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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, g o t . avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 5496/2021 ed avente ad oggetto: p r o p r i e t à
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine C.F._2 dell'atto di citazione, dall'Avv. Margherita Nero, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima sito in Capodrise (CE), alla Marte n. 20, PEC: Email_1
ATTORI
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine dell'atto di C.F._4 comparsa di costituzione e di risposta, dall'avv. Vincenzo Guerriero, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Marcianise alla Via San Michele n.26, PEC:
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CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
C O N C L U S I O N I
Le parti, con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo, ove necessario, al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
1 Con atto di citazione, regolarmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere proprietarie di un'unità immobiliare posta al piano terra di uno stabile – che si sviluppa su tre piani fuori terra ed un seminterrato – sito in Marcianise, alla via
Garigliano, n. 44, di essere il suddetto fabbricato munito di un lucernario, nel cui vano, adibito a ripostiglio, situato al piano terra, si affacciano delle luci ingredienti, di essere il secondo piano dell'anzidetto fabbricato, di proprietà dei coniugi e Controparte_1
dotato di una finestra completamente apribile, con affaccio e accesso Controparte_2
diretto nel vano ripostiglio di proprietà delle stesse, citavano in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, e per ivi sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) In via principale, accertata l'esistenza di una veduta con affaccio direttamente nell'appartamento di proprietà delle attrici, ordinare la rimozione e/o la trasformazione della stessa in luce;
2) In via subordinata, ordinare l'apposizione sulla finestra de qua di grate di ferro tali da impedire l'affaccio e l'accesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice”.
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta, si costituivano,
a mezzo dell'avvocato Vincenzo Guerriero, e i Controparte_1 Controparte_2
quali instavano per il rigetto della domanda attorea, lamentandone la manifesta infondatezza in fatto e in diritto, poiché la veduta oggetto di controversia era già esistente al momento dell'acquisto dell'immobile (circostanza, peraltro, conosciuta dalle attrici).
Spiegavano anche domanda riconvenzionale chiedendo di ordinare alle attrici l'apertura della porta del vano nel quale risultano ubicati l'autoclave e il pozzo, di condividere la chiave della porta che dal giardino accede sulla strada pubblica, di rimuovere il cancello realizzato sullo spazio condominiale e di ridurre in pristino lo stato dei luoghi. Chiedevano, peraltro, la divisione pro-quota degli spazi comuni relativi al cortile antistante al fabbricato e la condanna delle attrici al risarcimento danni, patrimoniali e non, per gli abusi lamentati.
Con ordinanza del 13.02.2023, il Giudice rinviava la causa per consentire alle parti di esperire la procedura di conciliazione, la quale si concludeva con esito negativo.
Espletata l'istruttoria e la CTU, la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda attorea, nel merito, è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito
2 esposte.
L'istanza proposta dall'attore, innanzitutto, ha ad oggetto un'azione volta al rispetto delle distanze legali in tema di vedute, in grado di garantire, a colui che agisce in giudizio, la possibilità di contestare un'opera costruita in violazione delle distanze di cui agli articoli
905-907 c.c., per le vedute dirette, laterali e oblique, allo scopo di ottenere – in caso di accertata violazione – la demolizione della costruzione illegittima stessa o la trasformazione di quest'ultima in luce, in forza degli artt. 900-904 c.c.
Requisito tipico ed esclusivo della veduta consiste nella possibilità di “affacciarsi” e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente, con la conseguenza che non può dirsi sufficiente, ai fini della configurazione della stessa, il semplice guardare frontalmente
(trattandosi quest'ultima di una funzione connaturata alle finestre). Di conseguenza, ulteriore caratteristica della veduta, che la contraddistingue dalla luce, è quella di assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale dello stesso.
Pertanto, per la sussistenza della veduta è necessaria la presenza cumulativa di due requisiti, quali la inspectio, intesa come possibilità di vedere o di guardare frontalmente il fondo del vicino, e la prospectio, intesa come affaccio mediante la sporgenza del capo dall'apertura che consente di guardare anche obliquamente e lateralmente il fondo del vicino (Cass. Civ.,
17.112003, n. 17343).
Ai fini della legittimità della veduta, invece, il legislatore, allo scopo di tutelare la libertà e la riservatezza del vicino, ha previsto la distanza minima di un metro e mezzo (art. 905 c.c.), che per le vedute laterali o oblique, in ragione della minore invadenza che provocano sul fondo del vicino, diventa di settantacinque centimetri (art. 906 c.c.).
Ciò posto, nella fattispecie de qua, data la connotazione tecnica degli elementi necessari ai fini della decisione, la relazione di CTU espletata è stata dirimente sia per l'accertamento dell'esistenza della veduta dal sottotetto posto al secondo piano sulla loro proprietà sia del rispetto della distanza legale prevista dagli artt. 905 e 906 c.c.
In particolare, alla luce dei sopralluoghi effettuati e dei rilievi fotografici allegati, è stata pienamente constatata la sussistenza, al piano sottotetto con funzione di deposito, della veduta diretta, lamentata dalle attrici, caratterizzata da una finestra, realizzata in alluminio, con due ante, che affacciava nel cavedio comune ad entrambi gli immobili del piano terra e del sottotetto. Il cavedio, in altre parole, si mostrava sormontato in copertura da una vetrata fissa, che consentiva il passaggio della luce per entrambi gli immobili siti al piano terra e al piano secondo.
La finestra in esame, alta 1,55 metri e larga 1,37 metri, pertanto, si qualifica, con estrema
3 certezza, come una veduta, in quanto, sulla base del rilievo metrico effettuato dal CTU, da un lato essa affaccia direttamente all'interno dell'unità immobiliare di proprietà delle attrici, posta al piano terra, a 7,63 metri (inspectio) e dall'altro lato, mediante l'apertura delle ante, permette una visione frontale verso l'immobile sottostante (prospectio).
Per quanto riguarda, invece, la determinazione della distanza della veduta oggetto di giudizio, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è stato rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni legislative, in quanto, dall'accertamento effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, il lucernario non rispetta la distanza richiesta dall'art. 905 c.c. di un metro e mezzo.
Alla luce dei fatti così come evidenziati, il Giudicante ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, in quanto sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni, assistite da presunzioni di imparzialità e supportate da completi riscontri tecnici, che portano a sostenere che “la finestra presente nel sottotetto di proprietà della convenuta ha una veduta diretta e non ha la distanza di un metro e mezzo tra il fondo e la linea esteriore di dette opere”.
Ebbene, risultando pienamente accertata la violazione della distanza legale, di cui all'art. 905 c.c., posta dal legislatore a tutela della libertà e della riservatezza del vicino, a nulla rilevando – in ragione dei beni giuridici tutelati – che l'apertura della veduta non è imputabile ai convenuti, si ritiene da condividere la soluzione prospettata dal consulente tecnico d'ufficio, circa la trasformazione della veduta in luce, considerata quest'ultima un idoneo compromesso tra gli interessi facenti capo alle parti oggetto del presente giudizio.
Pertanto, la richiesta attorea deve essere accolta, prevedendo, a tal fine, la sostituzione, da parte dei convenuti, dell'attuale infisso apribile con due ante con una vetrata fissa, che non consentirà l'affaccio diretto, ma soltanto il passaggio della luce, non precludendo così la sua funzionalità.
Per quanto riguarda, invece, la domanda in via riconvenzionale avanzata da parte convenuta, questa deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, l'istanza proposta dai convenuti deve qualificarsi, ai sensi dell'art. 948 c.c., come azione di rivendicazione, posto che con essa chi agisce mira non solo a veder accertato il suo diritto di proprietà (azione di accertamento), ma anche a riavere il possesso della cosa.
A tal fine, l'attore ha l'onere di fornire la prova del proprio titolo di acquisto, nonché quello del proprio dante causa fino ad arrivare all'acquisto a titolo originario del primo dante causa o, in alternativa, adempie a tale onere dimostrando di avere posseduto il bene per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Sia la prova dell'acquisto a titolo originario che quella a titolo derivativo costituiscono, pertanto, una probatio diabolica (Si veda Cass.
4 Civ.19.10.2021, n. 28865).
Nel caso in esame, di fatti, parte convenuta non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a provare il diritto di comproprietà, a titolo originario o derivativo, né del locale dove risultano ubicati l'autoclave e il pozzo né tantomeno dello spazio antistante la proprietà delle attrici delimitato da un cancello.
Sul punto, l'atto di compravendita prevede che: “Insieme alle unità immobiliari urbane sopra descritte vengono altresì compravendute le quote di comproprietà condominiali spettanti in base alla legge ed ai titoli di proprietà con particolare riferimento alla quota di metà della corte adibita a parcheggio”.
Di conseguenza, non emerge alcuna prova circa la proprietà comune del locale in cui sono ubicati l'autoclave e il pozzo e dello spazio antistante la proprietà delle attrici delimitato da un cancello, non figurando questi ultimi tra i beni oggetto di comunione.
Risulta, pertanto, infondata anche la relativa domanda di risarcimento dei danni, non avendo parte convenuta dato prova del comportamento illecito realizzato dagli attori, nonché dei danni da essi subito in conseguenza di tali presunte condotte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto ordina alla parte convenuta la sostituzione dell'attuale infisso apribile con due ante con una vetrata fissa, idonea a garantire solo il passaggio di luce e non anche l'affaccio diretto;
− rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
− condanna la parte convenuta, e al pagamento Controparte_1 Controparte_2
in favore dei ricorrenti delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi €
3.809,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA,
CPA, come per legge, con attribuzione alla procuratrice antistataria.
− pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Santa Maria C.V., in data 28/05/2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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