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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1541 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ),rappresentato e difeso dall'Avv. GALATI ANGELO
[...] P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. FURCAS LAURA , P.IVA_2
elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA INPS - VIA LAURANA 59
PALERMO
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 18/09/2024, ha evocato in giudizio Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n 599 2024
[...]
00006548 18 000 del giorno 24.06.2024 relativo a Contributi da note di rettifica
DM10 periodi 03/2023 - 05/2023 - 07/2023 e 08/2023.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere che, prendendo atto della sentenza N. 166/2024 di questo tribunale allegata, ha provveduto ai relativi sgravi con annullamento dei contributi interessati dal giudicato, residuando un debito, per il periodo
03/2023 limitato a differenze contributive dovute per difformità sulle aliquote applicate che non deriva da decadenza sgravi ex art. 1, comma 1175,
L. 296/2006, pari a € 40,02 per cui chiede il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Va dichiarata cessata la materia del contendere nei limiti delle somme oggetto di sgravio, per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, non applicandosi, alle controversie previdenziali, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, atteso che, il detto avviso di addebito è stato notificato a mezzo pec il
12.07.2024, mentre il ricorso avverso l'avviso di addebito è stato iscritto a ruolo il 18.09.2024, oltre il termine dei previsti 40 giorni.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie le lettere di annullamento dell' del 18.12.2024 sono CP_1 statisfattive della pretesa della parte ricorrente. In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della oscillazione della giurisprudenza sia con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione sia nel merito per la controvertibilità delle questioni trattate, per il comportamento processuale delle parti, per la perculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti delle somme oggetto di sgravio.
2.Dichiara inammissibile il ricorso per le somme eccedenti lo sgravio.
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 11/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1541 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ),rappresentato e difeso dall'Avv. GALATI ANGELO
[...] P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. FURCAS LAURA , P.IVA_2
elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA INPS - VIA LAURANA 59
PALERMO
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 18/09/2024, ha evocato in giudizio Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n 599 2024
[...]
00006548 18 000 del giorno 24.06.2024 relativo a Contributi da note di rettifica
DM10 periodi 03/2023 - 05/2023 - 07/2023 e 08/2023.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere che, prendendo atto della sentenza N. 166/2024 di questo tribunale allegata, ha provveduto ai relativi sgravi con annullamento dei contributi interessati dal giudicato, residuando un debito, per il periodo
03/2023 limitato a differenze contributive dovute per difformità sulle aliquote applicate che non deriva da decadenza sgravi ex art. 1, comma 1175,
L. 296/2006, pari a € 40,02 per cui chiede il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Va dichiarata cessata la materia del contendere nei limiti delle somme oggetto di sgravio, per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, non applicandosi, alle controversie previdenziali, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, atteso che, il detto avviso di addebito è stato notificato a mezzo pec il
12.07.2024, mentre il ricorso avverso l'avviso di addebito è stato iscritto a ruolo il 18.09.2024, oltre il termine dei previsti 40 giorni.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie le lettere di annullamento dell' del 18.12.2024 sono CP_1 statisfattive della pretesa della parte ricorrente. In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della oscillazione della giurisprudenza sia con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione sia nel merito per la controvertibilità delle questioni trattate, per il comportamento processuale delle parti, per la perculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1.Dichiara cessata la materia del contendere nei limiti delle somme oggetto di sgravio.
2.Dichiara inammissibile il ricorso per le somme eccedenti lo sgravio.
3.Compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 11/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco