Sentenza breve 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 28/02/2023, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2023
N. 03427/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2023, proposto da
CENTRO ARTIGIANO RECUPERO AUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Emanuela Cartellà che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Andrea Magnanelli che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 111285 del 24/11/22 con cui Roma Capitale ha respinto la richiesta di riesame della nota prot. n. CU/9351 dell’08/02/17, in cui l’ente locale aveva ritenuto l’incompatibilità della destinazione urbanistica dell’area, ivi indicata, con l’attività di deposito giudiziario, ed ha rappresentato l’obbligo della società ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a..
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato, in fatto, che il Centro Artigiano Recupero Auto s.r.l. impugna il provvedimento prot. n. 111285 del 24/11/22 con cui Roma Capitale ha respinto la richiesta di riesame della nota prot. n. CU/9351 dell’08/02/17, in cui l’ente locale aveva ritenuto l’incompatibilità della destinazione urbanistica dell’area ivi indicata con l’attività di deposito giudiziario, ed ha rappresentato l’obbligo della società di ripristinare lo stato dei luoghi;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato, in particolare, che:
- con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta:
1) la violazione degli artt. 3, 32, 41 e 97 Cost., 1, 3, 7 e 21 octies l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’ente locale, in contrasto con il parere favorevole reso in data 21/09/98, avrebbe ritenuto di non assentire l’attività di deposito giudiziario sulla base di vincoli non rilevanti mentre Roma Capitale si sarebbe dovuta limitare a verificare la completezza della documentazione e l’adeguatezza delle aree al ricovero degli autoveicoli. Inoltre, il Comune avrebbe omesso di comunicare alla ricorrente l’avvio del procedimento, di svolgere un’adeguata istruttoria, di indicare nella motivazione le ragioni poste a fondamento della decisione e di tenere conto della necessità di contemperare i vari interessi coinvolti nella fattispecie (prima doglianza);
2) la violazione degli artt. 10 l. n. 241/90 e 16 l. r. n. 7/00 in quanto l’amministrazione comunale avrebbe omesso di motivare in relazione alle argomentazioni esplicitate da parte ricorrente nel corso del procedimento (seconda doglianza);
3) la violazione dell’art. 1 comma 2 bis l. n. 241/90 e del principio dell’affidamento ed eccesso di potere sotto vari profili in relazione all’eccessività del tempo trascorso, per la definizione del procedimento, dalla determinazione dirigenziale n. 365 del 07/04/16 (terza doglianza);
- i motivi sono infondati;
- dall’esame dell’atto impugnato emerge che Roma Capitale ha ritenuto non assentibile l’attività di deposito giudiziario di autovetture in quanto il PRG individua l’area della ricorrente come ricompresa nel Parco di Veio e con nota acquisita al prot. n. CU/2022/104103 l’Ente Regionale Parco di Veio ha espresso, in proposito, parere negativo evidenziando che l’attività in esame è “ in contrasto con la normativa del PTPR, non rientra tra gli interventi consentiti dall’art. 8 “Misure di salvaguardia” della Legge regionale 5 ottobre 1997, n. 29 ed è compresa tra le attività vietate dalla Legge n. 394/91, risultando incompatibile con le finalità e gli obiettivi di tutela dell’area naturale protetta ”;
- -nel medesimo provvedimento Roma Capitale dà atto di un procedimento di disciplina edilizia avviato con determina dirigenziale n. 365 del 07/04/16;
- l’incompatibilità urbanistica dell’attività di deposito giudiziario ed il contrario parere all’esercizio di tale attività, espresso dall’Ente Parco, costituiscono le ragioni poste dall’amministrazione comunale a fondamento del gravato diniego che, pertanto, risulta congruamente motivato;
- il profilo motivazionale in esame non risulta adeguatamente contestato nel gravame dal momento che la ricorrente si limita ad affermare genericamente la sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività in riferimento alla completezza documentale e all’idoneità dell’area al ricovero dei veicoli ma non prende in alcun modo in considerazione il vincolo derivante dallo strumento urbanistico e dalla presenza del Parco di Veio;
- per altro, il parere negativo all’esercizio dell’attività, espresso dall’Ente Parco e citato nell’atto del 24/11/22, non risulta nemmeno impugnato;
- il richiamo della ricorrente al parere favorevole del 21/09/98 non assume, poi, significatività ai fini della valutazione di fondatezza del gravame sia perché lo stesso è stato espresso dal Comune di Roma in relazione ad un procedimento di condono e, quindi, diverso da quello oggetto di causa, sia perché l’atto in esame è risalente nel tempo e, comunque, è superato dalla sopravvenienza della normativa di PRG e vincolistica richiamata nel provvedimento impugnato e applicabile alla fattispecie in ragione della data di presentazione della domanda d’iscrizione al registro prefettizio ex art. 8 d.p.r. n. 571/82;
- in ogni caso, parte ricorrente non ha comprovato né l’esistenza di un titolo edilizio legittimante lo svolgimento dell’attività né l’ipotetica compatibilità di tale attività nemmeno in riferimento alla normativa previgente all’entrata in vigore dell’attuale PRG e alla sua pregressa destinazione (H3 Agro Romano Vincolato: vedi allegati n. 1 e 2 alla documentazione depositata da Roma capitale il 10/02/23);
- la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 in relazione all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, prospettata nella prima censura, non assume carattere viziante, in ragione di quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2 l. n 241/90, stante la correttezza sostanziale dell’atto impugnato;
- per altro, la seconda censura risulta generica e, comunque, infondata in quanto non specifica quali sarebbero le argomentazioni di parte ricorrente veicolate nel procedimento amministrativo di cui Roma Capitale avrebbe omesso la valutazione;
- in riferimento, poi, a quanto dedotto con il terzo motivo, a fronte della natura vincolata dell’atto impugnato, non è configurabile, in capo alla ricorrente, alcun affidamento meritevole di giuridica tutela scaturente dal lasso di tempo trascorso per la definizione del procedimento;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro duemila/00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO