Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE TT NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3057 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) - Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
Parte_5 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Domenico Monteleone che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
(C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmine Picone che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATE
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_2 [...]
, e impugnavano innanzi alla Corte Pt_3 Parte_5 Parte_4
d'Appello di Roma la sentenza del Tribunale di Roma n. 6189/2021 con cui era stata respinta l'opposizione dai suddetti presentata avverso il decreto ingiuntivo 8030/2017 emesso in favore di per l'importo di € 91.045,37 oltre accessori e spese;
nel corso del Controparte_3 giudizio di primo grado era intervenuta la cessionaria Controparte_1
Gli appellanti chiedevano la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza.
Si costituiva in appello solo la cessionaria.
All'esito dell'udienza del trentuno gennaio 2022 la Corte, con ordinanza depositata l'otto febbraio 2022, respingeva l'istanza di sospensiva e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il ventisette gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note ex art. 127-ter del d. lgs. n. 149/2022 come da decreto del ventiquattro novembre 2024.
Per detta udienza le parti non avevano presentato note scritte;
era quindi disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. al tre febbraio 2025; le parti non comparivano e la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
Le parti non hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza del ventisette gennaio 2025, da trattare in forma scritta come da decreto del ventiquattro novembre 2024, ritualmente comunicato;
le medesime parti non sono comparse all'udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il tre febbraio 2025 ore 11,00, in presenza, nonostante ne fossero a conoscenza avendo ricevuto tempestiva comunicazione dalla Cancelleria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 181 c.p.c., come richiamato dall'art. 309 c.p.c. e con gli effetti di cui all'art. 338 c.p.c.
2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, tre febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE TT NG de Courtelary
3