Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
La disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli artt. 1334-1335, cod.civ., che deve ritenersi conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo, salvo che quest'ultimo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne conoscenza, sicchè è necessario che sia identificabile il soggetto al quale l'atto è stato consegnato o che ne ha rifiutato la consegna. Pertanto, nel caso in cui la disdetta sia stata effettuata mediante atto notificato ai sensi della legge n. 890 del 1982, si rende necessario che l'agente postale, qualora una persona diversa dal destinatario rifiuti di ricevere la consegna, abbia proceduto ad annotarne le generalità sull'avviso di ricevimento, trattandosi di elementi indispensabili al fine di accertare che l'atto sia realmente giunto nella sfera del destinatario o di persone che con lui hanno una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza, e ciò soprattutto se il destinatario sia una persona giuridica, occorrendo in tale ipotesi verificare se a quest'ultima sia riferibile l'operato del soggetto che ha opposto il rifiuto.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2005, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Aula 'A' ORIGINALE REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto recesse are appalto SEZIONE PRIMA CIVILE eразллисива Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 27691/01 Cron. 689 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rel. Consigliere Rep. 136 Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere - Ud. 05/10/04 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA 3 sul ricorso proposto da: PROCYON S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIGRE' 37, presso l'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SPERANZONI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE C.N.R.; intimato 2004 avverso la sentenza n. 285/01 della Corte d'Appello di 1900 ROMA, depositata il 29/01/01; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica ле udienza del 05/10/2004 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo e accoglimento del terzo motivo del ricorso. こ -2- CY 3 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 10 dicembre 1991 CY società cooperativa a r. .
1. con sede in Mestre (VE) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora in avanti C. N. R.) esponendo che, con delibera del 29 aprile 1988, la Giunta del detto ente aveva autorizzato l'espletamento di una licitazione privata per l'appalto del servizio di pulizia relativo a locali dell'ente medesimo situati in Padova. L'appalto era stato poi aggiudicato all'attrice per il canone annuo di lire 344.287.250=, al netto di i. v. a., e l'8 agosto 1988 era stato stipulato il contratto, cui aveva fatto seguito un atto aggiuntivo diretto ad estendere il servizio di pulizia anche ad altri locali, verso il corrispettivo di lire 79.037.100=. Per il contratto si era stabilita la durata dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 ed era stata prevista la rinnovazione tacita anno per anno, salvo disdetta da comunicare all'altra parte mediante raccomandata a. r. almeno tre mesi prima della scadenza. In data 18 maggio 1990 alla società CY era stata resa nota la volontà del C. N. R. di intimare disdetta del contratto per il 30 giugno 1990, ma la disdetta si era rivelata tardiva essendo pervenuta meno di tre mesi prima della scadenza. Né si sarebbe potuto attribuire rilievo ad una precedente disdetta spedita il 24 marzo 1990, perché la relativa raccomandata non era pervenuta 4 alla società destinataria, essendo stata erroneamente dirottata verso una casella postale appartenente ad altra società, denominata Procion s. r. 1., con sede in Mestre. Su tali premesse l'attrice chiese che si accertasse la perdurante esistenza del rapporto contrattuale almeno fino al 30 giugno 1991; che si accertasse il conseguente diritto della società CY, alla prosecuzione del rapporto medesimo almeno fino alla data suddetta;
che, qualificato tardivo il recesso operato dal C. N. R., si accertasse il diritto dell'attrice al pagamento dei canoni dal 30 giugno 1990 al 30 giugno 1991, con rivalutazione e interessi;
che, pertanto, si condannasse il C. N. R. a pagare all'attrice per le indicate causali la somma di lire 423.324.350-, o (in subordine) la somma da determinare in corso di causa o ritenuta di giustizia, sempre con rivalutazione e interessi. L'ente convenuto si costituì per resistere alla domanda, della quale chiese il rigetto sostenendone l'infondatezza perché il contratto di appalto aveva formato oggetto di regolare disdetta. Con sentenza del 7 marzo 1997 il Tribunale di Roma accolse in parte la domanda, negando il diritto dell'attrice al pagamento dei canoni non riscossi per il periodo 30 giugno 1990 - 30 giugno 1991, in quanto la disdetta tardiva ben poteva valere come recesso unilaterale, ma condannando il C. N. R. a pagare la somma di lire 42.332.435, pari al decimo dell'importo delle opere non eseguite. L'ente propose appello con citazione notificata il 22 aprile 1998, non iscritta a ruolo e riassunta con atto notificato il 28 maggio 1998. L'appellata si costituì per resistere al gravame. Con sentenza depositata il 29 gennaio 2001 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta da CY e condannò quest'ultima al pagamento delle spese del doppio grado. La Corte territoriale, rilevato che il detto ente aveva sostenuto la tempestività della disdetta inviata con raccomandata a. r. il 24 marzo 1990, giunta a destinazione il 29 marzo successivo (sicché il carattere tardivo di questa non era affatto pacifico, come invece ritenuto dai primi giudici), passò a verificare la regolarità di tale disdetta, osservando che la lettera raccomandata risultava rifiutata dalla società destinataria, come da annotazione dell'agente postale in data 29 marzo 1990, sicché la comunicazione in essa contenuta doveva considerarsi ricevuta alla data suddetta a norma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, essendo non provata e inverosimile la tesi dell'appellata secondo cui la raccomandata sarebbe stata dirottata verso una casella postale appartenente a società omonima ed avente lo stesso indirizzo della medesima appellata. Avverso tale sentenza CY, società cooperativa a r. 1., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati con memoria. L'intimato C. N. R. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione la società ricorrente denunzia nullità e/o tardività dell'atto di appello in riassunzione notificato il 28 maggio 1998, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in data 7 marzo 1997, pronunciata dal Tribunale, e nullità della sentenza di appello;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 165, 307, 359, 324, 327 c. p. c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, dello stesso codice. La ricorrente afferma che: a) la sentenza di primo grado fu pubblicata il 7 marzo 1997; b) il termine annuale per l'impugnazione, tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, veniva a scadere il 22 aprile 1998; c) l'atto di appello fu notificato il 22 aprile 1998; d) la causa, però, non fu iscritta a ruolo e l'atto di riassunzione fu notificato il 28 maggio 1998, cioè quando era trascorso più di un anno (tenuto conto della sospensione per il periodo feriale) dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. -Sulla base di questi dati la ricorrente sostiene che per il combinato disposto di cui agli artt. 165, 307, 359, 324 e 327 - la tardiva notificazione dell'atto di appello in riassunzione avrebbe prodotto il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, 7 "con conseguente inutilità e/o nullità della sentenza della Corte d'appello di Roma oggi impugnata", la quale, dunque, andrebbe cassata senza rinvio. Sarebbe vero che l'art. 307 c. p. c. collega l'estinzione del processo alla mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, ma tale disposizione non potrebbe essere interpretata nel senso di "procrastinare" di un ulteriore anno il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., cui la legge collega la decadenza dall'impugnazione. Il motivo non è fondato. Si deve premettere che, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione, il giudizio in esame ebbe inizio nel dicembre del 1991, onde era pendente alla data del 30 aprile 1995, sicché ad esso si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, con le esclusioni di cui all'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato (da ultimo) dall'art. 9 del D. L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Orbene, nel quadro della disciplina così individuata l'ipotesi in cui nessuna delle parti avesse provveduto alla iscrizione a ruolo dell'appello (ipotesi che risulta realizzata nel caso di specie) rimaneva estranea alla previsione dell'art. 348 c. p. c. (nel testo in 8 vigore prima del 30 aprile 1995). Questa norma, infatti, come si evince dal suo testuale tenore postulava che almeno l'appellato si fosse costituito, in guisa da consentire all'istruttore la fissazione della nuova udienza, che apriva la strada alla dichiarazione d'improcedibilità dell'appello in caso di persistente assenza dell'appellante. Se, invece, nessuna delle parti si era costituita nei termini, l'appello non doveva essere dichiarato improcedibile ma il processo doveva essere riassunto nel termine di un anno, in base al disposto dell'art. 307 c. p. c., applicabile per il richiamo di cui all'art. 347 dello stesso codice (cfr. Cass., 3 marzo 2000, n. 2377; 3 luglio 1997, n. 5980; 8 febbraio 1989, n. 778; 18 dicembre 1986, n. 7684). Nel caso in esame, proposto tempestivamente il gravame entro il termine annuale (tenuto conto della sospensione per il periodo feriale, come emerge dalla stessa sequenza temporale indicata dalla ricorrente), la decadenza comminata dall'art. 327 c. p. c. rimase inoperante e il processo fu - del pari tempestivamente - riassunto con l'atto notificato il 28 maggio 1998. Pertanto, nessun giudicato si formò sulla sentenza del Tribunale. Con il secondo mezzo di cassazione la società ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 167 e 345 c. p. c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, dello stesso codice. 9 Secondo la sentenza impugnata il C. N. R., in primo grado, avrebbe eccepito l'infondatezza della domanda perché il contratto di appalto avrebbe formato oggetto di regolare disdetta, anche richiamando il contenuto di una relazione datata 30 dicembre 1991, nella quale tale disdetta, posta in essere con raccomandata del 24 marzo 1990, era specificamente menzionata. Ciò avrebbe escluso, ad avviso della Corte distrettuale, che il carattere tardivo della disdetta medesima potesse considerarsi pacifico, come ritenuto dal Tribunale. L'argomento non sarebbe condivisibile perché, nel giudizio di primo grado, tutta la difesa del C. N. R. si sarebbe basata su altre circostanze, senza alcun accenno all'argomento difensivo poi introdotto in grado di appello, cioè al fatto che la disdetta sarebbe pervenuta a CY tempestivamente. Sarebbe vero che, nella comparsa di costituzione, la difesa del C. N. R. avrebbe affermato che "la domanda avanzata dalla società attrice è del tutto infondata perché il contratto di appalto è stato regolarmente disdettato, non essendo ipotizzabile alcuna rinnovazione tacita", ma tale affermazione sarebbe una mera clausola di stile. Quanto alla relazione in data 30 dicembre 1991, essa sarebbe stata soltanto depositata e non anche richiamata, come erroneamente affermato dalla Corte di appello, sicché non avrebbe carattere integrativo dell'atto difensivo. Inoltre la domanda giudiziale 10 (come la difesa) andrebbe considerata nella sua formulazione letterale e nel suo contenuto sostanziale, senza possibilità di ricevere integrazioni. Resterebbe confermato, dunque, che nel giudizio di primo grado il C. N. R. non avrebbe contestato la tardività della disdetta inviata all'attrice. Anche questo motivo è infondato e, per un aspetto, inammissibile. In primo luogo, come già si è notato, il giudizio in esame iniziò nel dicembre del 1991, sicché ad esso è applicabile l'art. 345 c. p. c. nel testo vigente prima del 30 aprile 1995, che ammetteva la proponibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello. Pertanto, anche se fosse vero che in primo grado il C. N. R. non aveva contestato il carattere tardivo della disdetta inviata a CY nel marzo del 1990, l'ente ben poteva sollevare la relativa eccezione in appello. A parte il rilievo che precede, la sentenza impugnata ha posto in luce: a) che il C. N. R., nella comparsa di costituzione depositata davanti al Tribunale, aveva addotto l'infondatezza della domanda della società "perché il contratto di appalto è stato regolarmente disdetto, non essendo ipotizzabile alcuna rinnovazione tacita”; b) che l'ente aveva richiamato e depositato in giudizio una relazione dalla quale risultava che con raccomandata a. r. in data 24 marzo 1990, giunta a destinazione il 29 marzo 1990, il C. N. R. aveva ritualmente e tempestivamente dato disdetta al contratto dell'8 11 agosto 1988 e al connesso atto aggiuntivo;
c) che anche nella nuova disdetta del 18 maggio 1990, inviata in via di cautela, si ribadiva la tempestività della prima disdetta. Dall'esame di tali elementi la Corte di merito ha desunto che il Tribunale aveva errato nel considerare come dato pacifico il carattere tardivo della prima disdetta, con le statuizioni conseguenti in ordine all'unilaterale recesso dal rapporto. Orbene, questo è un apprezzamento di fatto, basato sugli indicati elementi documentali, che non risulta incongruo né illogico. Ad esso la ricorrente si limita ad opporre un diversa lettura degli stessi elementi, cui vorrebbe attribuire un differente significato. Tale operazione, però, si risolve in una censura di merito che non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità. Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all'art. 1335 c. c. (artt. 360, nn. 3 e 5, c. p. c.). La Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la raccomandata del 24 marzo 1990, contenente la disdetta del contratto e indirizzata a "Spett.le CY coop. a r.
1. Via C. Poerio n. 27 - 30171 Mestre Venezia" sarebbe stata rifiutata, come da annotazione dell'agente postale, in data 29 marzo 1990, onde si dovrebbe ritenere ricevuta ad ogni effetto in quest'ultima data, a norma 12 dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890. La stessa Corte avrebbe altresì ritenuto sfornita di prova la tesi della società, secondo cui la detta raccomandata mai sarebbe stata ricevuta da CY perché rimessa dall'agente postale ad una casella postale appartenente a società omonima, ubicata allo stesso indirizzo dell'esponente; circostanza, questa, ritenuta inverosimile. L'assunto sarebbe errato sia in fatto che in diritto. Richiamato il disposto dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, la ricorrente afferma che, nella specie, destinataria della raccomandata era una persona giuridica (CY soc. coop. a r. 1.). Pertanto, affinché nei suoi confronti potesse prodursi l'effetto legale del rifiuto equivalente a notificazione sarebbe stato necessario che il detto rifiuto fosse manifestato dall'unico soggetto abilitato ad esprimere la volontà del sodalizio, cioè dal suo legale rappresentante. In caso contrario, cioè se il rifiuto fosse stato opposto da persona diversa, l'agente postale avrebbe dovuto indicare sull'avviso di ricevimento il nome e cognome della persona che aveva rifiutato l'atto e la relativa qualità. Nel caso di specie l'identità del soggetto che avrebbe rifiutato la raccomandata sarebbe del tutto sconosciuta, sicché il rifiuto stesso non potrebbe essere considerato equivalente a notificazione. Inoltre la Corte di merito avrebbe errato nel considerare sfornita di prova ed inverosimile l'argomentazione della società secondo cui la raccomandata sarebbe stata dirottata dall'agente postale verso 13 una casella appartenente a società omonima. In tal modo la Corte avrebbe trascurato un dato decisivo, omettendo al riguardo ogni motivazione. Infatti, dalla dichiarazione in data 7 novembre 2001 del direttore della filiale di Venezia - servizio recapito delle Poste Italiane s. p. a., risulterebbe che la raccomandata in questione sarebbe stata avviata all'Ufficio postale di Mestre centro il 29 marzo 1990, presso il quale sarebbe stata rifiutata nel medesimo giorno. Comunque ricadrebbe sul dichiarante l'onere di provare che la dichiarazione è pervenuta all'indirizzo del destinatario. Orbene, il rilievo riferito alla dichiarazione in data 7 novembre 2001 (data menzionata in ricorso a pag. 21 e ripetuta anche nella memoria a pag. 6) non ha fondamento, perché la sentenza della Corte d'appello fu depositata in cancelleria il 29 gennaio 2001, sicché non poteva motivare in ordine ad un documento rilasciato in data successiva. Ed è appena il caso di aggiungere che la detta dichiarazione, indicata in calce al ricorso (sempre con data 7 novembre 2001) tra i documenti prodotti in questa sede, non può avere ingresso nel giudizio di legittimità ostandovi il disposto dell'art. 372 c. p. c. Per il resto, le suddette censure sono fondate, nei sensi in prosieguo indicati. La Corte distrettuale ha preso le mosse dal rilievo "che la raccomandata datata 24.3.90, contenente la disdetta del contratto, 14 indirizzata alla < Spett.le CY Coop. a r. 1. - via C. Poerio 27 Venezia > è stata rifiutata, come da -- 30171 Mestre annotazione dell'agente postale, in data 29.3.1990". Pertanto prosegue la Corte "poiché il piego risulta correttamente inviato alla Cooperativa CY e rifiutato dal destinatario deve ritenersi a tutti gli effetti ricevuto alla suddetta data del 29 marzo 1990 a norma dell'art. 8 della legge 20. 11. 1982 n. 890". Inoltre, gli argomenti di CY circa l'invio della raccomandata verso una casella postale appartenente a società omonima ubicata allo stesso indirizzo dell'esponente sarebbero sforniti di prova e inverosimili. Ciò posto, si deve osservare che la disdetta, quale atto negoziale unilaterale e recettizio, adempie alla funzione d'impedire la prosecuzione di un rapporto contrattuale ed è soggetta alla disciplina degli artt. 1334 e 1335 c. c. In particolare, in base a quest'ultima norma, essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia. L'accertamento che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (quando, come nella specie, è richiesto che la comunicazione abbia luogo mediante raccomandata con avviso di ricevimento: sentenza impugnata, pag. 5) postula che si possa 15 identificare il soggetto cui l'atto medesimo è consegnato o dal quale è rifiutato. Nel caso in esame la Corte di merito in ordine alle modalità di consegna della raccomandata ha ritenuto applicabile l'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che riguarda le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (tale non è la disdetta, che è atto negoziale). Tuttavia il punto non è censurato dalla ricorrente che anzi proprio sulla violazione del citato art. 8 basa in parte le proprie doglianze. E, peraltro, il dettato di tale norma, in quanto espressione di principi generali circa le modalità di consegna della raccomandata e gli effetti dell'eventuale rifiuto di riceverla, ben può trovare applicazione nella specie. Ma proprio la norma de qua dà ragione alla ricorrente, perché essa richiede che in caso di rifiuto del piego, se il rifiuto stesso venga opposto da persona diversa dal destinatario, l'agente postale deve menzionare sull'avviso di ricevimento il nome e il cognome della persona che rifiuta di firmare, nonché la sua qualità. E' evidente l'importanza di tali elementi, perché essi hanno la funzione di confermare che realmente l'atto è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario o di persone aventi con lui una relazione tale da giustificare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del medesimo (art. 1335 c. c.); importanza altrettanto palese quando destinataria dell'atto sia una persona 16 giuridica (come nella specie), essendo necessario verificare, per rendere operante la suddetta presunzione, se a quella persona giuridica sia riferibile l'operato del soggetto che ha opposto il rifiuto. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha trascurato di compiere tale verifica, perché non ha individuato la persona che avrebbe opposto il rifiuto (persona che, a quanto è dato desumere dal tenore della decisione, in realtà non sarebbe stata neppure indicata dall'agente postale) e, per conseguenza, non si è fatta carico di stabilire se e quale incidenza tale omissione aveva sulla ritualità della comunicazione della disdetta. Pertanto sussiste la denunziata violazione di legge (artt. 8 L. n. 890 del 1982 e 1335 c. c.), alla stregua della quale, in accoglimento (per quanto di ragione) del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2004, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Residente Is consiglière est Айші пр CORTE SUPP A ZIONE Aerea Bianchi Depotne 905