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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1933/2024 R.G. promossa da
(avv. REPOSSI PIETRO) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(già difesa dall'avv. LA POLLA ANTONELLA) CP_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio depositato in data 22 gennaio 2025. La resistente, che non si è più attivamente difesa, si ritiene abbia concluso come da comparsa di risposta.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti non sono fra loro coniugate e sono genitori di (4 aprile 2013). Persona_1
vigono, almeno formalmente, le statuizioni assunte da questo Tribunale con decreto n. cronol.
1015/2017 del 19 ottobre 2017, adottato su accordo delle parti1.
Il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni recepite nel citato provvedimento, al fine di adeguarle al mutato quadro fattuale. Egli ha allegato, infatti, che la figlia vive con lui, a ON, dalla fine del 2023. L'attore ha agito per conseguire l'affidamento esclusivo della figlia, il collocamento presso di sé e la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili che era stato concordato nel procedimento R.G. n. 7086/2017.
La resistente si è costituita in data 10 giugno 2024, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Nondimeno, ella non è comparsa ad alcuna delle udienze fissate per l'ascolto delle parti, tanto che il suo procuratore, in data 10 luglio 2024, ha dichiarato «di rinunciare al mandato per impossibilità di contatti con la propria assistita», chiedendo termine per la nomina di un nuovo difensore, mai effettuata.
Acquisite informazioni reddituali sulla resistente e sentita la minore, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «affida la figlia in via esclusiva al padre, abilitato ad 1 1 Si trascrive il testo dell'accordo: «1) disporre l'affido condiviso della minore , con collocamento Persona_2 prevalente della stessa presso l'abitazione della madre in Comezzano AG (BS), via Ghandi n.54; CP_1 2) diritto di visita paterno così articolato: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia i fine settimana, a week-end alternati, dalle ore 17,30 del venerdì, alla domenica sino alle ore 21.30. Nel fine settimana di spettanza della madre, il Per_ Sig. terrà con sé il venerdì pomeriggio dopo la scuola e la riaccompagnerà dalla mamma il sabato mattina Pt_1 entro le ore 9.00; 3) con riferimento alle festività natalizie, ad anni alternati, la minore trascorrerà il periodo ricompreso tra il giorno 24 e il giorno 30 Dicembre con un genitore e dal giorno 31 Dicembre al giorno 6 Gennaio con l'altro. Per l'anno 2017 in corso la minore trascorrerà il primo periodo dal 24 al 30 Dicembre con il padre e il secondo dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con la madre;
segue per gli anni successivi il criterio dell'alternanza; 4) con riferimento alle festività pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il periodo dalla fine della scuola fino alla domenica di Pasqua compresa e, con l'altro genitore, dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle attività scolastiche. Qualora vi fossero esigenze lavorative e/o personali è data ai genitori la facoltà di variare tale suddivisione entro la data del 28 febbraio di ogni anno. A far data dal provvedimento, si stabilisce sin da ora che la minore trascorrerà il primo periodo con il padre e il secondo periodo con la madre;
segue per gli anni successivi il criterio dell'alternanza; 5) i c.d.
“ponti” saranno trascorsi con uno dei genitori seguendo il criterio dell'alternanza; 6)il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive – periodo comunque da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
7) la minore trascorrerà il compleanno alternativamente con la madre o con il padre, la Persona_1 festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre, così come festeggerà il compleanno della mamma con la madre e quello del papà con il padre;
8) il sig. corrisponderà alla signora quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , la somma mensile di €300,00 sino al termine del corrente anno, ed €350,00 a far Persona_1 data dal mese di gennaio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore. La predetta contribuzione avverrà mediante bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese alle coordinate iban che la madre si impegna a fornire al signor Il padre corrisponderà altresì le spese straordinarie, nella misura del Pt_1 50%, per come compendiate dal Protocollo del Tribunale di Brescia n. 2208/2016 del14.07.2016, ivi allegato;
9) il sig. si impegna a depositare tempestivamente e comunque entro trenta giorni da oggi, la domanda relativa al Pt_1 recupero degli assegni familiari arretrati e non percepiti il cui ammontare dovrà essere destinato integralmente alla sig.ra 10) il padre, fiscalmente, potrà porre a proprio carico la figlia nella misura del 50%. 11) i CP_1 Persona_1 genitori acconsentono al rilascio / rinnovo di documenti validi per l'espatrio proprio e della figlia minore». 2 adottare anche le decisioni di maggior importanza per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; dispone che la figlia fissi la residenza abituale presso il padre;
dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo col padre, tenendo in debita considerazione la volontà della minore e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (16 febbraio 2024),
l'obbligazione del ricorrente di versare alla resistente un assegno per il mantenimento della figlia».
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le note scritte del ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
È pacifico che la madre, in seguito all'interruzione della relazione instaurata col sig. Pt_2
abbia lasciato la figlia a casa del ricorrente, per trasferirsi altrove.
[...]
Da allora, la bambina abita col padre, che si assume, con l'aiuto dei genitori, la totalità dei compiti di cura, stante il disinteresse e la limitata partecipazione della madre alla vita della figlia.
L'atteggiamento incostante e scarsamente presente della madre si è rispecchiato anche nella condotta processuale, improntata ad una partecipazione solo formale (limitata alla costituzione in giudizio) e alla successiva assenza di qualsivoglia contributo attivo al procedimento.
Di fronte a questo quadro, è ragionevole affidare la figlia in via esclusiva al padre, abilitato ad adottare anche le decisioni di maggior importanza per la minore. La soluzione appare ampiamente tutelante per la bambina, che ha dichiarato di trovarsi bene col padre, nell'abitazione di ON (cfr. verbale dell'ascolto2).
Con l'affidamento esclusivo, il padre potrà percepire per intero l'assegno unico universale (e altre eventuali provvidenze pubbliche). Si tratta di un effetto automatico, che deriva direttamente dalla legge, sicché non occorre una pronuncia esplicita sul punto.
Il ricorrente, nonostante le criticità dimostrate dalla madre, ha meritoriamente evidenziato, per quanto possibile, di volerne preservare il rapporto con la figlia. A tal fine, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, ha proposto un diritto di visita così articolato: «la madre potrà vedere
e tenere con sé la figlia i fine settimana, a week-end alternati, dalle ore 17.30 del venerdì, alla domenica sino alle ore 21.30; con riferimento alle festività natalizie, ad anni alternati, la minore trascorrerà il periodo ricompreso tra il giorno 24 e il giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 Gennaio con l'altro; con riferimento alle festività pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il periodo dalla fine della scuola fino alla domenica di Pasqua compresa e, con l'altro genitore, dal lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle attività scolastiche. Qualora vi fossero esigenze lavorative e/o personali è data ai genitori la facoltà di variare tale suddivisione;
i c.d. “ponti” saranno trascorsi con uno dei genitori seguendo il criterio dell'alternanza; il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive – periodo comunque da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
la minore
trascorrerà il compleanno alternativamente con la madre o con il padre, la festa della Persona_1
mamma con la madre e la festa del papà con il padre, così come festeggerà il compleanno della mamma con la madre e quello del papà con il padre». Ritiene il Collegio di poter accogliere la proposta.
L'inversione del collocamento impone la revoca dell'assegno periodico che era stato posto a carico del padre col decreto del 19 ottobre 2017. La revoca decorrerà dalla data del deposito del ricorso, poiché i relativi presupposti erano, a quella data, già maturati.
Non viene posto alcun assegno a carico della madre, poiché il padre si è detto disponibile a farsi carico del mantenimento della minore. Tuttavia, le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i genitori, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, sottoscritto il 14 luglio 2016.
Diversamente, si realizzerebbe una totale elusione, da parte della madre, del dovere di concorrere al mantenimento della figlia, che, avendo natura imperativa, non può essere interamente neutralizzato.
4.
L'esito della lite e il comportamento inizialmente oppositivo dimostrato dalla resistente impongono la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali a favore del resistente. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri minimi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida la figlia in via esclusiva al padre, abilitato ad adottare anche le decisioni di maggior importanza per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che la figlia fissi la residenza abituale presso il padre;
4
3. dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario indicato in motivazione;
4. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (16 febbraio 2024),
l'obbligazione del ricorrente di versare alla resistente un assegno per il mantenimento della figlia;
5. dispone che le spese straordinarie, disciplinate in conformità al Protocollo in vigore presso questo Tribunale, sottoscritto il 14 luglio 2016, siano ripartite al 50% fra i genitori;
6. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si riportano le dichiarazioni della minore: «Mi chiamo e frequento la prima media I, vivo a Persona_2 ON con il papà, i nonni e lo zio, fratello di mio padre, tutti nella stessa casa, che è grande. Vedo la mamma qualche volte a casa dei nonni materni, non mi ricordo quante volte, mi ricordo che sono stata a casa loro e c'era anche la mamma tutto il mese di agosto. Sto bene a casa con mio padre, vado a scuola, faccio i compiti e vedo le mie amiche
e . Per il momento non faccio sport perché mi sono rotta il braccio a settembre e poi penserò a cosa Per_3 Per_4 fare. Sento la mamma telefonicamente, ma non so dire quante volte, mi chiama lei. A volte mi fa piacere vederla a volte no». 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1933/2024 R.G. promossa da
(avv. REPOSSI PIETRO) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(già difesa dall'avv. LA POLLA ANTONELLA) CP_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da foglio depositato in data 22 gennaio 2025. La resistente, che non si è più attivamente difesa, si ritiene abbia concluso come da comparsa di risposta.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti non sono fra loro coniugate e sono genitori di (4 aprile 2013). Persona_1
vigono, almeno formalmente, le statuizioni assunte da questo Tribunale con decreto n. cronol.
1015/2017 del 19 ottobre 2017, adottato su accordo delle parti1.
Il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni recepite nel citato provvedimento, al fine di adeguarle al mutato quadro fattuale. Egli ha allegato, infatti, che la figlia vive con lui, a ON, dalla fine del 2023. L'attore ha agito per conseguire l'affidamento esclusivo della figlia, il collocamento presso di sé e la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili che era stato concordato nel procedimento R.G. n. 7086/2017.
La resistente si è costituita in data 10 giugno 2024, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Nondimeno, ella non è comparsa ad alcuna delle udienze fissate per l'ascolto delle parti, tanto che il suo procuratore, in data 10 luglio 2024, ha dichiarato «di rinunciare al mandato per impossibilità di contatti con la propria assistita», chiedendo termine per la nomina di un nuovo difensore, mai effettuata.
Acquisite informazioni reddituali sulla resistente e sentita la minore, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «affida la figlia in via esclusiva al padre, abilitato ad 1 1 Si trascrive il testo dell'accordo: «1) disporre l'affido condiviso della minore , con collocamento Persona_2 prevalente della stessa presso l'abitazione della madre in Comezzano AG (BS), via Ghandi n.54; CP_1 2) diritto di visita paterno così articolato: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia i fine settimana, a week-end alternati, dalle ore 17,30 del venerdì, alla domenica sino alle ore 21.30. Nel fine settimana di spettanza della madre, il Per_ Sig. terrà con sé il venerdì pomeriggio dopo la scuola e la riaccompagnerà dalla mamma il sabato mattina Pt_1 entro le ore 9.00; 3) con riferimento alle festività natalizie, ad anni alternati, la minore trascorrerà il periodo ricompreso tra il giorno 24 e il giorno 30 Dicembre con un genitore e dal giorno 31 Dicembre al giorno 6 Gennaio con l'altro. Per l'anno 2017 in corso la minore trascorrerà il primo periodo dal 24 al 30 Dicembre con il padre e il secondo dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con la madre;
segue per gli anni successivi il criterio dell'alternanza; 4) con riferimento alle festività pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il periodo dalla fine della scuola fino alla domenica di Pasqua compresa e, con l'altro genitore, dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle attività scolastiche. Qualora vi fossero esigenze lavorative e/o personali è data ai genitori la facoltà di variare tale suddivisione entro la data del 28 febbraio di ogni anno. A far data dal provvedimento, si stabilisce sin da ora che la minore trascorrerà il primo periodo con il padre e il secondo periodo con la madre;
segue per gli anni successivi il criterio dell'alternanza; 5) i c.d.
“ponti” saranno trascorsi con uno dei genitori seguendo il criterio dell'alternanza; 6)il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive – periodo comunque da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
7) la minore trascorrerà il compleanno alternativamente con la madre o con il padre, la Persona_1 festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre, così come festeggerà il compleanno della mamma con la madre e quello del papà con il padre;
8) il sig. corrisponderà alla signora quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia , la somma mensile di €300,00 sino al termine del corrente anno, ed €350,00 a far Persona_1 data dal mese di gennaio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della minore. La predetta contribuzione avverrà mediante bonifico bancario da effettuarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese alle coordinate iban che la madre si impegna a fornire al signor Il padre corrisponderà altresì le spese straordinarie, nella misura del Pt_1 50%, per come compendiate dal Protocollo del Tribunale di Brescia n. 2208/2016 del14.07.2016, ivi allegato;
9) il sig. si impegna a depositare tempestivamente e comunque entro trenta giorni da oggi, la domanda relativa al Pt_1 recupero degli assegni familiari arretrati e non percepiti il cui ammontare dovrà essere destinato integralmente alla sig.ra 10) il padre, fiscalmente, potrà porre a proprio carico la figlia nella misura del 50%. 11) i CP_1 Persona_1 genitori acconsentono al rilascio / rinnovo di documenti validi per l'espatrio proprio e della figlia minore». 2 adottare anche le decisioni di maggior importanza per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; dispone che la figlia fissi la residenza abituale presso il padre;
dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo col padre, tenendo in debita considerazione la volontà della minore e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (16 febbraio 2024),
l'obbligazione del ricorrente di versare alla resistente un assegno per il mantenimento della figlia».
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le note scritte del ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
È pacifico che la madre, in seguito all'interruzione della relazione instaurata col sig. Pt_2
abbia lasciato la figlia a casa del ricorrente, per trasferirsi altrove.
[...]
Da allora, la bambina abita col padre, che si assume, con l'aiuto dei genitori, la totalità dei compiti di cura, stante il disinteresse e la limitata partecipazione della madre alla vita della figlia.
L'atteggiamento incostante e scarsamente presente della madre si è rispecchiato anche nella condotta processuale, improntata ad una partecipazione solo formale (limitata alla costituzione in giudizio) e alla successiva assenza di qualsivoglia contributo attivo al procedimento.
Di fronte a questo quadro, è ragionevole affidare la figlia in via esclusiva al padre, abilitato ad adottare anche le decisioni di maggior importanza per la minore. La soluzione appare ampiamente tutelante per la bambina, che ha dichiarato di trovarsi bene col padre, nell'abitazione di ON (cfr. verbale dell'ascolto2).
Con l'affidamento esclusivo, il padre potrà percepire per intero l'assegno unico universale (e altre eventuali provvidenze pubbliche). Si tratta di un effetto automatico, che deriva direttamente dalla legge, sicché non occorre una pronuncia esplicita sul punto.
Il ricorrente, nonostante le criticità dimostrate dalla madre, ha meritoriamente evidenziato, per quanto possibile, di volerne preservare il rapporto con la figlia. A tal fine, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, ha proposto un diritto di visita così articolato: «la madre potrà vedere
e tenere con sé la figlia i fine settimana, a week-end alternati, dalle ore 17.30 del venerdì, alla domenica sino alle ore 21.30; con riferimento alle festività natalizie, ad anni alternati, la minore trascorrerà il periodo ricompreso tra il giorno 24 e il giorno 30 dicembre con un genitore e dal giorno 31 dicembre al giorno 6 Gennaio con l'altro; con riferimento alle festività pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con un genitore il periodo dalla fine della scuola fino alla domenica di Pasqua compresa e, con l'altro genitore, dal lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle attività scolastiche. Qualora vi fossero esigenze lavorative e/o personali è data ai genitori la facoltà di variare tale suddivisione;
i c.d. “ponti” saranno trascorsi con uno dei genitori seguendo il criterio dell'alternanza; il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive – periodo comunque da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
la minore
trascorrerà il compleanno alternativamente con la madre o con il padre, la festa della Persona_1
mamma con la madre e la festa del papà con il padre, così come festeggerà il compleanno della mamma con la madre e quello del papà con il padre». Ritiene il Collegio di poter accogliere la proposta.
L'inversione del collocamento impone la revoca dell'assegno periodico che era stato posto a carico del padre col decreto del 19 ottobre 2017. La revoca decorrerà dalla data del deposito del ricorso, poiché i relativi presupposti erano, a quella data, già maturati.
Non viene posto alcun assegno a carico della madre, poiché il padre si è detto disponibile a farsi carico del mantenimento della minore. Tuttavia, le spese straordinarie saranno suddivise al 50% fra i genitori, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, sottoscritto il 14 luglio 2016.
Diversamente, si realizzerebbe una totale elusione, da parte della madre, del dovere di concorrere al mantenimento della figlia, che, avendo natura imperativa, non può essere interamente neutralizzato.
4.
L'esito della lite e il comportamento inizialmente oppositivo dimostrato dalla resistente impongono la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali a favore del resistente. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri minimi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida la figlia in via esclusiva al padre, abilitato ad adottare anche le decisioni di maggior importanza per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che la figlia fissi la residenza abituale presso il padre;
4
3. dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il calendario indicato in motivazione;
4. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (16 febbraio 2024),
l'obbligazione del ricorrente di versare alla resistente un assegno per il mantenimento della figlia;
5. dispone che le spese straordinarie, disciplinate in conformità al Protocollo in vigore presso questo Tribunale, sottoscritto il 14 luglio 2016, siano ripartite al 50% fra i genitori;
6. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si riportano le dichiarazioni della minore: «Mi chiamo e frequento la prima media I, vivo a Persona_2 ON con il papà, i nonni e lo zio, fratello di mio padre, tutti nella stessa casa, che è grande. Vedo la mamma qualche volte a casa dei nonni materni, non mi ricordo quante volte, mi ricordo che sono stata a casa loro e c'era anche la mamma tutto il mese di agosto. Sto bene a casa con mio padre, vado a scuola, faccio i compiti e vedo le mie amiche
e . Per il momento non faccio sport perché mi sono rotta il braccio a settembre e poi penserò a cosa Per_3 Per_4 fare. Sento la mamma telefonicamente, ma non so dire quante volte, mi chiama lei. A volte mi fa piacere vederla a volte no». 3