia, si ritirava in camera di consiglio in base all'attuale art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, anticipando le conclusioni, l'opposizione è fondata.
Ruolo fondamentale nella presente vertenza è rivestito dal doc. 7 att., già doc. 3 monitorio.
Parte attrice opponente qualifica tale scrittura come mera “comunicazione di aggiornamento sullo stato del Superbonus 110%” (v. atto introduttivo).
Parte convenuta opposta, invece, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, asserisce che “tali lavori potevano anche rientrare tra quelli idonei ad usufruire del beneficio di cui al “superbonus 110%” ma, stante le mutate condizioni di mercato la Società ingiungente comunicava al cliente
l'impossibilità di farsi direttamente carico dei crediti sicché il Sig. accettava, sottoscrivendo Pt_1
per iscritto, l'ipotesi formulata dall'odierna ingiungente in data 22.06.2022 per cui nel caso non avesse reperito istituti di credito disponibili ad acquistare i crediti, egli avrebbe sopportato integralmente il costo dei lavori (doc. n° 3) usufruendo, poi, della possibilità di effettuare la detrazione dalla dichiarazione dei redditi in 4 anni” (p. 1).
Qualifica pertanto l'anzidetta scrittura come “una ipotesi tipica di contratto cui viene apposta una condizione il cui verificarsi non dipende dalla volontà di una delle parti, bensì al fatto del terzo” (p.
11 comparsa di costituzione).
La società convenuta eccepisce infatti che “l'opposizione poggia sull'errato assunto di controparte secondo cui la avrebbe deliberatamente omesso di cedere i crediti ad un istituto bancario CP_1
pretendendo invece il pagamento dallo Tale circostanza è assolutamente inveritiera e si Pt_1
contesta. non ha mai garantito allo che questi avrebbe potuto sicuramente CP_1 Pt_1 beneficiare del bonus 110% per i trainati” (p. 6 comparsa).
15 A fronte della qualificazione della scrittura come da ricostruzione dell'opposta, il sig. opponente eccepisce comunque la vessatorietà delle clausole ivi contenute ex artt. 1341 secondo comma e
1469 bis c.c., la nullità del contratto (e/o della modifica unilaterale) ex art. 1419 c.c.,
l'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto con conseguente nullità ex art. 1346 c.c..
Nessuna di queste doglianze coglie tuttavia nel segno.
È da escludersi l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto atteso che il condizionamento del pagamento del prezzo all'acquisto o meno del credito da parte delle banche è stato reso noto al contraente, il quale ha quindi potuto svolgere le proprie valutazioni a riguardo, comunque essendo comprensibile di cosa le parti stessero ragionando.
Sulla vessatorietà, poi, si osserva che la scrittura del 22.6.2022 è stata predisposta per regolare un caso specifico (non risultando rivolta a una platea indistinta di contraenti).
Peraltro, lo stesso attore allega che “In 22 giugno 2022 il sig. si recava con il suo amico Pt_1
presso la sede della in Olmo di Martellago Via N. Sauro n. 19, CP_3 TR
CP_ dove il sig. dopo aver ribadito che per accedere all'ecobonus avrebbe dovuto pagare
l'ulteriore somma di € 3.813,72, faceva sottoscrivere una comunicazione di aggiornamento sullo stato del Superbonus 110% (doc. 7)” (p. 4 atto introduttivo) così di fatto adducendo la possibilità di un confronto diretto in costanza di firma.
Tale scrittura, inoltre, non determina obblighi solo a carico del sig. firmatario.
Seppure la società convenuta assuma il carattere oggettivo del mancato acquisto del credito da parte degli istituti bancari (v. p. 10 comparsa “la prestazione del professionista è stata condizionata non alla volontà del professionista stesso, ma al factum principis della disponibilità e/o volontà degli istituti di credito di acquistare il credito”), è errato sostenere la completa irrilevanza della sua condotta nel buon esito della cessione.
Allo stesso modo, è da escludersi che l'impossibilità di addivenire alla cessione del credito alle banche sia un elemento notorio, vista la complessità della situazione venutasi a delineare vuoi sul piano macro-economico vuoi sul piano della specifica disciplina nazionale.
L'odierna opposta non dà prova né di aver provveduto a svolgere eventuali tentativi di cessione, né dell'effettiva replica negativa da parte dei soggetti interpellati.
Ciò sebbene nella scrittura espliciti che il mancato acquisto dei crediti da parte di banche e soggetti accreditati perduri dal mese di maggio.
È dunque ravvisabile l'inadempimento di eccepito con la presente opposizione TR
dal sig. Pt_1
La società convenuta infatti non provvede né all'allegazione né alla prova della propria diligente attivazione per l'integrazione della casistica di cui alla lett. A) della scrittura del 22.6.2022, la cui
16 impraticabilità avrebbe giustificato l'adozione della previsione sub lett. B) – “Se le banche non acquistano i crediti” – da cui è originata la presente controversia.
D'altronde, è noto come in pendenza di una condizione, qualora la si intenda qualificare in questo modo la clausola controversa, le parti debbano attivarsi secondo basilari canoni di buona fede oggettiva ex artt. 1375 e 1358 c.c. (v. pure art. 1359 c.c.), a salvaguardia dell'interesse dell'altra parte contraente nei limiti di un sacrificio non apprezzabile.
Ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. si dispone quindi la risoluzione del contratto in essere tra le parti, in ragione dell'inadempimento dell'odierna società opposta.
Si condanna quest'ultima alla restituzione di € 3.813,72, corrisposti dal sig. in esecuzione Pt_1
del contratto risolto (v. docc. 8 e 9 att.).
Sebbene nel procedimento monitorio non sia stato allegato il ricevimento di tale importo, si noti comunque che nel presente procedimento di opposizione (v. p. 15 comparsa) la stessa società convenuta deduce che “Quanto alle domande svolte in via riconvenzionale si dà atto che rispetto al credito di cui all'opposto D.I. n. 839/2023, potrà essere decurtato l'importo di € 3.813,72 corrisposto a mezzo bonifico bancario dallo in data 03.10.2022, di cui alla fattura n. Pt_1
421/22, non computata”.
Sull'anzidetto importo, oggetto di restituzione, parte attrice opponente chiede “interessi legali e di mora ex art. 1284 c.c., nonchè rivalutazione monetaria dall'avvenuto pagamento (02.10.2022)”.
Gli interessi moratori decorrono dalla domanda giudiziale, non risultando in atti altra intimazione alla restituzione della somma, nella misura di cui all'art. 1284 quarto comma c.c..
Trattandosi poi di un debito di valuta, lo stesso non è soggetto a rivalutazione monetaria se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali (cfr. ex multis Cass. civile 4.6.2018 n. 14289).
Atteso il difetto di allegazione e di prova del maggior danno, non sussistono i presupposti per la concessione della rivalutazione.
La domanda attorea di compensazione promossa “In via gradata” è assorbita.
In via riconvenzionale parte attrice chiede poi il risarcimento del danno subito in ragione del disagio arrecatole e della perdita di chance.
Non si ritiene tuttavia assolto l'onere probatorio del richiedente, il quale allega ma non prova il
“peso motivazionale preponderante” assunto nelle proprie decisioni contrattuali della condotta della convenuta e che nulla produce a riprova di eventuali alternative a cui avrebbe potuto accedere per l'esecuzione delle lavorazioni affidate a (si noti che neanche l'accoglimento TR
delle istanze istruttorie attoree avrebbe permesso piena prova sul punto).
All'udienza del 13.3.2025, parte opposta ha adombrato il dubbio, per la prima volta in corso del
17 processo, che possa essere soggetta, la causa, al regime della c.d. mediazione obbligatoria.
Letto il D.lgs. n. 28/2010 e in assenza di riferimenti normativi specifici, comunque si attesta che la presente causa non rientra tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 5 del D.lgs. cit..
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese del processo di opposizione vengono ridotte a metà per effetto della compensazione parziale reciproca, atteso il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da parte attrice opponente.
Per la liquidazione si adottano i valori medi, scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 del D.M.
55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione.
Parte attrice opponente nelle proprie conclusioni chiede “Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi ai sensi del D.M n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/2022 aumentati ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera f) capo 6 e 7, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Non si rinviene il riferimento normativo citato.
L'art. 4 quinto comma lett. f) D.M. 55/2014 prevede unicamente che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: [ … ] f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo”.
Nulla si dispone quindi in punto di eventuali aumenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G. n. 7861/2023:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 839/2023 di questo Tribunale;
- dispone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto concluso tra il sig. e a causa dell'inadempimento di quest'ultima; Parte_1 TR
- condanna parte convenuta opposta a restituire a parte attrice opponente € 3.813,72 oltre interessi nella misura legale dal versamento alla domanda giudiziale e al saggio ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna parte convenuta opposta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite che si liquidano, al netto della compensazione parziale per metà come indicato in motivazione, in complessivi € 2.538,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 72,75 per esborsi documentati, con pagamento in favore dell'avv.to Cavallo Manuel dichiaratosi procuratore antistatario;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 25.3.2025.
18 Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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