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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 482/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 482/2021 R.G., avente ad oggetto: la separazione personale dei coniugi; promossa da
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, e residente a [...] scala B int.17, rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Concetta Maria Ravidà, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], c.f. ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Marotta, giusta procura in atti;
pagina 1 di 12 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 15.11.2021)
***
All'udienza del 4.02.2025, i difensori precisavano le conclusioni e la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 30.01.2021 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 27.09.2003 e che dalla loro unione sono nati i Controparte_1
figli (il 30.01.2004), e (il 12.05.2010), chiedeva la pronuncia di Per_1 Per_2 Per_3
separazione personale con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo al resistente di versare un assegno mensile pari a
300,00 euro per il mantenimento della moglie, priva di reddito, e di 900.00 euro complessive per i figli, oltre al 75% delle spese straordinarie.
In particolare, a sostegno della domanda di addebito della separazione al marito deduceva che quest'ultimo si era mostrato come un uomo irascibile, violento, il quale la teneva reclusa, picchiandola quando rientrava a casa ubriaco;
aggiungeva poi che a causa del clima di terrore familiare ella era stata ospitata da una amica a Milazzo con i figli più piccoli, ma, il 9 settembre 2020 il marito, con “la scusa di una visita medica” le aveva sottratto i minori.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si Controparte_1
opponeva alla domanda di separazione personale, me ne chiedeva, in via riconvenzionale,
l'addebito alla moglie;
chiedeva, inoltre, affido esclusivo dei figli a sé, con diritto di visita della madre e l'assegnazione della casa familiare sita a Siracusa in via Torino n. 77, con obbligo della ricorrente di versare per il mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, il resistente, nel contestare quanto dedotto, richiesto ed eccepito da controparte rappresentava di aver sempre agito nel rispetto della moglie e dei figli, di pagina 2 di 12 avere perdonato la coniuge, dopo la scoperta di relazioni extraconiugali e nonostante i suoi comportamenti irascibili e violenti anche per l'abuso di sostanze alcoliche.
Aggiungeva che era stata la in definitiva (dal 9 settembre 2020) a non far più Parte_1
rientro nella coniugale per rimanere, non da una amica come da lei sostenuto, ma dal nuovo compagno di cui era innamorata e con cui intratteneva una relazione da cinque anni. Precisava che i figli erano rientrati con lui a Siracusa, dopo varie insistenze da parte sua, al fine di ricominciare l'anno scolastico e perché , affetto da grave malattia Per_3
rara, avrebbe dovuto effettuare una visita medica a Taormina. Infine evidenziava che la moglie si era totalmente disinteressata dei figli.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17.05.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo, ex art. 708
c.p.c., l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita materno e l'obbligo in capo alla resistente, stante il suo stato di inoccupazione, di contribuire unicamente al 50% delle spese straordinarie per i figli;
e, per converso, l'obbligo di di versare Controparte_1
una somma mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento la moglie, priva di redditi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi (nello specifico la testimonianza della figlia maggiore della coppia , mentre, parte Testimone_1 ricorrente non si presentava per rendere l'interrogatorio formale.
All'udienza 4.02.2025, sentite le conclusioni dei difensori, la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito della controversia, in primo luogo, la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ai sensi dell'articolo 151 c.c.
pagina 3 di 12 3. La domanda di addebito della separazione a carico del marito avanzata da Parte_1
non merita accoglimento, ritenendosi, invece, fondata la medesima domanda
[...]
spiegata da parte resistente in via riconvenzionale.
Preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Più in dettaglio, per quello che rileva nel caso che ci occupa, quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la condotta contraria ai doveri matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex plurimis cfr. Cass. civ. sez. I n.
2059 del 2012; Cass. civ. sez VI- ord. n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. sent. n.
1874 del 23.1.2019).
Ebbene, nel caso di specie, la versione dei fatti fornita dalla ricorrente (a mente della quale il marito sarebbe stato uomo irascibile, violento, dedito all'abuso di alcool, solito rinchiuderla in casa, anche con i figli), già di per sé lacunosa e contraddittoria, non solo non è stata supportata da alcun elemento probatorio, ma è stata smentita dalle risultanze processuali.
Innanzitutto, nella esposizione dei fatti appare poco chiara oltre che illogica la rappresentazione secondo cui, a causa del clima di terrore familiare, a luglio 2020 la pagina 4 di 12 si sarebbe trasferita dalla madre (a Lipari) “con l'intenzione di riappacificarsi Parte_1 dal marito” (che invece si dice trovarsi a Siracusa), che “nel frattempo, per telefono era diventato, a sentirlo parlare, ancora più violento e intollerante alla sua presenza”. E' evidente l' incoerenza della narrazione atteso che non si comprende come Parte_1
avrebbe potuto, per riallacciare il rapporto con il marito (che si trovava a Siracusa),
[...]
andare a Lipari e in che termini l'uomo fosse diventato “nel frattempo e per telefono” ancora più violento.
Allo stesso tempo, non si comprende come mai, essendo la ricorrente ospite dalla madre a
Lipari, abbia avuto la necessità di recarsi da una amica (“non sapendo dove andare chiede aiuto a una amica, tale , di cui, tra l'altro, non si conoscono le generalità, Per_4
trasferendosi da lei a Milazzo.
Infine, la circostanza dedotta, secondo cui il marito, contravvenendo agli accordi con cui si era stabilito che i ragazzi si trasferissero a Milazzo, le avrebbe sottratto i figli e Per_2
, appare inverosimile, non provata e da ultimo smentita dalla teste sentita (come di Per_3
seguito meglio espresso).
A maggior ragione, la certificazione di autorizzazione prodotta dalla ricorrente (ove si legge che il padre autorizza i figli a recarsi con la madre in vacanza) dimostra che il consenso del padre allo spostamento dei ragazzi era limitato al periodo di vacanza non ravvisandosi una intenzione concorde circa un loro trasferimento definitivo nel territorio di Milazzo.
Diversamente, la narrazione resa dal secondo cui la definitiva interruzione della CP_1
relazione matrimoniale è da ricondursi, oltre che alle numerose liti e discussioni familiari, legate anche all'irascibilità della donna a causa dell'uso smodato di alcool, principalmente, alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla con tale Parte_1
e al definitivo abbandono da parte della donna del tetto coniugale, tra Persona_5
luglio e settembre 2020, quando si è trasferita con il nuovo compagno a Milazzo. appare quella maggiormente rispondente ai reali accadimenti.
Tale rappresentazione, sicuramente più chiara e coerente, ha trovato riscontro, sotto ogni profilo, nelle dichiarazioni rese dall'unica teste sentita (figlia maggiore Testimone_1
pagina 5 di 12 della coppia); mentre, non possono ritenersi probanti in tal senso le chat e i messaggi prodotti, i quali non presentano date certe, sono solo solo stralci di conversazioni, passibili di modificazione e non consentono l'individuazione dell'interlocutore.
Le dichiarazioni della teste, figlia della coppia, devono considerarsi pienamente attendibili, alla luce della coerenza, precisione e piena compatibilità con la narrazione del
CP_1
Ed invero, occorre sul punto evidenziare come, nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui ciascuno di essi muove all'altro addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fondato il proprio convincimento, oltre che su circostanze riferite ai testimoni escussi da uno dei coniugi, anche su fatti omogenei registrati alla presenza dei medesimi testi o narrati da altri testimoni, per quanto figli minori delle parti;
Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014).
Ebbene, nel rispondere alle domande sottopostele ha confermato in Testimone_1
modo chiaro e preciso che il padre, sin dal 2015, aveva scoperto che la moglie, a sua insaputa, aveva una relazione amorosa con altro uomo, con il quale parlava al telefono. In particolare ha chiarito che lei stessa, accorgendosi che la madre, mentre faceva le faccende domestiche, parlava continuamente al telefono, origliando, si era accorta che comunicava con altro uomo;
così aveva raccontato tutto al padre, il quale, visionando il cellulare della donna, si era accorto di conversazioni tutt'altro che amichevoli intrattenute dalla moglie con questa persona (cap.1 :“si è vero, lo so perché mi accorgevo che in casa mia mamma veniva interrotta nelle faccende domestiche perché parlava al telefono continuamente, io
pagina 6 di 12 origliavo e ho sentito che parlava con un uomo e l'ho detto a mio padre, ero una bambina
e non capivo cosa ci fosse realmente sotto, allora mio padre lo capì. Ricordo che mio padre e mia madre litigavano, lei si comportava in maniera violenta, poi mio padre ha visto nel cellulare di mia mamma che c'erano delle conversazioni di tipo non amichevole e da lì si rese conto che c'era una relazione extra coniugale. Io ho assistito a tutto questo, ero una bambina ed ero curiosa di capire perché stesse cambiando il clima familiare”, v. verbale udienza del 7.02.2023). La teste ha aggiunto, dando conferma di quanto dichiarato dal che nel mese di luglio 2020 la madre era volontariamente andata via di casa CP_1
con i suoi fratelli, non rientrando per mesi e che, in quella occasione, a prelevarla era stato lo stesso uomo (presentatosi con altra persona che poi si scoprì essere la sorella) con il quale in seguito si resero conto che ella aveva una relazione (cap. 4: si è vero. Era nel periodo di giugno – luglio 2020, io avevo finito la scuola e quindi passavo le giornate al mare e un giorno improvvisamente vedo mia madre fare le valigie e andare via di casa con
i fratelli. E' successo tutto all'improvviso, non aveva avvertito nessuno. Ha detto che sotto casa c'era questa sua amica ad aspettarla e a noi ha raccontato che stava andando a trovare i parenti a Lipari, successivamente da amici e successivamente abbiamo visto che quello che poi si è dimostrato il compagno è venuto a prenderla in macchina. Ci aveva detto all'inizio che erano una coppia di suoi amici, il compagno e la moglie, poi non vedendola ritornare a casa per mesi abbiamo cercato di capire chi fosse e abbiamo capito che questi signori non erano una coppia, ma erano fratello e sorella, v. verbale udienza di cui sopra). infine ha confermato che era la madre che, a causa dell'abuso di alcol, Testimone_1
assumeva comportamenti violenti (verbalmente) con i figli e (fisicamente) con il padre, accentuatisi dopo il trasferimento della famiglia a Siracusa nell'anno 2019 (cap. 3: si è vero, è accaduto tantissime volte, a dire la verità tanti episodi ci sono stati anche prima, ma quando ci siamo trasferiti a Siracusa nell'estate 2019, mia mamma non avendo più gli sguardi dei fratelli maggiori, ne ha approfittato, faceva uso di alcoolici più volte alla settimana per poi aggredire verbalmente noi figli, erano insulti ad esempio “bastardi”. con noi figli si limitava all'aggressione verbale, con mio padre anche fisica. Ad esempio
pagina 7 di 12 gli dava spintoni e io assistevo alla scena); che una volta che i fratelli erano rientrati (da
Milazzo) a Siracusa la donna si era disinteressata a loro e che comunque era stato sempre il padre a provvedere alle esigenze anche di salute del fratello , affetto da grave Per_3
patologia; che i fratelli una volta tornati a Siracusa non volevano più tornare a stare con la madre, a causa dei suoi comportamenti.
Alla luce di quanto emerso è evidente dunque che la ha abbandonato Parte_1
l'abitazione familiare, recandosi a Milazzo, al fine di continuare la relazione extraconiugale intrapresa con altro uomo.
D'altro canto, la mancata volontaria sottoposizione della all'interpello sui Parte_1
medesimi capitoli di prova sui quali ha risposto la teste consente di ritenere le circostanze ivi dedotte come ammesse.
Infatti, in tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232, primo comma cod. proc. civ. stabilisce che, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che, però sia necessario che gli ulteriori elementi probatori costituiscano prova diretta (poiché, in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio), essendo sufficiente anche il ricorso ad elementi di prova di carattere indiziario. (Cass
Sez. 2, Sentenza n. 4019 del 19/03/2003).
Conclusivamente, dunque, la domanda di addebito dispiegata dal resistente è meritevole di accoglimento, individuandosi la causa del venir meno dell'affectio coniugalis e della intollerabilità della convivenza matrimoniale nella relazione extraconiugale intrattenuta dalla con altro uomo e nel conseguente abbandono del tetto coniugale. Parte_1
4. L'addebito della separazione alla comporta l'esclusione del suo diritto Parte_1
all'assegno di mantenimento.
5. Passando alla diversa questione inerente l'affidamento e il collocamento dei figli, essa attiene esclusivamente e , essendo ormai maggiorenne. Per_2 Per_3 Per_1
Con riguardo al regime di affidamento del figlio minore della coppia va ricordato che la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità è il principio generale che informa la pagina 8 di 12 materia della responsabilità genitoriale: tale regola generale conosce l'eccezione dell'affidamento esclusivo nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, con la conseguenza che l'esclusione dell'affido condiviso dovrà poggiare su una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017); ed, ancora, che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009
n.26587).
Ancora più di recente il Supremo Collegio ha precisato che “L'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (v., al riguardo, Cass n. 21823 dell'11.7.2022).
pagina 9 di 12 Orbene, premesso che l'ascolto dei minori (uno dei quali con grave patologia) è apparso, alla luce delle evidenze processuali, oltre che superfluo, anche pregiudizievole per il loro benessere psico- fisico, atteso il loro coinvolgimento nelle dinamiche relazionali disfunzionali tra i genitori, occorre evidenziare come, nel caso di specie, dagli accertamenti istruttori svolti è emersa una evidente inidoneità genitoriale di Parte_1
la quale già durante la vita matrimoniale ha assunto comportamenti inadeguati e
[...]
non tutelanti nei confronti dei figli, mostrandosi irascibile e violenta verbalmente, anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche;
inoltre, in seguito, la senza il consenso Parte_1
del ha arbitrariamente sottratto i figli e alle cure dell'altro CP_1 Per_2 Per_3
genitore e li ha allontanati per mesi anche dalla sorella;
infine, dopo il rientro dei ragazzi a
Siracusa, non si è interessata del loro stato di salute e dei loro bisogni materiali e morali, delegandone la gestione totalmente al padre.
Diversamente risulta figura adeguata a rispondere ai bisogni dei figli, Controparte_1
essendosene sempre occupato, ed avendo anche dimostrato particolare attenzione nel garantire a una continuità di cure specialistiche, supportandolo nel relativo Per_3
percorso terapeutico.
Per tale ragione si ritiene opportuno nell'interesse psico-fisico dei figli disporne l'affidamento esclusivo al padre, con collocamento preso di lui.
6. La casa familiare sita a Siracusa in via Torino n. 77 rimarrà dunque assegnata a per viverci unitamente ai tre figli. Controparte_1
7. La regolamentazione degli incontri madre – figli sarà rimessa a liberi accordi tra le parti e nel rispetto della volontà di e (ormai quindicenni). Per_2 Per_6
8. Per quanto concerne la determinazione del quantum del mantenimento i figli, posto che
è divenuta maggiorenne e che entrambe le parti hanno rilevato che la somma a Per_1
titolo di mantenimento debba riguardare tutti e tre figli, deve presumersi che anche non sia ancora indipendente e necessiti di un contributo economico da parte dei Per_1
genitori.
Ai fini della individuazione della somma dovuta dal genitore non collocatario deve aversi riguardo alle condizioni economiche delle parti, al tenore di vita goduto dai figli in pagina 10 di 12 costanza di convivenza con i genitori e alle loro attuali esigenze di vita.
Ebbene, alla luce di tali elementi, atteso che è un operatore Controparte_1
professionale nel settore alberghiero con guadagno di circa 800,oo euro mensili e che non svolge attività lavorativa, appare equo porre a carico di Parte_1
quest'ultima, comunque abile al lavoro anche per età e stato di salute, l'obbligo di corrispondere mensilmente a , a titolo di mantenimento dei tre figli, la Controparte_1
somma complessiva di 300,00 euro, pari al minimo vitale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8. In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va Parte_1
condannata al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori che tengano conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a carico di
Parte_1
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre, presso il Per_2 Per_3
quale rimarranno collocati;
regolamenta il diritto di visita materno come in parte motiva;
assegna la casa familiare sita a Siracusa in Via Torino nl. 77 a;
Controparte_1
dispone che provveda al mantenimento dei figli versando a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di 300,00 euro, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat); il tutto con decorrenza dalla domanda;
rigetta ogni altra domanda;
pagina 11 di 12 condanna a corrispondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate complessivamente nella somma di € 5.712,00 per compensi oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
14.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 482/2021 R.G., avente ad oggetto: la separazione personale dei coniugi; promossa da
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
, e residente a [...] scala B int.17, rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Concetta Maria Ravidà, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], c.f. ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Marotta, giusta procura in atti;
pagina 1 di 12 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 15.11.2021)
***
All'udienza del 4.02.2025, i difensori precisavano le conclusioni e la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 30.01.2021 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 27.09.2003 e che dalla loro unione sono nati i Controparte_1
figli (il 30.01.2004), e (il 12.05.2010), chiedeva la pronuncia di Per_1 Per_2 Per_3
separazione personale con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno e la previsione dell'obbligo in capo al resistente di versare un assegno mensile pari a
300,00 euro per il mantenimento della moglie, priva di reddito, e di 900.00 euro complessive per i figli, oltre al 75% delle spese straordinarie.
In particolare, a sostegno della domanda di addebito della separazione al marito deduceva che quest'ultimo si era mostrato come un uomo irascibile, violento, il quale la teneva reclusa, picchiandola quando rientrava a casa ubriaco;
aggiungeva poi che a causa del clima di terrore familiare ella era stata ospitata da una amica a Milazzo con i figli più piccoli, ma, il 9 settembre 2020 il marito, con “la scusa di una visita medica” le aveva sottratto i minori.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale non si Controparte_1
opponeva alla domanda di separazione personale, me ne chiedeva, in via riconvenzionale,
l'addebito alla moglie;
chiedeva, inoltre, affido esclusivo dei figli a sé, con diritto di visita della madre e l'assegnazione della casa familiare sita a Siracusa in via Torino n. 77, con obbligo della ricorrente di versare per il mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In particolare, il resistente, nel contestare quanto dedotto, richiesto ed eccepito da controparte rappresentava di aver sempre agito nel rispetto della moglie e dei figli, di pagina 2 di 12 avere perdonato la coniuge, dopo la scoperta di relazioni extraconiugali e nonostante i suoi comportamenti irascibili e violenti anche per l'abuso di sostanze alcoliche.
Aggiungeva che era stata la in definitiva (dal 9 settembre 2020) a non far più Parte_1
rientro nella coniugale per rimanere, non da una amica come da lei sostenuto, ma dal nuovo compagno di cui era innamorata e con cui intratteneva una relazione da cinque anni. Precisava che i figli erano rientrati con lui a Siracusa, dopo varie insistenze da parte sua, al fine di ricominciare l'anno scolastico e perché , affetto da grave malattia Per_3
rara, avrebbe dovuto effettuare una visita medica a Taormina. Infine evidenziava che la moglie si era totalmente disinteressata dei figli.
All'esito dell'udienza presidenziale del 17.05.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo, ex art. 708
c.p.c., l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, la regolamentazione del diritto di visita materno e l'obbligo in capo alla resistente, stante il suo stato di inoccupazione, di contribuire unicamente al 50% delle spese straordinarie per i figli;
e, per converso, l'obbligo di di versare Controparte_1
una somma mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento la moglie, priva di redditi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi (nello specifico la testimonianza della figlia maggiore della coppia , mentre, parte Testimone_1 ricorrente non si presentava per rendere l'interrogatorio formale.
All'udienza 4.02.2025, sentite le conclusioni dei difensori, la causa veniva posta in decisione dinanzi al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito della controversia, in primo luogo, la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ai sensi dell'articolo 151 c.c.
pagina 3 di 12 3. La domanda di addebito della separazione a carico del marito avanzata da Parte_1
non merita accoglimento, ritenendosi, invece, fondata la medesima domanda
[...]
spiegata da parte resistente in via riconvenzionale.
Preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Più in dettaglio, per quello che rileva nel caso che ci occupa, quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la condotta contraria ai doveri matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (ex plurimis cfr. Cass. civ. sez. I n.
2059 del 2012; Cass. civ. sez VI- ord. n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. sent. n.
1874 del 23.1.2019).
Ebbene, nel caso di specie, la versione dei fatti fornita dalla ricorrente (a mente della quale il marito sarebbe stato uomo irascibile, violento, dedito all'abuso di alcool, solito rinchiuderla in casa, anche con i figli), già di per sé lacunosa e contraddittoria, non solo non è stata supportata da alcun elemento probatorio, ma è stata smentita dalle risultanze processuali.
Innanzitutto, nella esposizione dei fatti appare poco chiara oltre che illogica la rappresentazione secondo cui, a causa del clima di terrore familiare, a luglio 2020 la pagina 4 di 12 si sarebbe trasferita dalla madre (a Lipari) “con l'intenzione di riappacificarsi Parte_1 dal marito” (che invece si dice trovarsi a Siracusa), che “nel frattempo, per telefono era diventato, a sentirlo parlare, ancora più violento e intollerante alla sua presenza”. E' evidente l' incoerenza della narrazione atteso che non si comprende come Parte_1
avrebbe potuto, per riallacciare il rapporto con il marito (che si trovava a Siracusa),
[...]
andare a Lipari e in che termini l'uomo fosse diventato “nel frattempo e per telefono” ancora più violento.
Allo stesso tempo, non si comprende come mai, essendo la ricorrente ospite dalla madre a
Lipari, abbia avuto la necessità di recarsi da una amica (“non sapendo dove andare chiede aiuto a una amica, tale , di cui, tra l'altro, non si conoscono le generalità, Per_4
trasferendosi da lei a Milazzo.
Infine, la circostanza dedotta, secondo cui il marito, contravvenendo agli accordi con cui si era stabilito che i ragazzi si trasferissero a Milazzo, le avrebbe sottratto i figli e Per_2
, appare inverosimile, non provata e da ultimo smentita dalla teste sentita (come di Per_3
seguito meglio espresso).
A maggior ragione, la certificazione di autorizzazione prodotta dalla ricorrente (ove si legge che il padre autorizza i figli a recarsi con la madre in vacanza) dimostra che il consenso del padre allo spostamento dei ragazzi era limitato al periodo di vacanza non ravvisandosi una intenzione concorde circa un loro trasferimento definitivo nel territorio di Milazzo.
Diversamente, la narrazione resa dal secondo cui la definitiva interruzione della CP_1
relazione matrimoniale è da ricondursi, oltre che alle numerose liti e discussioni familiari, legate anche all'irascibilità della donna a causa dell'uso smodato di alcool, principalmente, alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla con tale Parte_1
e al definitivo abbandono da parte della donna del tetto coniugale, tra Persona_5
luglio e settembre 2020, quando si è trasferita con il nuovo compagno a Milazzo. appare quella maggiormente rispondente ai reali accadimenti.
Tale rappresentazione, sicuramente più chiara e coerente, ha trovato riscontro, sotto ogni profilo, nelle dichiarazioni rese dall'unica teste sentita (figlia maggiore Testimone_1
pagina 5 di 12 della coppia); mentre, non possono ritenersi probanti in tal senso le chat e i messaggi prodotti, i quali non presentano date certe, sono solo solo stralci di conversazioni, passibili di modificazione e non consentono l'individuazione dell'interlocutore.
Le dichiarazioni della teste, figlia della coppia, devono considerarsi pienamente attendibili, alla luce della coerenza, precisione e piena compatibilità con la narrazione del
CP_1
Ed invero, occorre sul punto evidenziare come, nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui ciascuno di essi muove all'altro addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa - l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata ed il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi ad una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fondato il proprio convincimento, oltre che su circostanze riferite ai testimoni escussi da uno dei coniugi, anche su fatti omogenei registrati alla presenza dei medesimi testi o narrati da altri testimoni, per quanto figli minori delle parti;
Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014).
Ebbene, nel rispondere alle domande sottopostele ha confermato in Testimone_1
modo chiaro e preciso che il padre, sin dal 2015, aveva scoperto che la moglie, a sua insaputa, aveva una relazione amorosa con altro uomo, con il quale parlava al telefono. In particolare ha chiarito che lei stessa, accorgendosi che la madre, mentre faceva le faccende domestiche, parlava continuamente al telefono, origliando, si era accorta che comunicava con altro uomo;
così aveva raccontato tutto al padre, il quale, visionando il cellulare della donna, si era accorto di conversazioni tutt'altro che amichevoli intrattenute dalla moglie con questa persona (cap.1 :“si è vero, lo so perché mi accorgevo che in casa mia mamma veniva interrotta nelle faccende domestiche perché parlava al telefono continuamente, io
pagina 6 di 12 origliavo e ho sentito che parlava con un uomo e l'ho detto a mio padre, ero una bambina
e non capivo cosa ci fosse realmente sotto, allora mio padre lo capì. Ricordo che mio padre e mia madre litigavano, lei si comportava in maniera violenta, poi mio padre ha visto nel cellulare di mia mamma che c'erano delle conversazioni di tipo non amichevole e da lì si rese conto che c'era una relazione extra coniugale. Io ho assistito a tutto questo, ero una bambina ed ero curiosa di capire perché stesse cambiando il clima familiare”, v. verbale udienza del 7.02.2023). La teste ha aggiunto, dando conferma di quanto dichiarato dal che nel mese di luglio 2020 la madre era volontariamente andata via di casa CP_1
con i suoi fratelli, non rientrando per mesi e che, in quella occasione, a prelevarla era stato lo stesso uomo (presentatosi con altra persona che poi si scoprì essere la sorella) con il quale in seguito si resero conto che ella aveva una relazione (cap. 4: si è vero. Era nel periodo di giugno – luglio 2020, io avevo finito la scuola e quindi passavo le giornate al mare e un giorno improvvisamente vedo mia madre fare le valigie e andare via di casa con
i fratelli. E' successo tutto all'improvviso, non aveva avvertito nessuno. Ha detto che sotto casa c'era questa sua amica ad aspettarla e a noi ha raccontato che stava andando a trovare i parenti a Lipari, successivamente da amici e successivamente abbiamo visto che quello che poi si è dimostrato il compagno è venuto a prenderla in macchina. Ci aveva detto all'inizio che erano una coppia di suoi amici, il compagno e la moglie, poi non vedendola ritornare a casa per mesi abbiamo cercato di capire chi fosse e abbiamo capito che questi signori non erano una coppia, ma erano fratello e sorella, v. verbale udienza di cui sopra). infine ha confermato che era la madre che, a causa dell'abuso di alcol, Testimone_1
assumeva comportamenti violenti (verbalmente) con i figli e (fisicamente) con il padre, accentuatisi dopo il trasferimento della famiglia a Siracusa nell'anno 2019 (cap. 3: si è vero, è accaduto tantissime volte, a dire la verità tanti episodi ci sono stati anche prima, ma quando ci siamo trasferiti a Siracusa nell'estate 2019, mia mamma non avendo più gli sguardi dei fratelli maggiori, ne ha approfittato, faceva uso di alcoolici più volte alla settimana per poi aggredire verbalmente noi figli, erano insulti ad esempio “bastardi”. con noi figli si limitava all'aggressione verbale, con mio padre anche fisica. Ad esempio
pagina 7 di 12 gli dava spintoni e io assistevo alla scena); che una volta che i fratelli erano rientrati (da
Milazzo) a Siracusa la donna si era disinteressata a loro e che comunque era stato sempre il padre a provvedere alle esigenze anche di salute del fratello , affetto da grave Per_3
patologia; che i fratelli una volta tornati a Siracusa non volevano più tornare a stare con la madre, a causa dei suoi comportamenti.
Alla luce di quanto emerso è evidente dunque che la ha abbandonato Parte_1
l'abitazione familiare, recandosi a Milazzo, al fine di continuare la relazione extraconiugale intrapresa con altro uomo.
D'altro canto, la mancata volontaria sottoposizione della all'interpello sui Parte_1
medesimi capitoli di prova sui quali ha risposto la teste consente di ritenere le circostanze ivi dedotte come ammesse.
Infatti, in tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232, primo comma cod. proc. civ. stabilisce che, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che, però sia necessario che gli ulteriori elementi probatori costituiscano prova diretta (poiché, in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio), essendo sufficiente anche il ricorso ad elementi di prova di carattere indiziario. (Cass
Sez. 2, Sentenza n. 4019 del 19/03/2003).
Conclusivamente, dunque, la domanda di addebito dispiegata dal resistente è meritevole di accoglimento, individuandosi la causa del venir meno dell'affectio coniugalis e della intollerabilità della convivenza matrimoniale nella relazione extraconiugale intrattenuta dalla con altro uomo e nel conseguente abbandono del tetto coniugale. Parte_1
4. L'addebito della separazione alla comporta l'esclusione del suo diritto Parte_1
all'assegno di mantenimento.
5. Passando alla diversa questione inerente l'affidamento e il collocamento dei figli, essa attiene esclusivamente e , essendo ormai maggiorenne. Per_2 Per_3 Per_1
Con riguardo al regime di affidamento del figlio minore della coppia va ricordato che la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità è il principio generale che informa la pagina 8 di 12 materia della responsabilità genitoriale: tale regola generale conosce l'eccezione dell'affidamento esclusivo nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, con la conseguenza che l'esclusione dell'affido condiviso dovrà poggiare su una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017); ed, ancora, che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009
n.26587).
Ancora più di recente il Supremo Collegio ha precisato che “L'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (v., al riguardo, Cass n. 21823 dell'11.7.2022).
pagina 9 di 12 Orbene, premesso che l'ascolto dei minori (uno dei quali con grave patologia) è apparso, alla luce delle evidenze processuali, oltre che superfluo, anche pregiudizievole per il loro benessere psico- fisico, atteso il loro coinvolgimento nelle dinamiche relazionali disfunzionali tra i genitori, occorre evidenziare come, nel caso di specie, dagli accertamenti istruttori svolti è emersa una evidente inidoneità genitoriale di Parte_1
la quale già durante la vita matrimoniale ha assunto comportamenti inadeguati e
[...]
non tutelanti nei confronti dei figli, mostrandosi irascibile e violenta verbalmente, anche a causa dell'abuso di sostanze alcoliche;
inoltre, in seguito, la senza il consenso Parte_1
del ha arbitrariamente sottratto i figli e alle cure dell'altro CP_1 Per_2 Per_3
genitore e li ha allontanati per mesi anche dalla sorella;
infine, dopo il rientro dei ragazzi a
Siracusa, non si è interessata del loro stato di salute e dei loro bisogni materiali e morali, delegandone la gestione totalmente al padre.
Diversamente risulta figura adeguata a rispondere ai bisogni dei figli, Controparte_1
essendosene sempre occupato, ed avendo anche dimostrato particolare attenzione nel garantire a una continuità di cure specialistiche, supportandolo nel relativo Per_3
percorso terapeutico.
Per tale ragione si ritiene opportuno nell'interesse psico-fisico dei figli disporne l'affidamento esclusivo al padre, con collocamento preso di lui.
6. La casa familiare sita a Siracusa in via Torino n. 77 rimarrà dunque assegnata a per viverci unitamente ai tre figli. Controparte_1
7. La regolamentazione degli incontri madre – figli sarà rimessa a liberi accordi tra le parti e nel rispetto della volontà di e (ormai quindicenni). Per_2 Per_6
8. Per quanto concerne la determinazione del quantum del mantenimento i figli, posto che
è divenuta maggiorenne e che entrambe le parti hanno rilevato che la somma a Per_1
titolo di mantenimento debba riguardare tutti e tre figli, deve presumersi che anche non sia ancora indipendente e necessiti di un contributo economico da parte dei Per_1
genitori.
Ai fini della individuazione della somma dovuta dal genitore non collocatario deve aversi riguardo alle condizioni economiche delle parti, al tenore di vita goduto dai figli in pagina 10 di 12 costanza di convivenza con i genitori e alle loro attuali esigenze di vita.
Ebbene, alla luce di tali elementi, atteso che è un operatore Controparte_1
professionale nel settore alberghiero con guadagno di circa 800,oo euro mensili e che non svolge attività lavorativa, appare equo porre a carico di Parte_1
quest'ultima, comunque abile al lavoro anche per età e stato di salute, l'obbligo di corrispondere mensilmente a , a titolo di mantenimento dei tre figli, la Controparte_1
somma complessiva di 300,00 euro, pari al minimo vitale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
8. In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., va Parte_1
condannata al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori che tengano conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M
.
Il Tribunale, di Siracusa, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: pronuncia la separazione personale dei coniugi parti in causa, con addebito a carico di
Parte_1
dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e al padre, presso il Per_2 Per_3
quale rimarranno collocati;
regolamenta il diritto di visita materno come in parte motiva;
assegna la casa familiare sita a Siracusa in Via Torino nl. 77 a;
Controparte_1
dispone che provveda al mantenimento dei figli versando a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di 300,00 euro, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat); il tutto con decorrenza dalla domanda;
rigetta ogni altra domanda;
pagina 11 di 12 condanna a corrispondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate complessivamente nella somma di € 5.712,00 per compensi oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno
14.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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