Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 18/12/2025, n. 8234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8234 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2885 del 2025, proposto da
IN ST, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Alvignano, non costituito in giudizio;
nei confronti
AR RA MO, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere, serbato dall'amministrazione nel procedimento iniziato con l'istanza di conclusione procedimento presentata in data 24 marzo 2025, avente ad oggetto la richiesta di definizione dei procedimenti edilizi relativi all'istanza di condono edilizio ex L. 724/1994 prot. 1527 del 01/03/1995 e all'istanza di permesso di costruire per accertamento di conformità prot. 1931 del 28/02/2011, pratica edilizia n. 13/2011, entrambi intestati alla sig.ra MO AR RA e relativi all'immobile identificato al catasto al foglio 15, particella 5209 del Comune di Alvignano (CE).
e
per la conseguente condanna dell'amministrazione a concludere i procedimenti ancora pendenti con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. ME De AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra ST IN espone di essere proprietaria di un immobile sito in Alvignano (CE) alla Via Emanuele Filiberto n. 70, identificato catastalmente al foglio 15, particella 5175, subalternos 3-8.
2. In aderenza al predetto immobile, prosegue l’esponente, la sig.ra MO AR RA ha realizzato opere di ampliamento ed estensione del proprio fabbricato, identificato al foglio 15, particella 5209, che secondo quanto allegato dalla sig.ra ST, avrebbero interessato anche porzioni della sua proprietà, limitandone il libero godimento.
3. Al fine di verificare la legittimità di tali interventi edilizi, la ricorrente presentava formale istanza di accesso agli atti con nota prot. 2107 del 20 febbraio 2024.
4. L'amministrazione comunale, con nota prot. 5976 del 25 marzo 2024, comunicava l'esistenza di due procedimenti edilizi intestati alla sig.ra MO: un'istanza di condono edilizio ex L. 724/1994 prot. 1527 del 01/03/1995 e un'istanza di permesso di costruire per accertamento di conformità prot. 1931 del 28/02/2011, pratica edilizia n. 13/2011.
5. A seguito di diffida per l'effettivo esercizio del diritto di accesso, l'Amministrazione, con nota prot. 1052 del 31 gennaio 2025, comunicava che l'accesso non poteva essere esercitato in quanto " non sono stati emessi provvedimenti relativi alla procedura in argomento ".
6. Tale circostanza evidenziava la perdurante pendenza dei procedimenti edilizi, avviati rispettivamente nel 1995 (condono) e nel 2011 (accertamento di conformità), senza che l'amministrazione avesse mai adottato una determinazione conclusiva.
7. Pertanto, la sig.ra ST, con istanza del 24 marzo 2025, richiedeva formalmente la conclusione dei predetti procedimenti entro 30 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 della L. 241/1990, dell'art. 36 del DPR 380/2001 e della L. 724/1994.
8. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale non ha fornito alcun riscontro all'istanza e la sig.ra impugnava il silenzio con il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato in data 5-6 giugno 2025 e depositato il successivo 10 giugno.
9. Il Comune di Alvignano non si è costituito in giudizio, né la controinteressata MO AR RA.
10. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Legittimazione e interesse della ricorrente
11.1. In via preliminare, il Collegio deve esaminare la questione della legittimazione e dell'interesse della ricorrente a proporre la presente azione avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Alvignano.
11.2. Potrebbe apparire contraddittorio, ad una prima valutazione, che un soggetto chieda la conclusione di procedimenti di condono e di sanatoria edilizia che, se accolti, consoliderebbero una situazione potenzialmente lesiva dei propri diritti dominicali. In altre parole, la richiesta della ricorrente potrebbe condurre alla definizione di procedimenti che potrebbero legittimare le opere realizzate dalla controinteressata, con possibile pregiudizio per la propria proprietà.
11.3. Tuttavia, tale apparente contraddizione trova soluzione nella corretta interpretazione della posizione giuridica del proprietario confinante e nell'individuazione del reale interesse azionato.
11.4. Sul punto, occorre richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa che ha da tempo chiarito che il proprietario confinante con un immobile oggetto di presunti abusi edilizi è titolare di un interesse legittimo all'esercizio dei poteri repressivi da parte dell'amministrazione comunale e può ricorrere avverso l'inerzia della stessa, qualora nella sua sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio di tali poteri (ex multis da ultimo questa Sezione 27 novembre 2025, n. 7705).
11.5. La giurisprudenza ha in particolare ravvisato l’interesse del privato ad ottenere una risposta qualunque essa sia: << La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra infatti, in ogni caso, il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale. E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale - salva la ipotesi, che in questo caso peraltro non ricorre, in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori- afferisce “all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri” ( cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 30/12/21, n. 8317)>> (TAR Campania, 22 maggio 2024, sez. VI, n. 3324).
11.6. Nel caso di specie, rileva il Collegio, la ricorrente non chiede l'accoglimento o il rigetto delle istanze di condono e di sanatoria della controinteressata. Piuttosto, l'oggetto della pretesa è ottenere una risposta rispetto a tali istanze, costituendo per la ricorrente solo un effetto ulteriore ed eventuale, in caso di esito negativo del procedimento, la rimozione delle opere abusive.
11.7. Di contro, la perpetuazione dell'inerzia amministrativa determina una situazione di incertezza giuridica pregiudizievole per la ricorrente, che si trova nell'impossibilità di conoscere la definitiva legittimità o illegittimità delle opere realizzate dalla controinteressata sulla propria proprietà e non dispone di meccanismi di tutela in relazione ad una situazione di fatto che la danneggia.
11.8. La ricorrente ha quindi un interesse concreto e attuale a che l'amministrazione definisca i procedimenti pendenti, poiché:
a) In caso di rigetto delle istanze di condono e sanatoria, potrebbe ottenere la demolizione delle opere abusive che insistono sulla propria proprietà, con conseguente ripristino della situazione di fatto e di diritto;
b) In caso di accoglimento delle istanze, conoscerebbe la definitiva legittimazione delle opere e potrebbe eventualmente far valere le proprie ragioni, impugnando i provvedimenti espressi adottati che la pregiudichino;
c) In entrambi i casi, cesserebbe lo stato di incertezza giuridica determinato dalla pendenza ultraventennale (per il condono) e ultradecennale (per la sanatoria) dei procedimenti edilizi.
11.9. Soprattutto, come accennato, la definizione dei procedimenti è necessaria per consentire alla ricorrente di esercitare pienamente le proprie facoltà di impugnazione nel caso in cui l'Amministrazione si determini in senso favorevole all'accoglimento delle istanze di condono e sanatoria. Infatti, solo a fronte di un provvedimento espresso di accoglimento la ricorrente potrebbe contestare, in sede giurisdizionale, eventuali profili di illegittimità dello stesso, quali la violazione di norme urbanistiche, edilizie, paesaggistiche o la mancata tutela dei suoi diritti dominicali.
11.10. In altri termini, la perduranza del silenzio amministrativo preclude, di fatto, alla ricorrente l'esercizio dell’accesso alla tutela giurisdizionale, impedendole di contestare un eventuale provvedimento di accoglimento che ritenesse illegittimo o lesivo dei propri diritti.
11.11. L'interesse della ricorrente alla definizione dei procedimenti risponde quindi anche alla necessità di ottenere un atto impugnabile, realizzando in tal modo il principio costituzionale della effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e del diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU).
11.12. L'interesse della ricorrente è pertanto qualificato e differenziato, e si sostanzia nel diritto alla definizione dei procedimenti amministrativi che incidono sulla propria sfera giuridica, al fine di poter esercitare le proprie facoltà dominicali, ivi compresa la facoltà di contestare in via giurisdizionale eventuali provvedimenti favorevoli alla controinteressata che ritenesse illegittimi ovvero di costituirsi in giudizi quale controinteressata nel giudizio eventualmente instaurato dall’odierna controinteressata avverso gli ipotetici provvedimenti di reiezione delle istanze di condono e di permesso di costruire in sanatoria.
1.13. La sostanza della posizione legittimante rimane sostanzialmente la stessa, a seconda che si agisca contro un titolo edilizio rilasciato e che si assume illegittimo e lesivo delle proprie prerogative dominicali, oppure che si lamenti l'inerzia nell'esercizio dei poteri da parte dell'Amministrazione. Nel caso di specie, a fronte dell’istanza di accesso proposta dalla ricorrente per conoscere i titoli edilizi sottesi all’attività ritenuta per sé pregiudizievole e svolta dalla controinteressata, l’Amministrazione ha rappresentato di non aver adottato atti per la pendenza di procedimenti mai conclusi. Ne consegue che il proprio interesse a sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica anche ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 ha trovato un ostacolo proprio nell’inerzia serbata dall’Amministrazione sulle istanze della controinteressata, sicchè la rimozione di tale inerzia corrisponde ad un interesse della ricorrente che non necessariamente coincide con l’interesse effettivo della controinteressata, la quale potrebbe trovare conveniente la perduranza di una situazione di inerzia.
1.14. Il Collegio ritiene quindi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente e l'interesse a proporre la presente azione, avendo essa titolo per sollecitare la conclusione dei procedimenti edilizi che incidono sulla propria sfera giuridica e che, una volta definiti con provvedimento espresso, le consentiranno di esercitare pienamente le proprie facoltà di tutela giurisdizionale.
1.16. La conclusione raggiunta è del resto in linea con quanto rilevato dalla giurisprudenza di questo TAR secondo cui << sussiste, quindi, l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, ovvero di definire con provvedimento espresso il procedimento di sanatoria e di condono eventualmente pendente per gli abusi, formulata dal proprietario del fondo limitrofo, in considerazione degli effetti negativi della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’amministrazione comunale e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (cfr.Tar Napoli, sent. n. 5217 del 2022; sent. n. 5848 del 2022; cfr. anche Tar Napoli, sent. n. 3635 del 2016) >> (Cfr. da ultimo TAR Campania, Sez. VI, 12 settembre 2024, 4955).
2. Ravvisato l’interesse al ricorso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
2.1. L'art. 2, comma 1, della L. 241/1990 stabilisce che " Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ". Il successivo comma 2 prevede che " Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ".
2.2. Nel caso di specie, sono pacificamente pendenti presso il Comune di Alvignano due procedimenti edilizi avviati dalla controinteressata:
a) Un'istanza di condono edilizio ex L. 724/1994, prot. 1527 del 01/03/1995, pendente da oltre trent'anni;
b) Un'istanza di permesso di costruire per accertamento di conformità, prot. 1931 del 28/02/2011, pratica edilizia n. 13/2011, pendente da oltre quattordici anni.
2.3. L'amministrazione comunale, con la propria nota prot. 1052 del 31 gennaio 2025, ha espressamente confermato la pendenza di tali procedimenti, ammettendo che " non sono stati emessi provvedimenti relativi alla procedura in argomento ".
2.4. A fronte dell'istanza di conclusione del procedimento presentata dalla ricorrente in data 24 marzo 2025, l'Amministrazione ha serbato un totale silenzio, non fornendo alcun riscontro né positivo né negativo.
2.5. Tale inerzia configura un silenzio-inadempimento, in violazione dell'art. 2 della L. 241/1990 e pregiudica l’interesse della ricorrente, poiché (come anche illustrato al punto che precede) la mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra infatti, in ogni caso, il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante. E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale - salva la ipotesi, che in questo caso peraltro non ricorre, in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad acclaramenti istruttori- afferisce “all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri” ( cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 30 dicembre 21, n. 8317).
3. Il ricorso, pertanto, va accolto e va ordinato al comune di Alvignano di provvedere sulla istanza-diffida del ricorrente concludendo i procedimenti pendenti, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine sopraindicato, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale, il quale, su istanza dell’interessato, provvederà nei successivi sessanta giorni.
4. Le spese di lite sono poste, secondo soccombenza, a carico del Comune intimato mentre si ritiene di poterle compensare nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- Dichiara l’obbligo del Comune intimato di provvedere sulla istanza-diffida del ricorrente entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza.
- In caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di adeguata qualificazione professionale, che provvederà nei termini di cui in motivazione.
- Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata. Spese compensate nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IU, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
ME De AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De AL | OL IU |
IL SEGRETARIO