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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 589/2025
Oggi 14 ottobre 2025 innanzi alla giudice AR AN, nella stanza virtuale, compaiono l'avv. Merlo per parte ricorrente e l'avv. Maria Rosa Lucca in sostituzione dell'avv. Guerra per il resistente. L'avv. Merlo insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, evidenziando come la malattia di
[...]
- che riguarda la mano – fosse già stata accertata sin dal settembre 2023; chiede, se del caso, che Per_1 sia ordinato all'INPS di acquisire il referto della visita reumatologica del 21 giugno 2023, già sottoposta alla commissione, referto del quale la ricorrente non è più in possesso. La giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, previa acquisizione del fascicolo dell'a.t.p., invita le parti alla discussione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti. La giudice autorizza i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
AR AN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro AR AN pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 589/2025 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VALERIO LORIS MERLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RA UE
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa del 75% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88), dalla data della domanda amministrativa (25.7.2023) ovvero da altra successiva data da accertarsi in corso di causa;
B) Fare salve spese processuali e compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via principale rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, riconoscere la prestazione per il minor periodo che risulterà all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio ha promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo la Parte_1 nomina di un consulente tecnico che accertasse le condizioni per il riconoscimento dell'invalidità totale o quanto meno in misura non inferiore al 74 %, con individuazione della data di decorrenza dello stato. L'INPS si è costituito contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Svolta la consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato un'invalidità al 75 % a partire dalla data dell'accertamento tecnico, parte ricorrente ha tempestivamente manifestato dissenso e ha quindi successivamente proposto il ricorso introduttivo di questo giudizio di opposizione, con il quale ha insistito per il riconoscimento dell'invalidità come accertata, ma a partire dalla data della domanda.
2. La situazione patologica della ricorrente e la fondatezza del ricorso.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. ha concluso le proprie valutazioni rilevando che: Persona_2
“Dalla documentazione esibita risulta che la signora , oggi di anni sessantuno (61), è affetta (i) dagli Parte_1 esiti di frattura L1 in un quadro di involuzione discale moderato - severa, (ii) esiti di protesi di anca sinistra dolorosa, pluri – operata, condizionante deficit deambulatorio e (iii) malattia di Quervain, osteoporosi, poliartrosi ed artralgie diffuse. A fronte di tali problematiche, occorre valutare quanto queste incidano, nel loro complesso, sulla capacità lavorativa generica della perizianda. Orbene, la questione relativa agli (i) esiti della frattura di L1 con deformità a cuneo in un quadro di discopatie vertebrale multiple è ben inquadrabile con il codice 7010 - ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE [range 31 – 40], che nel caso di specie si ritiene opportuno considerare nel suo valore medio del 35%, dovendosi controbilanciare la gravità del quadro anatomico con la disfunzionalità dello stesso, di grado inferiore rispetto alla condizione di anchilosi, per la quale è previsto il valore massimo dell'anzidetto range. Per quanto attiene alla problematica dell'anca dolorosa di sinistra, questa è ben valutabile con il codice 7336 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA [41-50], anche in tal caso da considerare nel suo valore medio del 45%, dovendosi controbilanciare, da un lato, la gravità del quadro anatomico con la disfunzionalità dello stesso, che comunque non è assimilabile a quello della plegia. Rispetto poi alle restanti condizioni di malattia di , osteoporosi, poliartrosi ed artralgie diffuse, il Persona_1 codice di riferimento è il 9303 - ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
[50], da considerare per analogia nella metà di quanto previsto dai riferimenti tabellari, con un valore di invalidità civile del 25%. Ne consegue, da una valutazione complessiva ma ponderata delle suddette percentuali, un grado di invalidità civile del 75%, così ottenuto considerando anche il quid di cinque punti percentuali che la normativa concede a seconda delle peculiarità del caso e che nel caso di specie si ritiene di dover concedere per intero, stante la mansione lavorativa specifica della donna, di natura prettamente operaia / manuale. Tale condizione invalidante è da ritenersi in essere a far data dal presente accertamento tecnico, non essendo comprovate, prima di ora, dal punto di vista clinico ed obiettivo, situazioni menomative sovrapponibili alle attuali. Pertanto, riassumendo e concludendo, in estrema sintesi la signora è da ritenersi soggetto invalido Parte_1 civile al 75%. Ciò a far data dal presente accertamento tecnico”. A fronte delle osservazioni della consulente tecnica di parte ricorrente, il c.t.u. ha così osservato: “La collega di parte ricorrente ritiene che la decorrenza debba essere anticipata alla data di presentazione della domanda amministrativa;
a sostegno della sua tesi, porta la visita fisiatrica del 7 settembre 2023, dalla quale, a suo dire, emergerebbe una «condizione motoria particolarmente compromessa … sovrapponibile a quella accertata attualmente». Invero, la visita fisiatrica citata dalla collega è molto generica e, seppur si soffermi sull'aspetto relativo alla deambulazione, nulla dice, ad esempio, in merito alla funzionalità delle spalle o delle articolazioni della mano, che, invece, sono parte integrante del processo valutativo medico - legale, poiché elementi costitutivi del codice 9303 - ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI [50] considerato per analogia dallo scrivente CTU nel valore del 25%, che, integrato agli altri riferimenti codicistici, ha poi portato alla presente conclusione medico – legale del 75% di invalidità civile. Si ribadiscono, dunque, i contenuti della bozza di CTU e, con particolare riferimento alla decorrenza, al fatto che la condizione invalidante presentata dalla perizianda è da ritenersi in essere a far data dal presente accertamento tecnico, non essendo comprovate, prima di ora, dal punto di vista clinico ed obiettivo, situazioni menomative sovrapponibili alle attuali”. Questa giudice ritiene che le controdeduzioni del c.t.u. alle osservazioni della consulente di parte ricorrente non siano condivisibili, senza che sia necessario in questa sede dare corso a una rinnovazione della consulenza o ad altre attività istruttorie. Infatti, se è vero che durante la citata visita fisiatrica del 7 settembre 2023 (doc. 8 allegato al ricorso) sono stati esaminati nel dettaglio i problemi connessi alla deambulazione, in tale visita sono state evidenziate anche le altre condizioni invalidanti poi riconosciute dal c.t.u.: poliartrosi, artromialgie diffuse (e quindi non limitate agli arti inferiori), osteoporosi di grado severo e malattia di;
va evidenziato come quest'ultima affligga Persona_1 il pollice e dunque determini quello stato invalidante alla mano che il c.t.u. ha considerato nella propria valutazione complessiva sull'invalidità. Le stesse diagnosi sono state riportate nel verbale della commissione medica, che dà conto anche dell'esame di un documento, ossia il referto della visita reumatologica del giugno 2023, non allegato dalla ricorrente a nessuno dei due ricorsi e che la stessa ricorrente ha chiesto, durante l'udienza odierna, di acquisire presso l'AST, ove ritenuto necessario, non essendone in possesso. Tale documento non pare indispensabile per la decisione, essendo comunque richiamato nel verbale della commissione che, tenendo evidentemente conto anche di tale verbale, ha formulato le diagnosi sopra riportate. È, infine, opportuno sottolineare, andando a ritroso, che sin dal 9 gennaio 2023 la visita fisiatrica (doc. 9), seppure anch'essa focalizzata sugli esiti dei ripetuti interventi all'anca, ha evidenziato la gravità dell'osteoporosi e ha definito la spondilartrosi come “diffusa” e, dunque, non limitata agli arti inferiori. Proprio a causa della sovrapponibilità delle diagnosi riportate nei diversi referti susseguitisi dal gennaio 2023, deve ritenersi che la condizione d'invalidità della ricorrente, seppure più approfonditamente vagliata dal c.t.u. durante la propria visita, non sia mutata dopo la presentazione della domanda amministrativa. Ne consegue che il ricorso che qui ci occupa deve essere accolto, dovendosi accertare che la condizione d'invalidità al 75 % ha decorrenza dalla data della domanda.
3. Le spese di lite.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna di parte resistente a pagare al procuratore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario, le spese di lite, che vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto delle due fasi del giudizio, del valore della causa e del fatto che la decisione dell'opposizione viene assunta alla prima udienza. A carico di parte resistente devono essere poste anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate con separato provvedimento.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da on ricorso depositato Parte_1 il 22 aprile 2025:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente è invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 25 luglio 2023;
2) condanna parte resistente a pagare all'avv. Valerio Loris Merlo le spese di lite (riferite alle due fasi) che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge;
3) pone a carico dell'INPS le spese della c.t.u. liquidate con separato decreto. Deciso all'udienza del 14 ottobre 2025 La giudice del lavoro AR AN
VERBALE DELLA CAUSA N. 589/2025
Oggi 14 ottobre 2025 innanzi alla giudice AR AN, nella stanza virtuale, compaiono l'avv. Merlo per parte ricorrente e l'avv. Maria Rosa Lucca in sostituzione dell'avv. Guerra per il resistente. L'avv. Merlo insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, evidenziando come la malattia di
[...]
- che riguarda la mano – fosse già stata accertata sin dal settembre 2023; chiede, se del caso, che Per_1 sia ordinato all'INPS di acquisire il referto della visita reumatologica del 21 giugno 2023, già sottoposta alla commissione, referto del quale la ricorrente non è più in possesso. La giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, previa acquisizione del fascicolo dell'a.t.p., invita le parti alla discussione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti. La giudice autorizza i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
AR AN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro AR AN pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 589/2025 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VALERIO LORIS MERLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RA UE
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità Parte_1 lavorativa del 75% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88), dalla data della domanda amministrativa (25.7.2023) ovvero da altra successiva data da accertarsi in corso di causa;
B) Fare salve spese processuali e compenso professionale, oltre spese generali, CPA e IVA di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in via principale rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, riconoscere la prestazione per il minor periodo che risulterà all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio ha promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo la Parte_1 nomina di un consulente tecnico che accertasse le condizioni per il riconoscimento dell'invalidità totale o quanto meno in misura non inferiore al 74 %, con individuazione della data di decorrenza dello stato. L'INPS si è costituito contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Svolta la consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato un'invalidità al 75 % a partire dalla data dell'accertamento tecnico, parte ricorrente ha tempestivamente manifestato dissenso e ha quindi successivamente proposto il ricorso introduttivo di questo giudizio di opposizione, con il quale ha insistito per il riconoscimento dell'invalidità come accertata, ma a partire dalla data della domanda.
2. La situazione patologica della ricorrente e la fondatezza del ricorso.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato, dott. ha concluso le proprie valutazioni rilevando che: Persona_2
“Dalla documentazione esibita risulta che la signora , oggi di anni sessantuno (61), è affetta (i) dagli Parte_1 esiti di frattura L1 in un quadro di involuzione discale moderato - severa, (ii) esiti di protesi di anca sinistra dolorosa, pluri – operata, condizionante deficit deambulatorio e (iii) malattia di Quervain, osteoporosi, poliartrosi ed artralgie diffuse. A fronte di tali problematiche, occorre valutare quanto queste incidano, nel loro complesso, sulla capacità lavorativa generica della perizianda. Orbene, la questione relativa agli (i) esiti della frattura di L1 con deformità a cuneo in un quadro di discopatie vertebrale multiple è ben inquadrabile con il codice 7010 - ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE [range 31 – 40], che nel caso di specie si ritiene opportuno considerare nel suo valore medio del 35%, dovendosi controbilanciare la gravità del quadro anatomico con la disfunzionalità dello stesso, di grado inferiore rispetto alla condizione di anchilosi, per la quale è previsto il valore massimo dell'anzidetto range. Per quanto attiene alla problematica dell'anca dolorosa di sinistra, questa è ben valutabile con il codice 7336 PARESI DELL'ARTO INFERIORE CON DEFICIT DI FORZA GRAVE O PLEGIA [41-50], anche in tal caso da considerare nel suo valore medio del 45%, dovendosi controbilanciare, da un lato, la gravità del quadro anatomico con la disfunzionalità dello stesso, che comunque non è assimilabile a quello della plegia. Rispetto poi alle restanti condizioni di malattia di , osteoporosi, poliartrosi ed artralgie diffuse, il Persona_1 codice di riferimento è il 9303 - ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
[50], da considerare per analogia nella metà di quanto previsto dai riferimenti tabellari, con un valore di invalidità civile del 25%. Ne consegue, da una valutazione complessiva ma ponderata delle suddette percentuali, un grado di invalidità civile del 75%, così ottenuto considerando anche il quid di cinque punti percentuali che la normativa concede a seconda delle peculiarità del caso e che nel caso di specie si ritiene di dover concedere per intero, stante la mansione lavorativa specifica della donna, di natura prettamente operaia / manuale. Tale condizione invalidante è da ritenersi in essere a far data dal presente accertamento tecnico, non essendo comprovate, prima di ora, dal punto di vista clinico ed obiettivo, situazioni menomative sovrapponibili alle attuali. Pertanto, riassumendo e concludendo, in estrema sintesi la signora è da ritenersi soggetto invalido Parte_1 civile al 75%. Ciò a far data dal presente accertamento tecnico”. A fronte delle osservazioni della consulente tecnica di parte ricorrente, il c.t.u. ha così osservato: “La collega di parte ricorrente ritiene che la decorrenza debba essere anticipata alla data di presentazione della domanda amministrativa;
a sostegno della sua tesi, porta la visita fisiatrica del 7 settembre 2023, dalla quale, a suo dire, emergerebbe una «condizione motoria particolarmente compromessa … sovrapponibile a quella accertata attualmente». Invero, la visita fisiatrica citata dalla collega è molto generica e, seppur si soffermi sull'aspetto relativo alla deambulazione, nulla dice, ad esempio, in merito alla funzionalità delle spalle o delle articolazioni della mano, che, invece, sono parte integrante del processo valutativo medico - legale, poiché elementi costitutivi del codice 9303 - ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI [50] considerato per analogia dallo scrivente CTU nel valore del 25%, che, integrato agli altri riferimenti codicistici, ha poi portato alla presente conclusione medico – legale del 75% di invalidità civile. Si ribadiscono, dunque, i contenuti della bozza di CTU e, con particolare riferimento alla decorrenza, al fatto che la condizione invalidante presentata dalla perizianda è da ritenersi in essere a far data dal presente accertamento tecnico, non essendo comprovate, prima di ora, dal punto di vista clinico ed obiettivo, situazioni menomative sovrapponibili alle attuali”. Questa giudice ritiene che le controdeduzioni del c.t.u. alle osservazioni della consulente di parte ricorrente non siano condivisibili, senza che sia necessario in questa sede dare corso a una rinnovazione della consulenza o ad altre attività istruttorie. Infatti, se è vero che durante la citata visita fisiatrica del 7 settembre 2023 (doc. 8 allegato al ricorso) sono stati esaminati nel dettaglio i problemi connessi alla deambulazione, in tale visita sono state evidenziate anche le altre condizioni invalidanti poi riconosciute dal c.t.u.: poliartrosi, artromialgie diffuse (e quindi non limitate agli arti inferiori), osteoporosi di grado severo e malattia di;
va evidenziato come quest'ultima affligga Persona_1 il pollice e dunque determini quello stato invalidante alla mano che il c.t.u. ha considerato nella propria valutazione complessiva sull'invalidità. Le stesse diagnosi sono state riportate nel verbale della commissione medica, che dà conto anche dell'esame di un documento, ossia il referto della visita reumatologica del giugno 2023, non allegato dalla ricorrente a nessuno dei due ricorsi e che la stessa ricorrente ha chiesto, durante l'udienza odierna, di acquisire presso l'AST, ove ritenuto necessario, non essendone in possesso. Tale documento non pare indispensabile per la decisione, essendo comunque richiamato nel verbale della commissione che, tenendo evidentemente conto anche di tale verbale, ha formulato le diagnosi sopra riportate. È, infine, opportuno sottolineare, andando a ritroso, che sin dal 9 gennaio 2023 la visita fisiatrica (doc. 9), seppure anch'essa focalizzata sugli esiti dei ripetuti interventi all'anca, ha evidenziato la gravità dell'osteoporosi e ha definito la spondilartrosi come “diffusa” e, dunque, non limitata agli arti inferiori. Proprio a causa della sovrapponibilità delle diagnosi riportate nei diversi referti susseguitisi dal gennaio 2023, deve ritenersi che la condizione d'invalidità della ricorrente, seppure più approfonditamente vagliata dal c.t.u. durante la propria visita, non sia mutata dopo la presentazione della domanda amministrativa. Ne consegue che il ricorso che qui ci occupa deve essere accolto, dovendosi accertare che la condizione d'invalidità al 75 % ha decorrenza dalla data della domanda.
3. Le spese di lite.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna di parte resistente a pagare al procuratore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario, le spese di lite, che vengono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto delle due fasi del giudizio, del valore della causa e del fatto che la decisione dell'opposizione viene assunta alla prima udienza. A carico di parte resistente devono essere poste anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono liquidate con separato provvedimento.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da on ricorso depositato Parte_1 il 22 aprile 2025:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la ricorrente è invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 75 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 25 luglio 2023;
2) condanna parte resistente a pagare all'avv. Valerio Loris Merlo le spese di lite (riferite alle due fasi) che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge;
3) pone a carico dell'INPS le spese della c.t.u. liquidate con separato decreto. Deciso all'udienza del 14 ottobre 2025 La giudice del lavoro AR AN