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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 46947/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo
2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46947 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
- Avv. L. Azzariti Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2024 00211990 52 000 notificatogli in data 15/11/2024 con cui l' gli ingiungeva di pagare le somme CP_1 ivi indicate a titolo di contributi omessi, eccependo in sostanza l'erronea iscrizione alla gestione commercianti da parte dell'Istituto.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
È infondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso impugnato in quanto in tale avviso di addebito sono puntualmente indicati la specifica inadempienza accertata, la fonte del riscontro ed il regime sanzionatorio applicato.
Nel merito, è documentalmente provato che il ricorrente sia titolare di cariche e qualifiche in numerose società (all.ti nn.
1-4 alla memoria); in particolare, il ricorrente è legale rappresentante ed amministratore unico della
[...]
nonché socio al 50 % di tale società fin dalla sua costituzione, con CP_2 conseguente diritto a percepire la metà degli utili derivanti dall'attività d'impresa, società il cui oggetto sociale comprende, tra l'altro, “lo sviluppo di progetti dedicati ad enti e amministrazioni pubbliche per l'ampliamento e il miglioramento dell'arredo urbano ed il marketing sociale, tramite la fornitura di idonei elementi con appositi spazi destinati all'incentivazione della comunicazione istituzionale e sociale, ed alla promozione delle attività economiche” (all. n. 2 alla memoria), e che è sempre stata attiva e produttiva di utili, avendo dichiarato per gli anni 2021, 2022 e 2023 un volume d'affari ed un utile di esercizio (all.ti nn.
8-9 alla memoria).
Inoltre, va evidenziato che dall'estratto contributivo inerente alla posizione previdenziale del ricorrente risulta che egli non ha mai svolto altra attività lavorativa che possa escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa (all. n. 11 alla memoria), e che la negli anni 2023 e 2024, risulta avere avuto Controparte_2 dipendenti inquadrati con mansioni neanche latamente accostabili alla gestione, organizzazione e direzione dell'attività d'impresa (all.ti 6-7 alla memoria).
Ciò posto, l'art. 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha imposto l'obbligo di iscrizione di soci di s.r.l. alla gestione degli esercenti attività commerciali, dispone quanto segue:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti ai punti di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed
i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Occorre al riguardo precisare che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva (ad esempio la vendita dei prodotti), sia l'attività di organizzazione e di direzione dell'impresa, atteso che anche con tali atti il socio che li compie dà il proprio personale apporto al lavoro dell'azienda, ingerendosi direttamente nell'andamento dell'attività di quest'ultima.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “stante
l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2021, n. 1683).
Ne deriva, pertanto, che la partecipazione con carattere di abitualità e prevalenza va ravvisata sia quando la prestazione, esecutiva o direttiva, si inserisca o si immedesimi nel servizio prodotto dall'azienda, sia nelle attività a questo connesse.
Orbene, da quanto sopra esposto, può agevolmente trarsi la conclusione che in capo al ricorrente sussistono tutti i requisiti di legge per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, avendo esercitato nel periodo per cui è causa attività di lavoro in seno all'azienda con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Appare, infatti, documentalmente provato che:
a) la carica assunta dal ricorrente è quella di socio unico e amministratore unico delle società VLAM S.R.L. e GRUPPO Controparte_2
VALORE S.R.L., di cui è, altresì, rispettivamente, socio al 50%, socio unico e socio al 38% (all. nn.
1-4 alla memoria);
b) nel periodo di cui ai fatti di causa la ha Controparte_2 avuto dipendenti inquadrati in livelli meramente impiegatizi e, pertanto, non ha avuto alcun preposto alla gestione, organizzazione e direzione dell'attività d'impresa
(all.ti n.
6-7 alla memoria);
c) tale società è sempre stata attiva e produttiva di redditi (all.ti nn.
8-9 alla memoria);
d) la contribuzione commercianti è pienamente compatibile con la contribuzione versata alla Gestione Separata, stante l'inapplicabilità, in tali casi, del criterio di prevalenza (all. n. 11 alla memoria). Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
885,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo
2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46947 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
- Avv. L. Azzariti Parte_1
- ricorrente in opposizione -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente opposto -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2024 00211990 52 000 notificatogli in data 15/11/2024 con cui l' gli ingiungeva di pagare le somme CP_1 ivi indicate a titolo di contributi omessi, eccependo in sostanza l'erronea iscrizione alla gestione commercianti da parte dell'Istituto.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
È infondata l'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso impugnato in quanto in tale avviso di addebito sono puntualmente indicati la specifica inadempienza accertata, la fonte del riscontro ed il regime sanzionatorio applicato.
Nel merito, è documentalmente provato che il ricorrente sia titolare di cariche e qualifiche in numerose società (all.ti nn.
1-4 alla memoria); in particolare, il ricorrente è legale rappresentante ed amministratore unico della
[...]
nonché socio al 50 % di tale società fin dalla sua costituzione, con CP_2 conseguente diritto a percepire la metà degli utili derivanti dall'attività d'impresa, società il cui oggetto sociale comprende, tra l'altro, “lo sviluppo di progetti dedicati ad enti e amministrazioni pubbliche per l'ampliamento e il miglioramento dell'arredo urbano ed il marketing sociale, tramite la fornitura di idonei elementi con appositi spazi destinati all'incentivazione della comunicazione istituzionale e sociale, ed alla promozione delle attività economiche” (all. n. 2 alla memoria), e che è sempre stata attiva e produttiva di utili, avendo dichiarato per gli anni 2021, 2022 e 2023 un volume d'affari ed un utile di esercizio (all.ti nn.
8-9 alla memoria).
Inoltre, va evidenziato che dall'estratto contributivo inerente alla posizione previdenziale del ricorrente risulta che egli non ha mai svolto altra attività lavorativa che possa escludere il carattere di abitualità e prevalenza nell'espletamento dell'attività d'impresa (all. n. 11 alla memoria), e che la negli anni 2023 e 2024, risulta avere avuto Controparte_2 dipendenti inquadrati con mansioni neanche latamente accostabili alla gestione, organizzazione e direzione dell'attività d'impresa (all.ti 6-7 alla memoria).
Ciò posto, l'art. 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha imposto l'obbligo di iscrizione di soci di s.r.l. alla gestione degli esercenti attività commerciali, dispone quanto segue:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti ai punti di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed
i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Occorre al riguardo precisare che nel lavoro aziendale rientra sia l'attività esecutiva (ad esempio la vendita dei prodotti), sia l'attività di organizzazione e di direzione dell'impresa, atteso che anche con tali atti il socio che li compie dà il proprio personale apporto al lavoro dell'azienda, ingerendosi direttamente nell'andamento dell'attività di quest'ultima.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “stante
l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2021, n. 1683).
Ne deriva, pertanto, che la partecipazione con carattere di abitualità e prevalenza va ravvisata sia quando la prestazione, esecutiva o direttiva, si inserisca o si immedesimi nel servizio prodotto dall'azienda, sia nelle attività a questo connesse.
Orbene, da quanto sopra esposto, può agevolmente trarsi la conclusione che in capo al ricorrente sussistono tutti i requisiti di legge per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti, avendo esercitato nel periodo per cui è causa attività di lavoro in seno all'azienda con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Appare, infatti, documentalmente provato che:
a) la carica assunta dal ricorrente è quella di socio unico e amministratore unico delle società VLAM S.R.L. e GRUPPO Controparte_2
VALORE S.R.L., di cui è, altresì, rispettivamente, socio al 50%, socio unico e socio al 38% (all. nn.
1-4 alla memoria);
b) nel periodo di cui ai fatti di causa la ha Controparte_2 avuto dipendenti inquadrati in livelli meramente impiegatizi e, pertanto, non ha avuto alcun preposto alla gestione, organizzazione e direzione dell'attività d'impresa
(all.ti n.
6-7 alla memoria);
c) tale società è sempre stata attiva e produttiva di redditi (all.ti nn.
8-9 alla memoria);
d) la contribuzione commercianti è pienamente compatibile con la contribuzione versata alla Gestione Separata, stante l'inapplicabilità, in tali casi, del criterio di prevalenza (all. n. 11 alla memoria). Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro
885,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % ed oneri riflessi.
Roma, 10 marzo 2025
IL GIUDICE